DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 novembre 2000, n. 1931
Qualita' delle acque destinate al consumo umano - Esercizio della facolta' di deroga ai sensi del DPR 24/5/1988, n. 236 - Attuazione del DM della Sanita' in concerto con il Ministro dell'Ambiente in data 26/7/2000 - Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2000
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che nell'ambito delle attivita' mirate alla conoscenza del
territorio e alla pianificazione delle infrastrutture inerenti
l'utilizzo delle risorse idriche, gli studi promossi da questa
Regione, in particolare lo "Studio sulle caratteristiche
idrodinamiche ed idrochimiche delle acque sotterranee della pianura
emiliano-romagnola", hanno evidenziato come in molti casi la causa
che inficia la qualita' delle acque sotterranee sia da attribuirsi a
fenomeni di arricchimento naturale di elementi quali i solfati, il
calcio, l'ammoniaca, il ferro e il manganese, conseguenti alle
caratteristiche idrogeologiche degli acquiferi;
- che in alcuni casi i valori di concentrazione di singoli parametri
sopra richiamati superano le Concentrazioni Massime Amissibili (CMA)
stabilite dall'Allegato I del DPR 24 maggio 1988, n. 236;
premesso inoltre che:
- in ragione dei fenomeni di cui sopra, con propria delibera n.2450
del 16 dicembre 1997 sono state disposte, ai sensi dell'art. 18 del
citato DPR 236/88, deroghe per consentire la distribuzione di acqua
al consumo umano contenente parametri superanti le CMA ma comunque
entro i valori massimi ammissibili (VMA) stabiliti dal DM della
Sanita', di concerto con il Ministro dell'Ambiente, in data 27
ottobre 1997;
- tali deroghe hanno interessato le acque destinate al consumo umano
distribuite da strutture acquedottistiche - di 23 comuni, per una
popolazione complessiva di circa 72.000 abitanti;
- la scadenza delle suddette deroghe per i parametri ammoniaca,
ferro, manganese, magnesio e solfati, come disposto dal decreto
stesso, era fissata al 31 luglio 2000;
- gli interventi da realizzarsi per il rientro dei parametri nei
valori delle CMA previsti dall'Allegato I del DPR citato sono stati
individuati, ai sensi del comma 3 dell'art. 18 del citato DPR 236/88
e segnalati ai Ministeri competenti;
- rapporti annuali sono stati trasmessi ai Ministeri dell'Ambiente e
della Sanita', sullo stato di attuazione dei piani di intervento,
secondo quanto stabilito dal DM 27 ottobre 1997, art. 5, comma 2;
considerato che:
- i programmi di intervento sono stati realizzati consentendo il
rientro nei valori delle CMA fissate dal DPR 236/88 sopra citato, con
la sola eccezione di due strutture acquedottistiche;
- in alcuni casi gli interventi atti al rientro necessitano di tempi
piu' lunghi per la loro realizzazione rispetto alla scadenza
prevista dal provvedimento di deroga, di cui al documenti
interministeriali del 27 ottobre 1997;
- conseguentemente per questi casi si e' resa necessaria la richiesta
di una proroga del provvedimento stesso;
- i parametri solfati, ferro e manganese non comportano pregiudizio
per la salute umana e tale valutazione, da considerarsi ormai
acquisita da diverse ed importanti organizzazioni scientifiche
internazionali, e' stata fatta propria anche dall'Organizzazione
Mondiale della Sanita' (OMS), che nelle proprie linee-guida sulla
qualita' delle acque potabili redatte nel 1993, non ha inserito tali
parametri fra quelli significativi per la salute;
- il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato in data 3 novembre
1998, la Direttiva 98/83/CE (sostitutiva della Direttiva 80/778, da
cui deriva il DPR 236/88), attualmente in corso di recepimento nel
nostro ordinamento giuridico. Tale Direttiva fornisce importanti
indicazioni, laddove inserisce i parametri sovramenzionati nella
parte C dell'Allegato I (parametri indicatori) e che rispetto ai
suddetti parametri, in caso di inosservanza dei loro valori=20
parametrici s'invitano gli Stati membri a valutare se cio'
costituisca un rischio per la salute umana;
considerato altresi' che in vista della scadenza del termine di cui
al capo precedente, l'Assessorato alla Sanita' con nota prot. n.
