DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2000, n. 1503
Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Servizio Geologico nazionale per la realizzazione dell'inventario dei fenomeni franosi in Italia - Progetto IFFI
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate le Leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 e 8 luglio 1977,
n. 32, relative alla "Formazione di una cartografia regionale", e le
Leggi nazionali 67/88, 305/89, 438/95 e 226/99;
(omissis) delibera:
1) di approvare lo schema di convenzione da stipulare con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i Servizi
tecnici nazionali - Servizio Geologico nazionale che, in allegato
alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante per la
realizzazione dell'Inventario dei fenomeni franosi italiani -
"Progetto IFFI" - per il territorio della regione Emilia-Romagna;
2) di accettare il finanziamento di Lit. 487.269.000 (pari a Euro
251.653,43) proposto dal Servizio Geologico nazionale per la
realizzazione dell'Inventario dei fenomeni franosi del territorio
della regione Emilia-Romagna secondo le norme tecniche messe a punto
dal gruppo di lavoro, come descritto nella premessa della convenzione
allegata;
3) di dare atto che il Presidente della Giunta regionale provvedera'
alla stipula della convenzione;
4) di autorizzare il Presidente della Giunta della Regione
Emilia-Romagna ad apportare le eventuali modifiche che si ritenessero
necessarie all'atto della firma della convenzione sopra citata;
5) di nominare il dott. Raffaele Pignone, gia' responsabile del
progetto Carta geologica, responsabile tecnico-scientifico del
Progetto IFFI come previsto dall'articolo 4 della convenzione stessa;
6) di dare atto che con successivi atti amministrativi si provvedera'
all'iscrizione nel bilancio regionale degli appositi stanziamenti di
entrata e di uscita su cui fare gravare i relativi accertamenti ed i
necessari impegni di spesa per attuare quanto previsto al precedente
punto 1, sulla base del programma operativo di cui all'art. 2 dello
schema di convenzione allegato;
(omissis)
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i Servizi
tecnici nazionali - Servizio Geologico
Schema di convenzione
Realizzazione dell'Inventario fenomeni franosi in Italia (IFFI) con
riferimento al territorio della regione Emilia-Romagna.
Il Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali - Servizio Geologico
(di seguito indicato come Servizio) e la Regione Emilia-Romagna (di
seguito nominata Regione);
premesso:
- che le frane in Italia rappresentano una fenomenologia arealmente
molto diffusa, spesso interferente con attivita' e strutture
antropiche, data anche la morfologia prevalentemente
collinare-montuosa del territorio nazionale;
- che lo stato delle conoscenze nel nostro Paese e' disomogeneo e
frammentato in vari enti ed istituti, e che non esiste ancora un
inventario dei fenomeni franosi dettagliato e uniforme per tutto il
territorio nazionale, organizzato in un Sistema informativo
territoriale unico, come per altro previsto dalla Legge 183/89, la
quale recepisce anche il principio secondo cui "conoscere e'
prevenire";
- che il primo censimento dei dissesti, in Italia, avvenne nel 1907
attraverso il lavoro monografico di R. Almagia'; in tempi recenti e'
stato attuato con il "Progetto AVI" affidato al CNR-GNDCI, basato su
ricerche giornalistiche e segnalazioni richieste a vari enti, la cui
attendibilita' e' limitata non avendo previsto controlli di terreno
e/o da foto aeree;
- che le strutture tecniche nazionali (SGN, Protezione civile), il
Ministero dell'Ambiente, delle Politiche agricole, dei Beni
culturali, dei Lavori pubblici e le Regioni, ognuno per i propri fini
istituzionali, concordano di realizzare un progetto nazionale unico
di censimento dei fenomeni franosi nello spirito della Legge 183/89 e
del DLgs 112/98;
considerato:
- che il Comitato dei Ministri per la Difesa del suolo, ex Lege
183/89, ha deliberato con verbale del 17 gennaio 1997, la
realizzazione di una carta inventario dei fenomeni franosi in Italia,
stanziando Lit. 8.000.000.000 (pari a Euro 4.131.655,19) per
l'attuazione del progetto;
- che la conferenza dei Presidenti delle Regioni ha effettuato delle
valutazioni sul progetto per l'attuazione della carta inventario
(lettera del . . . . . . . . . . ) proponendo un maggiore
coinvolgimento delle Regioni stesse nella sua progettazione e
attuazione;
- che il Comitato dei Ministri per la Difesa del suolo, ex Lege
183/89, su proposta del Servizio, ha approvato delle modifiche alle
modalita' di attuazione del progetto, con la creazione di un apposito
gruppo di lavoro che comprende rappresentanti delle Regioni, del
Servizio, del CNR e dei Ministeri rappresentati nel comitato stesso,
finalizzato alla redazione di specifiche tecniche per l'attuazione
