LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Art. 32
Modifiche dell'art. 43 della L.R. 8/94
1. All'art. 43 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La Provincia autorizza, sentito l'INFS, l'istituzione di aziende
faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, a norma
dell'art. 16 della legge statale, nei limiti, con la densita' e la
collocazione territoriale indicati dal piano faunistico-venatorio
provinciale, da calcolarsi sulla base della superficie
agro-silvo-pastorale come individuata con gli indirizzi di cui
all'art. 5, cosi' da garantire una pluralita' di utilizzazione
faunistico-venatoria del territorio. Qualora l'istanza di istituzione
riguardi territori ricadenti sotto la competenza di Province diverse,
l'autorizzazione all'istituzione compete alla Provincia nella quale
insiste la superficie maggiore, sentita la Provincia limitrofa.".
2. All'art. 43 il comma 3 e' sostituito con il seguente:
"3. L'autorizzazione e' subordinata all'assenso scritto dei
proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici
compresi nell'azienda. Qualora i proprietari o i conduttori dei fondi
non si siano costituiti in consorzio con atto pubblico, il rinnovo
alla scadenza e' subordinato all'assenso scritto dei proprietari o
conduttori, ovvero alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' che nulla e' mutato. Le domande di rinnovo devono essere
presentate almeno sei mesi prima della scadenza. In assenza di
contratto in forma scritta di conduzione, nel caso in cui il
proprietario e il conduttore non siano d'accordo ai fini
dell'assenso, si considera prevalente la volonta' del proprietario.".
3. All'art. 43, comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "per ragioni tecniche" sono sostituite dalle parole "per
motivate ragioni tecniche", e dopo la parola "l'assenso" sono
aggiunte le parole ", richiesto per iscritto,";
b) alla fine del comma 4 e' aggiunto il seguente periodo
"L'inclusione all'interno di una azienda venatoria di terreni
demaniali deve essere corredata dal nulla osta dell'ente competente.
Trascorsi sessanta giorni senza risposta il nulla osta si intende
accordato".
4. All'art. 43, comma 7, la parola "venatorio" e' sostituita con le
parole "di gestione faunistico-venatoria". Alla fine del comma 7, e'
aggiunto il seguente periodo "Nelle aziende faunistico-venatorie non
e' consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente
alla data del 31 agosto. In caso di avversita' atmosferiche, la
Provincia stabilisce i tempi e le modalita' delle immissioni.".
5. All'art. 43, comma 8, dopo la parola "preservazione" sono aggiunte
le parole "o al ripristino".
NOTE ALL'ART. 32
Comma 1
1) Il testo del comma 1 dell'art. 43 della L.R. 8/94 era il seguente:
"Art. 43 - Aziende venatorie
1. La Provincia autorizza l'istituzione di aziende
faunistico-venatorie e di aziende agrituristico-venatorie, a norma
dell'art. 16 della legge statale, nei limiti indicati nel piano
faunistico-venatorio provinciale ed in modo da assicurare una
pluralita' di utilizzazione del territorio a fini faunistici e
venatori.
omissis".
Comma 2
2) Il testo del comma 3 dell'art. 43 della L.R. 8/94 era il seguente:
"Art. 43 - Aziende venatorie
omissis
3. L'autorizzazione e' subordinata all'assenso scritto dei
proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici
compresi nell'azienda. Qualora i proprietari o i conduttori dei fondi
stessi non si siano costituiti in consorzio con atto pubblico, ad
ogni scadenza tale assenso dovra' essere rinnovato mediante firma
autenticata dei proprietari o conduttori dei fondi. Le domande di
rinnovo, corredate dall'atto di assenso rilasciato dai proprietari o
conduttori, devono essere presentate almeno sei mesi prima della
scadenza.
omissis".
Comma 3
3) Il testo del comma 4 dell'art. 43 della L.R. 8/94 era il seguente:
"Art. 43 - Aziende venatorie
omissis
4. Ove, per ragioni tecniche, si renda necessario includere nell'area
dell'azienda venatoria terreni per i quali non sia stato possibile
ottenere l'assenso dei proprietari o dei conduttori, la Provincia
puo' disporne l'inclusione coattiva, stabilendo con il medesimo
provvedimento la misura e le modalita' di pagamento della indennita'
dovuta ai proprietari o conduttori dissenzienti. L'estensione dei
terreni da includere coattivamente non puo' superare il dieci per
cento della superficie dell'azienda medesima.
omissis".
Comma 4
4) Il testo del comma 7 dell'art. 43 della L.R. 8/94 era il seguente:
"Art. 43 - Aziende venatorie
omissis
7. Entro il mese di febbraio di ogni anno i titolari
dell'autorizzazione di cui al presente articolo presentano alla
Provincia un programma venatorio redatto secondo le indicazioni di
gestione tecnica ed una relazione sulle attivita' svolte per
l'incremento della fauna e sugli abbattimenti compiuti nella stagione
precedente.
omissis".
Comma 5
5) Il testo del comma 8 dell'art. 43 della L.R. 8/94 era il seguente:
"Art. 43 - Aziende venatorie
omissis
8. La Regione emana entro centoventi giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, mediante direttive vincolanti, norme per
l'istituzione, il rinnovo e la revoca delle aziende venatorie,
nonche' per la gestione tecnica e gli interventi di mantenimento e di
miglioramento ambientale nelle stesse, con particolare riferimento
alla preservazione di condizioni di nidificazione e sosta nelle zone
umide.
omissis".