DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2000, n. 1556
Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'Universita' degli studi di Parma per la realizzazione della Carta geologica nazionale (analisi di laboratorio). Conferimento di incarico professionale alla dr.ssa Silvia Lona
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste le Leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 e 8 luglio 1977, n.
32, relative alla "Formazione di una cartografia regionale", e le
Leggi nazionali 67/88 e 305/89, relative alla Cartografia geologica
nazionale;
(omissis) delibera:
1) di approvare lo schema di convenzione con l'Universita' degli
studi di Parma che, in allegato alla presente deliberazione, ne
costituisce parte integrante;
2) di dare atto che il Responsabile del Servizio Sistemi informativi
geografici provvedera' ai sensi della normativa vigente a
sottoscrivere la convenzione stessa, la cui durata e' prevista in un
anno dalla data di stipula salvo eventuale concessione di proroga,
con successivo provvedimento, qualora intervengano comprovati motivi
che non consentano la realizzazione delle attivita' nei termini
prestabiliti;
3) di corrispondere all'Universita' degli studi di Parma la somma di
Lit. 10.000.000 (pari a Euro 5.164,57) + Lit. 2.000.000 (pari a Euro
1.032,91) per IVA 20%, per complessive Lit. 12.000.000 (pari a Euro
6.197,48) secondo le modalita' di cui all'art. 5 della convenzione;
4) di conferire alla professionista dott.ssa Silvia Lona l'incarico
per l'esecuzione di analisi polliniche, la cui durata e' stabilita in
un anno dalla data di sottoscrizione del disciplinare, dando atto che
qualora intervengano comprovati motivi che non consentano la
realizzazione delle attivita' nei termini prestabiliti, si procedera'
alla concessione di eventuale proroga con successivo provvedimento
adottato dal Responsabile del Servizio Sistemi informativi
geografici;
5) di corrispondere alla dott.ssa Silvia Lona la somma di Lit.
27.000.000 (pari ad Euro 13.944,34) piu' Lit. 540.000 (pari ad Euro
278,89) quale 2% per la cassa previdenziale (DLgs. 103/96), piu' Lit.
5.508.000 (pari ad Euro 2.844,64) per IVA 20%, per una somma
complessiva di Lit. 33.048.000 (pari ad Euro 17.067,87), per
l'esecuzione di n. 150 analisi palinologiche finalizzate alla
caratterizzazione paleoambientale e biostratigrafiche dei sedimenti
della pianura padana;
6) la corresponsione della somma di cui al punto 5) avverra' in tre
soluzioni uguali, ogni 50 analisi eseguite (la prima previa anche
sottoscrizione del disciplinare), a presentazione di regolari fatture
e certificazione di regolare esecuzione da parte del Responsabile
dell'Ufficio Geologico;
7) di dare atto che l'incarico di cui al punto 4), ha carattere
professionale e quindi non instaura un rapporto di impiego e non
rientra tra le competenze attribuite al Consiglio regionale dall'art.
46, comma 5, dello Statuto;
8) di impegnare la spesa complessiva di cui ai punti 3), 5) che
precedono, di Lit. 45.048.000 (pari a Euro 23.265,35) IVA compresa,
al n. 3904 sul Capitolo 03850 "Spese per la formazione di una
cartografia regionale (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)" (art. 2) del
Bilancio per l'esercizio finanziario 2000, che presenta la necessaria
disponibilita';
9) di dare atto che ai sensi dell'art. 61 della L.R. 31/77 cosi' come
sostituito dall'art. 14 della L.R. 40/94, il Responsabile del
Servizio Sistemi informativi geografici provvedera' alla liquidazione
della spesa di cui al punto 8) con propri atti, sulla base
dell'attivita' svolta e secondo le modalita' di cui all'art. 5 della
convenzione e del punto 6) della presente, previa certificazione
sulla corrispondenza del lavoro svolto;
(omissis)
Schema di convenzione con l'Universita' di Parma per la realizzazione
della Carta geologica nazionale (analisi di laboratorio)
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di
legge,
tra
la Regione Emilia-Romagna, c.f. e p.i. 80062590379, rappresentata dal
Responsabile pro-tempore del Servizio Sistemi informativi geografici,
che interviene nel presente atto per dare attuazione alla
deliberazione di Giunta regionale n. . . . . . del . . . . . . . . .
esecutiva ai sensi di legge;
l'Universita' degli Studi di Parma - cod. fis. 00308780345, nella
persona del Magnifico Rettore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. domiciliato per la carica a Parma, Via Universita' n. 12,
autorizzato con delibera del Consiglio di amministrazione in data . .
. . . . . . . . . .
