REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

TESTO COORDINATO della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 66 del 21/5/1999) con le modifiche apportate dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 "Modifiche alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 concernente: ôDisciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale'" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 168 del 20 novembre 2000)

                TITOLO V                                                        
          MONITORAGGIO E CONTROLLI                                              
          Art. 22                                                               
Monitoraggio                                                                    
1. Il proponente deve trasmettere all'autorita' competente i                    
risultati del monitoraggio di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art.           
10 e al comma 5 dell'art. 17, nonche' informare l'autorita'                     
competente delle eventuali modificazioni intervenute nel corso della            
realizzazione e della gestione dell'impianto, opera o intervento.               
2. L'autorita' competente per l'esercizio delle funzioni di controllo           
ambientale si avvale delle strutture dell'ARPA dell'Emilia-Romagna,             
ai sensi dell'art. 3 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44. Si avvale                
inoltre delle strutture dell'ARPA per l'eventuale gestione dei dati e           
delle misure di cui al comma 1 nell'ambito del sistema informativo              
sull'ambiente ed il territorio di cui alla lett. e) del comma 1                 
dell'art. 5 della medesima legge regionale.                                     

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina