LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Art. 27
Integrazione della L.R. 8/94
1. Dopo l'art. 36 e' inserito il seguente articolo:
"Art. 36 bis
Regolazione dei processi di mobilita' controllata
per l'attivita' venatoria
1. In Emilia-Romagna e' consentito esercitare la caccia alla fauna
migratoria nelle forme, nelle giornate, con le modalita' ed alle
specie consentite dai calendari venatori regionale e provinciali, al
di fuori dell'ATC di appartenenza per un massimo di quindici giorni,
dall'1 ottobre al termine della stagione venatoria.
2. La Regione, con il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 35,
sentite le organizzazioni professionali agricole, nonche' le
associazioni di cui al comma 1 dell'art. 10, definisce le modalita'
per individuare il numero dei posti disponibili per ogni ATC,
l'accesso agli ATC prescelti e l'eventuale corrispettivo che i
cacciatori devono versare a fronte degli impegni di organizzazione.
3. Dei posti disponibili in ogni ATC, una percentuale e' riservata ai
cacciatori iscritti in altri ATC della stessa provincia, mentre i
restanti posti vengono assegnati ai cacciatori iscritti in altri ATC
della regione, fatta salva una quota riservata alla Regione per
scambi interregionali.
4. In Emilia-Romagna e' altresi' consentito esercitare la caccia agli
ungulati al di fuori dell'ATC di appartenenza secondo tempi e
modalita' previsti dall'art. 56 e dal Regolamento regionale in
materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati in
Emilia-Romagna, previa domanda all'ATC interessato nei termini
previsti nel provvedimento di cui all'art. 35, comma 1.".