REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2000, n. 2216

Piano regionale di sviluppo rurale 2000-2006. Misura 1.b "Insediamento dei giovani agricoltori" - Programma operativo di Misura

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visti:                                                                          
- il Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17/5/1999, su sostegno              
allo Sviluppo rurale da parte del Fondo europeo di orientamento e di            
garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, in                
particolare l'art. 8;                                                           
- il Reg. CE n. 1750/1999 della Commissione del 23 luglio 1999,                 
recante disposizione di applicazione del Regolamento (CE) n. 1999, in           
particolare l'art. 5;                                                           
- la L.R. del 30 maggio 1997, n. 15 relativa a norme per l'esercizio            
delle funzioni regionali in materia di agricoltura;                             
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio               
2000, relativa al Piano regionale di sviluppo rurale della Regione              
Emilia-Romagna per il periodo 2000/2006 (d'ora in poi richiamato in             
sigla PRSR) attuativo del citato Reg. (CE) n. 1257/1999;                        
- la decisione della Commissione Europea C(2003) 2153 del 20 luglio             
2000 che approva il suddetto Piano nel testo definitivo inviato alla            
Commissione stessa il 3 luglio 2000;                                            
- il Reg. CE n. 2075/2000 della Commissione del 29 settembre 2000 che           
modifica il Reg. CE n. 1750/1999, in particolare l'art. 1, punto 2;             
atteso che e' in atto tra il Ministero delle Politiche agricole e               
forestali e la Commissione dell'Unione Europea un chiarimento in                
ordine alla data di riconoscimento di ammissibilita' a contributo               
delle domande di premio per insediamento giovani;                               
visti:                                                                          
- il dispositivo della richiamata deliberazione del Consiglio                   
regionale 1338/00, in particolare la lett. c), con la quale si                  
stabilisce che la Giunta regionale provvedera' all'adozione di tutti            
gli atti necessari a dare attuazione subordinatamente                           
all'approvazione del Piano alle Misure in esso contenute tenendo                
conto dell'assetto delle competenze in materia di agricoltura                   
stabilito dalla L.R. 30/5/1997, n. 15 e successive modifiche;                   
- la Misura 1.b - Insediamento dei giovani agricoltori - compresa nel           
PRSR;                                                                           
richiamata, in proposito, la propria deliberazione n. 921 in data 6             
giugno 2000, con la quale e' stato assunto a carico del bilancio                
regionale impegno di spesa per il cofinanziamento integrale della               
prima e parziale della seconda annualita' del PRSR in riferimento               
alle misure che prevedono detto cofinanziamento regionale;                      
dato atto che detto impegno di spesa e' stato assunto tenendo conto             
della contestualizzazione nell'esercizio finanziario regionale di due           
annualita' di bilancio del FEOGA - Sezione Garanzia la cui decorrenza           
e' fissata dal 16 ottobre di ciascun anno solare al 15 ottobre                  
dell'anno solare successivo;                                                    
rilevato:                                                                       
- che la Misura 1.b "Insediamento dei giovani agricoltori" individua,           
quale elemento centrale della programmazione, specifici programmi               
operativi provinciali, redatti secondo l'art. 6, L.R. 15/97, quali              
strumenti annuali, dotati della necessaria flessibilita', essendo               
inoltre in grado di controllare nel tempo l'adesione degli interventi           
previsti alle esigenze reali del territorio e dei mercati locali;               
- che, tenuto conto della applicazione all'intero PRSR dei vincoli              
del bilancio di cassa propri del FEAOG - Sezione Garanzia cui devono            
attenersi anche gli altri partner pubblici, e' necessario preordinare           
condizioni che consentano il completo utilizzo delle risorse previste           
in ciascuna annualita', in termini di erogazioni effettive ai                   
beneficiari finali, pena la perdita delle risorse non utilizzate;               
considerato che allo scopo di consentire l'efficace attuazione della            
Misura 1.b e' necessaria approvare il Programma operativo allegato al           
presente atto parte integrante e sostanziale dello stesso;                      
ritenuto pertanto necessario, tenuto conto dei vincoli circa la                 
tempistica nella utilizzazione delle risorse previste in ciascuna               
annualita' del PRSR, conferire al presente atto l'immediata                     
eseguibilita' ai sensi dell'art. 49 della Legge 10/2/1953, n. 62;               
sentita la Responsabile del Servizio Piani e Programmi, dott.ssa                
Donata Cavazza, in ordine alla coerenza del presente atto con i                 
contenuti del PRSR;                                                             
richiamate le proprie deliberazioni n. 2541 del 4/7/1995 e n. 1657              
del 3/10/2000;                                                                  
dato atto del parere favorevole espresso dalla dott.ssa Teresita                
Pergolotti, Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, e dal                 
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in merito                   
rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla legittimita' del                
presente atto ai sensi dell'art. 4 - VI comma - della L.R. 19                   
novembre 1992, n. 41 e della citata deliberazione 2541/95;                      
su proposta dell'Assessore  all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                
Sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
- di approvare il Programma operativo allegato al presente atto                 
costituente parte integrante e sostanziale del medesimo atto;                   
- di fare riserva di adeguare, nel rispetto della decisione da                  
assumersi dalla Commissione Europea in ordine al chiarimento in                 
premessa richiamato, la data per il riconoscimento dell'insediamento            
dei giovani agricoltori modificando conseguentemente il Programma               
operativo approvato con il presente atto;                                       
- di pubblicare la presente deliberazione, nonche' l'allegato parte             
integrante della medesima, nel Bollettino Ufficiale della Regione;              
a voti unanimi e palesi, delibera inoltre:                                      
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai            
sensi e per gli effetti dell'art. 49 della Legge 10 febbraio 1953, n.           
62, per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente                     
richiamate.                                                                     
(controllata dalla CCARER nella seduta dell'11/12/2000 prot. n.                 
1474/68)                                                                        
Premessa                                                                        
Il presente Programma operativo la Regione Emilia-Romagna da'                   
attuazione agli interventi previsti nel Piano regionale di sviluppo             
rurale per la Misura 1.b "Insediamento dei giovani agricoltori".                
Il presente Programma operativo definisce i criteri e le procedure di           
attuazione della Misura per le annualita' di Piano 2001 e 2002.                 
1. Obiettivi della Misura 1.b                                                   
Il sostegno all'insediamento di imprenditori agricoli giovani e                 
professionalizzati deve contribuire a favorire il ricambio                      
generazionale in agricoltura per dare continuita' e impulso                     
all'azienda agricola.                                                           
L'obiettivo operativo perseguito dalla presente misura e':                      
1.1. incentivare il primo insediamento in agricoltura di imprenditori           
giovani e professionalizzati, compensando alcuni costi di  avviamento           
dell'attivita'.                                                                 
I riferimenti normativi sono:                                                   
1.2. Piano regionale di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna,           
approvato con decisione della Commissione Europea del 20 luglio 2000            
C(2000) 2153;                                                                   
1.3. Titolo Il "Misure di sviluppo rurale", Capo II "Insediamento dei           
giovani agricoltori", articolo 8 del Reg. (CE) n. 1257/1999, articolo           
5 del Reg. (CE) n. 1750/1999 e articolo 1, punto 2 del Reg. (CE) n.             
2075/2000.                                                                      
2. Beneficiari                                                                  
Possono essere beneficiari, fatta salva ogni ulteriore diversa                  
decisione comunitaria, i giovani agricoltori che si insediano per la            
prima volta in agricoltura successivamente alla data dell'1 gennaio             
2000 e che posseggono al momento della domanda i seguenti requisiti:            
2.1. non avere ancora compiuto 40 anni alla data dell'atto in cui               
viene assunta la decisione individuale di concedere il premio (art. 5           
del Reg. (CE) n. 1750/1999).                                                    
Tuttavia per i beneficiari che presentano domanda entro il 29                   
dicembre 2000, in attuazione dell'art. 1, punto 2 del Reg. (CE) n.              
