REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 3                                                                
Modifica dell'art. 5 della L.R. 8/94                                            
1. All'art. 5 il comma 1 e' sostituito dai seguenti:                            
"1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sulla base dei           
criteri della programmazione faunistico-venatoria di cui al comma 11            
dell'art. 10 della legge statale e con riferimento ai contenuti della           
Carta regionale delle vocazioni faunistiche e alle situazioni                   
ambientali e socio-economiche della regione, approva gli indirizzi              
per la elaborazione dei piani faunistico-venatori provinciali,                  
corredati dalla individuazione della superficie agro-silvo-pastorale            
derivante dai dati ISTAT.                                                       
1 bis. Con il medesimo provvedimento il Consiglio regionale individua           
per ogni provincia, la superficie agro-silvo-pastorale sulla base               
della quale calcolare gli indici di densita' venatoria di cui                   
all'art. 8.".                                                                   
NOTA ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 1 dell'art. 5 della L.R. 8/94, era il seguente:              
"Art. 5 - Indirizzi regionali per la pianificazione                             
faunistico-venatoria                                                            
1. Il Consiglio regionale, sulla base dei criteri della                         
programmazione faunistico-venatoria di cui al comma 11 dell'art. 10             
della legge statale, se e in quanto emanati, e con riferimento alle             
indicazioni contenute nella Carta regionale delle vocazioni                     
faunistiche e alle situazioni ambientali e socio-economiche della               
regione, approva gli indirizzi per la elaborazione dei piani                    
faunistico-venatori provinciali su proposta della Giunta regionale,             
sentite le organizzazioni professionali agricole, le associazioni               
venatorie e le associazioni di protezione ambientale riconosciute.              
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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