REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2000, n. 1496

Accordo di programma con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i servizi tecnici nazionali - per la realizzazione della Carta geologica nazionale alla scala 1:50.000

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamate le Leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 e 8 luglio 1977,            
n. 32, relative alla "Formazione di una cartografia regionale", e le            
Leggi nazionali 67/88, 305/89, 438/95 e 226/99;                                 
(omissis)  delibera:                                                            
1) di approvare lo schema di Accordo di programma da stipulare con la           
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i Servizi              
tecnici nazionali - Servizio Geologico nazionale che, in allegato               
alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante;                   
2) di dare atto che il presidente della Giunta regionale provvedera'            
alla stipula dell'Accordo di programma;                                         
3) di autorizzare il presidente della Giunta della Regione                      
Emilia-Romagna ad apportare le eventuali modifiche che si ritenessero           
necessarie all'atto della  firma dell'Accordo sopra citato;                     
4) di dare atto che con successive determinazioni la Presidenza del             
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i Servizi tecnici                     
nazionali, provvedera' all'accredito della somma di Lit.                        
2.895.000.000 (pari a Euro 1.495.142,72) in apposita contabilita'               
speciale che sara' gestita dal dott. Raffaele Pignone, dirigente                
responsabile dell'Ufficio Geologico regionale, in qualita' di                   
Funzionario delegato;                                                           
5) di dare atto altresi', che la suddetta somma non sara' recepita              
nel bilancio regionale essendo oggetto di apposita contabilita'                 
speciale dello Stato;                                                           
6) di provvedere altresi', con successivi atti amministrativi                   
all'attuazione dei supporti necessari all'elaborazione del progetto             
esecutivo per  l'attuazione dell'accordo di programma, nonche' ai               
fini del monitoraggio in itinere e delle connesse attivita' di                  
gestione e rendicontazione amministrativa;                                      
7) di nominare, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei                  
Ministri Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali, responsabile             
del progetto, nonche' funzionario delegato unico e responsabile                 
dell'attuazione del programma, come previsto dall'art. 6                        
dell'accordo, il dott. Raffaele Pignone dirigente della Regione                 
Emilia-Romagna;                                                                 
(omissis)                                                                       
Schema di accordo di programma tra il Servizio geologico nazionale e            
la Regione Emilia-Romagna                                                       
L'anno duemila (2000) il giorno . . . . . . . . . . . . . . . . del             
mese di . . . . . . . . . . . .                                                 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i            
Servizi tecnici nazionali, in Roma, Via Curtatone n. 3,                         
sono presenti                                                                   
Servizio Geologico d'Italia - nella persona del direttore del                   
Servizio Geologico d'Italia, dr. Andrea Todisco,                                
Regione Emilia-Romagna - nella persona del . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . .                                                                       
premesso                                                                        
- che l'Accordo di programma tra il Servizio Geologico nazionale e la           
Regione Emilia-Romagna verra' indicato di seguito con il termine                
"Accordo";                                                                      
- che ai sensi delle Leggi 2 febbraio 1960, n. 68, 24 maggio 1989, n.           
183, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991,             
n. 85, il Servizio Geologico d'Italia e' l'organo cartografico                  
ufficiale dello Stato per quanto concerne la cartografia geologica;             
- che il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n.              
106, ha riorganizzato il Servizio Geologico d'Italia e gli altri                
Servizi tecnici nazionali nel Dipartimento per i Servizi tecnici                
nazionali nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del            
Consiglio dei Ministri;                                                         
- che ai sensi degli articoli 2 e 9 della Legge 18 maggio 1989, n.              
183 e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5             
aprile 1993, n. 106, il predetto Dipartimento deve costituire e                 
gestire a livello nazionale il Sistema informativo unico (SIU), cui             
vanno raccordati i sistemi informativi  delle Regioni e delle                   
Province autonome;                                                              
- che il Servizio Geologico d'Italia ha in corso di realizzazione la            
carta geologica ufficiale alla scala 1:50.000;                                  
- che il Servizio Geologico d'Italia per la realizzazione della carta           
geologica ufficiale alla scala 1:50.000, per i successivi                       
aggiornamenti e per le attivita' scientifiche ad essa strumentali ha            
stipulato convenzioni ed accordi di programma con Regioni, Province             
autonome, Universita' e Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi            
delle Leggi 11 marzo 1988, n. 67, 2 agosto 1989, n. 305, 27 ottobre             
1995, n. 438 e con fondi di assestamento di bilancio relativi                   
all'anno 1996, Legge 183/89;                                                    
- che il DL 28 agosto 1995, n. 364, convertito con modificazioni                
nella Legge 27 ottobre 1995, n. 438, recante "Ulteriori disposizioni            
a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994" all'articolo 4               
sexies, comma 1 e 2, prevede: (... "a) il Servizio Geologico                    
d'Italia, al fine prioritario di effettuare i rilevamenti nelle zone            
colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994, nonche' per                 
accelerare la realizzazione della cartografia geologica del                     
territorio nazionale e l'espletamento delle altre attivita'                     
scientifiche ad essa strumentali, puo' avvalersi della collaborazione           
degli Istituti e dei Dipartimenti universitari, del Consiglio                   
nazionale delle ricerche e dei servizi e relativi uffici geologici              
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano mediante            
la stipula di accordi di programma ai sensi della Legge 7 agosto                
1990, n. 241; b) agli accordi di programma si applicano le procedure            
di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20                
aprile 1994, n. 367; c) per l'attuazione degli accordi di programma             
gli organismi sopraindicati possono avvalersi di singoli geologi e di           
singoli tecnici specializzati anche estranei all'Amministrazione,               
secondo le modalita' previste dai singoli ordinamenti; d) gli accordi           
di programma possono anche integrare le convenzioni gia' stipulate              
per la realizzazione della cartografia geologica.");                            
- che ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della Legge 226/99 e' previsto           
il completamento della carta geologica nazionale alla scala 1:50.000            
per le terre emerse e 1:250.000 per il fondo marino;                            
- che la Regione Emilia-Romagna ha proposto, con nota prot. CARP                
2000/0006 del 3/1/2000, la realizzazione e l'informatizzazione dei              
fogli geologici alla scala 1:50.000 n. 161 "Casalpusterlengo" (con              
Regione Lombardia), n. 201 "San Giovanni in Persiceto", n. 203                  
"Poggio Renatico", n. 241 "Cervia", n. 251 "Porretta Terme" (con                
Regione Toscana) e n. 266 "Mercato Saraceno" (con Regione Marche);              
- che il Servizio Geologico nazionale, con nota prot. SGE/664/U1CARG            
del 17 febbraio 2000, ha deliberato lo stanziamento di Lit.                     
