COMUNICATO DELL'ASSESSORE AGRICOLTURA. AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE
Nomina dell'Autorita' regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani
Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24, si informa che
la Giunta regionale deve procedere alla nomina sopraindicata.
a) Organismo e carica cui si riferisce la nomina: - l'Autorita'
regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei
rifiuti urbani e' un Organo monocratico previsto all'art. 20 della
L.R. 6 settembre 1999, n. 25 recante "Delimitazione degli ambiti
territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra
gli Enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e
del servizio di gestione dei rifiuti urbani". Per l'espletamento dei
propri compiti l'Autorita' si avvale di una segreteria e
dell'Osservatorio regionale sui servizi idrici e sui servizi di
gestione dei rifiuti urbani. Il titolare dell'Autorita' dura in
carica cinque anni e non puo' essere riconfermato.
b) Requisiti e condizioni per la nomina: - ai sensi dell'art. 3 della
L.R. 24/94, le persone che sono chiamate ad esercitare funzioni per
nomina o designazione regionale devono possedere, in via generale, i
necessari requisiti di onorabilita'; il comma 2 del medesimo articolo
specifica in quali casi i suddetti requisiti non sussistono; - ai
sensi del combinato disposto del comma 3 dell'art. 3 citato e del
comma 2 dell'art. 20 della L.R. 25/99, la nomina e' effettuata tra
persone dotate di alta e riconosciuta professionalita' e competenza
nel settore dei servizi pubblici; - infine, a norma dell'art. 4 della
citata L.R. 24/94 e del comma 4 dell'art. 20 della L.R. 25/99, le
persone da nominare non devono trovarsi nelle situazioni di
incompatibilita' previste dai suddetti articoli.
c) Emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica: - ai sensi del
comma 3 dell'art. 20 della L.R. 25/99 al titolare dell'Autorita' e'
attribuita un'indennita' determinata dalla Giunta regionale nella
misura del 90% dell'indennita' spettante ai consiglieri regionali.
d) Organo competente a provvedere alla nomina: - Giunta regionale
previo parere obbligatorio e conforme della commissione consiliare
competente.
e) Modalita' e termini di presentazione delle candidature: - entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna i soggetti indicati
all'art. 7 della L.R. 24/94 (qualsiasi soggetto politico, Ente o
cittadino), possono presentare, in carta semplice, proposte di
candidature indirizzandole a: Giunta regionale - Assessorato
Agricoltura. Ambiente e Sviluppo sostenibile - Direzione generale
all'Ambiente - Via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna. Ogni proposta
deve indicare gli incarichi eventualmente svolti - o in corso di
svolgimento - dal candidato e deve contenere gli elementi necessari a
comprovare il possesso dei requisiti previsti (cfr. art. 7, comma 1,
L.R. 24/94).
f) Trattamento dei dati: - si precisa che i dati personali inviati
per la presentazione delle candidature e successivamente alla nomina
saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni
istituzionali nel pieno rispetto della normativa sulla tutela della
"privacy" (Legge 31/12/1996, n. 675, art. 27) e nella salvaguardia di
ogni riservatezza.
Responsabile del procedimento e' il dott. Giorgio Orsi presso la
Direzione generale all'Ambiente.
L'ASSESSORE
Guido Tampieri