REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

TESTO COORDINATO della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 66 del 21/5/1999) con le modifiche apportate dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 "Modifiche alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 concernente: ôDisciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale'" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 168 del 20 novembre 2000)

             TITOLO I                                                           
           DISPOSIZIONI GENERALI                                                
          Art. 4                                                                
Ambito di applicazione                                                          
(sostituito comma 10 e aggiunto comma 10 bis                                    
da art. 1, L.R. 16/11/2000, n. 35)                                              
1. I progetti di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3, che non ricadono             
all'interno di aree naturali protette, sono assoggettati alla                   
procedura di verifica (screening), ai sensi degli artt. 9 e 10. Sono            
altresi' assoggettati alla procedura di verifica (screening), per le            
parti non ancora autorizzate, i progetti di trasformazione od                   
ampliamento dai quali derivino impianti, opere o interventi con                 
caratteristiche e dimensioni rientranti fra quelli previsti negli               
Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3.                                         
2. Sono assoggettati alla procedura di VIA, ai sensi degli articoli             
da 11 a 18, i progetti di cui agli:                                             
a) Allegati A.1, A.2 e A.3;                                                     
b) Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora ricadono, anche parzialmente,                
all'interno di aree naturali protette definite dalla Legge 6 dicembre           
1991, n. 394 e dalla L.R. 2 aprile 1988, n. 11 e successive                     
modificazioni ed integrazioni;                                                  
c) Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda l'esito della                    
procedura di verifica (screening) di cui al comma 1.                            
3. Su richiesta del proponente sono assoggettati:                               
a) alla procedura di verifica (screening) i progetti non compresi               
negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3;                                   
b) alla procedura di VIA i progetti compresi negli Allegati B.1, B.2            
e B.3.                                                                          
4. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 3,             
l'autorita' competente puo' stabilire di esentare il proponente dal             
pagamento delle spese istruttorie di cui all'art. 28 e di contribuire           
alle spese di redazione del SIA fino ad un massimo complessivo del              
50%, qualora sussista un interesse pubblico all'attivazione della               
procedura di verifica (screening) ovvero della procedura di VIA, in             
relazione agli impatti ambientali attesi per la tipologia                       
dimensionale e la localizzazione dei progetti ovvero per la                     
vulnerabilita' dei siti interessati.                                            
5. Le soglie dimensionali definite ai sensi della presente legge sono           
ridotte del 50% nel caso in cui i progetti ricadono all'interno di              
aree naturali protette.                                                         
6. Per le attivita' produttive, le soglie dimensionali di cui agli              
Allegati B.1, B.2 e B.3 sono incrementate del 30% nei seguenti casi:            
a) progetti localizzati nelle aree industriali ecologicamente                   
attrezzate, individuate nei modi previsti dall'art. 26 del DLgs n.              
112 del 1998;                                                                   
b) progetti di trasformazione od ampliamento di impianti che abbiano            
ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del Regolamento CEE/1836/93           
del 29 giugno 1993, concernente il sistema comunitario di ecogestione           
ed audit.                                                                       
7. Le soglie dimensionali di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3 sono              
incrementate altresi' del 20% per le attivita' produttive da                    
insediare nelle aree industriali esistenti, dotate delle                        
infrastrutture e degli impianti tecnologici e sistemi necessari a               
garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.              
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,             
la Provincia individua specificatamente, su proposta dei Comuni                 
interessati, le aree che possiedono le predette caratteristiche.                
8. La disciplina della presente legge non si applica a:                         
a) i progetti destinati a scopi di difesa nazionale;                            
b) gli interventi disposti in via d'urgenza dalle competenti                    
autorita', sia al fine di salvaguardare l'incolumita' delle persone e           
del territorio da pericoli imminenti, sia in seguito a calamita' per            
le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'art.           
5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e della L.R. 19 aprile 1995,             
n. 45.                                                                          
9. La Giunta regionale, su proposta della autorita' competente, puo',           
in casi eccezionali, esentare in tutto o in parte un progetto                   
specifico dalle disposizioni della presente legge, ai sensi e per gli           
effetti del comma 3, dell'art. 2, della Direttiva n. 85/337/CEE.                
L'efficacia dell'esenzione e' subordinata alla decisione favorevole             
della Commissione Europea.                                                      
10. Ai sensi dell'art. 1, comma 10, del DPR 12 aprile 1996, non sono            
oggetto della disciplina della presente legge i progetti di impianti,           
opere o interventi di cui agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e               
B.3, ivi compresi i progetti di loro modifica, sottoposti alle                  
procedure di valutazione di impatto ambientale nell'ambito della                
competenza del Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 6 della              
Legge 8 luglio 1986, n. 349.                                                    
10 bis. Ai sensi dell'art. 5 del DPCM 3 settembre 1999, i progetti di           
trasformazione od ampliamento di impianti, opere o interventi di cui            
agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, gia' sottoposti alle               
procedure di valutazione di impatto ambientale nell'ambito della                
competenza del Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 6 della              
Legge 8 luglio 1986, n. 349, e conferiti alla competenza regionale,             
sono assoggettati alla procedura di verifica (screening) ai sensi               
degli artt. 9 e 10.                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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