2075/2000, il requisito dell'eta' puo' essere soddisfatto alla data             
di presentazione della domanda;                                                 
2.2. possedere una sufficiente capacita' professionale;                         
2.3. possedere la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'UE o              
status parificato.                                                              
In attuazione dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 1750/1999, la condizione             
di cui al punto 2.2. deve essere posseduta al momento della decisione           
individuale di concessione del premio o comunque raggiunta entro tre            
anni dalla data di insediamento;                                                
2.4. soddisfare le seguenti condizioni per  il riconoscimento del               
primo insediamento: 2.4.1. se il giovane acquisisce la titolarita' di           
una impresa agricola si richiede l'apertura di partita IVA come ditta           
individuale; 2.4.2. se il giovane si insedia in qualita' di                     
contitolare in societa' di persone il premio viene erogato a                    
condizione che sia impiegato in azienda a tempo pieno ed eserciti il            
pieno potere decisionale in base alle modalita' previste dal                    
contratto societario; 2.4.3. se il giovane si insedia in una societa'           
di capitali, il premio viene corrisposto solo se riveste il ruolo di            
responsabilita' e ha potere decisionale nella conduzione dell'azienda           
medesima (esempio: l'amministratore delegato); qualora la                       
responsabilita' sia di tipo collegiale (esempio: consiglio di                   
amministrazione) il premio viene  ridotto in proporzione al livello             
di responsabilita'; 2.4.4. se il giovane si insedia in una                      
cooperativa di conduzione terreni, dove la responsabilita' civile e             
fiscale e' riconducibile all'assemblea dei soci, il premio viene a              
lui corrisposto se entra per la prima volta in cooperativa                      
sottoscrivendo una quota del capitale sociale a norma dello statuto e           
in conformita' alla Legge 59/92: in questo caso deve essere impiegato           
in cooperativa a tempo pieno ed esercitare il pieno potere                      
decisionale in base alle modalita' statutarie;                                  
2.5. si impegna alla conduzione dell'azienda per almeno 5 anni dalla            
data dell'atto della Provincia o Comunita' Montana in cui viene                 
assunta la decisione individuale di concedere il premio;                        
2.6. si impegna a rendere disponibili i dati della contabilita'                 
aziendale a fini statistici e di monitoraggio.                                  
L'Amministrazione regionale, a seguito dell'esito del chiarimento in            
atto tra il Ministero delle Politiche agricole e forestali e la                 
Commissione dell'Unione Europea, si riserva di adeguare il presente             
Programma operativo.                                                            
3. Condizioni di ammissibilita' dell'impresa agricola                           
L'impresa agricola deve  possedere al momento della presentazione               
della domanda le seguenti caratteristiche:                                      
3.1. essere iscritta ai registri della CCIAA nella Sezione imprese              
agricole;                                                                       
3.2. possedere una sufficiente redditivita';                                    
3.3. non disporre di reddito extra-agricolo superiore al reddito di             
riferimento, inteso come reddito dell'impresa agricola                          
indipendentemente dalla forma giuridica della stessa (impresa                   
individuale, societa' di persone, societa' di capitali o societa'               
cooperativa) e non come reddito individuale dell'imprenditore e/o dei           
soci.                                                                           
In attuazione dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 1750/1999, la condizione             
di cui al punto 3.2. deve essere posseduta al momento della decisione           
individuale di concessione del premio o comunque raggiunta entro tre            
anni dalla data di insediamento.                                                
4. Condizioni di ammissibilita' dell'azienda agricola                           
L'azienda agricola, intesa quale insieme delle strutture condotte               
dalla singola impresa agricola, deve possedere al momento della                 
domanda tutte le seguenti caratteristiche:                                      
4.1. richiedere un volume di lavoro pari almeno ad una ULU o, nel               
caso di conduzioni societarie, commisurato al numero dei conduttori             
(N) sulla base della seguente formula: Volume minimo di lavoro                  
richiesto = Œ0,5 x (1+N)© ULU A tale riguardo occorre precisare che             
per conduttori si intende: 4.1.1. il titolare nel caso di impresa               
individuale; 4.1.2. i soci nel caso di societa' di persone, salvo sia           
diversamente ed esplicitamente disposto dal contratto societario;               
4.1.3. il o i soci accomandatari nel caso di societa' in accomandita            
semplice; 4.1.4. i dipendenti fissi dell'impresa, sia a tempo pieno             
che part-time, nel caso di societa' di capitale; 4.1.5. i soci                  
conferenti il proprio lavoro nonche' i dipendenti fissi nel caso di             
cooperative di conduzione terreni, come da dichiarazione del                    
presidente;                                                                     
4.2. deve rispettare le normative vigenti in materia di ambiente,               
salubrita' e benessere degli animali.                                           
In attuazione dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 1750/1999, la condizione             
di cui al punto 4.2. deve essere rispettata al momento della                    
decisione individuale di concessione del premio o comunque l'azienda            
vi si deve adeguare entro tre anni dalla data di insediamento.                  
5. Condizioni per dimostrare la sufficiente capacita' professionale             
La sufficiente capacita' professionale dei soggetti che soddisfano i            
requisiti di cui al punto 2.2., viene riconosciuta in uno dei                   
seguenti casi:                                                                  
5.1. essere in possesso di titolo di studio conseguito in Italia                
presso scuola statale o ad essa parificata (cfr. Legge 441/98, art.             
