REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2000, n. 1503

Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Servizio Geologico nazionale per la realizzazione dell'inventario dei fenomeni franosi in Italia - Progetto IFFI

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamate le Leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 e 8 luglio 1977,            
n. 32, relative alla "Formazione di una cartografia regionale", e le            
Leggi nazionali 67/88, 305/89, 438/95 e 226/99;                                 
(omissis)  delibera:                                                            
1) di approvare lo schema di convenzione da stipulare con la                    
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i Servizi              
tecnici nazionali - Servizio Geologico nazionale che, in allegato               
alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante per la             
realizzazione dell'Inventario dei fenomeni franosi italiani -                   
"Progetto IFFI" - per il territorio della regione Emilia-Romagna;               
2) di accettare il finanziamento di Lit. 487.269.000 (pari a Euro               
251.653,43) proposto dal Servizio Geologico nazionale per la                    
realizzazione dell'Inventario dei fenomeni franosi del territorio               
della regione Emilia-Romagna secondo le norme tecniche messe a punto            
dal gruppo di lavoro, come descritto nella premessa della convenzione           
allegata;                                                                       
3) di dare atto che il Presidente della Giunta regionale provvedera'            
alla stipula della convenzione;                                                 
4) di autorizzare il Presidente della Giunta della Regione                      
Emilia-Romagna ad apportare le eventuali modifiche che si ritenessero           
necessarie all'atto della firma della convenzione sopra citata;                 
5) di nominare il dott. Raffaele Pignone, gia' responsabile del                 
progetto Carta geologica, responsabile tecnico-scientifico  del                 
Progetto IFFI come previsto dall'articolo 4 della convenzione stessa;           
6) di dare atto che con successivi atti amministrativi si provvedera'           
all'iscrizione nel bilancio regionale degli appositi stanziamenti di            
entrata e di uscita su cui fare gravare i relativi accertamenti ed i            
necessari impegni di spesa per attuare quanto previsto al precedente            
punto 1, sulla base del programma operativo di cui all'art. 2 dello             
schema di convenzione allegato;                                                 
(omissis)                                                                       
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i Servizi              
tecnici nazionali - Servizio Geologico                                          
Schema di convenzione                                                           
Realizzazione dell'Inventario fenomeni franosi  in Italia (IFFI) con            
riferimento al territorio della regione Emilia-Romagna.                         
Il Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali - Servizio Geologico            
(di seguito indicato come Servizio) e la Regione Emilia-Romagna (di             
seguito nominata Regione);                                                      
premesso:                                                                       
- che le frane in Italia rappresentano una fenomenologia arealmente             
molto diffusa, spesso interferente  con attivita' e strutture                   
antropiche, data anche la morfologia prevalentemente                            
collinare-montuosa del territorio nazionale;                                    
- che lo stato delle conoscenze nel nostro Paese e' disomogeneo e               
frammentato in vari enti ed istituti, e che non esiste ancora un                
inventario dei fenomeni franosi dettagliato e uniforme per tutto il             
territorio nazionale, organizzato in un Sistema informativo                     
territoriale unico, come per altro previsto dalla Legge 183/89, la              
quale recepisce anche il principio secondo cui "conoscere e'                    
prevenire";                                                                     
- che il primo censimento dei dissesti, in Italia, avvenne nel 1907             
attraverso il lavoro monografico di R. Almagia'; in tempi recenti e'            
stato attuato con il "Progetto AVI" affidato al CNR-GNDCI, basato su            
ricerche giornalistiche e segnalazioni richieste a vari enti, la cui            
attendibilita' e' limitata non avendo previsto controlli di terreno             
e/o da foto aeree;                                                              
