ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 2000, n. 19
Misure per il controllo dell'influenza aviare
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la propria ordinanza n. 501 del 23/12/1999 con la quale erano
state adottate misure per il controllo dell'influenza aviare;
considerato che nelle Regioni Veneto, Lombardia e Friuli-Venezia
Giulia l'epidemia si e' gravemente estesa interessando oltre alle
province di Verona, Mantova e Brescia anche quelle di Vicenza,
Padova, Venezia, Pavia e Pordenone;
considerato altresi' che il Ministero della Sanita', in data
14/1/2000, ha disposto misure urgenti in materia di prevenzione della
diffusione dell'influenza aviare regolamentando, tra l'altro, la
movimentazione di animali dagli allevamenti situati nelle regioni
interessate all'infezione e prevedendo, in particolare, che animali
di allevamenti situati nelle province sede di focolaio e nelle "zone
di sorveglianza" attorno ai focolai, possano essere trasferiti anche
nelle regioni non interessate dall'infezione su autorizzazione delle
autorita' regionali competenti per il territorio di destinazione;
preso atto che da parte di aziende regionali, in particolare impianti
di macellazione, e' stata manifestata l'esigenza di ritirare animali
dalle predette province e "zone di sorveglianza";
ritenendo indispensabile, al fine di dare applicazione al dispositivo
nazionale, definire criteri e condizioni sanitarie, necessariamente
cautelative, per consentire dette movimentazioni di animali;
valutata inoltre l'esigenza di adottare misure di polizia veterinaria
utili a proteggere gli allevamenti regionali dalla diffusione
dell'infezione;
visti:
- il DPR 15 novembre 1996, n. 656;
- il DPR 3 marzo 1993, n. 587;
- il Regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio
1954, n. 320;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale 2541/95, esecutiva
ai sensi di legge;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Veterinario e Igiene degli alimenti - dott. Giovanni Paganelli - in
merito alla regolarita' tecnica della presente ordinanza, ai sensi
dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre 1992, n.41;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'
- dott. Franco Rossi in merito alla legittimita' della presente
ordinanza, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992,
n. 41;
su proposta dell'Assessore alla Sanita'
ordina:
Art. 1
Nella regione Emilia-Romagna l'introduzione di pollame vivo
proveniente dalle regioni interessate da focolai di influenza aviare
e da province delle stesse in cui non si sono verificati focolai e'
regolata dalle disposizioni del Ministero della Sanita' emanate con
provvedimento n. 600.6/24451/57N/139 del 14/1/2000.
Art. 2
Nella regione Emilia-Romagna l'introduzione di animali vivi, non
destinati alla immediata macellazione, provenienti dalle province
interessate da focolai, ma da territori posti al di fuori dalle "zone
di sorveglianza" e dalle "zone di protezione", e' consentita a
condizione che:
1) gli animali siano scortati da certificazione veterinaria
attestante che l'allevamento di provenienza e' stato controllato
sierologicamente da non oltre 5 giorni;
2) gli animali siano destinati ad aziende ove non siano presenti
animali delle specie sensibili;
3) gli animali siano controllati sierologicamente nell'azienda di
destinazione dopo 5 giorni e dopo 15 giorni dall'arrivo.
Art. 3
Nella regione Emilia-Romagna l'introduzione di animali vivi, non
destinati alla immediata macellazione, provenienti dalle "zone di
sorveglianza", e' consentita a condizione che:
1) gli animali siano scortati da certificazione veterinaria
attestante che l'allevamento di provenienza e' situato in una zona di
sorveglianza nella quale sono trascorsi 20 giorni dall'estinzione dei
focolai ad essa collegati, che l'allevamento stesso dista oltre tre
chilometri dai focolai, ed inoltre che e' stato sottoposto a
controllo sierologico da non oltre 5 giorni;
2) gli animali siano destinati ad aziende dove non sono presenti
animali delle specie sensibili;
3) gli animali siano controllati sierologicamente nell'azienda di
destinazione dopo 5 giorni e dopo 15 giorni dall'arrivo;
4) dell'inoltro degli animali sia preavvisato, 48 ore prima, il
Servizio Veterinario competente.
