DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2000, n. 2216
Piano regionale di sviluppo rurale 2000-2006. Misura 1.b "Insediamento dei giovani agricoltori" - Programma operativo di Misura
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17/5/1999, su sostegno
allo Sviluppo rurale da parte del Fondo europeo di orientamento e di
garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, in
particolare l'art. 8;
- il Reg. CE n. 1750/1999 della Commissione del 23 luglio 1999,
recante disposizione di applicazione del Regolamento (CE) n. 1999, in
particolare l'art. 5;
- la L.R. del 30 maggio 1997, n. 15 relativa a norme per l'esercizio
delle funzioni regionali in materia di agricoltura;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio
2000, relativa al Piano regionale di sviluppo rurale della Regione
Emilia-Romagna per il periodo 2000/2006 (d'ora in poi richiamato in
sigla PRSR) attuativo del citato Reg. (CE) n. 1257/1999;
- la decisione della Commissione Europea C(2003) 2153 del 20 luglio
2000 che approva il suddetto Piano nel testo definitivo inviato alla
Commissione stessa il 3 luglio 2000;
- il Reg. CE n. 2075/2000 della Commissione del 29 settembre 2000 che
modifica il Reg. CE n. 1750/1999, in particolare l'art. 1, punto 2;
atteso che e' in atto tra il Ministero delle Politiche agricole e
forestali e la Commissione dell'Unione Europea un chiarimento in
ordine alla data di riconoscimento di ammissibilita' a contributo
delle domande di premio per insediamento giovani;
visti:
- il dispositivo della richiamata deliberazione del Consiglio
regionale 1338/00, in particolare la lett. c), con la quale si
stabilisce che la Giunta regionale provvedera' all'adozione di tutti
gli atti necessari a dare attuazione subordinatamente
all'approvazione del Piano alle Misure in esso contenute tenendo
conto dell'assetto delle competenze in materia di agricoltura
stabilito dalla L.R. 30/5/1997, n. 15 e successive modifiche;
- la Misura 1.b - Insediamento dei giovani agricoltori - compresa nel
PRSR;
richiamata, in proposito, la propria deliberazione n. 921 in data 6
giugno 2000, con la quale e' stato assunto a carico del bilancio
regionale impegno di spesa per il cofinanziamento integrale della
prima e parziale della seconda annualita' del PRSR in riferimento
alle misure che prevedono detto cofinanziamento regionale;
dato atto che detto impegno di spesa e' stato assunto tenendo conto
della contestualizzazione nell'esercizio finanziario regionale di due
annualita' di bilancio del FEOGA - Sezione Garanzia la cui decorrenza
e' fissata dal 16 ottobre di ciascun anno solare al 15 ottobre
dell'anno solare successivo;
rilevato:
- che la Misura 1.b "Insediamento dei giovani agricoltori" individua,
quale elemento centrale della programmazione, specifici programmi
operativi provinciali, redatti secondo l'art. 6, L.R. 15/97, quali
strumenti annuali, dotati della necessaria flessibilita', essendo
inoltre in grado di controllare nel tempo l'adesione degli interventi
previsti alle esigenze reali del territorio e dei mercati locali;
- che, tenuto conto della applicazione all'intero PRSR dei vincoli
del bilancio di cassa propri del FEAOG - Sezione Garanzia cui devono
attenersi anche gli altri partner pubblici, e' necessario preordinare
condizioni che consentano il completo utilizzo delle risorse previste
in ciascuna annualita', in termini di erogazioni effettive ai
beneficiari finali, pena la perdita delle risorse non utilizzate;
considerato che allo scopo di consentire l'efficace attuazione della
Misura 1.b e' necessaria approvare il Programma operativo allegato al
presente atto parte integrante e sostanziale dello stesso;
ritenuto pertanto necessario, tenuto conto dei vincoli circa la
tempistica nella utilizzazione delle risorse previste in ciascuna
annualita' del PRSR, conferire al presente atto l'immediata
eseguibilita' ai sensi dell'art. 49 della Legge 10/2/1953, n. 62;
sentita la Responsabile del Servizio Piani e Programmi, dott.ssa
Donata Cavazza, in ordine alla coerenza del presente atto con i
contenuti del PRSR;
richiamate le proprie deliberazioni n. 2541 del 4/7/1995 e n. 1657
del 3/10/2000;
dato atto del parere favorevole espresso dalla dott.ssa Teresita
Pergolotti, Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, e dal
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in merito
rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla legittimita' del
presente atto ai sensi dell'art. 4 - VI comma - della L.R. 19
novembre 1992, n. 41 e della citata deliberazione 2541/95;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
Sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
- di approvare il Programma operativo allegato al presente atto
costituente parte integrante e sostanziale del medesimo atto;
- di fare riserva di adeguare, nel rispetto della decisione da
assumersi dalla Commissione Europea in ordine al chiarimento in
premessa richiamato, la data per il riconoscimento dell'insediamento
dei giovani agricoltori modificando conseguentemente il Programma
operativo approvato con il presente atto;
- di pubblicare la presente deliberazione, nonche' l'allegato parte
integrante della medesima, nel Bollettino Ufficiale della Regione;
a voti unanimi e palesi, delibera inoltre:
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti dell'art. 49 della Legge 10 febbraio 1953, n.
