DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA 19 dicembre 2000, n. 12564
Piano regionale di sviluppo rurale 2000-2006 - Misura 1.b "Insediamento dei giovani agricoltori" - Approvazione procedure di attuazione ed altri allegati
IL DIRETTORE GENERALE
Visti:
- il Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17/5/1999, su sostegno
allo Sviluppo rurale da parte del Fondo europeo di orientamento e di
garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, in
particolare l'art. 8;
- il Reg. CE n. 1750/1999 della Commissione del 23 luglio 1999,
recante disposizione di applicazione del Regolamento (CE) n. 1999, in
particolare l'art. 5;
- la L.R. del 30 maggio 1997, n. 15 relativa a norme per l'esercizio
delle funzioni regionali in materia di agricoltura;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio
2000, relativa al Piano regionale di sviluppo rurale della Regione
Emilia-Romagna per il periodo 2000/2006 (d'ora in poi richiamato in
sigla PRSR) attuativo del citato Reg. (CE) n. 1257/1999;
- la decisione della Commissione Europea C(2000) 2153 del 20 luglio
2000 che approva il suddetto Piano nel testo definitivo inviato alla
Commissione stessa il 3 luglio 2000;
- il Reg. (CE) n. 2075/2000 della Commissione del 29 settembre 2000,
che modifica il Reg. (CE) n. 1750/1999, in particolare l'art. 1,
punto 2;
- la Misura 1.b - Insediamento dei giovani agricoltori - compresa nel
PRSR;
vista la deliberazione di Giunta n. 2216 del 5/12/2000 "Piano
regionale di sviluppo rurale 2000-2006. Misura 1.b Insediamento dei
giovani agricoltori - Programma operativo di Misura", resa esecutiva
dalla Commissione di controllo sull'amministrazione della Regione
Emilia-Romagna in data 11 dicembre 2000 con prot. 1474/68;
visto, in particolare, il punto 15 del Programma operativo approvato
con la suddetta deliberazione, nel quale si prevede che le procedure
di attuazione della Misura 1.b, relative alla definizione della
modulistica delle domande, della documentazione di supporto, delle
procedure istruttorie, di anticipazione e di liquidazione del premio,
verranno definite con determinazione del Direttore generale
Agricoltura;
considerato, pertanto, necessario provvedere all'approvazione delle
richiamate procedure di attuazione costituite dall'allegato al
presente atto, quale parte integrante e sostanziale, nonche' della
modulistica necessaria alla presentazione della domanda e delle
istruzioni necessarie allo svolgimento dell'istruttoria da parte
degli Enti competenti, nella formulazione acquisita agli atti della
Direzione generale Agricoltura al numero di protocollo 35952/6 del
19/12/2000 e anch'essa costituente parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 2541 del
4/7/1995 e n. 1657 del 3/10/2000;
dato atto del parere favorevole espresso dalla dott.ssa Teresita
Pergolotti, Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, in merito
alla regolarita' tecnica e alla legittimita' del presente atto ai
sensi dell'art. 4 - sesto comma - della L.R. 19 novembre 1992, n. 41
e della citata deliberazione 2541/95;
determina:
1) di approvare, sulla base delle considerazioni formulate in
premessa e qui integralmente richiamate:
- le procedure di attuazione della Misura 1.b, allegate al presente
atto, parte integrante e sostanziale del medesimo;
- la modulistica necessaria alla presentazione della domanda e le
istruzioni necessarie allo svolgimento dell'istruttoria da parte
degli Enti competenti, nella formulazione acquisita agli atti della
Direzione generale Agricoltura al numero di protocollo 35952/6 del
19/12/2000 e anch'essa costituente parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
2) di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel
Bollettino Ufficiale regionale completa dei relativi allegati.
IL DIRETTORE GENERALE
Dario Manghi
Programma operativo della Misura 1.b
Procedure di attuazione
Premessa
Con le presenti procedure di attuazione viene data applicazione agli
interventi previsti nel Programma operativo della Misura 1.b
"Insediamento dei giovani agricoltori" per le annualita' del Piano
regionale di sviluppo rurale 2001 e 2002.
1. Strumenti e procedure di attuazione
La competenza al ricevimento delle domande, alla loro istruttoria,
all'approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili e delle
domande annesse, alla concessione dei contributi e alle relative
liquidazioni spetta, ai sensi della L.R. 15/97 e successive
modifiche, alle Province e alle Comunita' Montane competenti per
territorio. La competenza territoriale e' determinata dalla
localizzazione prevalente dell'azienda nella quale il giovane si e'
insediato.