- che le strutture tecniche nazionali (SGN, Protezione civile), il              
Ministero dell'Ambiente, delle Politiche agricole, dei Beni                     
culturali, dei Lavori pubblici e le Regioni, ognuno per i propri fini           
 istituzionali, concordano di realizzare un progetto nazionale unico            
di censimento dei fenomeni franosi nello spirito della Legge 183/89 e           
del DLgs 112/98;                                                                
considerato:                                                                    
- che il Comitato dei Ministri per la Difesa del suolo, ex Lege                 
183/89, ha deliberato con verbale del 17 gennaio 1997, la                       
realizzazione di una carta inventario dei fenomeni franosi in Italia,           
stanziando  Lit. 8.000.000.000 (pari a Euro 4.131.655,19) per                   
l'attuazione del progetto;                                                      
- che la conferenza dei Presidenti delle Regioni ha effettuato delle            
valutazioni sul progetto per l'attuazione della carta inventario                
(lettera del . . . . . . . . . . ) proponendo un maggiore                       
coinvolgimento delle Regioni stesse nella sua progettazione e                   
attuazione;                                                                     
- che il Comitato dei Ministri per la Difesa del suolo, ex Lege                 
183/89, su proposta del Servizio, ha approvato delle modifiche alle             
modalita' di attuazione del progetto, con la creazione di un apposito           
gruppo di lavoro che comprende rappresentanti delle Regioni, del                
Servizio, del CNR e dei Ministeri rappresentati nel comitato stesso,            
finalizzato alla redazione di  specifiche tecniche per l'attuazione             
del progetto;                                                                   
- che il gruppo di lavoro soprannominato, ha prodotto le specifiche             
tecniche per l'attuazione di tale progetto, denominato in questa fase           
finale "Progetto IFFI - Inventario fenomeni franosi in Italia";                 
- che le Regioni e le Province autonome e il Servizio Geologico                 
nazionale concordano di realizzare un censimento dei fenomeni franosi           
in Italia per far confluire le conoscenze esistenti nelle Regioni e             
nelle Province autonome in un Sistema informativo unico, mettendo a             
disposizione tutti i dati in loro possesso, il personale tecnico e i            
finanziamenti necessari;                                                        
- che questo primo censimento dovra' comprendere piu' fasi per                  
raggiungere uniformita' su tutto il territorio nazionale, a causa               
della disomogeneita', della qualita' e quantita' dei dati disponibili           
nelle varie Regioni e Province autonome e per la scarsita' dei                  
finanziamenti;                                                                  
- che alla conclusione del "Progetto IFFI" sara' possibile                      
programmare una seconda fase del censimento al fine di raggiungere              
una conoscenza piu' uniforme del territorio nazionale;                          
- che i risultati raggiunti saranno presentati alla Conferenza                  
Stato-Regioni e Province autonome e in tale sede sara' deciso un                
eventuale secondo censimento e le modalita' di attuazione;                      
- che il Servizio Geologico nazionale definira' con ogni singola                
Regione e Provincia autonoma, in base alle conoscenze regionali gia'            
disponibili, l'acquisizione dei nuovi dati in riferimento ai                    
finanziamenti statali e regionali stanziati;                                    
convengono e stipulano quanto segue                                             
Art. 1                                                                          
Oggetto della convenzione                                                       
Con le disposizioni che seguono il Servizio e la Regione stabiliscono           
i contenuti, le forme, le modalita', i tempi ed i corrispettivi                 
economici della collaborazione finalizzata in particolare alla                  
realizzazione dell'Inventario fenomeni franosi in Italia, con                   
riferimento al territorio della Regione stessa.                                 
La Regione si impegna ad effettuare quanto necessario per la                    
realizzazione dell'inventario dei fenomeni franosi  nel proprio                 
territorio, secondo le modalita' operative standardizzate contenute             
nell'Allegato tecnico, prodotto dall'apposito gruppo di lavoro.                 
