LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
TESTO COORDINATO della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 66 del 21/5/1999) con le modifiche apportate dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 "Modifiche alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 concernente: ôDisciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale'" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 168 del 20 novembre 2000)
TITOLO III
PROCEDURA DI VIA
Art. 15
Partecipazione
1. Chiunque puo', entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione di cui al comma 2 dell'art.
14, prendere visione degli elaborati depositati e presentare, in
forma scritta, osservazioni all'autorita' competente. Tale termine e'
ridotto a 30 giorni per i progetti assoggettati alla procedura di
verifica (screening) di cui al Titolo II.
2. L'autorita' competente comunica le osservazioni presentate al
proponente, il quale ha facolta' di presentare le proprie
controdeduzioni entro il ventesimo giorno precedente alla conclusione
della conferenza di servizi di cui all'art. 18.
3. L'autorita' competente puo' promuovere, nei casi di particolare
rilievo, una istruttoria pubblica con le amministrazioni, le
associazioni ed i soggetti interessati per fornire una completa
informazione sul progetto e sul SIA e per acquisire elementi di
conoscenza e di giudizio in funzione della valutazione di impatto
ambientale (VIA). Alla istruttoria e' data adeguata pubblicita' e
deve essere invitato il proponente.
4. Qualora non abbia luogo l'istruttoria pubblica, l'autorita'
competente puo' promuovere, anche su richiesta del proponente, un
contraddittorio tra lo stesso e coloro che hanno presentato
osservazioni.
5. Quando il proponente intende uniformare il progetto alle
osservazioni o ai contributi espressi ai sensi dei precedenti commi,
ne fa richiesta all'autorita' competente. La richiesta interrompe il
termine della procedura, che ricomincia a decorrere con il deposito,
di cui al comma 1 dell'art. 14, del progetto modificato.
6. Le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione
disciplinate dall'art. 14 sostituiscono ad ogni effetto le procedure
di pubblicita' e partecipazione previste dalle norme vigenti per i
provvedimenti acquisiti ai sensi dell'art. 17.