Le Province e le Comunita' Montane nominano i rispettivi responsabili
del procedimento.
1.1. Presentazione delle domande
I giovani insediati in agricoltura tra l'1 gennaio 2000 e la data di
pubblicazione del Programma Operativo della Misura 1.b dovranno
presentare domanda di premio all'Ente territorialmente competente
entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla
pubblicazione del citato Programma operativo nel Bollettino
regionale.
Le domande di premio relative ai giovani che si insediano
successivamente alla pubblicazione del presente atto nel Bollettino
regionale dovranno essere presentate in ogni caso entro 60 giorni
dall'insediamento stesso e, nel caso di opzione per il premio Plus,
prima di sostenere le spese di avviamento.
Le domande che perverranno entro le ore 12 del 27 aprile 2001
confluiranno nel programma di attuazione 2001.
Le domande che perverranno entro le ore 12 del 30 aprile 2002
confluiranno nel programma di attuazione 2002.
Le domande di premio devono essere presentate all'Ente
territorialmente competente, utilizzando la modulistica allegata
alle presenti procedure di attuazione.
1.2. Documentazione della domanda
La domanda dovra' essere presentata con la seguente documentazione:
1.2.1. Modulo di domanda costituita in alternativa da:
1.2.1.1. Allegato 4 e Allegato 6;
1.2.1.2. Supporto cartaceo e informatico elaborato su software
formato dalla Regione; Il modulo di domanda comprende un Allegato H
che dovra' essere debitamente compilato e presentato agli uffici
competenti nel rispetto delle seguenti scadenze: a) contestualmente
alla domanda di premio per insediamenti avvenuti entro il 30 aprile
2000; b) entro il 27 aprile 2001 per insediamenti avvenuti tra il 1
maggio 2000 e il 27 aprile 2001; c) entro il 30 aprile 2002 per
insediamenti avvenuti tra il 28 aprile 2001 ed il 30 aprile 2002. La
mancata presentazione dell'Allegato H del modulo della domanda
comportera' l'inammissibilita' della stessa.
1.2.2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'Allegato
1 (possesso dei requisiti personali);
1.2.3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'Allegato
2 (requisiti dell'impresa a firma del rappresentante legale);
1.2.4. relazione descrittiva con la quale vengono definite le spese
materiali collegate all'insediamento (solo per premio Plus);
1.2.5. preventivi di spesa per l'acquisto di dotazioni (solo per
premio Plus);
1.2.6. fotocopie delle visure catastali e dei relativi mappali su
scala 1:2.000 riferiti alle particelle su cui si intende eseguire le
opere e fotocopia autenticata della documentazione comprovante il
titolo di possesso per la durata del vincolo di destinazione con
riferimento alla posizione presso l'Ufficio del Registro competente
(solo per premio Plus);
1.2.7. computo metrico estimativo delle opere edili (solo per premio
Plus). Tale documento deve essere redatto conformemente al Prezzario
regionale in vigore, con timbro e firma dei tecnico progettista
abilitato e corredato dai disegni relativi alle opere in progetto;
1.2.8. computo metrico estimativo per le opere di miglioramento
fondiario redatto conformemente al Prezzario regionale in vigore
(solo per premio Plus);
1.2.9. copia autenticata di tutte le autorizzazioni necessarie
all'esecuzione dei lavori in progetto (solo per premio Plus);
1.2.10. fotocopia del PTPR con delimitazione dei terreni aziendali e
individuazione del centro aziendale e (solo per premio Plus) del sito
in cui verra' effettuato l'investimento.
Al fine di procedere all'istruttoria il beneficiario dovra'
presentare la seguente documentazione:
1.2.11. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'Allegato
1 (possesso dei requisiti personali) se al momento della
presentazione della domanda il beneficiario non risultava in possesso
di tutti i requisiti richiesti;
1.2.12. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'Allegato
2 (requisiti dell'impresa) se al momento della presentazione della
domanda il beneficiario non risultava in possesso di tutti i
requisiti richiesti;
1.2.13. richiesta di istruttoria della domanda di premio (da
presentare al raggiungimento di tutti i requisiti richiesti);
1.2.14. fatture debitamente quietanzate, accompagnate dalla
documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, mediante un'apposita
dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice (da
presentare perentoriamente entro 210 giorni dall'insediamento pena la
decadenza della domanda) (solo per premio Plus);
1.2.15. verbale di regolare esecuzione delle opere nel caso di opere
edili (solo per premio Plus);
Nel caso di insediamenti avvenuti anteriormente ai 210 giorni dalla
pubblicazione del Programma operativo della Misura 1.b, la
documentazione di cui al punto 1.2.14. dovra' essere presentata
contestualmente alla domanda.