Art. 4
Nella regione Emilia-Romagna l'introduzione per l'immediata
macellazione di animali vivi provenienti da allevamenti situati nelle
"zone di sorveglianza", e' consentita a condizione che:
1) gli animali siano scortati da certificazione veterinaria
attestante che l'allevamento di provenienza e' situato in una "zona
di sorveglianza" nella quale sono trascorsi 10 giorni
dall'eliminazione degli animali dei focolai ad essa collegati, e che
e' stata eseguita la visita clinica prima del carico;
2) gli animali siano destinati a impianti di macellazione attorno ai
quali per un raggio di 500 metri, non vi siano aziende di allevamento
delle specie sensibili ne' altre strutture del settore avicolo
qualora, per queste ultime, vi sia il rischio di diffusione del virus
tramite aree comuni o canalizzazione delle acque reflue o rapporti di
persone e mezzi con il macello;
3) gli animali siano destinati a impianti che garantiscano
inderogabilmente la separazione delle operazioni previste dal
dispositivo del Ministero della Sanita' del 14/1/2000, il lavaggio e
la disinfezione completa degli automezzi con verifica e
certificazione del Servizio Veterinario, il trattamento delle
deiezioni e delle acque di scarico e l'invio degli scarti e avanzi di
macellazione ad impianti che garantiscano trattamenti termici di
sicurezza.
Art. 5
Nella regione Emilia-Romagna dalle province sede di focolaio e'
vietata l'introduzione di uova da consumo destinate ai centri di
imballaggio.
Negli impianti di produzione delle esche da pesca e' vietata
l'introduzione di rifiuti di origine avicola provenienti dalle
province sede di focolai.
Art. 6
Negli allevamenti di galline ovaiole devono essere utilizzati per le
uova contenitori lavati accuratamente e disinfettati, qualora vengano
utilizzati contenitori in cartone, anche nel caso dei cartoni
separatori, devono essere monouso.
Art. 7
Gli automezzi che effettuano trasporti di animali delle specie
sensibili, mangime o altro materiale in allevamenti avicoli o in
altre strutture di interesse avicolo posti nelle province sede di
focolaio non devono essere destinati al trasporto in aziende
regionali a meno che non siano trascorse almeno 48 ore dall'ultimo
trasporto.
Art. 8
Gli esercenti il trasporto di animali delle specie sensibili e di
mangime per gli allevamenti avicoli devono garantire l'efficace
lavaggio e disinfezione degli automezzi prima del loro ingresso negli
allevamenti.
Il personale addetto ai trasporti deve adottare specifiche
precauzioni sanitarie per ogni allevamento visitato consistente in
uso di materiale monouso (calzari, sopravvesti, cappelli e guanti),
lavaggio e disinfezione del mezzo prima e dopo ogni ingresso in
allevamento.
Art. 9
I titolari e detentori di allevamenti avicoli devono segnalare ai
Servizi Veterinari competenti qualsiasi caso di malattia del pollame
che possa ricondursi ad influenza aviare, nonche' qualsiasi caso di
mortalita' non riferibile a cause accertate.
Art. 10
L'ordinanza n. 501 del 23/12/1999 e' revocata.
Art. 11
Le violazioni alla presente ordinanza sono perseguite ai sensi del
Regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954,
n. 320.
Art. 12
I Sindaci dei Comuni della regione Emilia-Romagna, i Direttori delle
Aziende Unita' sanitarie locali, i Responsabili dei Servizi
Veterinari delle Aziende Unita' sanitarie locali, il personale di
vigilanza previsto dall'articolo 13 della Legge 4 maggio 1982, n. 19,
nonche' gli agenti della forza pubblica, sono incaricati, ciascuno
per la parte di competenza, dell'esecuzione della presente ordinanza.
Il presente atto sara' pubblicato nel Bollettino della Regione
Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
VASCO ERRANI