REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 28                                                               
Sostituzione dell'art. 37 della L.R. 8/94                                       
1. L'art. 37 e' sostituito con il seguente:                                     
"Art. 37                                                                        
Interscambi di cacciatori                                                       
1. Per rendere equilibrata e proporzionata alla dotazione faunistica            
la pressione venatoria sul territorio regionale e nazionale, la                 
Regione promuove scambi infraregionali ed interregionali,                       
riservandosi annualmente per ogni ATC una quota di cacciatori da                
iscrivere od ammettere.                                                         
2. Il cacciatore ammesso ad ATC di altre regioni e' tenuto a fare               
apporre sul proprio tesserino la relativa annotazione da parte del              
proprio Comune di residenza.                                                    
3. Il Comitato direttivo dell'ATC, sulla base di modalita' da esso              
stesso determinate e comunicate alla Provincia, puo' riconoscere ai             
cacciatori iscritti la facolta' di utilizzare giornate di competenza            
per ospitare mediante interscambio e senza finalita' di lucro un                
altro cacciatore, anche se residente in altra regione.                          
4. La Provincia, sentito l'ATC interessato, su richiesta di                     
associazioni cinofile o venatorie, di un ATC o di altra provincia,              
puo' autorizzare cacciatori che non hanno la possibilita' di farlo              
nell'ATC di appartenenza ad allenare i cani in ATC diverso, fuori dal           
periodo di caccia, secondo le norme del calendario venatorio.".                 
NOTA ALL'ART. 28                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 37 della L.R. 8/94 era il seguente:                          
"Art. 37 - Interscambi di cacciatori                                            
1. La Regione promuove scambi interregionali per realizzare una                 
equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio nazionale e a           
tal fine determina il numero dei cacciatori non residenti ammissibili           
in Emilia-Romagna, regolamentandone l'accesso secondo le priorita'              
previste al comma 4 dell'art. 35.                                               
2. Il cacciatore ammesso ad ATC di altre regioni e' tenuto a fare               
apporre sul proprio tesserino la relativa annotazione da parte del              
proprio Comune di residenza.                                                    
3. Il Comitato direttivo dell'ATC, sulla base di modalita' da esso              
stesso determinate e comunicate alla Provincia, puo' riconoscere ai             
cacciatori iscritti la facolta' di utilizzare giornate di competenza            
per ospitare sotto forma di interscambio e senza finalita' di lucro             
un altro cacciatore, anche se residente in altra regione.".                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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