3, comma 2) ad indirizzo agricolo ovvero all'estero ma legalmente               
riconosciuto in Italia: 5.1.1. titolo universitario quale laurea,               
scuola di specializzazione e dottorato di ricerca conseguito in                 
facolta' ad indirizzo agrario, forestale o veterinario; 5.1.2.                  
diploma conseguito in Istituto di scuola media superiore ad indirizzo           
agricolo;                                                                       
5.2. un'esperienza biennale di conduzione diretta di impresa agricola           
oppure da dipendente agricolo con mansioni di direttore per almeno              
due anni, supportata da una attivita' di formazione professionale di            
completamento. Tale attivita' dovra' essere dimostrata con                      
certificati di frequenza di durata di almeno 50 ore, che attestino              
l'inerenza della formazione acquisita rispetto alle competenze                  
richieste all'imprenditore. Gli attestati devono essere rilasciati da           
Enti di formazione e riferirsi ad attivita' rientranti nei piani                
formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna, svolte negli           
ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa,               
tale professionalita' dovra' essere conseguita con corsi di almeno 50           
ore (o di una durata tale da completare i corsi precedentemente                 
seguiti fino ad almeno 50 ore complessive) che vertano su argomenti             
prioritari, quali: 5.2.1. norme e regolamenti della politica agricola           
comunitaria e delle organizzazioni comuni di mercato, riguardanti               
l'azienda condotta (obbligatoria); 5.2.2. normative relative alla               
tutela ambientale in campo agricolo (obbligatoria); 5.2.3.                      
contabilita' e gestione aziendale; 5.2.4. aggiornamento tecnico nel             
settore produttivo prevalente dell'azienda; 5.2.5. informatica                  
applicata alla gestione aziendale; 5.2.6. formazione tecnica su                 
settori produttivi non ancora presenti in azienda, ma in fase di                
inserimento; 5.2.7. normativa fiscale;                                          
5.3. un'esperienza di lavoro di almeno tre anni nel settore agricolo            
(1 anno = 151 giornate lavorative), supportata da un'attivita' di               
formazione professionale. Tale attivita' dovra' essere dimostrata con           
certificati di frequenza di durata di almeno 100 ore che attestino              
l'inerenza della formazione acquisita rispetto alle competenze                  
richieste all'imprenditore agricolo. Gli attestati devono essere                
rilasciati da Enti di formazione e riferirsi ad attivita' rientranti            
nei piani formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna,              
svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza             
formativa, tale professionalita' dovra' essere conseguita con corsi             
di almeno 100 ore (o di una durata tale da completare i corsi                   
precedentemente seguiti fino ad almeno 100 ore complessive) che                 
vertano su argomenti prioritari per la professionalita'                         
dell'imprenditore agricolo quali quelli elencati al punto precedente;           
5.4. l'attivita' formativa prevista ai punti 5.2. e 5.3. potra'                 
essere sostituita, su  richiesta dell'interessato, da un attestato              
rilasciato da una Commissione provinciale, la cui istituzione e'                
attribuita alle Province, al sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c,             
della L.R. 15/97 e la cui composizione e' definita nel Programma                
operativa della Misura 1.a, mantenendo imprescindibile il requisito             
della necessaria esperienza professionale nei termini sopradescritti;           
5.5. qualora l'adempimento degli obblighi di formazione comporti il             
mancato rispetto del limite dell'eta' anagrafica, il requisito della            
capacita' professionale potra' essere accertato esclusivamente, su              
richiesta dell'interessato, da una Commissione provinciale, la cui              
istituzione e' attribuita alle Province, ai sensi dell'art. 3, comma            
2, lettera c, della L.R. 15/97 e la cui composizione e' definita nel            
Programma operativo della Misura 1.a.                                           
6. Criteri per verificare la redditivita' economica dell'impresa                
La sufficiente redditivita' economica dell'impresa si valuta in base            
al reddito complessivo dell'azienda agricola in rapporto al volume di           
lavoro necessario per la sua conduzione e viene espressa come                   
Reddito/ULU. Si riconosce il requisito della redditivita' economica             
alla azienda agricola che dimostri di conseguire un Reddito/ULU                 
superiore alla soglia del reddito di riferimento. Per reddito di                
riferimento si intende il reddito determinato dall'Istituto nazionale           
di statistica e comunicato ogni anno dal Ministero delle Risorse                
agricole alimentari e forestali. La soglia di riferimento si                    
determina, per le istanze di cui trattasi, sulla base dei seguenti              
parametri:                                                                      
- per i giovani al primo insediamento in zone svantaggiate: deve                
essere maggiore del 50% del reddito di riferimento (ISTAT);                     
- per i  giovani al primo insediamento in zone non svantaggiate: deve           
essere maggiore del 65% del reddito di riferimento (ISTAT);                     
7. Criteri per verificare il volume di lavoro necessario alla                   
conduzione dell'azienda                                                         
Il volume di lavoro necessario alla conduzione dell'azienda viene               
determinato sulla base della tabella di richiesta di manodopera                 
allegata al Programma operativo della Misura 1.a, stabilita a livello           
regionale per ciascuna tipologia di coltura, di allevamento e in                
funzione dell'ubicazione dei terreni. Le caratteristiche del piano              
colturale e produttivo dell'azienda nell'anno preso a riferimento,              
determinano il numero complessivo di giornate lavorative uomo.                  
L'unita' di calcolo dell'attivita' lavorativa necessaria alla                   
conduzione dell'azienda e' l'Unita' lavorativa uomo (ULU), pari a 225           
giornate/anno di 8 ore.                                                         
7.1. Ubicazione dei terreni                                                     
L'area regionale, tenuto conto della differenziazione territoriale,             
e' stata suddivisa in tre zone omogenee, attribuendo ad ognuna valori           
propri, sulla base del Piano territoriale paesistico regionale di cui           
alla delibera del Consiglio regionale 1338/93 e successive modifiche:           
a) zona di pianura;                                                             
b) zona di collina;                                                             
c) zona di montagna.                                                            
7.2. Correttivi delle richieste di manodopera dovute a particolarita'           
colturali                                                                       
Il fabbisogno di manodopera per specifiche colture puo' richiedere              
variazioni sui valori previsti dalla tabella di richiesta di                    
manodopera allegata al Programma operativo della Misura 1.a nei                 
seguenti casi:                                                                  
a) agricoltura  biologica: per tutte le colture condotte secondo le             
norme previste dal Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche, sia in              
fase di conversione che certificabili, si puo' applicare, al valore             
di manodopera richiesta corrispondente alla coltura, un aumento di              
manodopera fino ad un massimo del 30%, ad esclusione: a.1) dei                  
cereali autunno-vernini; a.2) dei prati e delle colture foraggere o             
comunque destinate alla produzione di foraggi;                                  
b) zootecnia biologica: per tutte le produzioni zootecniche                     
disciplinate dal Reg. CE 1804/99 e successive modifiche, si puo'                
applicare un aumento della richiesta di manodopera fino ad un massimo           
del 10%;                                                                        
c) frutteti e vigneti: nella fase di impianto e/o di allevamento, al            
valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura si applica           
una riduzione da un minimo del 40% a un massimo del 60%.                        
7.3. Correttivi delle richieste di manodopera dovute a particolarita'           
aziendali                                                                       
La richiesta di manodopera per la conduzione di una produzione                  
vegetale o animale e le peculiarita' gestionali possono determinare             
sensibili variazioni in base al livello di meccanizzazione o alle               
caratteristiche fisiche dell'azienda, quali la frammentazione                   
poderale, la presenza di tare, la dimensione o forma degli                      
appezzamenti.                                                                   
Si prevede, pertanto, l'applicazione di correttivi aziendali sul                
montante finale di giornate di manodopera calcolato per l'azienda,              
oltre all'adeguamento di cui al punto 7.2., quali:                              
a) livello di meccanizzazione: e' un parametro che definisce una                
riduzione forfettaria da riferire all'azienda nel suo insieme e non             
ad ogni singolo indirizzo produttivo, all'interno di una scala che va           
da un minimo di 0% ad un massimo di -15%. Il valore verra' scelto in            
maniera inversamente proporzionale al livello tecnologico presente:             
percentuali sempre piu' basse (cioe' valori negativi crescenti) in              
presenza di un'elevata intensita' tecnologica e viceversa. Come e'              
evidente piu' elevata e' la dotazione meccanica di un'azienda o il              
ricorso al contoterzismo, tanto piu' si restringono i tempi di                  
lavoro;                                                                         
b) gestione dell'azienda: e' un parametro che viene dimensionato in             
base al tempo che l'impresa deve dedicare ad attivita' di carattere             
non propriamente agronomiche inerenti la gestione dell'azienda nel              
suo insieme (per es. la gestione delle tare, le trattative di                   
compravendita, la manutenzione delle attrezzature meccaniche, il                
confezionamento del prodotto, etc.). Sulla base del minore o maggiore           
intervallo di tempo che ciascuna impresa dedica a tali attivita', il            
montante finale di giornate lavorative necessarie in azienda verra'             
