REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

TESTO COORDINATO della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 66 del 21/5/1999) con le modifiche apportate dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 "Modifiche alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 concernente: ôDisciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale'" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 168 del 20 novembre 2000)

             TITOLO I                                                           
           DISPOSIZIONI GENERALI                                                
          Art. 8                                                                
Direttive                                                                       
(modificato comma 1 da art. 1, L.R. 16/11/2000, n. 35)                          
1. Le modalita' ed i criteri di attuazione delle procedure                      
disciplinate dalla presente legge sono stabiliti dalla Giunta                   
regionale con direttive vincolanti, pubblicate nel Bollettino                   
Ufficiale della Regione. Le direttive, in particolare, per tipologia            
di progetto, specificano:                                                       
a) i contenuti e le metodologie per la predisposizione degli                    
elaborati relativi alla procedura di verifica (screening) e dei SIA;            
b) le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati                  
ricompresi nella valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva ai            
sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 17;                                             
c) i casi e le modalita' di autocertificazione di stati di fatto e              
del possesso di requisiti nel rispetto della normativa statale e                
della disciplina comunitaria;                                                   
d) le caratteristiche dei progetti di cui agli Allegati B.1, B.2 e              
B.3 assoggettati alla procedura di verifica (screening) anche in                
relazione agli elementi indicati nell'Allegato D.                               
2. Gli elementi richiesti dalle direttive di cui al comma 1 devono              
essere coerenti con il grado di approfondimento progettuale                     
necessario e strettamente attinenti alle caratteristiche specifiche             
di ciascuna tipologia di progetto e delle componenti dell'ambiente              
che possono subire un pregiudizio, anche in relazione alla                      
localizzazione, tenuto conto delle conoscenze e dei metodi di                   
valutazione disponibili.                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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