del progetto;
- che il gruppo di lavoro soprannominato, ha prodotto le specifiche
tecniche per l'attuazione di tale progetto, denominato in questa fase
finale "Progetto IFFI - Inventario fenomeni franosi in Italia";
- che le Regioni e le Province autonome e il Servizio Geologico
nazionale concordano di realizzare un censimento dei fenomeni franosi
in Italia per far confluire le conoscenze esistenti nelle Regioni e
nelle Province autonome in un Sistema informativo unico, mettendo a
disposizione tutti i dati in loro possesso, il personale tecnico e i
finanziamenti necessari;
- che questo primo censimento dovra' comprendere piu' fasi per
raggiungere uniformita' su tutto il territorio nazionale, a causa
della disomogeneita', della qualita' e quantita' dei dati disponibili
nelle varie Regioni e Province autonome e per la scarsita' dei
finanziamenti;
- che alla conclusione del "Progetto IFFI" sara' possibile
programmare una seconda fase del censimento al fine di raggiungere
una conoscenza piu' uniforme del territorio nazionale;
- che i risultati raggiunti saranno presentati alla Conferenza
Stato-Regioni e Province autonome e in tale sede sara' deciso un
eventuale secondo censimento e le modalita' di attuazione;
- che il Servizio Geologico nazionale definira' con ogni singola
Regione e Provincia autonoma, in base alle conoscenze regionali gia'
disponibili, l'acquisizione dei nuovi dati in riferimento ai
finanziamenti statali e regionali stanziati;
convengono e stipulano quanto segue
Art. 1
Oggetto della convenzione
Con le disposizioni che seguono il Servizio e la Regione stabiliscono
i contenuti, le forme, le modalita', i tempi ed i corrispettivi
economici della collaborazione finalizzata in particolare alla
realizzazione dell'Inventario fenomeni franosi in Italia, con
riferimento al territorio della Regione stessa.
La Regione si impegna ad effettuare quanto necessario per la
realizzazione dell'inventario dei fenomeni franosi nel proprio
territorio, secondo le modalita' operative standardizzate contenute
nell'Allegato tecnico, prodotto dall'apposito gruppo di lavoro.
I contenuti dell'Allegato tecnico possono essere integrati ed
aggiornati, dopo essere stati concordati fra le parti, con atto del
Direttore del Servizio e del Responsabile del Progetto della Regione,
durante l'esecuzione della convenzione, senza che intervengano
variazioni di costi e di tempi, purche' non vengano meno le
caratteristiche di uniformita' di raccolta dati sul territorio
nazionale.
Art. 2
Programma operativo di lavoro
Entro 60 giorni consecutivi dalla stipula della presente convenzione
la Regione, a cura del responsabile tecnico- scientifico del progetto
di cui al successivo art. 4, elaborera' un programma operativo di
lavoro (POL), che verra' trasmesso al Servizio, contenente la
descrizione delle attivita' oggetto della presente convenzione.
Entro 30 giorni dalla consegna il Servizio approva il POL. In caso di
necessita' il POL puo' essere motivatamente modificato d'intesa tra
le parti.
Art. 3
Coordinamento tra le Regioni e le Province autonome
La Regione si coordinera' dal punto di vista tecnico-scientifico con
le Regioni e le Province autonome limitrofe per lo studio delle frane
presenti nelle aree di confine.
Le riunioni di coordinamento sono promosse dalle Regioni interessate
o dal Servizio.
La Regione promuove inoltre un attivo coinvolgimento delle Autorita'
di bacino nel Progetto, al fine di assicurare l'omogeneita' dei dati
disponibili sul territorio.
Art. 4
Responsabile tecnico-scientifico di progetto
Entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione la Regione
provvedera' alla nomina del responsabile della corretta esecuzione
del progetto individuato tra geologi, funzionari della Regione, di
comprovata professionalita' ed esperienza nello studio dei fenomeni
franosi. Il responsabile sara' il referente della Regione nei
confronti del Servizio e curera' tutte le attivita' comunque
collegate alla realizzazione dell'oggetto della presente
convenzione, assicurando il coordinamento ed il funzionamento dei
vari operatori ed organismi attivati.
Nel caso che il responsabile del progetto venga sostituito nel corso
della durata della presente convenzione la Regione ne dara'
tempestiva comunicazione scritta al Servizio.
Art. 5
Controlli e verifiche
Il responsabile del progetto riferisce annualmente sullo stato di
attuazione della presente convenzione al Servizio, nonche' alla
propria Amministrazione.
La vigilanza ed il controllo sulla realizzazione dei lavori sono
esercitati secondo le competenze e le procedure previste dai
rispettivi ordinamenti.
Art. 6
Durata della convenzione
L'attivita' oggetto della presente convenzione verra' espletata entro
il termine di 24 mesi a decorrere dalla data della sua esecutivita'.