25247/PRC del 21 giugno 2000 ha motivamente richiesto, ai sensi
dell'art. 16, comma 1, del DPR 236/88 citato, ai Ministri competenti
di avvalersi ancora della facolta' di deroga per i parametri ferro,
manganese e solfati, richiedendo percio' che venisse emanato un
ulteriore Decreto e che tale deroga riguarda solo due acquedotti
rispetto ai dieci precedentemente interessati;
dato atto che:
- in attesa dell'entrata in vigore del decreto sopracitato, al fine
di garantire la continuazione della fornitura dell'acqua potabile nei
Comuni e/o frazioni di Comuni serviti dalle due strutture
acquedottistiche che non hanno conseguito il rientro nei valori della
CMA, e' stata emanata dal Presidente della Giunta regionale in data
31/7/2000 l'ordinanza n. 320, avente per oggetto "Acque destinate al
consumo umano. Superamento della concentrazione massima ammissibile
di cui al DPR 236/88 per i parametri ferro, manganese e solfati";
- in data 26 luglio 2000 e' stato emanato il decreto del Ministro
della Sanita' di concerto con il Ministro dell'Ambiente riguardante:
"Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita'
delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte
dalla Regione Emilia-Romagna", entrato in vigore dalla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9
agosto 2000);rilevato che l'acquedotto ex Gabellina, gia' in deroga
per il parametro solfati, alimenta anche la rete di distribuzione
della frazione di Roteglia in comune di Castellarano a far tempo dal
31 luglio 2000;
visti:
- il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n.
236 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1988;
- il DM della Sanita' di concerto con il Ministro dell'Ambiente del
26 luglio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9
agosto 2000;
dato atto, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre
1992, n. 41 e del punto 3.1 della delibera 2541/95:
- dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio
Prevenzione collettiva Pierluigi Macini e dal Responsabile del
Servizio Promozione Indirizzo e Controllo ambientale Sergio
Garagnani, in merito alla regolarita' tecnica della presente
delibera;
- dei pareri favorevoli espressi dal Direttore generale alla Sanita'
Franco Rossi e dal Direttore generale all'Ambiente Leopolda
Boschetti, in merito alla legittimita' della presente delibera;
su proposta dell'Assessore alla Sanita' Giovanni Bissoni e
dell'Assessore all'Agricoltura Ambiente e Sviluppo sostenibile Guido
Tampieri;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di concedere deroghe ai requisiti di qualita' delle acque
destinate al consumo umano (fissati dall'Allegato I del DPR 24 maggio
1988, n. 236) per i parametri manganese, ferro e solfati. I valori
massimi dei parametri per i quali e' concessa la deroga e le relative
osservazioni sono indicati all'art. 2, comma 1, del decreto emanato
dal Ministro della Sanita' di concerto con il Ministro dell'Ambiente
in data 26 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2000);
2) di stabilire che le suddette deroghe sono concesse per le acque
erogate dagli Enti che ne hanno fatto richiesta, per le
infrastrutture acquedottistiche per le quali e' previsto il piano di
rientro, per i parametri ed il numero di abitanti di seguito
riportati:
a) Gazzola (PC) acquedotto comunale per i parametri ferro e
manganese; abitanti serviti: 1.200;
b) Collagna, Busana, Castelnovo ne' Monti, Carpineti, Baiso, Casina,
Viano, Vetto d'Enza, Canossa, Vezzano s/C., San Polo d'Enza, Albinea,
Quattro Castella e Ramiseto (RE), nonche' Castellarano per le ragioni
in premessa esposte, serviti dall'acquedotto consortile ex Gabellina
per il parametro solfati; abitanti serviti: 54.000;
3) di ritenere che gli interventi e le opere proposti dagli Enti
gestori per le strutture soprariportate, gia' segnalati ai Ministeri
competenti, siano atti a conseguire la conformita' ai valori
parametrici, di cui all'Allegato I del piu' volte citato DPR 236/88,
dell'acqua erogata dagli acquedotti sopra menzionati e
conseguentemente di poter garantire l'approvvigionamento idrico
permettendo il superamento della deroga;
4) di prendere atto che ai sensi del comma 2, art. 4 del citato
decreto interministeriale del 26 luglio 2000, i lavori previsti
devono avere inizio, qualora non siano gia' iniziati, entro tre mesi
dalla data d'entrata in vigore del suddetto decreto (9 agosto 2000),
ed avere termine entro il 25 dicembre 2003;
5) di prendere atto altresi', che ai sensi del successivo comma 3,
alla scadenza dei termini temporali sopracitati decade la
possibilita' di concedere deroghe ai sensi del decreto in questione;
6) di ritenere che i parametri per i quali e' stata concessa la
facolta' di deroga alla luce delle piu' recenti acquisizioni
scientifiche, recepite anche nelle linee guida dell'OMS del 1993, non
costituicono pregiudizio per la salute umana per valori non superiori
a quelli massimi ammissibili fissati dall'art. 2, comma 1, del piu'
volte citato DI e che gli stessi tutt'al piu' influenzano le
caratteristiche organolettiche delle acque destinate al consumo
umano, quali sapore, odore e colore;
7) di dare atto che l'ordinanza presidenziale cessa di produrre i
propri effetti dalla data di adozione della presente deliberazione;
8) di trasmettere tale atto, secondo quanto stabilito dal comma 5
dell'art. 18 del DPR 236/88 ai Ministeri della Sanita' e
dell'Ambiente, nonche' ai Sindaci dei Comuni e agli Enti gestori
degli acquedotti interessati, nonche' alle Aziende Unita' sanitarie
locali territorialmente competenti;
9) di pubblicare l'estratto della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.