maggiorato attraverso l'applicazione di una percentuale di                      
correzione, scelta in una scala che va da un minimo di +5% ad un                
massimo di +20%.                                                                
7.4. Procedimento applicativo della tabella di richiesta di                     
manodopera                                                                      
a) Il piano colturale e produttivo dell'azienda deve essere esaminato           
per l'anno preso a riferimento, in base alle seguenti                           
caratteristiche: a.1) superficie e fascia di ubicazione di tutte le             
varie tipologie di produzioni  vegetali presenti, mantenendo distinte           
quelle riconducibili alle lettere a) e c) del punto 7.2.; a.2)                  
tipologia e consistenza degli allevamenti presenti, mantenendo                  
distinte quelle riconducibili alla lettera b) del punto 7.2.;                   
b) il fabbisogno di giornate per ciascuna tipologia produttiva si               
individua nella tabella di richiesta di manodopera allegata al                  
Programma operativo della Misura 1.a, sulla base delle rispettive               
unita' di misura. Nel caso di particolari tipologie produttive non              
riconducibili ad alcuna di quelle contemplate in tabella, il                    
beneficiario definisce il fabbisogno unitario attraverso una                    
relazione tecnica che viene successivamente sottoposta a verifica               
istruttoria;                                                                    
c) il fabbisogno di giornate individuato deve essere moltiplicato per           
la consistenza della singola tipologia produttiva (ettari, capi,                
alveare, tonnellate). In questo modo si calcola il montante di                  
giornate necessario per gli ettari complessivi destinati a ciascuna             
specie coltivata e/o per il complesso zootecnico differenziato in               
base ad ogni tipo di allevamento presente in azienda;                           
d) si applicano i coefficienti di correzione alle superfici delle               
colture riportate alle lettere a) e c) del punto 7.2. ed agli                   
allevamenti di cui alla lettera b) dello stesso punto;                          
e) sommati i montanti ottenuti per ciascun indirizzo produttivo si              
determina un unico valore complessivo che viene corretto                        
successivamente con gli indici di cui al punto 7.3.;                            
f) il numero di giornate cosi' ottenuto deve essere diviso per 225 al           
fine di calcolare il numero di ULU necessario alla conduzione                   
dell'azienda in esame.                                                          
8. Criteri per determinare il reddito complessivo                               
Il reddito complessivo e' determinato sommando il reddito                       
dell'attivita' agricola (reddito imponibile determinato ai fini                 
fiscali) ai redditi complementari (assimilabili alla attivita'                  
agricola in quanto prodotti con fattori di produzione aziendali) e              
alle compensazioni al reddito (regimi di aiuto comunitari a carattere           
compensativo). Al fine di evitare penalizzazioni derivanti da annate            
caratterizzate da andamenti critici di mercato o da eventi climatici            
sfavorevoli, il reddito complessivo e' calcolato sull'anno                      
maggiormente rappresentativo del reddito aziendale, scelto dal                  
beneficiario, tra i tre anni solari successivi alla data di                     
insediamento (anno di riferimento).                                             
8.1. Reddito dell'attivita' agricola (RAA)                                      
Il reddito dell'attivita' agricola viene determinato sulla base dei             
movimenti registrati dalla contabilita' dell'impresa, tenuta ai fini            
IVA dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento,                     
mantenendo all'"attivo"  tutte le voci delle vendite e gli indennizzi           
assicurativi per calamita' di origine meteorologica relativi all'anno           
di riferimento stesso, ed al "passivo" tutti gli acquisti dei beni e            
servizi necessari alla produzione ad esclusione di:                             
a) costi sostenuti per investimenti su immobili;                                
b) acquisti di beni strumentali;                                                
c) acquisti di quote latte;                                                     
d) acquisti di diritti di reimpianto.                                           
Tutti gli importi sono da considerarsi al netto dell'IVA.                       
