LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Art. 14
Sostituzione dell'art. 17 della L.R. 8/94
1. L'art. 17 e' sostituito dal seguente:
"Art. 17
Danni alle attivita' agricole
1. Gli oneri relativi ai contributi per i danni arrecati alle
produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed
a pascolo dalle specie di fauna selvatica cacciabile o da sconosciuti
nel corso dell'attivita' venatoria sono a carico:
a) degli ambiti territoriali di caccia qualora si siano verificati
nei fondi ivi ricompresi;
b) dei titolari dei centri privati della fauna allo stato naturale di
cui all'art. 41 e delle aziende venatorie di cui all'art. 43, qualora
si siano prodotti, ad opera delle specie cacciabili ammesse nei
rispettivi piani produttivi o di gestione, nei fondi inclusi nelle
rispettive strutture;
c) dei proprietari o conduttori dei fondi rustici di cui ai commi 3 e
8 dell'art. 15 della legge statale, nonche' dei titolari delle altre
strutture territoriali private di cui al Capo V, qualora si siano
verificati nei rispettivi fondi;
d) delle Province, qualora siano provocati nelle zone di protezione
di cui all'art. 19 e nei parchi e nelle riserve naturali regionali,
comprese quelle aree contigue ai parchi dove non e' consentito
l'esercizio venatorio.
2. Le Province concedono contributi per gli interventi di prevenzione
e per l'indennizzo dei danni:
a) provocati da specie cacciabili ai sensi del comma 1 lettera d);
b) provocati nell'intero territorio agro-silvo-pastorale da specie
protette, dal piccione di citta' (Columba livia, forma domestica) o
da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche
temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse.
3. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilita' delle
risorse previste dall'art. 18, comma 1.".
NOTA ALL'ART. 14
Comma 1
Il testo dell'art. 17 della L.R. 8/94 era il seguente:
"Art. 17 - Danni alle attivita' agricole
1. Gli oneri per il contributo al risarcimento dei danni arrecati
alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati
ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica sono a carico:
a) delle Province, qualora siano provocati nelle zone di protezione,
anche se in gestione convenzionata;
b) degli ambiti territoriali di caccia qualora si siano verificati
nei fondi ivi compresi;
c) dei titolari delle strutture territoriali private di cui al Capo
V, qualora si siano prodotti nei fondi inclusi nelle rispettive
strutture;
d) dei proprietari o conduttori dei fondi rustici di cui ai commi 3 e
8 dell'art. 15 della legge statale, qualora si siano verificati nei
rispettivi fondi;
e) dei titolari delle zone per l'addestramento e per le prove
cinofile di cui all'art. 45, qualora siano provocati nei fondi
ricompresi in tali zone.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese
per gli interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole
e alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo.".