REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 14                                                               
Sostituzione dell'art. 17 della L.R. 8/94                                       
1. L'art. 17 e' sostituito dal seguente:                                        
"Art. 17                                                                        
Danni alle attivita' agricole                                                   
1. Gli oneri relativi ai contributi per i danni arrecati alle                   
produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed            
a pascolo dalle specie di fauna selvatica cacciabile o da sconosciuti           
nel corso dell'attivita' venatoria sono a carico:                               
a) degli ambiti territoriali di caccia qualora si siano verificati              
nei fondi ivi ricompresi;                                                       
b) dei titolari dei centri privati della fauna allo stato naturale di           
cui all'art. 41 e delle aziende venatorie di cui all'art. 43, qualora           
si siano prodotti, ad opera delle specie cacciabili ammesse nei                 
rispettivi piani produttivi o di gestione, nei fondi inclusi nelle              
rispettive strutture;                                                           
c) dei proprietari o conduttori dei fondi rustici di cui ai commi 3 e           
8 dell'art. 15 della legge statale, nonche' dei titolari delle altre            
strutture territoriali private di cui al Capo V, qualora si siano               
verificati nei rispettivi fondi;                                                
d) delle Province, qualora siano provocati nelle zone di protezione             
di cui all'art. 19 e nei parchi e nelle riserve naturali regionali,             
comprese quelle aree contigue ai parchi dove non e' consentito                  
l'esercizio venatorio.                                                          
2. Le Province concedono contributi per gli interventi di prevenzione           
e per l'indennizzo dei danni:                                                   
a) provocati da specie cacciabili ai sensi del comma 1 lettera d);              
b) provocati nell'intero territorio agro-silvo-pastorale da specie              
protette, dal piccione di citta' (Columba livia, forma domestica) o             
da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche                          
temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse.                             
3. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilita' delle            
risorse previste dall'art. 18, comma 1.".                                       
NOTA ALL'ART. 14                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 17 della L.R. 8/94 era il seguente:                          
"Art. 17 - Danni alle attivita' agricole                                        
1. Gli oneri per il contributo al risarcimento dei danni arrecati               
alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati           
ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica sono a carico:                     
a) delle Province, qualora siano provocati nelle zone di protezione,            
anche se in gestione convenzionata;                                             
b) degli ambiti territoriali di caccia qualora si siano verificati              
nei fondi ivi compresi;                                                         
c) dei titolari delle strutture territoriali private di cui al Capo             
V, qualora si siano prodotti nei fondi inclusi nelle rispettive                 
strutture;                                                                      
d) dei proprietari o conduttori dei fondi rustici di cui ai commi 3 e           
8 dell'art. 15 della legge statale, qualora si siano verificati nei             
rispettivi fondi;                                                               
e) dei titolari delle zone per l'addestramento e per le prove                   
cinofile di cui all'art. 45, qualora siano provocati nei fondi                  
ricompresi in tali zone.                                                        
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese              
per gli interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole            
e alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo.".                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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