8.1.1. Impresa agricola in regime semplificato                                  
Per l'impresa agricola in regime semplificato la definizione della              
voce "attivo" richiede la presentazione di una dichiarazione                    
sostitutiva di atto notorio attestante l'annotazione riepilogativa              
delle vendite, cosi' come previsto nella circolare del Ministero                
delle Finanze n. 328/e del 24/12/1997, paragrafo 6.7.3; per quanto              
riguarda la voce al "passivo" vengono mantenute le stesse modalita'             
ed esclusioni previste al punto 8.1.                                            
8.2. Reddito complementare                                                      
Il reddito complementare deriva dall'utilizzo dei fattori di                    
produzione dell'azienda agricola, assoggettato a regimi fiscali                 
diversi:                                                                        
a) attivita' agrituristica di cui alla L.R. 26/94;                              
b) attivita' per conto terzi;                                                   
c) soccide;                                                                     
d) proventi derivanti dall'utilizzo di attivita'                                
faunistico-venatorie;                                                           
e) pluriattivita' delle aziende agricole ubicate in comuni montani              
previste dalla Legge 97/94, art. 17, comma 1 e 2.                               
Il reddito complementare si determina sulla base dei movimenti                  
registrati dalla contabilita' dell'impresa, tenuta ai fini IVA dall'1           
gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, mantenendo                     
all'"attivo" tutte le voci delle vendite ed al "passivo" tutti gli              
acquisti. Se l'impresa agricola produce redditi derivanti da una o              
piu' delle tipologie di cui sopra, viene considerato reddito                    
complementare il risultato della somma delle diverse attivita'.                 
La quota eccedente non viene conteggiata quando il reddito                      
complementare totale assume valori da un minimo di 0, anche nel caso            
di prevalenza delle passivita', ad un massimo della concorrenza del             
valore del RAA.                                                                 
8.3. Compensazioni al reddito                                                   
Le compensazioni al reddito sono tutti gli aiuti e contributi                   
derivanti dalla Politica agraria comunitaria per la coltivazione di             
determinati prodotti o per l'adesione a determinati impegni. Sono               
tali i contributi erogati sulla base dei seguenti regolamenti:                  
a) Reg. CE 1251/99 Aiuti ai seminativi e Reg. CEE 1272/88 Ritiro                
ventennale dei seminativi dalla produzione;                                     
b) Reg. CE 1257/99 Capo VI Misure agroambientali;                               
c) Reg. CE 1257/99 Capo VII Silvicoltura, limitatamente alle somme              
corrisposte per i mancati redditi;                                              
d) Reg. CE 1257/99 Capo V Indennita' compensative;                              
e) Reg. CE 1254/99 Misure per la zootecnia;                                     
f) Reg. CEE 136/66 e successive modifiche  e integrazioni: Aiuti                
all'olio di oliva.                                                              
Le compensazioni al reddito non possono  essere superiori in valore             
al RAA sia singolarmente sia nella somma complessiva: la quota                  
eccedente il valore del RAA non viene conteggiata.                              
I beni prodotti e/o i servizi resi, nonche' le compensazioni al                 
reddito devono avere ad oggetto l'anno solare scelto quale anno di              
riferimento.                                                                    
9. Criteri per determinare il reddito extra-agricolo                            
Il reddito extra-agricolo e' il risultato di tutte le attivita'                 
dell'impresa agricola non inquadrabili nel RAA o nel reddito                    
complementare.                                                                  
Il reddito extra-agricolo viene determinato sulla base dei movimenti            
registrati dalla contabilita' dell'impresa tenuta ai fini IVA dall'1            
gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, mantenendo                     
all'"attivo" tutte le voci delle vendite ed al "passivo" tutti gli              
acquisti.                                                                       
10. Aree di intervento della Misura                                             
La Misura e' applicabile su tutto il territorio regionale.                      
Si riconoscera' lo status di insediamento in area svantaggiata                  
prevista dall'art. 3 della Dir. 75/268/CEE, quando si verificano                
entrambe le seguenti condizioni:                                                
10.1. il centro aziendale ricade all'interno dell'area svantaggiata;            
10.2. almeno il 50% della SAU aziendale sia inserita all'interno                
dell'area svantaggiata.                                                         
11. Entita' degli aiuti                                                         
Al momento della presentazione della domanda il beneficiario puo'               
optare tra due tipologie di premio:                                             
11.1. Premio base (PGB):                                                        
- Primo insediamento in area svantaggiata: 15.000 Euro                          
- Primo insediamento in area non svantaggiata: 10.000 Euro                      
11.2. Premio Plus (PGP):                                                        
- viene erogato sulla base delle spese relative ad investimenti                 
materiali connessi all'avviamento della nuova attivita' che il                  
richiedente si impegna a sostenere entro 180 giorni dall'insediamento           
sino alla concorrenza di un massimo di 25.000 Euro. Le spese                    
imputabili all'erogazione del premio Plus non devono costituire                 
oggetto di altre forme di contribuzione pubblica.                               