Premesso:
- che il rilevamento della carta geologica del territorio collinare e
montano della Regione nasce dalla riconosciuta necessita' di
apportare una documentazione scientifica in grado di rappresentare
ad un adeguato grado di dettaglio gli elementi principali utili ad
una conoscenza preliminare o generale dei problemi geologici
territoriali;
- che questa documentazione costituisce cosi' la premessa
indispensabile per sviluppi di carattere pratico e quindi una valida
base per la ricerca connessa a numerosi e multiformi temi di geologia
applicata all'ingegneria, alla ricerca per le attivita' estrattive,
agli studi di idrogeologia, alla conservazione e utilizzazione del
suolo, alla pedologia, alla pianificazione urbanistica, alla
zonizzazione sismica, ai progetti di consolidamento degli abitati,
ecc.;
- che la cartografia geologica attualmente esistente non e', salvo
rari casi, scientificamente aggiornata e correttamente utilizzabile;
- che, di conseguenza, si rende necessaria l'elaborazione di una
carta geologica condotta sulla base delle piu' moderne acquisizioni
scientifiche e al tempo stesso destinata a poter servire come base
per ogni ulteriore ricerca su temi specifici;
considerato:
- che la Regione Emilia-Romagna ha stipulato, fin dal 1978, apposite
convenzioni con l'Universita' degli studi di Bologna e dal 1982 con
le Universita' degli studi di Modena, Padova, Parma, Pavia, Pisa e
con il Centro di studio per la geologia strutturale e dinamica
dell'Appennino del CNR di Pisa;
- che la predisposizione della carta geologica alla scala 1:50.000
sara' realizzata dalla Regione tramite rapporti di convenzione con le
Universita' ed i rilevatori professionisti che hanno eseguito e
diretto i rilevamenti di campagna alla scala 1:10.000;
- che la cartografia geologica in scala 1:50.000 non ricopre solo
interesse locale ma anche nazionale;
- che la Regione ha stipulato due convenzioni con il Servizio
Geologico nazionale, nell'ambito delle Leggi n. 67 del 1988 e n. 305
del 1989;
- che, fatti salvi i principi richiamati in premessa, le predette
universita', vedendo in tale iniziativa rispettati i criteri di
scientificita' che motivano la stessa ricerca a livello
universitario, si dichiarano direttamente interessate all'attuazione
del progetto;
- che la cartografia geologica alla scala 1:25.000 e la redazione dei
50.000 geologici, sara' realizzata come previsto nell'allegato
tecnico alle convenzioni stipulate tra Regione Emilia-Romagna e
Servizio Geologico nazionale;
- che e' opportuno, nell'interesse delle due parti, regolare i
rapporti che derivano da proficua collaborazione;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Oggetto e soggetti della convenzione
La Regione Emilia-Romagna affida all'Universita' di Parma -
Dipartimento di Biologia evolutiva e funzionale, che accetta, una
ricerca finalizzata alla caratterizzazione paleoambientale e
biostratigrafica dei sedimenti quaternari della pianura padana e
specificamente, alla preparazione dei campioni di roccia nel
Laboratorio di Palinologia di detto Dipartimento e al coordinamento
scientifico-organizzativo delle analisi eseguite anche da terzi, non
dipendenti dall'Universita' degli studi di Parma.
Il docente del Dipartimento di Biologia evolutiva e funzionale che
partecipa all'esecuzione del suddetto studio e' il prof. Remo
Bertoldi.
Art. 2
Programma di lavoro
L'Universita' degli studi di Parma, tramite il Dipartimento di
Biologia evolutiva e funzionale - Laboratorio di Palinologia, assume
l'incarico di effettuare le seguenti prestazioni:
- coordinamento scientifico-organizzativo;
- messa a disposizione dei locali e delle attrezzature di
laboratorio;
- preparazione di laboratorio di n. 150 campioni di roccia;
- fornitura dei necessari preparati chimici.
La preparazione in laboratorio dei campioni e le analisi
microscopiche saranno eseguite da personale non dipendente
dell'Universita' degli studi di Parma, tramite apposita convenzione
stipulata tra la Regione Emilia-Romagna ed il suddetto personale.
Art. 3
Durata della convenzione
La presente convenzione decorre dalla data di stipula e ha durata
massima di un anno salvo eventuale proroga, con successivo
provvedimento, qualora intervengano comprovati motivi che non
consentano la realizzazione delle attivita' nei termini prestabiliti.
Art. 4
Responsabili della convenzione
Alla scadenza del rapporto di collaborazione, la Regione
Emilia-Romagna e l'Universita' degli studi di Parma provvedono a
redigere un rendiconto sottoscritto dai responsabili della ricerca,
individuati rispettivamente nelle persone del prof. Remo Bertoldi per
l'Universita' di Parma, del dottor Gianmarco Di Dio, coordinatore
scientifico e del dott. Raffaele Pignone, responsabile del progetto,
per la Regione.
Art. 5
Importo della convenzione
Per lo svolgimento del programma di ricerca, definito sulla base
dell'art. 1 della presente convenzione, la Regione Emilia-Romagna si
impegna a corrispondere all'Universita' di Parma, nella fattispecie
al Dipartimento di Biologia evolutiva e funzionale, previa
presentazione di regolari fatture, una somma di Lit. 10.000.000 (pari
a 5.164,57 Euro) piu' Lit. 2.000.000 (pari a 1.032,91 Euro) per IVA
(salvo eventuali variazioni di aliquota), somma sostanzialmente
rivolta alla copertura della spese di laboratorio e di
funzionamento.
