REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 32                                                               
Modifiche dell'art. 43 della L.R. 8/94                                          
1. All'art. 43 il comma 1 e' sostituito dal seguente:                           
"1. La Provincia autorizza, sentito l'INFS, l'istituzione di aziende            
faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, a norma             
dell'art. 16 della legge statale, nei limiti, con la densita' e la              
collocazione territoriale indicati dal piano faunistico-venatorio               
provinciale, da calcolarsi sulla base della superficie                          
agro-silvo-pastorale come individuata con gli indirizzi di cui                  
all'art. 5, cosi' da garantire una pluralita' di utilizzazione                  
faunistico-venatoria del territorio. Qualora l'istanza di istituzione           
riguardi territori ricadenti sotto la competenza di Province diverse,           
l'autorizzazione all'istituzione compete alla Provincia nella quale             
insiste la superficie maggiore, sentita la Provincia limitrofa.".               
2. All'art. 43 il comma 3 e' sostituito con il seguente:                        
"3. L'autorizzazione e' subordinata all'assenso scritto dei                     
proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici                
compresi nell'azienda. Qualora i proprietari o i conduttori dei fondi           
non si siano costituiti in consorzio con atto pubblico, il rinnovo              
alla scadenza e' subordinato all'assenso scritto dei proprietari o              
conduttori, ovvero alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di                  
notorieta' che nulla e' mutato. Le domande di rinnovo devono essere             
presentate almeno sei mesi prima della scadenza. In assenza di                  
contratto in forma scritta di conduzione, nel caso in cui il                    
proprietario e il conduttore non siano d'accordo ai fini                        
dell'assenso, si considera prevalente la volonta' del proprietario.".           
3. All'art. 43, comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:                  
a) le parole "per ragioni tecniche" sono sostituite dalle parole "per           
motivate ragioni tecniche", e dopo la parola "l'assenso" sono                   
aggiunte le parole ", richiesto per iscritto,";                                 
b) alla fine del comma 4 e' aggiunto il seguente periodo                        
"L'inclusione all'interno di una azienda venatoria di terreni                   
demaniali deve essere corredata dal nulla osta dell'ente competente.            
Trascorsi sessanta giorni senza risposta il nulla osta si intende               
accordato".                                                                     
4. All'art. 43, comma 7, la parola "venatorio" e' sostituita con le             
parole "di gestione faunistico-venatoria". Alla fine del comma 7, e'            
aggiunto il seguente periodo "Nelle aziende faunistico-venatorie non            
e' consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente               
alla data del 31 agosto. In caso di avversita' atmosferiche, la                 
Provincia stabilisce i tempi e le modalita' delle immissioni.".                 
5. All'art. 43, comma 8, dopo la parola "preservazione" sono aggiunte           
le parole "o al ripristino".                                                    
NOTE ALL'ART. 32                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 1 dell'art. 43 della L.R. 8/94 era il seguente:           
"Art. 43 - Aziende venatorie                                                    
1. La Provincia autorizza l'istituzione di aziende                              
faunistico-venatorie e di aziende agrituristico-venatorie, a norma              
dell'art. 16 della legge statale, nei limiti indicati nel piano                 
faunistico-venatorio provinciale ed in modo da assicurare una                   
pluralita' di utilizzazione del territorio a fini faunistici e                  
venatori.                                                                       
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 3 dell'art. 43 della L.R. 8/94 era il seguente:           
"Art. 43 - Aziende venatorie                                                    
omissis                                                                         
3. L'autorizzazione e' subordinata all'assenso scritto dei                      
proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici                
compresi nell'azienda. Qualora i proprietari o i conduttori dei fondi           
stessi non si siano costituiti in consorzio con atto pubblico, ad               
ogni scadenza tale assenso dovra' essere rinnovato mediante firma               
autenticata dei proprietari o conduttori dei fondi. Le domande di               
rinnovo, corredate dall'atto di assenso rilasciato dai proprietari o            
conduttori, devono essere presentate almeno sei mesi prima della                
scadenza.                                                                       
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
3) Il testo del comma 4 dell'art. 43 della L.R. 8/94 era il seguente:           
"Art. 43 - Aziende venatorie                                                    
omissis                                                                         
4. Ove, per ragioni tecniche, si renda necessario includere nell'area           
dell'azienda venatoria terreni per i quali non sia stato possibile              
ottenere l'assenso dei proprietari o dei conduttori, la Provincia               
puo' disporne l'inclusione coattiva, stabilendo con il medesimo                 
provvedimento la misura e le modalita' di pagamento della indennita'            
dovuta ai proprietari o conduttori dissenzienti. L'estensione dei               
terreni da includere coattivamente non puo' superare il dieci per               
cento della superficie dell'azienda medesima.                                   
omissis".                                                                       
Comma 4                                                                         
4) Il testo del comma 7 dell'art. 43 della L.R. 8/94 era il seguente:           
"Art. 43 - Aziende venatorie                                                    
omissis                                                                         
7. Entro il mese di febbraio di ogni anno i titolari                            
dell'autorizzazione di cui al presente articolo presentano alla                 
Provincia un programma venatorio redatto secondo le indicazioni di              
gestione tecnica ed una relazione sulle attivita' svolte per                    
l'incremento della fauna e sugli abbattimenti compiuti nella stagione           
precedente.                                                                     
omissis".                                                                       
Comma 5                                                                         
5) Il testo del comma 8 dell'art. 43 della L.R. 8/94 era il seguente:           
"Art. 43 - Aziende venatorie                                                    
omissis                                                                         
8. La Regione emana entro centoventi giorni dall'entrata in vigore              
della presente legge, mediante direttive vincolanti, norme per                  
l'istituzione, il rinnovo e la revoca delle aziende venatorie,                  
nonche' per la gestione tecnica e gli interventi di mantenimento e di           
miglioramento ambientale nelle stesse, con particolare riferimento              
alla preservazione di condizioni di nidificazione e sosta nelle zone            
umide.                                                                          
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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