REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 novembre 2000, n. 1931

Qualita' delle acque destinate al consumo umano - Esercizio della facolta' di deroga ai sensi del DPR 24/5/1988, n. 236 - Attuazione del DM della Sanita' in concerto con il Ministro dell'Ambiente in data 26/7/2000 - Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2000

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che nell'ambito delle attivita' mirate alla conoscenza del                    
territorio e alla pianificazione delle infrastrutture inerenti                  
l'utilizzo delle risorse idriche, gli studi promossi da questa                  
Regione, in particolare lo "Studio sulle caratteristiche                        
idrodinamiche ed idrochimiche delle acque sotterranee della pianura             
emiliano-romagnola", hanno evidenziato come in molti casi la causa              
che inficia la qualita' delle acque sotterranee sia da attribuirsi a            
fenomeni di arricchimento naturale di elementi quali i solfati, il              
calcio, l'ammoniaca, il ferro e il manganese, conseguenti alle                  
caratteristiche idrogeologiche degli acquiferi;                                 
- che in alcuni casi i valori di concentrazione di singoli parametri            
sopra richiamati superano le Concentrazioni Massime Amissibili (CMA)            
stabilite dall'Allegato I del DPR 24 maggio 1988, n. 236;                       
premesso inoltre che:                                                           
- in ragione dei fenomeni di cui sopra, con propria delibera  n.2450            
del 16 dicembre 1997 sono state disposte, ai sensi dell'art. 18 del             
citato DPR 236/88, deroghe per consentire la distribuzione di acqua             
al consumo umano contenente parametri superanti le CMA ma comunque              
entro i valori massimi ammissibili (VMA) stabiliti dal DM della                 
Sanita', di concerto con il Ministro dell'Ambiente, in data 27                  
ottobre 1997;                                                                   
- tali deroghe hanno interessato le acque destinate al consumo umano            
distribuite da strutture acquedottistiche - di 23 comuni, per una               
popolazione complessiva di circa 72.000 abitanti;                               
- la scadenza delle suddette deroghe per i parametri ammoniaca,                 
ferro, manganese, magnesio e solfati, come disposto dal decreto                 
stesso, era fissata al 31 luglio 2000;                                          
- gli interventi da realizzarsi per il rientro dei parametri nei                
valori delle CMA previsti dall'Allegato I del DPR citato sono stati             
individuati, ai sensi del comma 3 dell'art. 18 del citato DPR 236/88            
e segnalati ai Ministeri competenti;                                            
- rapporti annuali sono stati trasmessi ai Ministeri dell'Ambiente e            
della Sanita', sullo stato di attuazione dei piani di intervento,               
secondo quanto stabilito dal DM 27 ottobre 1997, art. 5, comma 2;               
considerato che:                                                                
- i programmi  di intervento sono stati  realizzati consentendo il              
rientro nei valori delle CMA fissate dal DPR 236/88 sopra citato, con           
la sola eccezione di due strutture acquedottistiche;                            
- in alcuni  casi gli interventi atti al rientro necessitano di tempi           
piu' lunghi per  la  loro realizzazione rispetto alla scadenza                  
prevista  dal provvedimento di deroga, di cui al documenti                      
interministeriali del 27 ottobre 1997;                                          
- conseguentemente per questi casi si e' resa necessaria la richiesta           
di una proroga del provvedimento stesso;                                        
- i parametri solfati, ferro e manganese non comportano pregiudizio             
per la salute umana e tale valutazione, da considerarsi ormai                   
acquisita da diverse ed importanti organizzazioni scientifiche                  
internazionali, e' stata fatta propria anche dall'Organizzazione                
Mondiale della Sanita' (OMS), che nelle proprie linee-guida sulla               
qualita' delle acque potabili redatte nel 1993, non ha inserito tali            
parametri fra quelli significativi per la salute;                               
- il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato in data 3 novembre               
1998, la Direttiva 98/83/CE (sostitutiva della Direttiva 80/778, da             
cui deriva il DPR 236/88), attualmente in corso di recepimento nel              
nostro ordinamento giuridico. Tale Direttiva fornisce importanti                
indicazioni, laddove inserisce i parametri sovramenzionati nella                
parte C dell'Allegato I (parametri indicatori) e che rispetto ai                
suddetti parametri, in caso di inosservanza dei loro valori=20                  
parametrici s'invitano gli Stati membri a valutare se cio'                      
costituisca un rischio per la salute umana;                                     
considerato altresi' che in vista della scadenza del termine di cui             
al capo precedente, l'Assessorato alla Sanita' con nota prot. n.                