62, per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente
richiamate.
(controllata dalla CCARER nella seduta dell'11/12/2000 prot. n.
1474/68)
Premessa
Il presente Programma operativo la Regione Emilia-Romagna da'
attuazione agli interventi previsti nel Piano regionale di sviluppo
rurale per la Misura 1.b "Insediamento dei giovani agricoltori".
Il presente Programma operativo definisce i criteri e le procedure di
attuazione della Misura per le annualita' di Piano 2001 e 2002.
1. Obiettivi della Misura 1.b
Il sostegno all'insediamento di imprenditori agricoli giovani e
professionalizzati deve contribuire a favorire il ricambio
generazionale in agricoltura per dare continuita' e impulso
all'azienda agricola.
L'obiettivo operativo perseguito dalla presente misura e':
1.1. incentivare il primo insediamento in agricoltura di imprenditori
giovani e professionalizzati, compensando alcuni costi di avviamento
dell'attivita'.
I riferimenti normativi sono:
1.2. Piano regionale di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna,
approvato con decisione della Commissione Europea del 20 luglio 2000
C(2000) 2153;
1.3. Titolo Il "Misure di sviluppo rurale", Capo II "Insediamento dei
giovani agricoltori", articolo 8 del Reg. (CE) n. 1257/1999, articolo
5 del Reg. (CE) n. 1750/1999 e articolo 1, punto 2 del Reg. (CE) n.
2075/2000.
2. Beneficiari
Possono essere beneficiari, fatta salva ogni ulteriore diversa
decisione comunitaria, i giovani agricoltori che si insediano per la
prima volta in agricoltura successivamente alla data dell'1 gennaio
2000 e che posseggono al momento della domanda i seguenti requisiti:
2.1. non avere ancora compiuto 40 anni alla data dell'atto in cui
viene assunta la decisione individuale di concedere il premio (art. 5
del Reg. (CE) n. 1750/1999).
Tuttavia per i beneficiari che presentano domanda entro il 29
dicembre 2000, in attuazione dell'art. 1, punto 2 del Reg. (CE) n.
2075/2000, il requisito dell'eta' puo' essere soddisfatto alla data
di presentazione della domanda;
2.2. possedere una sufficiente capacita' professionale;
2.3. possedere la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'UE o
status parificato.
