LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
TESTO COORDINATO della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 66 del 21/5/1999) con le modifiche apportate dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 "Modifiche alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 concernente: ôDisciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale'" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 168 del 20 novembre 2000)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 4
Ambito di applicazione
(sostituito comma 10 e aggiunto comma 10 bis
da art. 1, L.R. 16/11/2000, n. 35)
1. I progetti di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3, che non ricadono
all'interno di aree naturali protette, sono assoggettati alla
procedura di verifica (screening), ai sensi degli artt. 9 e 10. Sono
altresi' assoggettati alla procedura di verifica (screening), per le
parti non ancora autorizzate, i progetti di trasformazione od
ampliamento dai quali derivino impianti, opere o interventi con
caratteristiche e dimensioni rientranti fra quelli previsti negli
Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3.
2. Sono assoggettati alla procedura di VIA, ai sensi degli articoli
da 11 a 18, i progetti di cui agli:
a) Allegati A.1, A.2 e A.3;
b) Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora ricadono, anche parzialmente,
all'interno di aree naturali protette definite dalla Legge 6 dicembre
1991, n. 394 e dalla L.R. 2 aprile 1988, n. 11 e successive
modificazioni ed integrazioni;
c) Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda l'esito della
procedura di verifica (screening) di cui al comma 1.
3. Su richiesta del proponente sono assoggettati:
a) alla procedura di verifica (screening) i progetti non compresi
negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3;
b) alla procedura di VIA i progetti compresi negli Allegati B.1, B.2
e B.3.
4. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 3,
l'autorita' competente puo' stabilire di esentare il proponente dal
pagamento delle spese istruttorie di cui all'art. 28 e di contribuire
alle spese di redazione del SIA fino ad un massimo complessivo del
50%, qualora sussista un interesse pubblico all'attivazione della
procedura di verifica (screening) ovvero della procedura di VIA, in
relazione agli impatti ambientali attesi per la tipologia
dimensionale e la localizzazione dei progetti ovvero per la
vulnerabilita' dei siti interessati.
5. Le soglie dimensionali definite ai sensi della presente legge sono
ridotte del 50% nel caso in cui i progetti ricadono all'interno di
aree naturali protette.
6. Per le attivita' produttive, le soglie dimensionali di cui agli
Allegati B.1, B.2 e B.3 sono incrementate del 30% nei seguenti casi:
a) progetti localizzati nelle aree industriali ecologicamente
attrezzate, individuate nei modi previsti dall'art. 26 del DLgs n.
112 del 1998;
b) progetti di trasformazione od ampliamento di impianti che abbiano
ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del Regolamento CEE/1836/93
del 29 giugno 1993, concernente il sistema comunitario di ecogestione
ed audit.
7. Le soglie dimensionali di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3 sono
incrementate altresi' del 20% per le attivita' produttive da
insediare nelle aree industriali esistenti, dotate delle
infrastrutture e degli impianti tecnologici e sistemi necessari a
garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la Provincia individua specificatamente, su proposta dei Comuni
interessati, le aree che possiedono le predette caratteristiche.
8. La disciplina della presente legge non si applica a:
a) i progetti destinati a scopi di difesa nazionale;
b) gli interventi disposti in via d'urgenza dalle competenti
autorita', sia al fine di salvaguardare l'incolumita' delle persone e
del territorio da pericoli imminenti, sia in seguito a calamita' per
le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'art.
5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e della L.R. 19 aprile 1995,
n. 45.
9. La Giunta regionale, su proposta della autorita' competente, puo',
in casi eccezionali, esentare in tutto o in parte un progetto
specifico dalle disposizioni della presente legge, ai sensi e per gli
effetti del comma 3, dell'art. 2, della Direttiva n. 85/337/CEE.
L'efficacia dell'esenzione e' subordinata alla decisione favorevole
della Commissione Europea.
10. Ai sensi dell'art. 1, comma 10, del DPR 12 aprile 1996, non sono
oggetto della disciplina della presente legge i progetti di impianti,
opere o interventi di cui agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e
B.3, ivi compresi i progetti di loro modifica, sottoposti alle
procedure di valutazione di impatto ambientale nell'ambito della
competenza del Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 6 della
Legge 8 luglio 1986, n. 349.
10 bis. Ai sensi dell'art. 5 del DPCM 3 settembre 1999, i progetti di
trasformazione od ampliamento di impianti, opere o interventi di cui
agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, gia' sottoposti alle
procedure di valutazione di impatto ambientale nell'ambito della
competenza del Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 6 della
Legge 8 luglio 1986, n. 349, e conferiti alla competenza regionale,
sono assoggettati alla procedura di verifica (screening) ai sensi
degli artt. 9 e 10.