REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 25                                                               
Sostituzione dell'art. 35 della L.R. 8/94                                       
1. L'art. 35 e' sostituito con il seguente:                                     
"Art. 35                                                                        
Criteri per la iscrizione dei cacciatori agli ATC                               
1. La Regione disciplina quantita', tempi e modi di accesso dei                 
cacciatori agli ATC, fermi restando i criteri indicati al presente              
articolo e agli articoli 36, 36 bis e 37.                                       
2. Il Comitato direttivo dell'ATC e' tenuto a soddisfare le richieste           
di iscrizione dei cacciatori fino al limite di disponibilita'                   
indicato dalla Regione per ciascun ATC con apposito provvedimento.              
3. Il cacciatore ha diritto di essere iscritto all'ATC in cui ha la             
residenza anagrafica, oppure all'ATC in cui sia stato                           
consecutivamente iscritto nelle due stagioni venatorie 1998/1999 e              
1999/2000.                                                                      
4. Gli ulteriori posti che risultano disponibili dopo aver effettuato           
le iscrizioni sulla base dei criteri di cui al presente articolo,               
sono assegnati dal Comitato direttivo dell'ATC ai cacciatori                    
richiedenti, secondo le seguenti priorita':                                     
a) residenti nella provincia;                                                   
b) residenti negli ATC dell'Emilia-Romagna con piu' alta densita'               
venatoria;                                                                      
c) residenti nella regione;                                                     
d) residenti in altre regioni;                                                  
e) italiani residenti all'estero e stranieri.".                                 
NOTA ALL'ART. 25                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 35 della L.R. 8/94 era il seguente:                          
"Art. 35 - Criteri per la iscrizione dei cacciatori agli ATC                    
1. Il Comitato direttivo dell'ATC e' tenuto a soddisfare le richieste           
di iscrizione dei cacciatori fino al limite di disponibilita'                   
indicato dalla Regione per ciascun ATC con apposito provvedimento.              
2. Il cacciatore ha diritto di essere iscritto all'ATC in cui ha la             
residenza anagrafica o sia proprietario di fondi agricoli o sia stato           
iscritto per almeno due anni. A questi limitati fini, in sede di                
prima applicazione della presente legge, la iscrizione ai territori             
per la gestione sociale della caccia (TGSC), disciplinati dagli artt.           
40 e seguenti della L.R. 15 maggio 1987, n. 20, e successive                    
modifiche ed integrazioni, e' equiparata alla iscrizione all'ATC.               
3. Il titolare dell'autorizzazione alla costituzione di un                      
appostamento fisso di caccia senza uso di richiami vivi ed i suoi               
sostituti hanno diritto di essere iscritti all'ATC in cui e' compreso           
l'appostamento.                                                                 
4. Gli ulteriori posti che risultano disponibili dopo aver effettuato           
le iscrizioni sulla base dei criteri di cui al presente articolo,               
sono assegnati dal Comitato direttivo dell'ATC ai cacciatori                    
richiedenti, secondo le seguenti priorita':                                     
a) residenti nella provincia;                                                   
b) residenti nelle province dell'Emilia-Romagna a piu' alta densita'            
venatoria, indicate dalla Regione;                                              
c) residenti nella regione;                                                     
d) residenti in altre regioni;                                                  
e) italiani residenti all'estero e stranieri.                                   
5. In ogni ATC il Comitato direttivo puo' ammettere inoltre, secondo            
le priorita' indicate al comma 4, un numero di cacciatori superiore             
alla densita' venatoria indicata dalla Regione quando siano                     
accertate, sulla base di appositi censimenti, modificazioni positive            
della popolazione faunistica o si sia manifestata l'esigenza di                 
provvedere a specifici prelievi a tutela delle produzioni agricole.".           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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