REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 27                                                               
Integrazione della L.R. 8/94                                                    
1. Dopo l'art. 36 e' inserito il seguente articolo:                             
"Art. 36 bis                                                                    
Regolazione dei processi di mobilita' controllata                               
per l'attivita' venatoria                                                       
1. In Emilia-Romagna e' consentito esercitare la caccia alla fauna              
migratoria nelle forme, nelle giornate, con le modalita' ed alle                
specie consentite dai calendari venatori regionale e provinciali, al            
di fuori dell'ATC di appartenenza per un massimo di quindici giorni,            
dall'1 ottobre al termine della stagione venatoria.                             
2. La Regione, con il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 35,             
sentite le organizzazioni professionali agricole, nonche' le                    
associazioni di cui al comma 1 dell'art. 10, definisce le modalita'             
per individuare il numero dei posti disponibili per ogni ATC,                   
l'accesso agli ATC prescelti e l'eventuale corrispettivo che i                  
cacciatori devono versare a fronte degli impegni di organizzazione.             
3. Dei posti disponibili in ogni ATC, una percentuale e' riservata ai           
cacciatori iscritti in altri ATC della stessa provincia, mentre i               
restanti posti vengono assegnati ai cacciatori iscritti in altri ATC            
della regione, fatta salva una quota riservata alla Regione per                 
scambi interregionali.                                                          
4. In Emilia-Romagna e' altresi' consentito esercitare la caccia agli           
ungulati al di fuori dell'ATC di appartenenza secondo tempi e                   
modalita' previsti dall'art. 56 e dal Regolamento regionale in                  
materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati in                      
Emilia-Romagna, previa domanda all'ATC interessato nei termini                  
previsti nel provvedimento di cui all'art. 35, comma 1.".                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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