I contenuti dell'Allegato tecnico possono essere integrati ed                   
aggiornati, dopo essere stati concordati fra le parti, con atto del             
Direttore del Servizio e del Responsabile del Progetto della Regione,           
durante l'esecuzione della convenzione, senza che intervengano                  
variazioni di costi e di tempi, purche' non vengano meno le                     
caratteristiche di uniformita' di raccolta dati sul territorio                  
nazionale.                                                                      
Art. 2                                                                          
Programma operativo di lavoro                                                   
Entro 60 giorni consecutivi dalla stipula della presente convenzione            
la Regione, a cura del responsabile tecnico- scientifico del progetto           
di cui al successivo art. 4, elaborera' un programma operativo di               
lavoro (POL), che verra' trasmesso al Servizio, contenente la                   
descrizione delle attivita' oggetto della presente convenzione.                 
Entro 30 giorni dalla consegna il Servizio approva il POL. In caso di           
necessita' il POL puo' essere motivatamente modificato d'intesa tra             
le parti.                                                                       
Art. 3                                                                          
Coordinamento tra le Regioni e le Province autonome                             
La Regione si coordinera' dal punto di vista tecnico-scientifico con            
le Regioni e le Province autonome limitrofe per lo studio delle frane           
presenti nelle aree di confine.                                                 
Le riunioni di coordinamento sono promosse dalle Regioni interessate            
o dal Servizio.                                                                 
La Regione promuove inoltre un attivo coinvolgimento delle Autorita'            
di bacino nel Progetto, al fine di assicurare l'omogeneita' dei dati            
disponibili sul territorio.                                                     
Art. 4                                                                          
Responsabile tecnico-scientifico di progetto                                    
Entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione la Regione             
provvedera' alla nomina del responsabile della corretta esecuzione              
del progetto individuato tra geologi, funzionari della Regione, di              
comprovata professionalita' ed esperienza nello studio dei fenomeni             
franosi. Il responsabile sara' il referente della Regione nei                   
confronti del Servizio e curera' tutte le attivita' comunque                    
collegate alla realizzazione dell'oggetto della presente                        
convenzione, assicurando il coordinamento ed il funzionamento dei               
vari operatori ed organismi attivati.                                           
Nel caso che il responsabile del progetto venga sostituito nel corso            
della durata della presente convenzione la Regione ne dara'                     
tempestiva comunicazione scritta al Servizio.                                   
Art. 5                                                                          
Controlli e verifiche                                                           
Il responsabile del progetto riferisce annualmente sullo stato di               
attuazione della presente convenzione al Servizio, nonche' alla                 
propria Amministrazione.                                                        
La vigilanza ed il controllo sulla realizzazione dei lavori sono                
esercitati secondo le competenze e le procedure previste dai                    
rispettivi ordinamenti.                                                         
Art. 6                                                                          
Durata della convenzione                                                        
L'attivita' oggetto della presente convenzione verra' espletata entro           
il termine di 24 mesi a decorrere dalla data della sua esecutivita'.            
Tale termine potra' essere prorogato, su richiesta motivata della               
Regione, e con l'accordo tra le parti.                                          
La maggior durata della convenzione, ai sensi del precedente comma,             
non comporta per la Regione il diritto a maggiorazioni del                      
finanziamento pattuito.                                                         
Art. 7                                                                          
Esecutivita' della convenzione                                                  
La presente convenzione diverra' esecutiva a decorrere dalla data di            
notifica della avvenuta registrazione del decreto approvativo della             
spesa.                                                                          
Tale notifica sara' effettuata tramite lettera raccomandata a/r.                
Art. 8                                                                          
Oneri a carico del Servizio                                                     
Il Servizio Geologico assicura il coordinamento a scala nazionale               
delle attivita' oggetto della presente convenzione, impegnandosi                
altresi' a fornire alla Regione tutto il materiale conoscitivo in               
proprio possesso.                                                               
L'importo della presente convenzione e' di Lire 487.269.000 (pari a             
251.653,43 Euro), importo mai e per nessun motivo superabile.                   