Detta cifra verra' versata secondo le seguenti modalita':
- Lit. 5.000.000 (pari a 2.582,28 Euro) + IVA, a seguito di stipula
della convenzione e stato d'avanzamento della ricerca per il 50%,
previa attestazione da parte del coordinatore scientifico, dr.
Gianmarco Di Dio e del responsabile dell'Ufficio Geologico;
- Lit. 5.000.000 (pari a 2.582,28 Euro) + IVA, al completamento della
ricerca in oggetto, previa attestazione di regolarita' e congruita'
dei lavori da parte dei responsabili della ricerca.
La somma complessiva sara' utilizzata dall'Universita' di Parma
secondo quanto disposto dall'art. 66 del DPR 11 luglio 1980, n. 382 e
dal relativo regolamento assunto dal Consiglio di amministrazione
della stessa Universita'.
Art. 6
Responsabilita' civile penale
La Regione Emilia-Romagna e' sollevata da ogni responsabilita' civile
e penale per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale
del Dipartimento durante la permanenza presso gli uffici regionali,
salvo i casi di dolo o colpa grave. Il Dipartimento esonera e
comunque tiene indenne la Regione Emilia-Romagna da qualsiasi impegno
e responsabilita' che, a qualsiasi titolo, gli possa derivare nei
confronti di terzi dall'esecuzione del presente contratto, da parte
del proprio personale dipendente.
L'Universita', da parte sua, e' sollevata da ogni responsabilita'
civile e penale per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al
personale della Regione durante la permanenza nei propri locali,
salvo i casi di dolo o colpa grave.
La Regione Emilia-Romagna esonera e comunque tiene indenne il
Dipartimento da qualsiasi impegno e responsabilita' che, a qualsiasi
titolo, possa ad essa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione
del presente contratto, da parte del proprio personale dipendente.
Art. 7
Utilizzazione dei risultati
La Regione Emilia-Romagna e il Dipartimento hanno il diritto di
utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati della ricerca
oggetto del presente contratto. Nel caso di pubblicazione anche
parziale dei risultati della ricerca che preceda la pubblicazione
ufficiale da parte della Regione, l'Universita' di Parma si impegna a
fornire preventivamente copia della pubblicazione, al fine di
consentiregli di verificare l'assenza di informazioni pregiudizievoli
alla propria attivita'.
Resta comunque inteso che la Regione dovra' essere sempre menzionata
quale ente promotore della ricerca.
Art. 8
Proprieta' esclusiva
L'Universita' di Parma, nella fattispecie, il Dipartimento di
Biologia evolutiva e funzionale, si riserva il diritto di pubblicare
i dati relativi alla ricerca con il divieto di utilizzare gli stessi
a fini di lucro, previa autorizzazione della Regione Emilia-Romagna.
Art. 9
Pubblicazione delle Carte
La cartografia geologica alla scala 1:50.000 sara' stampata dal
Servizio Geologico nazionale.
Art. 10
Risoluzione per inadempimento
espressamente convenuto che il presente contratto si risolve su
dichiarazione della Regione Emilia-Romagna qualora il Dipartimento
non abbia adempiuto alle obbligazioni di cui agli artt. 7 e 8 e la
diffida all'adempimento, notificata per lettera raccomandata
all'Universita', sia rimasta senza effetto nel termine di 20 giorni.
Nel caso di inadempimenti diversi da quelli previsti al punto
precedente, ogni parte contraente puo' risolvere il presente
contratto conformemente alle disposizioni di legge.
L'Universita' si riserva eventualmente di risolvere il contratto nel
caso di insorgenze di non prevedibili ed obiettive difficolta'
scientifiche riscontrate anche dal responsabile della Regione. In tal
caso, i responsabili del contratto congiuntamente valuteranno
l'ammontare che la Regione dovra' corrispondere all'Universita' per
l'attivita' fino allora svolta.
Art. 11
Definizione delle controversie
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia
che possa nascere dal presente contratto. Nel caso in cui non sia
possibile raggiungere in questo modo l'accordo, ogni eventuale
vertenza che insorgesse tra le parti relativamente alla validita',
interpretazione od esecuzione del presente contratto sara' risolta
mediante arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e seguenti CPC ad
opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati da ciascuna
delle parti e il terzo, che fungera' da presidente del collegio
arbitrale, dai primi due o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di
mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei due
contraenti, dal presidente del Tribunale di Bologna.
Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni
saranno vincolanti per le parti e inappellabili.
Art. 12
Oneri fiscali
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi
dell'art. 5, II comma del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive
modifiche e integrazione, a cura e spese della parte richiedente.
inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tab. b, del DPR 26
ottobre 1972, n. 682, modificato dall'art. 28 del DPR 30 dicembre
1982, n. 955.
Data . . . . . . . . . .
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA per L'UNIVERSITA' DEGLI
IL RESPONSABILE PRO-TEMPORE STUDI DI PARMA
SERVIZIO SISTEMI IL RETTORE PRO-TEMPORE
INFORMATIVI GEOGRAFICI