Nel caso in cui uno o piu' documenti richiesti siano gia' in possesso
dell'Amministrazione competente, il richiedente potra' ometterne la
presentazione, allegando in sostituzione una dichiarazione, a firma
del legale rappresentante, in cui e' fatto specifico riferimento alla
domanda/e a cui detti documenti risultano allegati.
1.3. Varianti alla spose connesse all'avviamento per il premio Plus
dichiarata in domanda
Non si ammettono varianti alle spese connesse all'avviamento
dichiarate in domanda.
1.4. Erogazione anticipata del premio
L'erogazione del premio anticipatamente al raggiungimento dei
requisiti richiesti e' in ogni caso subordinata alla presentazione di
garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo
pagatore da parte di Enti autorizzati. La garanzia deve essere
rilasciata per l'intero importo del premio anticipatamente erogato,
deve avere validita' per l'intero arco temporale necessario al
beneficiario per il raggiungimento dei requisiti richiesti ed avra'
efficacia fino a quando verra' rilasciata apposita autorizzazione da
parte dell'Organismo pagatore. Lo svincolo della fidejussione sara'
disposto successivamente alla chiusura del procedimento
amministrativo.
Lo schema di polizza fidejussoria sara' approvato, con atto formale,
dal Direttore generale Agricoltura.
1.5. Istruttoria della domanda e assunzione della decisione
individuale di concessione del premio
Il richiedente, conformemente a quanto previsto dal Reg. CE n.
1750/1999, art. 5, deve raggiungere i requisiti di cui ai punti 2.2.,
3.2. e 4.2. del Programma operativo della Misura 1.b entro tre anni
dalla data di insediamento.
Al raggiungimento dei predetti requisiti il beneficiario, oltre alla
documentazione prevista, deve presentare una richiesta di istruttoria
della domanda.
La decisione individuale di concessione del premio verra' assunta
sulla base della valutazione istruttoria della domanda
successivamente alla dimostrazione del possesso, da parte del
richiedente:
a) dei requisiti di cui al paragrafo 2., 3., e 4. del Programma
operativo della Misura 1.b per le domande di premio Base;
b) dei requisiti di cui al paragrafo 2., 3., 4. e 11.2. del Programma
operativo della Misura 1.b per le domande di premio Plus.
L'ufficio territorialmente competente successivamente alla ricezione
della richiesta di istruttoria ed entro 60 giorni dalla stessa:
- effettuera' l'istruttoria finalizzata ad accertare se il
beneficiario sia in possesso di tutti i requisiti richiesti e se, nel
caso del premio Plus, le spese materiali connesse all'avviamento
risultino essere quelle dichiarate in domanda e comunque ammissibili
conformemente al paragrafo 12. del Programma operativo della Misura
1.b;
- procedera' all'adozione della decisione individuale di concessione
del premio accertando in tale data che l'eta' del beneficiario sia
inferiore ai 40 anni;
- trasmettera' l'esito al beneficiario con lettera raccomandata a/r.
1.6. Congruita' della spesa
Per la verifica della congruita' della spesa si fa riferimento al
Prezzario dell'azienda agricola approvato dalla Regione
Emilia-Romagna nella sua piu' recente edizione.
Nel caso di acquisti di macchinari, strutture particolari,
attrezzature ed impianti si dovranno allegare almeno due preventivi
di ditte specializzate, con quadro di raffronto che giustifichi la
scelta effettuata; rimane in ogni caso alla Provincia e alla
Comunita' Montana la facolta' di esprimere il giudizio finale di
congruita'.
Per le opere edilizie non verranno riconosciute come spese
ammissibili le prestazioni volontarie aziendali di manodopera.
1.7. Liquidazione dei premi
Le operazioni di istruttoria, controllo e liquidazione verranno
riassunte in apposite check-list attraverso l'utilizzo di software
fornito dall'Organismo Pagatore. Le copie autentiche verranno
conservate nel fascicolo istruttorio di ogni domanda di premio, quale
elemento di garanzia di eleggibilita' della spesa e di certificazione
dell'avvenuta esecuzione di controlli e verifiche.