25247/PRC del 21 giugno 2000 ha motivamente richiesto, ai sensi                 
dell'art. 16, comma 1, del DPR 236/88 citato, ai Ministri competenti            
di avvalersi ancora della facolta' di deroga per i parametri ferro,             
manganese e solfati, richiedendo percio' che venisse emanato un                 
ulteriore Decreto e che tale deroga riguarda solo due acquedotti                
rispetto ai dieci precedentemente interessati;                                  
dato atto che:                                                                  
- in attesa dell'entrata in vigore del decreto sopracitato, al fine             
di garantire la continuazione della fornitura dell'acqua potabile nei           
Comuni e/o frazioni di Comuni serviti dalle due strutture                       
acquedottistiche che non hanno conseguito il rientro nei valori della           
CMA, e' stata emanata dal Presidente della Giunta regionale in data             
31/7/2000 l'ordinanza n. 320, avente per oggetto "Acque destinate al            
consumo umano. Superamento della concentrazione massima ammissibile             
di cui al DPR 236/88 per i parametri ferro, manganese e solfati";               
- in data 26 luglio 2000 e' stato emanato il decreto del Ministro               
della Sanita' di concerto con il Ministro dell'Ambiente riguardante:            
"Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita'             
delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte             
dalla Regione Emilia-Romagna", entrato in vigore dalla data di                  
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9            
agosto 2000);rilevato che l'acquedotto ex Gabellina, gia' in deroga             
per il parametro solfati, alimenta anche la rete di distribuzione               
della frazione di Roteglia in comune di Castellarano a far tempo dal            
31 luglio 2000;                                                                 
visti:                                                                          
- il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n.             
236 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1988;              
- il DM della Sanita' di concerto con il Ministro dell'Ambiente del             
26 luglio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9                
agosto 2000;                                                                    
dato atto, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre            
1992, n. 41 e del punto 3.1 della delibera 2541/95:                             
- dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio                  
Prevenzione collettiva Pierluigi Macini e dal Responsabile del                  
Servizio Promozione Indirizzo e Controllo ambientale Sergio                     
Garagnani, in merito alla regolarita' tecnica della presente                    
delibera;                                                                       
- dei pareri favorevoli espressi dal Direttore generale alla Sanita'            
Franco Rossi e dal Direttore generale all'Ambiente Leopolda                     
Boschetti, in merito alla legittimita' della presente delibera;                 
su proposta dell'Assessore alla Sanita' Giovanni Bissoni e                      
dell'Assessore all'Agricoltura Ambiente e Sviluppo sostenibile Guido            
Tampieri;                                                                       
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di concedere deroghe ai requisiti di qualita' delle acque                    
destinate al consumo umano (fissati dall'Allegato I del DPR 24 maggio           
1988, n. 236) per i parametri manganese, ferro e solfati. I valori              
massimi dei parametri per i quali e' concessa la deroga e le relative           
osservazioni sono indicati all'art. 2, comma 1, del decreto emanato             
dal Ministro della Sanita' di concerto con il Ministro dell'Ambiente            
in data 26 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2000);           
2) di stabilire che le suddette deroghe sono concesse per le acque              
erogate dagli Enti che ne hanno  fatto richiesta, per le                        
infrastrutture acquedottistiche per le quali e' previsto il piano di            
rientro, per i parametri ed il numero di abitanti di seguito                    
riportati:                                                                      
a) Gazzola (PC) acquedotto comunale per i parametri ferro e                     
manganese; abitanti serviti: 1.200;                                             
b) Collagna, Busana, Castelnovo ne' Monti, Carpineti, Baiso, Casina,            
Viano, Vetto d'Enza, Canossa, Vezzano s/C., San Polo d'Enza, Albinea,           
Quattro Castella e Ramiseto (RE), nonche' Castellarano per le ragioni           
in premessa esposte, serviti dall'acquedotto consortile ex Gabellina            
per il parametro solfati; abitanti serviti: 54.000;                             
3) di ritenere che gli interventi e le opere proposti dagli Enti                
gestori per le strutture soprariportate,  gia' segnalati ai Ministeri           
competenti, siano atti a conseguire la conformita' ai valori                    
parametrici, di cui all'Allegato I del piu' volte citato DPR 236/88,            
dell'acqua erogata dagli acquedotti sopra menzionati e                          
conseguentemente di poter garantire l'approvvigionamento idrico                 
permettendo il superamento della deroga;                                        
4) di prendere atto che ai sensi del comma 2, art. 4 del citato                 
decreto interministeriale del 26 luglio 2000, i lavori previsti                 
devono avere inizio, qualora non siano gia' iniziati, entro tre mesi            
dalla data d'entrata in vigore del suddetto decreto (9 agosto 2000),            
ed avere termine entro il 25 dicembre 2003;                                     
5) di prendere atto altresi', che ai sensi del successivo comma 3,              
alla scadenza dei termini temporali sopracitati decade la                       
possibilita' di concedere deroghe ai sensi del decreto in questione;            
6) di ritenere che i parametri per i quali e' stata concessa la                 
facolta' di deroga alla luce delle piu' recenti acquisizioni                    
scientifiche, recepite anche nelle linee guida dell'OMS del 1993, non           
costituicono pregiudizio per la salute umana per valori non superiori           
a quelli massimi ammissibili fissati dall'art. 2, comma 1, del piu'             
volte citato DI e che gli stessi tutt'al piu' influenzano le                    
caratteristiche organolettiche delle acque destinate al consumo                 
umano, quali sapore, odore e colore;                                            
7) di dare atto che l'ordinanza presidenziale cessa di produrre i               
propri effetti dalla data di adozione della presente deliberazione;             
8) di trasmettere tale atto, secondo quanto stabilito dal comma 5               
dell'art. 18 del DPR 236/88 ai Ministeri della Sanita' e                        
dell'Ambiente, nonche' ai Sindaci dei Comuni e agli Enti gestori                
degli acquedotti interessati, nonche' alle Aziende Unita' sanitarie             
locali territorialmente competenti;                                             
9) di pubblicare l'estratto della presente deliberazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione.                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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