LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Art. 21
Sostituzione dell'art. 30 della L.R. 8/94
1. L'art. 30 e' sostituito con il seguente:
"Art. 30
Perimetrazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC)
1. La Provincia, sentita la commissione di cui al comma 2 dell'art.
10, definisce i perimetri degli ambiti territoriali di caccia, di cui
all'art. 14, comma 1 della legge statale, con riferimento:
a) ai confini naturali o alle opere rilevanti;
b) ai comprensori omogenei di gestione faunistica;
c) alle esigenze specifiche di conservazione e gestione delle specie
di fauna selvatica indicate nel piano faunistico-venatorio
provinciale.
2. Ogni ATC e' denominato con riferimento alla collocazione
geografica. La perimetrazione degli ATC e' soggetta a conferma o a
revisione quinquennale con la stessa cadenza dei piani
faunistico-venatori provinciali, entro trenta giorni
dall'approvazione degli stessi, e secondo i criteri previsti al comma
1. Detta perimetrazione puo' essere modificata anche nel corso del
quinquennio per motivate esigenze gestionali.
3. La perimetrazione tiene conto dell'esigenza di conservare l'unita'
delle zone umide e delle altre realta' ambientali di dimensione
interprovinciale. Gli ATC comprendenti territori di piu' province
sono perimetrati con provvedimento assunto d'intesa fra le Province
contigue.
4. Gli ATC hanno dimensioni subprovinciali e la loro conformazione
deve tendere ad assicurare una equilibrata fruizione delle
opportunita' venatorie del territorio provinciale.
5. Gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora
le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possono
individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale e
degli ungulati da proporre alla Provincia per l'approvazione.
6. I confini degli ATC sono indicati con tabelle esenti da tasse, di
colore arancione, collocate nei punti di discontinuita' delle opere,
quali strade, canali e ferrovie o dei confini naturali che li
delimitano, e nelle aree di accesso.
7. Il tabellamento degli ATC e' effettuato a cura del Comitato
direttivo dell'ATC stesso ed e' controllato dalla Provincia.".
NOTA ALL'ART. 21
Comma 1
Il testo dell'art. 30 della L.R. 8/94 era il seguente:
"Art. 30 - Perimetrazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC)
1. Entro trenta giorni dall'approvazione del piano
faunistico-venatorio provinciale, la Provincia, sentite le
organizzazioni professionali agricole e la Commissione di cui
all'art. 10, definisce i perimetri degli ambiti territoriali di
caccia con riferimento:
a) ai confini naturali o alle opere rilevanti;
b) ai comprensori omogenei di gestione faunistica;
c) alle esigenze specifiche di conservazione delle specie di fauna
selvatica indicate nel piano faunistico-venatorio provinciale.
2. Ogni ATC e' denominato con riferimento alla collocazione
geografica. La prima perimetrazione ha carattere sperimentale e puo'
essere modificata entro il 31 gennaio 1995 quando ne sia rilevata
l'opportunita' tecnica, oppure su richiesta del Comitato direttivo
dell'ATC motivata da esigenze gestionali. In seguito la
perimetrazione degli ATC e' soggetta a revisione quinquennale con la
stessa cadenza dei piani faunistico-venatori provinciali e con le
stesse modalita' previste per la prima perimetrazione.
3. Nella perimetrazione e nella organizzazione della gestione degli
ATC si deve tenere conto della esigenza di conservare l'unita' delle
zone umide e delle altre realta' ambientali di dimensione
interprovinciale. Gli ATC comprendenti territori di piu' Province
sono perimetrati con provvedimento assunto d'intesa fra le Province
contigue.
4. I confini degli ATC sono indicati con tabelle esenti da tasse, di
colore arancione, collocate nei punti di discontinuita delle opere,
quali strade, canali e ferrovie, o dei confini naturali che li
delimitano e nelle aree di accesso.
5. Il tabellamento degli ATC e' effettuato a cura del Comitato
direttivo dell'ATC stesso ed e' controllato dalla Provincia.".