Le Province e le Comunita' Montane, dopo aver esperito le verifiche
istruttorie su tutte le domande, procederanno con propri atti formali
ad assumere le decisioni di liquidazione e a trasmettere gli elenchi
alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Aiuti alle imprese, sia su
base cartacea che su supporto informatico, entra le seguenti date:
1) 31 dicembre per tutti i beneficiari che hanno presentato richiesta
di istruttoria tra l'1 giugno ed il 30 settembre;
2) 30 aprile per tutti i beneficiari che hanno presentato richiesta
di istruttoria tra l'1 ottobre ed il 31 gennaio;
3) 4 settembre per tutti i beneficiari che hanno presentato
richiesta di istruttoria tra l'1 febbraio ed il 31 maggio.
La Regione recepira' gli elenchi di liquidazione di tutti gli Enti
territoriali con determinazione del Responsabile del Servizio Aiuti
alle imprese, inserendo i nominativi di tutti i beneficiari in unico
elenco di liquidazione regionale in base alle seguenti priorita':
a) insediamenti in zone svantaggiate conformemente al paragrafo 10
del Programma Operativo della Misura 1.b;
b) data di primo insediamento.
Tale elenco di liquidazione verra' trasmesso all'Organismo pagatore.
2. Controlli
Le Province e le Comunita' Montane devono effettuare i seguenti
controlli sui beneficiari nel rispetto delle modalita' qui indicate:
a) controllo sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio su un
campione pari ad una percentuale del 10% sul totale delle domande
presentate, salvo quanto diversamente specificato nei rispettivi
ordinamenti dei singoli Enti. L'accertamento di dichiarazioni mendaci
comporta la pronuncia di decadenza della domanda di contributo
nonche' la trasmissione d'ufficio agli Organi competenti per
l'esercizio dell'azione penale;
b) controllo annuale sul rispetto degli impegni assunti e vincoli
prescritti dalla presente Misura su un campione pari al 5% delle
imprese finanziate.
Il campione dei beneficiari da sottoporre ai controlli di cui alle
lettere a) e b) dovra' essere estratto con procedura tale da
assicurare la piu' completa casualita', fermo restando
l'individuazione di classi di rischio. Le operazioni dovranno essere
verbalizzate e l'esito assunto con atto del dirigente.
I controlli di cui alla lettera a) dovranno essere effettuati durante
le operazioni istruttorie e conclusi entro i termini fissati ai punti
1), 2), 3) del paragrafo 1.7. del presente atto.
I controlli di cui alla lettera b) dovranno essere effettuati entro
l'1 maggio di ogni anno.
Gli esiti dei controlli dovranno essere resi noti con raccomandata
a/r ai diretti interessati entro 15 giorni dalla data di esecuzione
del controllo.
3. Revoche e sanzioni
I contributi concessi, anche se gia' erogati, sono revocati qualora
il soggetto beneficiario:
a) non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;
b) non rispetti gli obblighi ed i vincoli imposti, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 19, comma 2 della L.R. 15/97;
c) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre
l'Amministrazione in grave errore;
d) realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
e) non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi
sono stati concessi.
La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle
somme percepite, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato
di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonche'
l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di
agricoltura, ai sensi dell'art. 18, comma 3, L.R. 15/97.
Nell'atto formale di revoca verra' fissata l'eventuale rateazione
delle somme da restituire e la durata dell'esclusione dalle
agevolazioni.
4. Disposizioni finali
La Regione Emilia-Romagna si riserva di effettuare in qualsiasi
momento accertamenti per la verifica del rispetto delle procedure di
esecuzione dei lavori.
Al fine di dare piena attuazione al Programma operativo, la Regione
si impegna ad apportare eventuali modifiche alle presenti procedure
di attuazione in relazione ad esigenze manifestate dalle Province e
dalle Comunita' Montane nonche' a specifiche disposizioni
dell'Organismo pagatore e a definire, di concerto con quest'ultimo,
le procedure per l'attivazione delle garanzie fidejussorie.
Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa
riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale
in vigore.
Allegati:
- 1. Modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio
dell'insediante;
- 2. Modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del
rappresentante legale dell'impresa nel caso di premio Plus;
- 3. Tabella di richiesta di manodopera;
- 4. Modulo domanda;
- 5. Istruzioni per la compilazione della domanda;
- 6. Allegato al modulo di domanda - Premio Plus: spese relative
all'avviamento;
- 7. Istruzioni relative alla compilazione dell'allegato al modulo di
domanda;
- 8. Tabella codici investimenti connessi all'avviamento e relative
istruzioni.
(segue allegato fotografato)