LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
TESTO COORDINATO della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 66 del 21/5/1999) con le modifiche apportate dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 "Modifiche alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 concernente: ôDisciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale'" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 168 del 20 novembre 2000)
TITOLO V
MONITORAGGIO E CONTROLLI
Art. 22
Monitoraggio
1. Il proponente deve trasmettere all'autorita' competente i
risultati del monitoraggio di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art.
10 e al comma 5 dell'art. 17, nonche' informare l'autorita'
competente delle eventuali modificazioni intervenute nel corso della
realizzazione e della gestione dell'impianto, opera o intervento.
2. L'autorita' competente per l'esercizio delle funzioni di controllo
ambientale si avvale delle strutture dell'ARPA dell'Emilia-Romagna,
ai sensi dell'art. 3 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44. Si avvale
inoltre delle strutture dell'ARPA per l'eventuale gestione dei dati e
delle misure di cui al comma 1 nell'ambito del sistema informativo
sull'ambiente ed il territorio di cui alla lett. e) del comma 1
dell'art. 5 della medesima legge regionale.