In attuazione dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 1750/1999, la condizione
di cui al punto 2.2. deve essere posseduta al momento della decisione
individuale di concessione del premio o comunque raggiunta entro tre
anni dalla data di insediamento;
2.4. soddisfare le seguenti condizioni per il riconoscimento del
primo insediamento: 2.4.1. se il giovane acquisisce la titolarita' di
una impresa agricola si richiede l'apertura di partita IVA come ditta
individuale; 2.4.2. se il giovane si insedia in qualita' di
contitolare in societa' di persone il premio viene erogato a
condizione che sia impiegato in azienda a tempo pieno ed eserciti il
pieno potere decisionale in base alle modalita' previste dal
contratto societario; 2.4.3. se il giovane si insedia in una societa'
di capitali, il premio viene corrisposto solo se riveste il ruolo di
responsabilita' e ha potere decisionale nella conduzione dell'azienda
medesima (esempio: l'amministratore delegato); qualora la
responsabilita' sia di tipo collegiale (esempio: consiglio di
amministrazione) il premio viene ridotto in proporzione al livello
di responsabilita'; 2.4.4. se il giovane si insedia in una
cooperativa di conduzione terreni, dove la responsabilita' civile e
fiscale e' riconducibile all'assemblea dei soci, il premio viene a
lui corrisposto se entra per la prima volta in cooperativa
sottoscrivendo una quota del capitale sociale a norma dello statuto e
in conformita' alla Legge 59/92: in questo caso deve essere impiegato
in cooperativa a tempo pieno ed esercitare il pieno potere
decisionale in base alle modalita' statutarie;
2.5. si impegna alla conduzione dell'azienda per almeno 5 anni dalla
data dell'atto della Provincia o Comunita' Montana in cui viene
assunta la decisione individuale di concedere il premio;
2.6. si impegna a rendere disponibili i dati della contabilita'
aziendale a fini statistici e di monitoraggio.
L'Amministrazione regionale, a seguito dell'esito del chiarimento in
atto tra il Ministero delle Politiche agricole e forestali e la
Commissione dell'Unione Europea, si riserva di adeguare il presente
Programma operativo.
3. Condizioni di ammissibilita' dell'impresa agricola
L'impresa agricola deve possedere al momento della presentazione
della domanda le seguenti caratteristiche:
3.1. essere iscritta ai registri della CCIAA nella Sezione imprese
agricole;
3.2. possedere una sufficiente redditivita';
3.3. non disporre di reddito extra-agricolo superiore al reddito di
riferimento, inteso come reddito dell'impresa agricola
indipendentemente dalla forma giuridica della stessa (impresa
individuale, societa' di persone, societa' di capitali o societa'
cooperativa) e non come reddito individuale dell'imprenditore e/o dei
soci.
In attuazione dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 1750/1999, la condizione
di cui al punto 3.2. deve essere posseduta al momento della decisione
individuale di concessione del premio o comunque raggiunta entro tre
anni dalla data di insediamento.
4. Condizioni di ammissibilita' dell'azienda agricola
L'azienda agricola, intesa quale insieme delle strutture condotte
dalla singola impresa agricola, deve possedere al momento della
domanda tutte le seguenti caratteristiche:
4.1. richiedere un volume di lavoro pari almeno ad una ULU o, nel
caso di conduzioni societarie, commisurato al numero dei conduttori
(N) sulla base della seguente formula: Volume minimo di lavoro
richiesto = Œ0,5 x (1+N)© ULU A tale riguardo occorre precisare che
per conduttori si intende: 4.1.1. il titolare nel caso di impresa
individuale; 4.1.2. i soci nel caso di societa' di persone, salvo sia
diversamente ed esplicitamente disposto dal contratto societario;
4.1.3. il o i soci accomandatari nel caso di societa' in accomandita
semplice; 4.1.4. i dipendenti fissi dell'impresa, sia a tempo pieno
che part-time, nel caso di societa' di capitale; 4.1.5. i soci
conferenti il proprio lavoro nonche' i dipendenti fissi nel caso di
cooperative di conduzione terreni, come da dichiarazione del
presidente;
4.2. deve rispettare le normative vigenti in materia di ambiente,
salubrita' e benessere degli animali.
In attuazione dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 1750/1999, la condizione
di cui al punto 4.2. deve essere rispettata al momento della
decisione individuale di concessione del premio o comunque l'azienda
vi si deve adeguare entro tre anni dalla data di insediamento.
5. Condizioni per dimostrare la sufficiente capacita' professionale
La sufficiente capacita' professionale dei soggetti che soddisfano i
requisiti di cui al punto 2.2., viene riconosciuta in uno dei
seguenti casi:
5.1. essere in possesso di titolo di studio conseguito in Italia
presso scuola statale o ad essa parificata (cfr. Legge 441/98, art.
