REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2000, n. 1556

Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'Universita' degli studi di Parma per la realizzazione della Carta geologica nazionale (analisi di laboratorio). Conferimento di incarico professionale alla dr.ssa Silvia Lona

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste le Leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 e 8 luglio 1977, n.              
32, relative alla "Formazione di una cartografia regionale", e le               
Leggi nazionali 67/88 e 305/89, relative alla Cartografia geologica             
nazionale;                                                                      
(omissis)  delibera:                                                            
1) di approvare lo schema di convenzione con l'Universita' degli                
studi di Parma che, in allegato alla presente deliberazione, ne                 
costituisce parte integrante;                                                   
2) di dare atto che il Responsabile del Servizio Sistemi informativi            
geografici provvedera' ai sensi  della normativa vigente a                      
sottoscrivere la  convenzione stessa, la cui durata e' prevista in un           
anno dalla data di stipula salvo eventuale concessione di proroga,              
con successivo provvedimento, qualora intervengano comprovati  motivi           
che non consentano la realizzazione delle attivita' nei termini                 
prestabiliti;                                                                   
3) di corrispondere all'Universita' degli studi di Parma la somma di            
Lit. 10.000.000 (pari a Euro 5.164,57) + Lit. 2.000.000 (pari a Euro            
1.032,91) per IVA 20%, per complessive Lit. 12.000.000 (pari a Euro             
6.197,48) secondo le modalita' di cui all'art. 5 della convenzione;             
4) di conferire alla professionista dott.ssa Silvia Lona l'incarico             
per l'esecuzione di analisi polliniche, la cui durata e' stabilita in           
un anno dalla data di sottoscrizione del disciplinare, dando atto che           
qualora intervengano comprovati motivi che non consentano la                    
realizzazione delle attivita' nei termini prestabiliti, si procedera'           
alla concessione di eventuale proroga con successivo provvedimento              
adottato dal Responsabile del Servizio Sistemi informativi                      
geografici;                                                                     
5) di corrispondere alla dott.ssa Silvia Lona la somma di Lit.                  
27.000.000 (pari ad Euro 13.944,34) piu' Lit. 540.000 (pari ad Euro             
278,89) quale 2% per la cassa previdenziale (DLgs. 103/96), piu' Lit.           
5.508.000 (pari ad Euro 2.844,64) per IVA 20%, per una somma                    
complessiva di Lit. 33.048.000 (pari ad  Euro 17.067,87), per                   
l'esecuzione di n. 150  analisi palinologiche finalizzate alla                  
caratterizzazione paleoambientale e biostratigrafiche dei sedimenti             
della pianura padana;                                                           
6) la corresponsione della somma di cui al punto 5) avverra' in tre             
soluzioni uguali, ogni 50 analisi eseguite (la prima previa anche               
sottoscrizione del disciplinare), a presentazione di regolari fatture           
e certificazione di regolare esecuzione da parte del Responsabile               
dell'Ufficio Geologico;                                                         
7) di dare atto che l'incarico di cui al punto 4), ha carattere                 
professionale e quindi non instaura  un rapporto di impiego e non               
rientra tra le competenze attribuite al Consiglio regionale dall'art.           
46, comma 5, dello Statuto;                                                     
8) di impegnare la spesa complessiva di cui ai punti 3), 5) che                 
precedono, di Lit. 45.048.000 (pari a Euro 23.265,35) IVA compresa,             
al n. 3904 sul Capitolo 03850 "Spese per la formazione di una                   
cartografia regionale (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)" (art. 2) del                
Bilancio per l'esercizio finanziario 2000, che presenta la necessaria           
disponibilita';                                                                 
9) di dare atto che ai sensi dell'art. 61 della L.R. 31/77 cosi' come           
sostituito dall'art. 14 della L.R. 40/94, il Responsabile del                   
Servizio Sistemi informativi geografici provvedera' alla liquidazione           
della spesa di cui al punto 8) con propri atti, sulla base                      
dell'attivita' svolta e secondo le modalita' di cui all'art. 5 della            
convenzione e del punto 6) della presente, previa certificazione                
sulla corrispondenza del lavoro svolto;                                         
(omissis)                                                                       
Schema di convenzione con l'Universita' di Parma per la realizzazione           
della Carta geologica nazionale (analisi di laboratorio)                        
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di                 
legge,                                                                          
tra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna, c.f. e p.i. 80062590379, rappresentata dal           
Responsabile pro-tempore del Servizio Sistemi informativi geografici,           
che interviene nel presente atto per dare attuazione alla                       
deliberazione di Giunta regionale n. . . . . . del . . . . . . . . .            
esecutiva ai sensi di legge;                                                    
l'Universita' degli Studi di Parma - cod. fis. 00308780345, nella               
persona del Magnifico Rettore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. domiciliato per la carica a Parma, Via Universita' n. 12,                     
autorizzato con delibera del Consiglio di amministrazione in data . .           
. . . . . . . . . .                                                             
Premesso:                                                                       
- che il rilevamento della carta geologica del territorio collinare e           
montano della Regione nasce dalla riconosciuta necessita' di                    
apportare una  documentazione scientifica in grado di rappresentare             
ad un adeguato grado di dettaglio gli elementi principali utili ad              
una conoscenza preliminare o generale dei problemi geologici                    
territoriali;                                                                   
- che questa documentazione costituisce cosi' la premessa                       
indispensabile per sviluppi di carattere pratico e quindi una valida            
base per la ricerca connessa a numerosi e multiformi temi di geologia           
applicata all'ingegneria, alla ricerca per le attivita' estrattive,             
agli studi di idrogeologia, alla conservazione e utilizzazione del              
suolo, alla pedologia, alla pianificazione urbanistica, alla                    
zonizzazione sismica, ai progetti di consolidamento degli abitati,              
ecc.;                                                                           
- che la cartografia geologica attualmente esistente non e', salvo              
rari casi, scientificamente aggiornata e correttamente utilizzabile;            
- che, di conseguenza, si rende necessaria l'elaborazione di una                
carta geologica condotta sulla base delle piu' moderne acquisizioni             
scientifiche e al tempo stesso destinata a poter servire come base              
per ogni ulteriore ricerca su temi specifici;                                   
considerato:                                                                    
- che la Regione Emilia-Romagna ha stipulato, fin dal 1978, apposite            
convenzioni con l'Universita' degli studi di Bologna e dal 1982 con             
le Universita' degli studi di Modena, Padova, Parma, Pavia, Pisa e              
con il Centro di studio per la geologia strutturale e  dinamica                 
dell'Appennino del CNR di Pisa;                                                 
- che la predisposizione della carta geologica alla scala 1:50.000              
sara' realizzata dalla Regione tramite rapporti di convenzione con le           
Universita' ed i rilevatori professionisti che hanno eseguito e                 
diretto i rilevamenti di campagna alla scala 1:10.000;                          
- che la cartografia geologica in scala 1:50.000 non ricopre solo               
interesse locale ma anche nazionale;                                            
- che la Regione ha stipulato due convenzioni con il Servizio                   
Geologico nazionale, nell'ambito delle Leggi n. 67 del 1988 e n. 305            
del 1989;                                                                       
- che, fatti salvi i principi richiamati in premessa, le predette               
universita', vedendo in tale iniziativa rispettati i criteri di                 
scientificita' che motivano la stessa ricerca a livello                         
universitario, si dichiarano direttamente interessate all'attuazione            
del progetto;                                                                   
- che la cartografia geologica alla scala 1:25.000 e la redazione dei           
50.000 geologici, sara' realizzata come previsto nell'allegato                  
tecnico alle convenzioni stipulate tra Regione Emilia-Romagna e                 
Servizio Geologico nazionale;                                                   
- che e' opportuno, nell'interesse delle due  parti, regolare i                 
rapporti che derivano da proficua collaborazione;                               
si conviene e si stipula quanto segue:                                          
Art. 1                                                                          
Oggetto e soggetti della convenzione                                            
La Regione Emilia-Romagna affida all'Universita' di Parma -                     
Dipartimento di Biologia evolutiva e funzionale, che accetta, una               
ricerca finalizzata alla caratterizzazione paleoambientale e                    
biostratigrafica dei sedimenti quaternari della pianura padana e                
specificamente, alla preparazione dei campioni di roccia nel                    
Laboratorio di Palinologia di detto Dipartimento e al coordinamento             
scientifico-organizzativo delle analisi eseguite anche da terzi, non            
dipendenti dall'Universita' degli studi di Parma.                               
Il docente del Dipartimento di Biologia evolutiva e funzionale che              
partecipa all'esecuzione del suddetto studio e' il prof. Remo                   
Bertoldi.                                                                       
Art. 2                                                                          
Programma di lavoro                                                             
L'Universita' degli studi di Parma, tramite il Dipartimento di                  
Biologia evolutiva e funzionale - Laboratorio di Palinologia, assume            
l'incarico di effettuare le seguenti prestazioni:                               
- coordinamento scientifico-organizzativo;                                      
- messa a disposizione dei locali e delle attrezzature di                       
laboratorio;                                                                    
- preparazione di laboratorio di n. 150 campioni di roccia;                     
- fornitura dei necessari preparati chimici.                                    
La preparazione in laboratorio dei campioni e le analisi                        
microscopiche saranno eseguite da personale non dipendente                      
dell'Universita' degli studi di Parma, tramite apposita convenzione             
stipulata tra la Regione Emilia-Romagna ed il suddetto personale.               
Art. 3                                                                          
Durata della convenzione                                                        
La presente convenzione decorre dalla data di stipula e ha durata               
massima di un anno salvo eventuale proroga, con successivo                      
provvedimento, qualora intervengano comprovati motivi che non                   
consentano la realizzazione delle attivita' nei termini prestabiliti.           
Art. 4                                                                          
Responsabili della convenzione                                                  
Alla scadenza del rapporto di collaborazione,  la Regione                       
Emilia-Romagna e l'Universita' degli studi di Parma provvedono a                
redigere un rendiconto sottoscritto dai responsabili della ricerca,             
individuati rispettivamente nelle persone del prof. Remo Bertoldi per           
l'Universita' di Parma, del dottor Gianmarco Di Dio, coordinatore               
scientifico e del dott. Raffaele Pignone, responsabile del progetto,            
per la Regione.                                                                 
Art. 5                                                                          
Importo della convenzione                                                       
Per lo svolgimento del programma di ricerca, definito sulla base                
dell'art. 1 della presente convenzione, la Regione Emilia-Romagna si            
impegna a corrispondere all'Universita' di Parma, nella fattispecie             
al Dipartimento di Biologia evolutiva e funzionale, previa                      
presentazione di regolari fatture, una somma di Lit. 10.000.000 (pari           
a 5.164,57 Euro) piu' Lit. 2.000.000 (pari a 1.032,91 Euro) per IVA             
(salvo eventuali variazioni di aliquota), somma sostanzialmente                 
rivolta alla copertura della spese  di laboratorio e di                         
funzionamento.                                                                  
Detta cifra verra' versata secondo le seguenti modalita':                       
- Lit. 5.000.000 (pari a 2.582,28 Euro) + IVA, a seguito di stipula             
della convenzione e stato d'avanzamento della ricerca per il 50%,               
previa attestazione da parte del coordinatore scientifico, dr.                  
Gianmarco Di Dio e del responsabile dell'Ufficio Geologico;                     
- Lit. 5.000.000 (pari a 2.582,28 Euro) + IVA, al completamento della           
ricerca in oggetto, previa attestazione di regolarita' e congruita'             
dei lavori da parte dei responsabili della ricerca.                             
La somma complessiva sara' utilizzata dall'Universita' di Parma                 
secondo quanto disposto dall'art. 66 del DPR 11 luglio 1980, n. 382 e           
dal relativo regolamento assunto dal Consiglio di amministrazione               
della stessa Universita'.                                                       
Art. 6                                                                          
Responsabilita' civile penale                                                   
La Regione Emilia-Romagna e' sollevata da ogni responsabilita' civile           
e penale per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale           
del Dipartimento durante la permanenza presso gli uffici regionali,             
salvo i casi di dolo o colpa grave. Il Dipartimento esonera e                   
comunque tiene indenne la Regione Emilia-Romagna da qualsiasi impegno           
e responsabilita' che, a qualsiasi titolo, gli possa derivare nei               
confronti di terzi dall'esecuzione del presente contratto, da parte             
del proprio personale dipendente.                                               
L'Universita', da parte sua, e' sollevata da ogni responsabilita'               
civile e penale per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al              
personale della Regione durante la permanenza nei propri locali,                
salvo i casi di dolo o colpa grave.                                             
La Regione Emilia-Romagna esonera e comunque tiene indenne il                   
Dipartimento da qualsiasi impegno e responsabilita' che, a qualsiasi            
titolo, possa ad essa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione           
del presente contratto, da parte del proprio personale dipendente.              
Art. 7                                                                          
Utilizzazione dei risultati                                                     
La Regione Emilia-Romagna e il Dipartimento hanno il diritto di                 
utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati della ricerca            
oggetto del presente contratto. Nel caso di pubblicazione anche                 
parziale dei risultati della ricerca che preceda la pubblicazione               
ufficiale da parte della Regione, l'Universita' di Parma si impegna a           
fornire preventivamente copia della pubblicazione, al fine  di                  
consentiregli di verificare l'assenza di informazioni pregiudizievoli           
alla propria attivita'.                                                         
Resta comunque inteso che la Regione dovra' essere sempre menzionata            
quale ente promotore della ricerca.                                             
Art. 8                                                                          
Proprieta' esclusiva                                                            
L'Universita' di Parma, nella fattispecie, il Dipartimento di                   
Biologia evolutiva e funzionale, si riserva il diritto di pubblicare            
i dati relativi alla ricerca con il divieto di utilizzare gli stessi            
a fini di lucro, previa autorizzazione della Regione Emilia-Romagna.            
Art. 9                                                                          
Pubblicazione delle Carte                                                       
La cartografia geologica alla scala 1:50.000 sara' stampata dal                 
Servizio Geologico nazionale.                                                   
Art. 10                                                                         
Risoluzione per inadempimento                                                   
espressamente convenuto che il presente contratto si risolve su                 
dichiarazione della Regione  Emilia-Romagna qualora il Dipartimento             
non abbia adempiuto alle obbligazioni di cui agli artt. 7 e 8 e la              
diffida all'adempimento, notificata per lettera raccomandata                    
all'Universita', sia rimasta senza effetto nel termine di 20 giorni.            
Nel caso di inadempimenti diversi da quelli previsti al punto                   
precedente, ogni parte contraente puo' risolvere il presente                    
contratto conformemente alle disposizioni di legge.                             
L'Universita' si riserva eventualmente di risolvere il contratto nel            
caso di insorgenze di non prevedibili ed obiettive difficolta'                  
scientifiche riscontrate anche dal responsabile della Regione. In tal           
caso, i responsabili del contratto congiuntamente valuteranno                   
l'ammontare che la Regione dovra' corrispondere all'Universita' per             
l'attivita' fino allora svolta.                                                 
Art. 11                                                                         
Definizione delle controversie                                                  
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia           
che possa nascere dal presente contratto. Nel caso in cui non sia               
possibile raggiungere in questo modo l'accordo, ogni eventuale                  
vertenza che insorgesse tra le parti relativamente alla validita',              
interpretazione  od esecuzione del presente contratto sara' risolta             
mediante arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e seguenti CPC ad           
opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati da ciascuna            
delle parti e il terzo, che fungera' da presidente del collegio                 
arbitrale, dai primi due o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di           
mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei due                      
contraenti, dal presidente del Tribunale di Bologna.                            
Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni              
saranno vincolanti per le parti e inappellabili.                                
Art. 12                                                                         
Oneri fiscali                                                                   
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi                   
dell'art. 5, II comma del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive              
modifiche e integrazione, a cura e spese della parte richiedente.               
inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tab. b, del DPR 26               
ottobre 1972, n. 682, modificato dall'art. 28 del DPR 30 dicembre               
1982, n. 955.                                                                   
Data . . . . . . . . . .                                                        
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  per L'UNIVERSITA' DEGLI                          
IL RESPONSABILE PRO-TEMPORE  STUDI DI PARMA                                     
SERVIZIO SISTEMI  IL RETTORE PRO-TEMPORE                                        
INFORMATIVI GEOGRAFICI                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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