LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
TESTO COORDINATO della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 66 del 21/5/1999) con le modifiche apportate dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 "Modifiche alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 concernente: ôDisciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale'" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 168 del 20 novembre 2000)
TITOLO III
PROCEDURA DI VIA
Art. 18
Conferenza di servizi
1. Nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale
l'autorita' competente indice, entro 10 giorni dalla pubblicazione
dell'avviso di deposito degli elaborati nel Bollettino Ufficiale
della Regione, una conferenza di servizi per l'acquisizione degli
atti necessari alla realizzazione del progetto, di cui ai commi 1, 2
e 3 dell'art. 17. Dell'indizione della conferenza di servizi e' data
tempestiva comunicazione alla Regione.
2. La conferenza di servizi provvede anche all'esame del progetto e
si svolge con le modalita' stabilite dagli artt. 14 e seguenti della
Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato ed integrato dall'art.
17 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. L'ufficio competente, entro 60 giorni dalla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione di cui al comma 2 dell'art. 14,
predispone un rapporto sull'impatto ambientale del progetto e lo
invia alle amministrazioni convocate. Il rapporto sull'impatto
ambientale e', altresi', inviato al proponente che puo' fornire le
proprie controdeduzioni o richiedere di essere sentito dalla
conferenza di servizi.
4. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di
servizi attraverso un unico rappresentante, legittimato dagli organi
istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente ed in modo
vincolante la volonta' dell'ente su tutti gli atti di propria
competenza.
5. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve
essere motivato ed indicare le specifiche modifiche e prescrizioni
ritenute necessarie ai fini dell'assenso. Le determinazioni
conclusive possono motivatamente discostarsi dai pareri non
vincolanti espressi nell'ambito della conferenza di servizi.
6. Il parere previsto al comma 2 dell'art. 5, del DPR 12 aprile 1996
e' reso, dalle Province, dai Comuni e dagli Enti di gestione di aree
naturali protette interessati, in sede di conferenza di servizi.
7. I lavori della conferenza di servizi si concludono entro 100
giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di
cui al comma 2 dell'art. 14. Tale termine e' ridotto a 85 giorni per
i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening), di
cui al Titolo II.
8. Nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamenti od
indagini di particolare complessita', l'autorita' competente puo'
prorogare, con propria motivata deliberazione, il termine di cui al
comma 7 fino ad un massimo di ulteriori 60 giorni. La proroga si
applica anche al termine di cui al comma 1 dell'art. 16.