REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 21                                                               
Sostituzione dell'art. 30 della L.R. 8/94                                       
1. L'art. 30 e' sostituito con il seguente:                                     
"Art. 30                                                                        
Perimetrazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC)                        
1. La Provincia, sentita la commissione di cui al comma 2 dell'art.             
10, definisce i perimetri degli ambiti territoriali di caccia, di cui           
all'art. 14, comma 1 della legge statale, con riferimento:                      
a) ai confini naturali o alle opere rilevanti;                                  
b) ai comprensori omogenei di gestione faunistica;                              
c) alle esigenze specifiche di conservazione e gestione delle specie            
di fauna selvatica indicate nel piano faunistico-venatorio                      
provinciale.                                                                    
2. Ogni ATC e' denominato con riferimento alla collocazione                     
geografica. La perimetrazione degli ATC e' soggetta a conferma o a              
revisione quinquennale con la stessa cadenza dei piani                          
faunistico-venatori provinciali, entro trenta giorni                            
dall'approvazione degli stessi, e secondo i criteri previsti al comma           
1. Detta perimetrazione puo' essere modificata anche nel corso del              
quinquennio per motivate esigenze gestionali.                                   
3. La perimetrazione tiene conto dell'esigenza di conservare l'unita'           
delle zone umide e delle altre realta' ambientali di dimensione                 
interprovinciale. Gli ATC comprendenti territori di piu' province               
sono perimetrati con provvedimento assunto d'intesa fra le Province             
contigue.                                                                       
4. Gli ATC hanno dimensioni subprovinciali e la loro conformazione              
deve tendere ad assicurare una equilibrata fruizione delle                      
opportunita' venatorie del territorio provinciale.                              
5. Gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora             
le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possono              
individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale e             
degli ungulati da proporre alla Provincia per l'approvazione.                   
6. I confini degli ATC sono indicati con tabelle esenti da tasse, di            
colore arancione, collocate nei punti di discontinuita' delle opere,            
quali strade, canali e ferrovie o dei confini naturali che li                   
delimitano, e nelle aree di accesso.                                            
7. Il tabellamento degli ATC e' effettuato a cura del Comitato                  
direttivo dell'ATC stesso ed e' controllato dalla Provincia.".                  
NOTA ALL'ART. 21                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 30 della L.R. 8/94 era il seguente:                          
"Art. 30 - Perimetrazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC)             
1. Entro trenta giorni dall'approvazione del piano                              
faunistico-venatorio provinciale, la Provincia, sentite le                      
organizzazioni professionali agricole e la Commissione di cui                   
all'art. 10, definisce i perimetri degli ambiti territoriali di                 
caccia con riferimento:                                                         
a) ai confini naturali o alle opere rilevanti;                                  
b) ai comprensori omogenei di gestione faunistica;                              
c) alle esigenze specifiche di conservazione delle specie di fauna              
selvatica indicate nel piano faunistico-venatorio provinciale.                  
2. Ogni ATC e' denominato con riferimento alla collocazione                     
geografica. La prima perimetrazione ha carattere sperimentale e puo'            
essere modificata entro il 31 gennaio 1995 quando ne sia rilevata               
l'opportunita' tecnica, oppure su richiesta del Comitato direttivo              
dell'ATC motivata da esigenze gestionali. In seguito la                         
perimetrazione degli ATC e' soggetta a revisione quinquennale con la            
stessa cadenza dei piani faunistico-venatori provinciali e con le               
stesse modalita' previste per la prima perimetrazione.                          
3. Nella perimetrazione e nella organizzazione della gestione degli             
ATC si deve tenere conto della esigenza di conservare l'unita' delle            
zone umide e delle altre realta' ambientali di dimensione                       
interprovinciale. Gli ATC comprendenti territori di piu' Province               
sono perimetrati con provvedimento assunto d'intesa fra le Province             
contigue.                                                                       
4. I confini degli ATC sono indicati con tabelle esenti da tasse, di            
colore arancione, collocate nei punti di discontinuita delle opere,             
quali strade, canali e ferrovie, o dei confini naturali che li                  
delimitano e nelle aree di accesso.                                             
5. Il tabellamento degli ATC e' effettuato a cura del Comitato                  
direttivo dell'ATC stesso ed e' controllato dalla Provincia.".                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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