12. Spese imputabili all'erogazione del premio Plus                             
Le spese imputabili, da considerarsi al netto dell'I.V.A., per la               
concessione del premio plus sono inquadrabili nelle seguenti                    
categorie:                                                                      
12.1. acquisto di terreni e fabbricati a destinazione non abitativa,            
ivi comprese la spese notarili e comunque al netto degli oneri                  
relativi alla registrazione degli atti al competente Ufficio del                
Registro;                                                                       
12.2. acquisto di bestiame solo per prima dotazione;                            
12.3. investimenti destinati ad adeguare l'azienda a normativa in               
materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, anche nel caso           
i cui termini di adeguamento siano scaduti;                                     
12.4. acquisto di quote latte e/o diritti di reimpianto vigneti;                
12.5. la costruzione e la manutenzione straordinaria di fabbricati              
rurali a destinazione non abitativa;                                            
12.6. le spese riferite ad adeguamenti, nei fabbricati rurali a                 
destinazione abitativa, degli impianti idraulico-sanitari, di                   
riscaldamento ed elettrici;                                                     
12.7. acquisto di nuove macchine, impianti ed attrezzature, compresi            
i programmi informatici.                                                        
Le spese non imputabili per la concessione del premio plus sono                 
inquadrabili nelle seguenti categorie:                                          
12.8. prestazioni volontarie di manodopera aziendale per                        
miglioramenti fondiari;                                                         
12.9. spese tecniche generali, come onorari di professionisti o                 
consulenti;                                                                     
12.10. le manutenzioni ordinarie dei beni mobili ed immobili;                   
12.11. la costruzione la manutenzione straordinaria di fabbricati ad            
uso abitativo eccetto quanto previsto al punto 12.6.                            
13. Strumenti e procedure di attuazione                                         
La competenza al ricevimento delle domande, alla loro istruttoria,              
all'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili e delle                
domande ammesse, alla concessione dei contributi e alle relative                
liquidazioni spetta, ai sensi della L.R. 15/97 e successive                     
modifiche, alle Province e alle Comunita' Montane competenti per                
territorio. La competenza territoriale e' determinata dalla                     
localizzazione prevalente dell'azienda nella quale il giovane si e'             
insediato.Le Province e le Comunita' Montane nominano i rispettivi              
responsabili del procedimento.                                                  
Presentazione della domanda di premio per l'insediamento giovani in             
agricoltura                                                                     
I giovani insediati in agricoltura tra l'1 gennaio 2000 e la data di            
pubblicazione del presente Programma operativo dovranno presentare              
domanda  di premio all'Ente territorialmente competente entro le ore            
12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del              
presente atto nel Bollettino regionale.                                         
Le domande di premio relative ai giovani che si insediano                       
successivamente alla pubblicazione del presente atto nel Bollettino             
regionale dovranno essere presentate entro 60 giorni                            
dall'insediamento stesso.                                                       
Il presente Programma operativo ha validita' per le annualita' del              
Piano regionale di sviluppo rurale relative agli anni finanziari                
FEOGA 2001 e 2002.                                                              
Le domande che perverranno entro le ore 12 del 27 aprile 2001                   
confluiranno nel programma di attuazione 2001.                                  
Le domande che perverranno entro le ore 12 del 30 aprile 2002                   
confluiranno nel programma di attuazione 2002.                                  
14. Esclusioni e vincoli                                                        
Ai soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in materia di                 
agricoltura, al sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. 15/97 e                 
dell'art. 48, comma 3, Reg. CE 1750/99, non potranno essere concessi            
i benefici previsti dalla seguente Misura.                                      
I beni acquistati e le opere realizzate nell'ambito dei progetti                
ammessi a finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione di              
durata decennale per i beni immobili e quinquennale per ogni altro              
bene, cosi' come disposta dall'art. 19 della L.R. 15/97.                        
15. Disposizioni finali                                                         
Le procedure di attuazione della presente Misura concernenti la                 
definizione della modulistica delle domande, della documentazione di            
supporto, delle procedure istruttorie, di anticipazione e di                    
liquidazione del premio, verranno definite con successiva                       
determinazione del Direttore generale Agricoltura.                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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