REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2000, n. 2163

Modifica della delibera di Giunta n. 2811 del 19 novembre 1996 avente ad oggetto "Direttiva in materia di procedimento disciplinare a carico dei dipendenti regionali inquadrati in qualifiche funzionali non dirigenziali"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visti:                                                                          
- l'art. 8 della "Direttiva in materia disciplinare a carico dei                
dipendenti regionali inquadrati in qualifiche funzionali non                    
dirigenziali" allegata, quale parte integrante e sostanziale, alla              
delibera di Giunta n. 2811 del 19  novembre 1996, ai sensi del quale            
"Con lo stesso atto di irrogazione della sanzione disciplinare il               
lavoratore deve essere informato della possibilita' di adire il                 
Collegio arbitrale di disciplina, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 4            
agosto 1994, n. 31, oppure l'autorita' giudiziaria. In caso di                  
impugnazione della sanzione disciplinare, la stessa resta sospesa               
fino alla decisione dell'organo adito";                                         
- l'art. 59 bis del DLgs 29/93, aggiunto dall'art. 28, comma 1 del              
DLgs 80/98, che recita: "Se i contratti collettivi nazionali non                
hanno istituito apposite procedure di conciliazione e arbitrato, le             
sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti           
al collegio di conciliazione di cui all'articolo 69 bis, con le                 
modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della           
Legge 20 maggio 1970, n. 300";                                                  
- l'art. 28, comma 2 del DLgs 80/98 che recita: "La disposizione di             
cui al comma 1 si applica a far data dalla entrata in vigore del                
primo contratto collettivo successivo alla entrata in vigore del                
presente decreto. Dalla medesima data cessano di produrre effetti i             
commi 7, 8 e 9 dell'art. 59 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29";                   
considerato che l'art. 12 della L.R. 31/94 avente ad oggetto                    
l'istituzione, la composizione e le modalita' di funzionamento del              
Collegio arbitrale di disciplina, costituisce l'esito del recepimento           
nell'ordinamento della Regione Emilia-Romagna delle disposizioni di             
cui all'art. 59, commi 7, 8 e 9 del DLgs 29/93;                                 
valutato che a norma dell'art. 28, comma 2 del DLgs 80/98, a seguito            
della sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro del comparto            
Regioni-Autonomie locali, avvenuta l'1 aprile 1999, non producano               
piu' alcun effetto le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 del DLgs            
29/93 e le corrispondenti disposizioni degli ordinamenti regionali,             
come l'art. 12 della L.R. 31/94, sopra richiamato;                              
ritenuto conseguentemente di dover procedere con il presente atto a             
modificare quanto disposto dall'art. 8 della Direttiva in materia di            
procedimento disciplinare a carico dei dipendenti regionali                     
inquadrati in qualifiche funzionali non dirigenziali, allegata alla             
delibera di Giunta n. 2811 del 19 novembre 1996, introducendo una               
disposizione sostitutiva congruente con il mutato quadro legislativo;           
dato atto del parere conforme espresso dall'Ufficio di Presidenza del           
Consiglio regionale;                                                            
dato atto inoltre del parere favorevole espresso dal Direttore                  
generale all'Organizzazione dr. Gaudenzio Garavini in merito alla               
legittimita' e regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai             
sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19 dicembre 1992, n. 41;              
su proposta dell'Assessore competente in materia di Finanze.                    
Organizzazione. Sistemi informativi                                             
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) l'articolo 8 della direttiva in materia di procedimento                      
disciplinare a carico dei dipendenti regionali inquadrati in                    
qualifiche funzionali non dirigenziali, allegata alla propria                   
delibera n. 2811 del 19 novembre 1996, e' sostituito integralmente              
nel modo seguente:                                                              
"8) Impugnazioni delle sanzioni                                                 
Il collaboratore regionale puo' impugnare la sanzione disciplinare              
secondo le procedure di conciliazione e arbitrato individuate o                 
richiamate dai contratti collettivi nazionali di lavoro.                        
In caso di mancata istituzione di tali procedure, le sanzioni possono           
essere impugnate davanti al collegio di conciliazione di cui all'art.           
69 bis del DLgs 29/93, con le modalita' e con gli effetti di cui                
all'art. 7, commi 6 e 7, della Legge 20 maggio 1970, n. 300.                    
Le modalita' di impugnazione della sanzione disciplinare devono                 
essere comunicate al collaboratore contestualmente alla trasmissione            
dell'atto di irrogazione della sanzione disciplinare.";                         
2) di disporre che alla presente deliberazione venga data la massima            
pubblicita' mediante affissione in luogo accessibile a tutti i                  
dipendenti, nonche' con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale               
della Regione Emilia-Romagna.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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