REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

TESTO COORDINATO della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 66 del 21/5/1999) con le modifiche apportate dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 "Modifiche alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 concernente: ôDisciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale'" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 168 del 20 novembre 2000)

            TITOLO III                                                          
         PROCEDURA DI VIA                                                       
          Art. 18                                                               
Conferenza di servizi                                                           
1. Nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale             
l'autorita' competente indice, entro 10 giorni dalla pubblicazione              
dell'avviso di deposito degli elaborati nel Bollettino Ufficiale                
della Regione, una conferenza di servizi per l'acquisizione degli               
atti necessari alla realizzazione del progetto, di cui ai commi 1, 2            
e 3 dell'art. 17. Dell'indizione della conferenza di servizi e' data            
tempestiva comunicazione alla Regione.                                          
2. La conferenza di servizi provvede anche all'esame del progetto e             
si svolge con le modalita' stabilite dagli artt. 14 e seguenti della            
Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato ed integrato dall'art.             
17 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.                                          
3. L'ufficio competente, entro 60 giorni dalla pubblicazione nel                
Bollettino Ufficiale della Regione di cui al comma 2 dell'art. 14,              
predispone un rapporto sull'impatto ambientale del progetto e lo                
invia alle amministrazioni convocate. Il rapporto sull'impatto                  
ambientale e', altresi', inviato al proponente che puo' fornire le              
proprie controdeduzioni o richiedere di essere sentito dalla                    
conferenza di servizi.                                                          
4. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di                  
servizi attraverso un unico rappresentante, legittimato dagli organi            
istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente ed in modo            
vincolante la volonta' dell'ente su tutti gli atti di propria                   
competenza.                                                                     
5. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve                
essere motivato ed indicare le specifiche modifiche e prescrizioni              
ritenute necessarie ai fini dell'assenso. Le determinazioni                     
conclusive possono motivatamente discostarsi dai pareri non                     
vincolanti espressi nell'ambito della conferenza di servizi.                    
6. Il parere previsto al comma 2 dell'art. 5, del DPR 12 aprile 1996            
e' reso, dalle Province, dai Comuni e dagli Enti di gestione di aree            
naturali protette interessati, in sede di conferenza di servizi.                
7. I lavori della conferenza di servizi si concludono entro 100                 
giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di            
cui al comma 2 dell'art. 14. Tale termine e' ridotto a 85 giorni per            
i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening), di              
cui al Titolo II.                                                               
8. Nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamenti od                  
indagini di particolare complessita', l'autorita' competente puo'               
prorogare, con propria motivata deliberazione, il termine di cui al             
comma 7 fino ad un massimo di ulteriori 60 giorni. La proroga si                
applica anche al termine di cui al comma 1 dell'art. 16.                        

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina