LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Art. 28
Sostituzione dell'art. 37 della L.R. 8/94
1. L'art. 37 e' sostituito con il seguente:
"Art. 37
Interscambi di cacciatori
1. Per rendere equilibrata e proporzionata alla dotazione faunistica
la pressione venatoria sul territorio regionale e nazionale, la
Regione promuove scambi infraregionali ed interregionali,
riservandosi annualmente per ogni ATC una quota di cacciatori da
iscrivere od ammettere.
2. Il cacciatore ammesso ad ATC di altre regioni e' tenuto a fare
apporre sul proprio tesserino la relativa annotazione da parte del
proprio Comune di residenza.
3. Il Comitato direttivo dell'ATC, sulla base di modalita' da esso
stesso determinate e comunicate alla Provincia, puo' riconoscere ai
cacciatori iscritti la facolta' di utilizzare giornate di competenza
per ospitare mediante interscambio e senza finalita' di lucro un
altro cacciatore, anche se residente in altra regione.
4. La Provincia, sentito l'ATC interessato, su richiesta di
associazioni cinofile o venatorie, di un ATC o di altra provincia,
puo' autorizzare cacciatori che non hanno la possibilita' di farlo
nell'ATC di appartenenza ad allenare i cani in ATC diverso, fuori dal
periodo di caccia, secondo le norme del calendario venatorio.".
NOTA ALL'ART. 28
Comma 1
Il testo dell'art. 37 della L.R. 8/94 era il seguente:
"Art. 37 - Interscambi di cacciatori
1. La Regione promuove scambi interregionali per realizzare una
equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio nazionale e a
tal fine determina il numero dei cacciatori non residenti ammissibili
in Emilia-Romagna, regolamentandone l'accesso secondo le priorita'
previste al comma 4 dell'art. 35.
2. Il cacciatore ammesso ad ATC di altre regioni e' tenuto a fare
apporre sul proprio tesserino la relativa annotazione da parte del
proprio Comune di residenza.
3. Il Comitato direttivo dell'ATC, sulla base di modalita' da esso
stesso determinate e comunicate alla Provincia, puo' riconoscere ai
cacciatori iscritti la facolta' di utilizzare giornate di competenza
per ospitare sotto forma di interscambio e senza finalita' di lucro
un altro cacciatore, anche se residente in altra regione.".