3, comma 2) ad indirizzo agricolo ovvero all'estero ma legalmente
riconosciuto in Italia: 5.1.1. titolo universitario quale laurea,
scuola di specializzazione e dottorato di ricerca conseguito in
facolta' ad indirizzo agrario, forestale o veterinario; 5.1.2.
diploma conseguito in Istituto di scuola media superiore ad indirizzo
agricolo;
5.2. un'esperienza biennale di conduzione diretta di impresa agricola
oppure da dipendente agricolo con mansioni di direttore per almeno
due anni, supportata da una attivita' di formazione professionale di
completamento. Tale attivita' dovra' essere dimostrata con
certificati di frequenza di durata di almeno 50 ore, che attestino
l'inerenza della formazione acquisita rispetto alle competenze
richieste all'imprenditore. Gli attestati devono essere rilasciati da
Enti di formazione e riferirsi ad attivita' rientranti nei piani
formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna, svolte negli
ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa,
tale professionalita' dovra' essere conseguita con corsi di almeno 50
ore (o di una durata tale da completare i corsi precedentemente
seguiti fino ad almeno 50 ore complessive) che vertano su argomenti
prioritari, quali: 5.2.1. norme e regolamenti della politica agricola
comunitaria e delle organizzazioni comuni di mercato, riguardanti
l'azienda condotta (obbligatoria); 5.2.2. normative relative alla
tutela ambientale in campo agricolo (obbligatoria); 5.2.3.
contabilita' e gestione aziendale; 5.2.4. aggiornamento tecnico nel
settore produttivo prevalente dell'azienda; 5.2.5. informatica
applicata alla gestione aziendale; 5.2.6. formazione tecnica su
settori produttivi non ancora presenti in azienda, ma in fase di
inserimento; 5.2.7. normativa fiscale;
5.3. un'esperienza di lavoro di almeno tre anni nel settore agricolo
(1 anno = 151 giornate lavorative), supportata da un'attivita' di
formazione professionale. Tale attivita' dovra' essere dimostrata con
certificati di frequenza di durata di almeno 100 ore che attestino
l'inerenza della formazione acquisita rispetto alle competenze
richieste all'imprenditore agricolo. Gli attestati devono essere
rilasciati da Enti di formazione e riferirsi ad attivita' rientranti
nei piani formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna,
svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza
formativa, tale professionalita' dovra' essere conseguita con corsi
di almeno 100 ore (o di una durata tale da completare i corsi
precedentemente seguiti fino ad almeno 100 ore complessive) che
vertano su argomenti prioritari per la professionalita'
dell'imprenditore agricolo quali quelli elencati al punto precedente;
5.4. l'attivita' formativa prevista ai punti 5.2. e 5.3. potra'
essere sostituita, su richiesta dell'interessato, da un attestato
rilasciato da una Commissione provinciale, la cui istituzione e'
attribuita alle Province, al sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c,
della L.R. 15/97 e la cui composizione e' definita nel Programma
operativa della Misura 1.a, mantenendo imprescindibile il requisito
della necessaria esperienza professionale nei termini sopradescritti;
5.5. qualora l'adempimento degli obblighi di formazione comporti il
mancato rispetto del limite dell'eta' anagrafica, il requisito della
capacita' professionale potra' essere accertato esclusivamente, su
richiesta dell'interessato, da una Commissione provinciale, la cui
istituzione e' attribuita alle Province, ai sensi dell'art. 3, comma
2, lettera c, della L.R. 15/97 e la cui composizione e' definita nel
Programma operativo della Misura 1.a.
6. Criteri per verificare la redditivita' economica dell'impresa
La sufficiente redditivita' economica dell'impresa si valuta in base
al reddito complessivo dell'azienda agricola in rapporto al volume di
lavoro necessario per la sua conduzione e viene espressa come
Reddito/ULU. Si riconosce il requisito della redditivita' economica
alla azienda agricola che dimostri di conseguire un Reddito/ULU
superiore alla soglia del reddito di riferimento. Per reddito di
riferimento si intende il reddito determinato dall'Istituto nazionale
di statistica e comunicato ogni anno dal Ministero delle Risorse
agricole alimentari e forestali. La soglia di riferimento si
determina, per le istanze di cui trattasi, sulla base dei seguenti
parametri:
- per i giovani al primo insediamento in zone svantaggiate: deve
essere maggiore del 50% del reddito di riferimento (ISTAT);
- per i giovani al primo insediamento in zone non svantaggiate: deve
essere maggiore del 65% del reddito di riferimento (ISTAT);
7. Criteri per verificare il volume di lavoro necessario alla
conduzione dell'azienda
Il volume di lavoro necessario alla conduzione dell'azienda viene
determinato sulla base della tabella di richiesta di manodopera
allegata al Programma operativo della Misura 1.a, stabilita a livello
regionale per ciascuna tipologia di coltura, di allevamento e in
funzione dell'ubicazione dei terreni. Le caratteristiche del piano
colturale e produttivo dell'azienda nell'anno preso a riferimento,
determinano il numero complessivo di giornate lavorative uomo.
L'unita' di calcolo dell'attivita' lavorativa necessaria alla
conduzione dell'azienda e' l'Unita' lavorativa uomo (ULU), pari a 225
giornate/anno di 8 ore.
7.1. Ubicazione dei terreni
L'area regionale, tenuto conto della differenziazione territoriale,
e' stata suddivisa in tre zone omogenee, attribuendo ad ognuna valori
propri, sulla base del Piano territoriale paesistico regionale di cui
alla delibera del Consiglio regionale 1338/93 e successive modifiche:
a) zona di pianura;
b) zona di collina;
c) zona di montagna.
7.2. Correttivi delle richieste di manodopera dovute a particolarita'
colturali
Il fabbisogno di manodopera per specifiche colture puo' richiedere
variazioni sui valori previsti dalla tabella di richiesta di
manodopera allegata al Programma operativo della Misura 1.a nei
seguenti casi:
a) agricoltura biologica: per tutte le colture condotte secondo le
norme previste dal Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche, sia in
fase di conversione che certificabili, si puo' applicare, al valore
di manodopera richiesta corrispondente alla coltura, un aumento di
manodopera fino ad un massimo del 30%, ad esclusione: a.1) dei
cereali autunno-vernini; a.2) dei prati e delle colture foraggere o
comunque destinate alla produzione di foraggi;
b) zootecnia biologica: per tutte le produzioni zootecniche
disciplinate dal Reg. CE 1804/99 e successive modifiche, si puo'
applicare un aumento della richiesta di manodopera fino ad un massimo
del 10%;
c) frutteti e vigneti: nella fase di impianto e/o di allevamento, al
valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura si applica
una riduzione da un minimo del 40% a un massimo del 60%.
7.3. Correttivi delle richieste di manodopera dovute a particolarita'
aziendali
La richiesta di manodopera per la conduzione di una produzione
vegetale o animale e le peculiarita' gestionali possono determinare
sensibili variazioni in base al livello di meccanizzazione o alle
caratteristiche fisiche dell'azienda, quali la frammentazione
poderale, la presenza di tare, la dimensione o forma degli
appezzamenti.
Si prevede, pertanto, l'applicazione di correttivi aziendali sul
montante finale di giornate di manodopera calcolato per l'azienda,
oltre all'adeguamento di cui al punto 7.2., quali:
a) livello di meccanizzazione: e' un parametro che definisce una
riduzione forfettaria da riferire all'azienda nel suo insieme e non
ad ogni singolo indirizzo produttivo, all'interno di una scala che va
da un minimo di 0% ad un massimo di -15%. Il valore verra' scelto in
maniera inversamente proporzionale al livello tecnologico presente:
percentuali sempre piu' basse (cioe' valori negativi crescenti) in
presenza di un'elevata intensita' tecnologica e viceversa. Come e'
evidente piu' elevata e' la dotazione meccanica di un'azienda o il
ricorso al contoterzismo, tanto piu' si restringono i tempi di
lavoro;
b) gestione dell'azienda: e' un parametro che viene dimensionato in
base al tempo che l'impresa deve dedicare ad attivita' di carattere
non propriamente agronomiche inerenti la gestione dell'azienda nel
suo insieme (per es. la gestione delle tare, le trattative di
compravendita, la manutenzione delle attrezzature meccaniche, il
confezionamento del prodotto, etc.). Sulla base del minore o maggiore
intervallo di tempo che ciascuna impresa dedica a tali attivita', il
montante finale di giornate lavorative necessarie in azienda verra'
maggiorato attraverso l'applicazione di una percentuale di
correzione, scelta in una scala che va da un minimo di +5% ad un
massimo di +20%.
