REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2000, n. 25

Misure di controllo dell'influenza aviare. Definizione di "zona di attenzione"

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Visto il referto della sezione di Forli' dell'Istituto                          
zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna              
con il quale si comunica l'isolamento di un virus influenzale di tipo           
A, sottotipo H7, da carcasse di tacchino prelevate in un allevamento            
sito nel comune di Borghi, in provincia di Forli'-Cesena, e per il              
quale sono in corso le procedure di conferma e sub-tipizzazione                 
presso i laboratori di riferimento nazionale ed europeo;                        
ritenuto necessario, nelle more delle succitate conferme                        
diagnostiche, procedere alla verifica sanitaria degli allevamenti               
avicoli presenti nell'area territoriale circostante l'allevamento               
interessato dal reperto ed in quelli ad esso funzionalmente                     
collegati;                                                                      
ritenuto altresi' necessario adottare in via temporanea, in un'area             
territoriale comprendente parte del territorio delle province di                
Forli'-Cesena e di Rimini, alcune misure cautelari volte ad evitare             
l'eventuale diffusione dell'infezione;                                          
visti:                                                                          
- il DPR 15 novembre 1996, n. 656;                                              
- il DPR 3 marzo 1993, n. 587;                                                  
- il regolamento di Polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio            
1954, n. 320;                                                                   
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;                                            
richiamata la deliberazione della Giunta regionale 2541/95, esecutiva           
ai sensi di legge;                                                              
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Veterinario e Igiene degli alimenti - dott. Giovanni Paganelli - in             
merito alla regolarita' tecnica della presente ordinanza, ai sensi              
dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre 1992,  n.41;                       
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'            
- dott. Franco Rossi - in merito alla legittimita' della presente               
ordinanza, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992,           
n. 41;                                                                          
su proposta dell'Assessore alla Sanita',                                        
ordina:                                                                         
Art. 1                                                                          
Il territorio delle province di Forli'-Cesena e di Rimini -                     
delimitato ad ovest dalla superstrada E45, a partire dall'incrocio              
con l'autostrada A14 fino alla Via Emilia; dalla Via Diegaro Sette              
Croci, a partire dalla Via Emilia sino alla localita' Borello e dalla           
superstrada E45 fino a Sarsina; a nord, dall'autostrada A14; ad est,            
dalla superstrada Rimini-San Marino; a sud, dal confine regionale e             
comprendente interamente o parzialmente, il territorio dei comuni di            
Borghi, Cesena, Gambettola, Gatteo, Longiano, Montiano, Mercato                 
Saraceno, Poggio Berni, Roncofreddo, Sant'Arcangelo di Romagna, San             
Mauro Pascoli, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone,           
Torriana e Verucchio - e' dichiarato "zona di attenzione" per                   
l'influenza aviare.                                                             
Art. 2                                                                          
Nella zona descritta al precedente articolo devono essere applicate             
le seguenti misure:                                                             
- gli allevamenti delle specie sensibili, compresi nella zona,                  
possono spedire animali e uova da cova ad allevamenti, macelli e                
incubatoi situati nella zona stessa oppure, nel caso di macelli e               
incubatoi, in impianti esistenti nelle immediate vicinanze dei limiti           
della zona;                                                                     
- i pulcini schiusi da uova prodotte nella zona di attenzione possono           
essere spediti solo se gli accertamenti clinici e sierologici sugli             
allevamenti da riproduzione di provenienza, eseguiti secondo la                 
periodicita' prevista, hanno dato esito favorevole;                             
- le uova da consumo prodotte in allevamenti compresi nella zona                
devono essere destinate a centri di imballaggio situati nella zona              
stessa, a meno che non siano destinate con trasporto diretto ed                 
esclusivo ad altri centri di imballaggio situati fuori dalla zona;              
- i mangimifici devono effettuare i trasporti di mangime con                    
automezzi dedicati unicamente a tale zona, devono evitare trasporti             
per piu' allevamenti e devono garantire la disinfezione dei mezzi di            
trasporto;                                                                      
- il trasporto di animali e uova deve avvenire con automezzi operanti           
esclusivamente nella zona e con lo stesso automezzo, non devono                 
essere effettuati carichi in piu' allevamenti nella medesima                    
giornata;                                                                       
- la raccolta di carcasse, cascami, pollina e rifiuti di allevamenti            
situati nella zona e' temporaneamente sospesa, salvo autorizzazione             
da parte del Servizio Veterinario competente per situazioni di                  
inderogabile necessita'; la raccolta di avanzi e rifiuti dai macelli            
situati nella zona deve avvenire con automezzi destinati                        
esclusivamente ad operare nella zona e tali rifiuti devono essere               
destinati ad impianti che garantiscono il trattamento termico di                
sicurezza.                                                                      
Art. 3                                                                          
Gli allevamenti delle specie sensibili situati nella zona devono                
essere sottoposti a controllo sierologico da eseguirsi presso gli               
allevamenti stessi o presso i macelli.                                          
I prelievi per gli accertamenti sierologici sono eseguiti dai                   
veterinari delle Aziende Unita' sanitarie locali o da veterinari                
aziendali sotto il controllo ufficiale.                                         
Gli allevamenti delle specie sensibili situati fuori dalla zona di              
attenzione, ma collegati funzionalmente a quelli compresi nella zona            
o appartenenti alla stessa proprieta', devono essere sottoposti a               
controllo sierologico con le modalita' indicate al punto precedente.            
Per gli allevamenti soggetti a controllo sierologico e' vietato lo              
spostamento degli animali da vita fino al completamento, con esito              
favorevole, dell'esame.                                                         
Art. 4                                                                          
Nell'ambito della zona di attenzione gli animali delle specie                   
sensibili destinati alla macellazione o, comunque allo spostamento,             
devono essere sottoposti a visita clinica da parte del veterinario              
ufficiale 24 ore prima del carico.                                              
Art. 5                                                                          
Nei macelli avicoli della regione deve sempre essere effettuata la              
visita ante-mortem degli animali.                                               
Art. 6                                                                          
Nella regione Emilia-Romagna sono sospesi mercati, fiere e                      
concentramenti di animali delle specie sensibili.                               
Art. 7                                                                          
Nella zona di attenzione e' vietata l'introduzione e l'immissione di            
selvaggina delle specie sensibili ed e' altresi' vietata la vendita             
ambulante di animali delle specie sensibili.                                    
IL PRESIDENTE                                                                   
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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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