Tale termine potra' essere prorogato, su richiesta motivata della
Regione, e con l'accordo tra le parti.
La maggior durata della convenzione, ai sensi del precedente comma,
non comporta per la Regione il diritto a maggiorazioni del
finanziamento pattuito.
Art. 7
Esecutivita' della convenzione
La presente convenzione diverra' esecutiva a decorrere dalla data di
notifica della avvenuta registrazione del decreto approvativo della
spesa.
Tale notifica sara' effettuata tramite lettera raccomandata a/r.
Art. 8
Oneri a carico del Servizio
Il Servizio Geologico assicura il coordinamento a scala nazionale
delle attivita' oggetto della presente convenzione, impegnandosi
altresi' a fornire alla Regione tutto il materiale conoscitivo in
proprio possesso.
L'importo della presente convenzione e' di Lire 487.269.000 (pari a
251.653,43 Euro), importo mai e per nessun motivo superabile.
Entro un mese dalla approvazione del programma operativo di lavoro da
parte del Servizio, sara' corrisposta una prima rata pari al 30% del
corrispettivo.
La restante parte del finanziamento sara' erogata sulla base del
programma operativo di lavoro, come previsto dall'art. 2, a seguito
delle relazioni annuali da parte del responsabile del progetto,
previa approvazione da parte del Servizio, di importo comunque non
inferiore al 20% dell'importo complessivo.
Nel caso il POL preveda la consegna dell'intero prodotto alla
scadenza contrattuale, l'importo complessivo verra' erogato in
un'unica soluzione entro novanta giorni dalla consegna stessa.
Art. 9
Oneri a carico della Regione
La Regione si fara' carico, secondo il prospetto che segue:
a) di tutte le spese generali di gestione, anche amministrative, e
dei costi relativi ai locali ed alle attrezzature;
b) della gestione e realizzazione del programma e della direzione
lavori;
c) di rendere disponibili per le attivita' oggetto della presente
convenzione le risorse umane e materiali descritte nel POL;
d) di trasmettere i risultati dell'inventario realizzato alle
Autorita' di bacino per le rispettive aree di competenza.
Art. 10
Utilizzazione dei dati
Le caratteristiche tecniche del prodotto ottenuto con la presente
convenzione, date le modalita' di raccolta e la scala di rilevamento,
ne consentono l'utilizzo allo scopo di ottenere indicatori
territoriali a scala nazionale, regionale o di bacino, e al fine di
contribuire, insieme ad altri indicatori, ad una caratterizzazione
del territorio alla medesima scala. Le stesse caratteristiche non ne
consentono invece l'utilizzazione a scala comunale per l'imposizione
di vincoli territoriali.
Art. 11
Proprieta' esclusiva
Il prodotto oggetto della presente convenzione e' di esclusiva
proprieta' del Servizio Geologico nazionale e della Regione, i quali
potranno disporre discrezionalmente di tutti gli elaborati per i
propri fini istituzionali pur nel rispetto delle norme sulla
proprieta' intellettuale e di quanto previsto nel precedente articolo
10.
In tutti gli elaborati che verranno diffusi dal Servizio utilizzando,
anche in parte, i risultati del progetto IFFI, sara' inserita, con la
necessaria evidenza, l'indicazione che essi sono stati realizzati a
cura della Regione, in esecuzione della presente convenzione, con
l'indicazione dei nominativi dei soggetti realizzatori e dei
rispettivi organi di appartenenza.
In tutti gli elaborati che verranno diffusi dalla Regione
utilizzando, anche in parte, i risultati del progetto IFFI, sara'
inserita, con la necessaria evidenza, l'indicazione che essi sono
contenuti nel sistema informativo relativo al presente Progetto, in
esecuzione della presente convenzione.
Art. 12
Inadempimenti e responsabilita'
espressamente convenuto che nel caso di inadempimenti ogni parte
contraente puo' risolvere il presente contratto conformemente alle
disposizioni di legge.
Le parti si sollevano reciprocamente dalla responsabilita' civile per
fatti dannosi che, con esclusione dei casi di dolo o di colpa,
possano accadere al personale da ciascuno adibito - presso la sede
del Servizio, i locali o l'area di intervento della Regione -
all'esecuzione della presente convenzione.
In caso di controversie circa l'applicazione delle clausole contenute
nel presente contratto o per differenti e contrastanti
interpretazioni delle stesse, le relative questioni dovranno essere
amichevolmente risolte entro 120 giorni decorrenti dalla data di
ricezione della lettera trasmessa da parte di uno dei contraenti, con
la quale si solleva la questione controversa. Trascorsi inutilmente i
120 giorni la controversia potra' essere devoluta al giudice
ordinario del competente foro di Roma.