7.4. Procedimento applicativo della tabella di richiesta di
manodopera
a) Il piano colturale e produttivo dell'azienda deve essere esaminato
per l'anno preso a riferimento, in base alle seguenti
caratteristiche: a.1) superficie e fascia di ubicazione di tutte le
varie tipologie di produzioni vegetali presenti, mantenendo distinte
quelle riconducibili alle lettere a) e c) del punto 7.2.; a.2)
tipologia e consistenza degli allevamenti presenti, mantenendo
distinte quelle riconducibili alla lettera b) del punto 7.2.;
b) il fabbisogno di giornate per ciascuna tipologia produttiva si
individua nella tabella di richiesta di manodopera allegata al
Programma operativo della Misura 1.a, sulla base delle rispettive
unita' di misura. Nel caso di particolari tipologie produttive non
riconducibili ad alcuna di quelle contemplate in tabella, il
beneficiario definisce il fabbisogno unitario attraverso una
relazione tecnica che viene successivamente sottoposta a verifica
istruttoria;
c) il fabbisogno di giornate individuato deve essere moltiplicato per
la consistenza della singola tipologia produttiva (ettari, capi,
alveare, tonnellate). In questo modo si calcola il montante di
giornate necessario per gli ettari complessivi destinati a ciascuna
specie coltivata e/o per il complesso zootecnico differenziato in
base ad ogni tipo di allevamento presente in azienda;
d) si applicano i coefficienti di correzione alle superfici delle
colture riportate alle lettere a) e c) del punto 7.2. ed agli
allevamenti di cui alla lettera b) dello stesso punto;
e) sommati i montanti ottenuti per ciascun indirizzo produttivo si
determina un unico valore complessivo che viene corretto
successivamente con gli indici di cui al punto 7.3.;
f) il numero di giornate cosi' ottenuto deve essere diviso per 225 al
fine di calcolare il numero di ULU necessario alla conduzione
dell'azienda in esame.
8. Criteri per determinare il reddito complessivo
Il reddito complessivo e' determinato sommando il reddito
dell'attivita' agricola (reddito imponibile determinato ai fini
fiscali) ai redditi complementari (assimilabili alla attivita'
agricola in quanto prodotti con fattori di produzione aziendali) e
alle compensazioni al reddito (regimi di aiuto comunitari a carattere
compensativo). Al fine di evitare penalizzazioni derivanti da annate
caratterizzate da andamenti critici di mercato o da eventi climatici
sfavorevoli, il reddito complessivo e' calcolato sull'anno
maggiormente rappresentativo del reddito aziendale, scelto dal
beneficiario, tra i tre anni solari successivi alla data di
insediamento (anno di riferimento).
8.1. Reddito dell'attivita' agricola (RAA)
Il reddito dell'attivita' agricola viene determinato sulla base dei
movimenti registrati dalla contabilita' dell'impresa, tenuta ai fini
IVA dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento,
mantenendo all'"attivo" tutte le voci delle vendite e gli indennizzi
assicurativi per calamita' di origine meteorologica relativi all'anno
di riferimento stesso, ed al "passivo" tutti gli acquisti dei beni e
servizi necessari alla produzione ad esclusione di:
a) costi sostenuti per investimenti su immobili;
b) acquisti di beni strumentali;
c) acquisti di quote latte;
d) acquisti di diritti di reimpianto.
Tutti gli importi sono da considerarsi al netto dell'IVA.
