LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Art. 15
Sostituzione dell'art. 18 della L.R. 8/94
1. L'art. 18 e' sostituito dal seguente:
"Art. 18
Fondo per i danni
1. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alla lettera a)
del comma 2 dell'art. 17, con riferimento alle zone di protezione di
cui all'art. 19, gravano sul fondo regionale istituito ai sensi del
comma 1 dell'art. 26 della legge statale. Gli oneri per la
concessione dei contributi di cui alla lettera b) del comma 2
dell'art. 17 e alla lettera d) del comma 1 del medesimo articolo, con
riferimento ai parchi, alle riserve naturali e alle aree contigue
dove non e' consentito l'esercizio venatorio, ivi compresi gli
interventi di prevenzione, gravano sull'apposito capitolo di spesa
del bilancio regionale previsto dall'art. 64; la loro entita' e'
determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di
previsione.
2. Delle risorse previste dal comma 1, una quota viene
preventivamente ripartita fra le Province in proporzione alla
rispettiva superficie agro-silvo-pastorale, alla superficie degli
ambiti protetti e con riferimento alle attivita' agricole ivi
esercitate, mentre la restante quota viene ripartita a conguaglio
delle spese per i contributi per l'indennizzo dei danni di cui
all'art. 17, comma 2, lettere a) e b).".
NOTA ALL'ART. 15
Comma 1
Il testo dell'art. 18 della L.R. 8/94 era il seguente:
"Art. 18 - Fondo per i danni
1. E' istituito, ai sensi del comma 1 dell'art. 26 della legge
statale, il fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei
danni di cui all'art. 17. L'entita' del fondo e' stabilita
annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione
annuale regionale.
2. Il fondo e' destinato a far fronte agli oneri posti a carico delle
Province ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 17 nonche' a
far fronte ai danni non altrimenti risarcibili perche' prodotti
nell'intero territorio di specie non cacciabili o da sconosciuti nel
corso dell'attivita' venatoria.
3. Il fondo e' ripartito preventivamente tra le Province in
proporzione alla rispettiva superficie agro-silvo-pastorale, alla
superficie degli ambiti protetti e con riferimento alle attivita'
agricole ivi esercitate, assicurando comunque a conguaglio il
rimborso delle spese sostenute per le attivita' di cui al comma 1
dell'art. 17.
4. La Provincia provvede alla gestione delle somme assegnate, sentito
un Comitato tecnico costituito da ciascuna Provincia a norma del
comma 2 dell'art. 26 della legge statale.
5. La Provincia, nei limiti e con le modalita' previste da piano
faunistico-venatorio provinciale, provvede alla concessione dei
contributi finalizzati alla prevenzione dei danni entro centottanta
giorni dalla presentazione della relativa domanda e provvede altresi'
alla liquidazione dei danni accertati entro i termini previsti dal
comma 3 dell'art. 26 della legge statale.".