LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2000, n. 39
ACQUISIZIONE DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' "FERROVIE EMILIA-ROMAGNA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Acquisizione quote della Societa'
1. In attuazione dell'articolo 15 dell'Accordo di programma stipulato
con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 21 marzo
2000, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del DLgs n. 422 del 19
novembre 1997, la Regione Emilia-Romagna procedera' ad acquisire a
titolo gratuito le quote della Societa' "Ferrovie Emilia-Romagna
Societa' a responsabilita' limitata".
2. A seguito dell'adozione del DPCM di cui all'art. 12 del DLgs
422/97, il Presidente della Regione o un suo delegato, in qualita' di
rappresentante legale, compira' gli atti necessari al perfezionamento
dell'acquisizione di cui al comma 1.
3. I diritti nascenti dalla titolarita' delle quote sono esercitati
dal Presidente della Regione o da un soggetto dal medesimo delegato.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo del comma 3 dell'art. 8 del DLgs 19 novembre 1997, n.
422, concernente Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il
seguente:
"Art. 8 - Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in
concessione a F.S. SpA
omissis
3. Le Regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle ferrovie
di cui al comma 1, lettere a) e b), sulla base di accordi di
programma, stipulati a norma dell'articolo 12 del presente decreto,
con i quali sono definiti tra l'altro, per le ferrovie in concessione
di cui al comma 1, lettera b), i finanziamenti diretti al risanamento
tecnico-economico di cui all'articolo 86 del DPR 24 luglio 1977, n.
616.
omissis".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 12 del DLgs n. 422 del 1997, citato alla nota
1) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 12 - Attuazione dei conferimenti
1. All'attuazione dei conferimenti e all'attribuzione delle relative
risorse alle Regioni si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge n.
59, previo accordo di programma tra il Ministero dei Trasporti e
della Navigazione e la Regione interessata, ai sensi dell'articolo 4,
comma 4, lettera a), della Legge n. 59.
2. L'accordo di programma, di cui al comma 1, puo' disporre, previa
intesa tra Regione ed Enti locali, la contestuale attribuzione e
ripartizione fra gli Enti locali delle risorse finanziarie, umane,
strumentali ed organizzative.".