8.1.1. Impresa agricola in regime semplificato
Per l'impresa agricola in regime semplificato la definizione della
voce "attivo" richiede la presentazione di una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio attestante l'annotazione riepilogativa
delle vendite, cosi' come previsto nella circolare del Ministero
delle Finanze n. 328/e del 24/12/1997, paragrafo 6.7.3; per quanto
riguarda la voce al "passivo" vengono mantenute le stesse modalita'
ed esclusioni previste al punto 8.1.
8.2. Reddito complementare
Il reddito complementare deriva dall'utilizzo dei fattori di
produzione dell'azienda agricola, assoggettato a regimi fiscali
diversi:
a) attivita' agrituristica di cui alla L.R. 26/94;
b) attivita' per conto terzi;
c) soccide;
d) proventi derivanti dall'utilizzo di attivita'
faunistico-venatorie;
e) pluriattivita' delle aziende agricole ubicate in comuni montani
previste dalla Legge 97/94, art. 17, comma 1 e 2.
Il reddito complementare si determina sulla base dei movimenti
registrati dalla contabilita' dell'impresa, tenuta ai fini IVA dall'1
gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, mantenendo
all'"attivo" tutte le voci delle vendite ed al "passivo" tutti gli
acquisti. Se l'impresa agricola produce redditi derivanti da una o
piu' delle tipologie di cui sopra, viene considerato reddito
complementare il risultato della somma delle diverse attivita'.
La quota eccedente non viene conteggiata quando il reddito
complementare totale assume valori da un minimo di 0, anche nel caso
di prevalenza delle passivita', ad un massimo della concorrenza del
valore del RAA.
8.3. Compensazioni al reddito
Le compensazioni al reddito sono tutti gli aiuti e contributi
derivanti dalla Politica agraria comunitaria per la coltivazione di
determinati prodotti o per l'adesione a determinati impegni. Sono
tali i contributi erogati sulla base dei seguenti regolamenti:
a) Reg. CE 1251/99 Aiuti ai seminativi e Reg. CEE 1272/88 Ritiro
ventennale dei seminativi dalla produzione;
b) Reg. CE 1257/99 Capo VI Misure agroambientali;
c) Reg. CE 1257/99 Capo VII Silvicoltura, limitatamente alle somme
corrisposte per i mancati redditi;
d) Reg. CE 1257/99 Capo V Indennita' compensative;
e) Reg. CE 1254/99 Misure per la zootecnia;
f) Reg. CEE 136/66 e successive modifiche e integrazioni: Aiuti
all'olio di oliva.
Le compensazioni al reddito non possono essere superiori in valore
al RAA sia singolarmente sia nella somma complessiva: la quota
eccedente il valore del RAA non viene conteggiata.
I beni prodotti e/o i servizi resi, nonche' le compensazioni al
reddito devono avere ad oggetto l'anno solare scelto quale anno di
riferimento.
9. Criteri per determinare il reddito extra-agricolo
Il reddito extra-agricolo e' il risultato di tutte le attivita'
dell'impresa agricola non inquadrabili nel RAA o nel reddito
complementare.
Il reddito extra-agricolo viene determinato sulla base dei movimenti
registrati dalla contabilita' dell'impresa tenuta ai fini IVA dall'1
gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, mantenendo
all'"attivo" tutte le voci delle vendite ed al "passivo" tutti gli
acquisti.
10. Aree di intervento della Misura
La Misura e' applicabile su tutto il territorio regionale.
Si riconoscera' lo status di insediamento in area svantaggiata
prevista dall'art. 3 della Dir. 75/268/CEE, quando si verificano
entrambe le seguenti condizioni:
10.1. il centro aziendale ricade all'interno dell'area svantaggiata;
10.2. almeno il 50% della SAU aziendale sia inserita all'interno
dell'area svantaggiata.
11. Entita' degli aiuti
Al momento della presentazione della domanda il beneficiario puo'
optare tra due tipologie di premio:
11.1. Premio base (PGB):
- Primo insediamento in area svantaggiata: 15.000 Euro
- Primo insediamento in area non svantaggiata: 10.000 Euro
11.2. Premio Plus (PGP):
- viene erogato sulla base delle spese relative ad investimenti
materiali connessi all'avviamento della nuova attivita' che il
richiedente si impegna a sostenere entro 180 giorni dall'insediamento
sino alla concorrenza di un massimo di 25.000 Euro. Le spese
imputabili all'erogazione del premio Plus non devono costituire
oggetto di altre forme di contribuzione pubblica.