Entro un mese dalla approvazione del programma operativo di lavoro da           
parte del Servizio, sara' corrisposta una prima rata pari al 30% del            
corrispettivo.                                                                  
La restante parte del finanziamento sara' erogata sulla base del                
programma operativo di lavoro, come previsto dall'art. 2, a seguito             
delle relazioni annuali da parte del responsabile del progetto,                 
previa approvazione da parte del Servizio, di importo comunque non              
inferiore al 20% dell'importo complessivo.                                      
Nel caso il POL preveda la consegna dell'intero prodotto alla                   
scadenza contrattuale, l'importo complessivo verra' erogato in                  
un'unica soluzione entro novanta giorni dalla consegna stessa.                  
Art. 9                                                                          
Oneri a carico della Regione                                                    
La Regione si fara' carico, secondo il prospetto che segue:                     
a) di tutte le spese generali di gestione, anche amministrative, e              
dei costi relativi ai locali ed alle attrezzature;                              
b) della gestione e realizzazione del programma e della direzione               
lavori;                                                                         
c) di rendere disponibili per le attivita' oggetto della presente               
convenzione le risorse umane e materiali descritte nel POL;                     
d) di trasmettere i risultati dell'inventario realizzato alle                   
Autorita' di bacino per le rispettive aree di competenza.                       
Art. 10                                                                         
Utilizzazione dei dati                                                          
Le caratteristiche tecniche del prodotto ottenuto con la presente               
convenzione, date le modalita' di raccolta e la scala di rilevamento,           
ne consentono l'utilizzo allo scopo di ottenere indicatori                      
territoriali a scala nazionale, regionale o di bacino, e al fine di             
contribuire, insieme ad altri indicatori, ad una caratterizzazione              
del territorio alla medesima scala. Le stesse caratteristiche non ne            
consentono invece l'utilizzazione a scala comunale per l'imposizione            
di vincoli territoriali.                                                        
Art. 11                                                                         
Proprieta' esclusiva                                                            
Il prodotto oggetto della presente convenzione e' di esclusiva                  
proprieta' del Servizio Geologico nazionale e della Regione, i quali            
potranno disporre discrezionalmente di tutti gli elaborati per i                
propri fini istituzionali pur nel rispetto delle norme sulla                    
proprieta' intellettuale e di quanto previsto nel precedente articolo           
10.                                                                             
In tutti gli elaborati che verranno diffusi dal Servizio utilizzando,           
anche in parte, i risultati del progetto IFFI, sara' inserita, con la           
necessaria evidenza, l'indicazione che essi sono stati realizzati a             
cura della Regione, in esecuzione della presente convenzione, con               
l'indicazione dei nominativi dei soggetti realizzatori e dei                    
rispettivi organi di appartenenza.                                              
In tutti gli elaborati che verranno diffusi dalla Regione                       
utilizzando, anche in parte, i risultati del progetto IFFI, sara'               
inserita, con la necessaria evidenza, l'indicazione che essi sono               
contenuti nel sistema informativo relativo al presente Progetto, in             
esecuzione della presente convenzione.                                          
Art. 12                                                                         
Inadempimenti e responsabilita'                                                 
espressamente convenuto che nel caso di inadempimenti ogni parte                
contraente puo' risolvere il presente contratto conformemente alle              
disposizioni di legge.                                                          
Le parti si sollevano reciprocamente dalla responsabilita' civile per           
fatti dannosi che, con esclusione dei casi di dolo o di colpa,                  
possano accadere al personale da ciascuno adibito - presso la sede              
del Servizio, i locali o l'area di intervento della Regione -                   
all'esecuzione della presente convenzione.                                      
In caso di controversie circa l'applicazione delle clausole contenute           
nel presente contratto o per differenti e contrastanti                          
interpretazioni delle stesse, le relative questioni dovranno essere             
amichevolmente risolte entro 120 giorni decorrenti dalla data di                
ricezione della lettera trasmessa da parte di uno dei contraenti, con           
la quale si solleva la questione controversa. Trascorsi inutilmente i           
120 giorni la controversia potra' essere devoluta al giudice                    
ordinario del competente foro di Roma.                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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