DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2000, n. 2163
Modifica della delibera di Giunta n. 2811 del 19 novembre 1996 avente ad oggetto "Direttiva in materia di procedimento disciplinare a carico dei dipendenti regionali inquadrati in qualifiche funzionali non dirigenziali"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- l'art. 8 della "Direttiva in materia disciplinare a carico dei
dipendenti regionali inquadrati in qualifiche funzionali non
dirigenziali" allegata, quale parte integrante e sostanziale, alla
delibera di Giunta n. 2811 del 19 novembre 1996, ai sensi del quale
"Con lo stesso atto di irrogazione della sanzione disciplinare il
lavoratore deve essere informato della possibilita' di adire il
Collegio arbitrale di disciplina, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 4
agosto 1994, n. 31, oppure l'autorita' giudiziaria. In caso di
impugnazione della sanzione disciplinare, la stessa resta sospesa
fino alla decisione dell'organo adito";
- l'art. 59 bis del DLgs 29/93, aggiunto dall'art. 28, comma 1 del
DLgs 80/98, che recita: "Se i contratti collettivi nazionali non
hanno istituito apposite procedure di conciliazione e arbitrato, le
sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti
al collegio di conciliazione di cui all'articolo 69 bis, con le
modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della
Legge 20 maggio 1970, n. 300";
- l'art. 28, comma 2 del DLgs 80/98 che recita: "La disposizione di
cui al comma 1 si applica a far data dalla entrata in vigore del
primo contratto collettivo successivo alla entrata in vigore del
presente decreto. Dalla medesima data cessano di produrre effetti i
commi 7, 8 e 9 dell'art. 59 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29";
considerato che l'art. 12 della L.R. 31/94 avente ad oggetto
l'istituzione, la composizione e le modalita' di funzionamento del
Collegio arbitrale di disciplina, costituisce l'esito del recepimento
nell'ordinamento della Regione Emilia-Romagna delle disposizioni di
cui all'art. 59, commi 7, 8 e 9 del DLgs 29/93;
valutato che a norma dell'art. 28, comma 2 del DLgs 80/98, a seguito
della sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro del comparto
Regioni-Autonomie locali, avvenuta l'1 aprile 1999, non producano
piu' alcun effetto le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 del DLgs
29/93 e le corrispondenti disposizioni degli ordinamenti regionali,
come l'art. 12 della L.R. 31/94, sopra richiamato;
ritenuto conseguentemente di dover procedere con il presente atto a
modificare quanto disposto dall'art. 8 della Direttiva in materia di
procedimento disciplinare a carico dei dipendenti regionali
inquadrati in qualifiche funzionali non dirigenziali, allegata alla
delibera di Giunta n. 2811 del 19 novembre 1996, introducendo una
disposizione sostitutiva congruente con il mutato quadro legislativo;
dato atto del parere conforme espresso dall'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale;
dato atto inoltre del parere favorevole espresso dal Direttore
generale all'Organizzazione dr. Gaudenzio Garavini in merito alla
legittimita' e regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai
sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19 dicembre 1992, n. 41;
su proposta dell'Assessore competente in materia di Finanze.
Organizzazione. Sistemi informativi
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) l'articolo 8 della direttiva in materia di procedimento
disciplinare a carico dei dipendenti regionali inquadrati in
qualifiche funzionali non dirigenziali, allegata alla propria
delibera n. 2811 del 19 novembre 1996, e' sostituito integralmente
nel modo seguente:
"8) Impugnazioni delle sanzioni
Il collaboratore regionale puo' impugnare la sanzione disciplinare
secondo le procedure di conciliazione e arbitrato individuate o
richiamate dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
In caso di mancata istituzione di tali procedure, le sanzioni possono
essere impugnate davanti al collegio di conciliazione di cui all'art.
69 bis del DLgs 29/93, con le modalita' e con gli effetti di cui
all'art. 7, commi 6 e 7, della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Le modalita' di impugnazione della sanzione disciplinare devono
essere comunicate al collaboratore contestualmente alla trasmissione
dell'atto di irrogazione della sanzione disciplinare.";
2) di disporre che alla presente deliberazione venga data la massima
pubblicita' mediante affissione in luogo accessibile a tutti i
dipendenti, nonche' con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.