12. Spese imputabili all'erogazione del premio Plus
Le spese imputabili, da considerarsi al netto dell'I.V.A., per la
concessione del premio plus sono inquadrabili nelle seguenti
categorie:
12.1. acquisto di terreni e fabbricati a destinazione non abitativa,
ivi comprese la spese notarili e comunque al netto degli oneri
relativi alla registrazione degli atti al competente Ufficio del
Registro;
12.2. acquisto di bestiame solo per prima dotazione;
12.3. investimenti destinati ad adeguare l'azienda a normativa in
materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, anche nel caso
i cui termini di adeguamento siano scaduti;
12.4. acquisto di quote latte e/o diritti di reimpianto vigneti;
12.5. la costruzione e la manutenzione straordinaria di fabbricati
rurali a destinazione non abitativa;
12.6. le spese riferite ad adeguamenti, nei fabbricati rurali a
destinazione abitativa, degli impianti idraulico-sanitari, di
riscaldamento ed elettrici;
12.7. acquisto di nuove macchine, impianti ed attrezzature, compresi
i programmi informatici.
Le spese non imputabili per la concessione del premio plus sono
inquadrabili nelle seguenti categorie:
12.8. prestazioni volontarie di manodopera aziendale per
miglioramenti fondiari;
12.9. spese tecniche generali, come onorari di professionisti o
consulenti;
12.10. le manutenzioni ordinarie dei beni mobili ed immobili;
12.11. la costruzione la manutenzione straordinaria di fabbricati ad
uso abitativo eccetto quanto previsto al punto 12.6.
13. Strumenti e procedure di attuazione
La competenza al ricevimento delle domande, alla loro istruttoria,
all'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili e delle
domande ammesse, alla concessione dei contributi e alle relative
liquidazioni spetta, ai sensi della L.R. 15/97 e successive
modifiche, alle Province e alle Comunita' Montane competenti per
territorio. La competenza territoriale e' determinata dalla
localizzazione prevalente dell'azienda nella quale il giovane si e'
insediato.Le Province e le Comunita' Montane nominano i rispettivi
responsabili del procedimento.
Presentazione della domanda di premio per l'insediamento giovani in
agricoltura
I giovani insediati in agricoltura tra l'1 gennaio 2000 e la data di
pubblicazione del presente Programma operativo dovranno presentare
domanda di premio all'Ente territorialmente competente entro le ore
12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente atto nel Bollettino regionale.
Le domande di premio relative ai giovani che si insediano
successivamente alla pubblicazione del presente atto nel Bollettino
regionale dovranno essere presentate entro 60 giorni
dall'insediamento stesso.
Il presente Programma operativo ha validita' per le annualita' del
Piano regionale di sviluppo rurale relative agli anni finanziari
FEOGA 2001 e 2002.
Le domande che perverranno entro le ore 12 del 27 aprile 2001
confluiranno nel programma di attuazione 2001.
Le domande che perverranno entro le ore 12 del 30 aprile 2002
confluiranno nel programma di attuazione 2002.
14. Esclusioni e vincoli
Ai soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in materia di
agricoltura, al sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. 15/97 e
dell'art. 48, comma 3, Reg. CE 1750/99, non potranno essere concessi
i benefici previsti dalla seguente Misura.
I beni acquistati e le opere realizzate nell'ambito dei progetti
ammessi a finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione di
durata decennale per i beni immobili e quinquennale per ogni altro
bene, cosi' come disposta dall'art. 19 della L.R. 15/97.
15. Disposizioni finali
Le procedure di attuazione della presente Misura concernenti la
definizione della modulistica delle domande, della documentazione di
supporto, delle procedure istruttorie, di anticipazione e di
liquidazione del premio, verranno definite con successiva
determinazione del Direttore generale Agricoltura.