REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 15                                                               
Sostituzione dell'art. 18 della L.R. 8/94                                       
1. L'art. 18 e' sostituito dal seguente:                                        
"Art. 18                                                                        
Fondo per i danni                                                               
1. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alla lettera a)           
del comma 2 dell'art. 17, con riferimento alle zone di protezione di            
cui all'art. 19, gravano sul fondo regionale istituito ai sensi del             
comma 1 dell'art. 26 della legge statale. Gli oneri per la                      
concessione dei contributi di cui alla lettera b) del comma 2                   
dell'art. 17 e alla lettera d) del comma 1 del medesimo articolo, con           
riferimento ai parchi, alle riserve naturali e alle aree contigue               
dove non e' consentito l'esercizio venatorio, ivi compresi gli                  
interventi di prevenzione, gravano sull'apposito capitolo di spesa              
del bilancio regionale previsto dall'art. 64; la loro entita' e'                
determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di                 
previsione.                                                                     
2. Delle risorse previste dal comma 1, una quota viene                          
preventivamente ripartita fra le Province in proporzione alla                   
rispettiva superficie agro-silvo-pastorale, alla superficie degli               
ambiti protetti e con riferimento alle attivita' agricole ivi                   
esercitate, mentre la restante quota viene ripartita a conguaglio               
delle spese per i contributi per l'indennizzo dei danni di cui                  
all'art. 17, comma 2, lettere a) e b).".                                        
NOTA ALL'ART. 15                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 18 della L.R. 8/94 era il seguente:                          
"Art. 18 - Fondo per i danni                                                    
1. E' istituito, ai sensi del comma 1 dell'art. 26 della legge                  
statale, il fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei            
danni di cui all'art. 17. L'entita' del fondo e' stabilita                      
annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione             
annuale regionale.                                                              
2. Il fondo e' destinato a far fronte agli oneri posti a carico delle           
Province ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 17 nonche' a             
far fronte ai danni non altrimenti risarcibili perche' prodotti                 
nell'intero territorio di specie non cacciabili o da sconosciuti nel            
corso dell'attivita' venatoria.                                                 
3. Il fondo e' ripartito preventivamente tra le Province in                     
proporzione alla rispettiva superficie agro-silvo-pastorale, alla               
superficie degli ambiti protetti e con riferimento alle attivita'               
agricole ivi esercitate, assicurando comunque a conguaglio il                   
rimborso delle spese sostenute per le attivita' di cui al comma 1               
dell'art. 17.                                                                   
4. La Provincia provvede alla gestione delle somme assegnate, sentito           
un Comitato tecnico costituito da ciascuna Provincia a norma del                
comma 2 dell'art. 26 della legge statale.                                       
5. La Provincia, nei limiti e con le modalita' previste da piano                
faunistico-venatorio provinciale, provvede alla concessione dei                 
contributi finalizzati alla prevenzione dei danni entro centottanta             
giorni dalla presentazione della relativa domanda e provvede altresi'           
alla liquidazione dei danni accertati entro i termini previsti dal              
comma 3 dell'art. 26 della legge statale.".                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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