LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Art. 3
Modifica dell'art. 5 della L.R. 8/94
1. All'art. 5 il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sulla base dei
criteri della programmazione faunistico-venatoria di cui al comma 11
dell'art. 10 della legge statale e con riferimento ai contenuti della
Carta regionale delle vocazioni faunistiche e alle situazioni
ambientali e socio-economiche della regione, approva gli indirizzi
per la elaborazione dei piani faunistico-venatori provinciali,
corredati dalla individuazione della superficie agro-silvo-pastorale
derivante dai dati ISTAT.
1 bis. Con il medesimo provvedimento il Consiglio regionale individua
per ogni provincia, la superficie agro-silvo-pastorale sulla base
della quale calcolare gli indici di densita' venatoria di cui
all'art. 8.".
NOTA ALL'ART. 3
Comma 1
Il testo del comma 1 dell'art. 5 della L.R. 8/94, era il seguente:
"Art. 5 - Indirizzi regionali per la pianificazione
faunistico-venatoria
1. Il Consiglio regionale, sulla base dei criteri della
programmazione faunistico-venatoria di cui al comma 11 dell'art. 10
della legge statale, se e in quanto emanati, e con riferimento alle
indicazioni contenute nella Carta regionale delle vocazioni
faunistiche e alle situazioni ambientali e socio-economiche della
regione, approva gli indirizzi per la elaborazione dei piani
faunistico-venatori provinciali su proposta della Giunta regionale,
sentite le organizzazioni professionali agricole, le associazioni
venatorie e le associazioni di protezione ambientale riconosciute.
omissis".