REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 2000, n. 19

Misure per il controllo dell'influenza aviare

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Vista la propria ordinanza n. 501 del 23/12/1999 con la quale erano             
state adottate misure per il controllo dell'influenza aviare;                   
considerato che nelle Regioni Veneto, Lombardia e Friuli-Venezia                
Giulia l'epidemia si e' gravemente estesa interessando oltre alle               
province di Verona, Mantova e Brescia anche quelle di Vicenza,                  
Padova, Venezia, Pavia e Pordenone;                                             
considerato altresi' che il Ministero della Sanita', in data                    
14/1/2000, ha disposto misure urgenti in materia di prevenzione della           
diffusione dell'influenza aviare regolamentando, tra l'altro, la                
movimentazione di animali dagli allevamenti situati nelle regioni               
interessate all'infezione e prevedendo, in particolare, che animali             
di allevamenti situati nelle province sede di focolaio e nelle "zone            
di sorveglianza" attorno ai focolai, possano essere trasferiti anche            
nelle regioni non interessate dall'infezione su autorizzazione delle            
autorita' regionali competenti per il territorio di destinazione;               
preso atto che da parte di aziende regionali, in particolare impianti           
di macellazione, e' stata manifestata l'esigenza di ritirare animali            
dalle predette province e "zone di sorveglianza";                               
ritenendo indispensabile, al fine di dare applicazione al dispositivo           
nazionale, definire criteri e condizioni sanitarie, necessariamente             
cautelative, per consentire dette movimentazioni di animali;                    
valutata inoltre l'esigenza di adottare misure di polizia veterinaria           
utili a proteggere gli allevamenti regionali dalla diffusione                   
dell'infezione;                                                                 
visti:                                                                          
- il DPR 15 novembre 1996, n. 656;                                              
- il DPR 3 marzo 1993, n. 587;                                                  
- il Regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio            
1954, n. 320;                                                                   
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;                                            
richiamata la deliberazione della Giunta regionale 2541/95, esecutiva           
ai sensi di legge;                                                              
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Veterinario e Igiene degli alimenti - dott. Giovanni Paganelli - in             
merito alla regolarita' tecnica della presente ordinanza, ai sensi              
dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre 1992,  n.41;                       
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'            
- dott. Franco Rossi in merito alla legittimita' della presente                 
ordinanza, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992,           
n. 41;                                                                          
su proposta dell'Assessore alla Sanita'                                         
ordina:                                                                         
Art. 1                                                                          
Nella regione Emilia-Romagna l'introduzione di pollame vivo                     
proveniente dalle regioni interessate da focolai di influenza aviare            
e da province delle stesse in cui non si sono verificati focolai e'             
regolata dalle disposizioni del Ministero della Sanita' emanate con             
provvedimento n. 600.6/24451/57N/139 del 14/1/2000.                             
Art. 2                                                                          
Nella regione Emilia-Romagna l'introduzione di animali vivi, non                
destinati alla immediata macellazione, provenienti dalle province               
interessate da focolai, ma da territori posti al di fuori dalle "zone           
di sorveglianza" e dalle "zone di protezione", e' consentita a                  
condizione che:                                                                 
1) gli animali siano scortati da certificazione veterinaria                     
attestante che l'allevamento di provenienza e' stato controllato                
sierologicamente da non oltre 5 giorni;                                         
2) gli animali siano destinati ad aziende ove non siano presenti                
animali delle specie sensibili;                                                 
3) gli animali siano controllati sierologicamente nell'azienda di               
destinazione dopo 5 giorni e dopo 15 giorni dall'arrivo.                        
Art. 3                                                                          
Nella regione Emilia-Romagna l'introduzione di animali vivi, non                
destinati alla immediata macellazione, provenienti dalle "zone di               
sorveglianza", e' consentita a condizione che:                                  
1) gli animali siano scortati da certificazione veterinaria                     
attestante che l'allevamento di provenienza e' situato in una zona di           
sorveglianza nella quale sono trascorsi 20 giorni dall'estinzione dei           
focolai ad essa collegati, che l'allevamento stesso dista oltre tre             
chilometri dai focolai, ed inoltre che e' stato sottoposto a                    
controllo sierologico da non oltre 5 giorni;                                    
2) gli animali siano destinati ad aziende dove non sono presenti                
animali delle specie sensibili;                                                 
3) gli animali siano controllati sierologicamente nell'azienda di               
destinazione dopo 5 giorni e dopo 15 giorni dall'arrivo;                        
4) dell'inoltro degli animali sia preavvisato, 48 ore prima, il                 
Servizio Veterinario competente.                                                
Art. 4                                                                          
Nella regione Emilia-Romagna l'introduzione per l'immediata                     
macellazione di animali vivi provenienti da allevamenti situati nelle           
"zone di sorveglianza", e' consentita a condizione che:                         
1) gli animali siano scortati da certificazione veterinaria                     
attestante che l'allevamento di provenienza e' situato in una "zona             
di sorveglianza" nella quale sono trascorsi 10 giorni                           
dall'eliminazione degli animali dei focolai ad essa collegati, e che            
e' stata eseguita la visita clinica prima del carico;                           
2) gli animali siano destinati a impianti di macellazione attorno ai            
quali per un raggio di 500 metri, non vi siano aziende di allevamento           
delle specie sensibili ne' altre strutture del settore avicolo                  
qualora, per queste ultime, vi sia il rischio di diffusione del virus           
tramite aree comuni o canalizzazione delle acque reflue o rapporti di           
persone e mezzi con il macello;                                                 
3) gli animali siano destinati a impianti che garantiscano                      
inderogabilmente la separazione delle operazioni previste dal                   
dispositivo del Ministero della Sanita' del 14/1/2000, il lavaggio e            
la disinfezione completa degli automezzi con verifica e                         
certificazione del Servizio Veterinario, il trattamento delle                   
deiezioni e delle acque di scarico e l'invio degli scarti e avanzi di           
macellazione ad impianti che garantiscano trattamenti termici di                
sicurezza.                                                                      
Art. 5                                                                          
Nella regione Emilia-Romagna dalle province sede di focolaio e'                 
vietata l'introduzione di uova da consumo destinate ai centri di                
imballaggio.                                                                    
Negli impianti di produzione delle esche da pesca e' vietata                    
l'introduzione di rifiuti di origine avicola provenienti dalle                  
province sede di focolai.                                                       
Art. 6                                                                          
Negli allevamenti di galline ovaiole devono essere utilizzati per le            
uova contenitori lavati accuratamente e disinfettati, qualora vengano           
utilizzati contenitori in cartone, anche nel caso dei cartoni                   
separatori, devono essere monouso.                                              
Art. 7                                                                          
Gli automezzi che effettuano trasporti di animali delle specie                  
sensibili, mangime o altro materiale in allevamenti avicoli o in                
altre strutture di interesse avicolo posti nelle province sede di               
focolaio non devono essere destinati al trasporto in aziende                    
regionali a meno che non siano trascorse almeno 48 ore dall'ultimo              
trasporto.                                                                      
Art. 8                                                                          
Gli esercenti il trasporto di animali delle specie sensibili e di               
mangime per gli allevamenti avicoli devono garantire l'efficace                 
lavaggio e disinfezione degli automezzi prima del loro ingresso negli           
allevamenti.                                                                    
Il personale addetto ai trasporti deve adottare specifiche                      
precauzioni sanitarie per ogni allevamento visitato consistente in              
uso di materiale monouso (calzari, sopravvesti, cappelli e guanti),             
lavaggio e disinfezione del mezzo prima e dopo ogni ingresso in                 
allevamento.                                                                    
Art. 9                                                                          
I titolari e detentori di allevamenti avicoli devono segnalare ai               
Servizi Veterinari competenti qualsiasi caso di malattia del pollame            
che possa ricondursi ad influenza aviare, nonche' qualsiasi caso di             
mortalita' non riferibile a cause accertate.                                    
Art. 10                                                                         
L'ordinanza n. 501 del 23/12/1999 e' revocata.                                  
Art. 11                                                                         
Le violazioni alla presente ordinanza sono perseguite ai sensi del              
Regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954,           
n. 320.                                                                         
Art. 12                                                                         
I Sindaci dei Comuni della regione Emilia-Romagna, i Direttori delle            
Aziende Unita' sanitarie locali, i Responsabili dei Servizi                     
Veterinari delle Aziende Unita' sanitarie locali, il personale di               
vigilanza previsto dall'articolo 13 della Legge 4 maggio 1982, n. 19,           
nonche' gli agenti della forza pubblica, sono incaricati, ciascuno              
per la parte di competenza, dell'esecuzione della presente ordinanza.           
Il presente atto sara' pubblicato nel Bollettino della Regione                  
Emilia-Romagna.                                                                 
IL PRESIDENTE                                                                   
VASCO ERRANI                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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