1.095.000.000 (pari a  Euro 565.520,3) per l'anno 2000, per la                  
realizzazione dei fogli geologici alla scala 1:50.000, n. 202 "San              
Giovanni in Persiceto" e n. 266 "Mercato Saraceno" (quota-parte della           
Regione Emilia-Romagna), e di Lit. 1.090.000.000 (pari a Euro                   
562.938,02) per l'anno 2001, per la realizzazione dei fogli geologici           
alla scala 1:50.000, n. 203 "Poggio Renatico", n. 241 "Cervia" e n.             
251 "Porretta Terme" (quota-parte della Regione Emilia-Romagna);                
- che la Regione Toscana, con nota prot. 104/23326/18 del 16/6/2000,            
ha proposto di trasferire alla  Regione Emilia-Romagna l'attribuzione           
del foglio geologico alla scala 1:50.000, n. 251 "Porretta Terme" e             
di conseguenza, la propria quota-parte di finanziamento (Lit.                   
510.000.000, pari a Euro 263.393,02);                                           
considerato:                                                                    
- che il Progetto cartografico complessivo della Regione                        
Emilia-Romagna, avviato fino ad oggi, comprende la realizzazione di             
32 fogli geologici alla  scala 1:50.000, dei quali uno gia' stampato,           
due in fase di stampa ed altri 10 in fase di allestimento per la                
stampa;                                                                         
- che il Servizio Geologico nazionale ha necessita' di fornirsi in              
tempi brevi di uno schema di impianto colori, sia per la stampa dei             
fogli della Regione Emilia-Romagna, sia da utilizzare come standard             
di riferimento per la stampa dei fogli della Carta geologica d'Italia           
alla scala 1:50.000 sull'intero territorio nazionale;                           
- che la Regione Emilia-Romagna dispone di un proprio settore                   
cartografico dotato di rilevante esperienza nel settore della                   
cartografia geologica, in grado  di supportare il Servizio Geologico            
d'Italia nella predisposizione di un idoneo schema di impianto                  
colori;                                                                         
convengono e stipulano quanto segue                                             
Art. 1                                                                          
Oggetto dell'Accordo                                                            
L'oggetto dell'Accordo e':                                                      
a) la realizzazione dei fogli geologici n. 202 "San Giovanni in                 
Persiceto", n. 203 "Poggio Renatico", n. 241 "Cervia", n. 251                   
"Porretta Terme" e della porzione di territorio ricadente nella                 
Regione Emilia-Romagna del foglio geologico n. 266 "Mercato                     
Saraceno", della Carta Geologia d'Italia alla scala 1:50.000;                   
b) la realizzazione dello schema di impianto colori per la stampa dei           
fogli della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:50.000 e la                   
relativa sperimentazione grafica su almeno 3 (tre) fogli geologici.             
Art. 2                                                                          
Attuazione del programma dell'Accordo                                           
Ai fini della realizzazione del progetto, i soggetti partecipanti               
all'Accordo si impegnano a compiere quanto necessario ed utile per la           
realizzazione del progetto stesso.                                              
Entro 60 giorni consecutivi dalla data di stipula del presente                  
Accordo, il responsabile dell'attuazione  del programma, di cui al              
successivo articolo 5, deve presentare al Servizio Geologico d'Italia           
una proposta di programma operativo di lavoro (POL), redatta in                 
conformita' alle specifiche tecniche che, allegate al presente atto,            
ne costituiscono parte integrante. Tale POL deve essere approvato dal           
Servizio Geologico, sentiti i suoi organi consultivi.                           
Le prescrizioni tecniche e le normative di riferimento previste nel             
POL potranno essere integrate ed aggiornate durante l'esecuzione                
dell'Accordo, senza che intervengano variazioni di costi e di tempi.            
Art. 3                                                                          
Durata dell'Accordo                                                             
Il presente Accordo ha la durata:                                               
- di 48 mesi, per la realizzazione dell'oggetto di cui al punto a)              
dell'articolo 1;                                                                
- di 24 mesi, per la realizzazione dell'oggetto cui al punto b)                 
dell'articolo 1.                                                                
La durata decorre dalla notifica, effettuata mediante lettera                   
raccomandata A/R al responsabile dell'attuazione del programma,                 
dell'avvenuta registrazione presso gli organi di controllo del                  
provvedimento approvativo del presente Accordo.                                 
Tale termine puo' essere prorogato, con l'accordo delle parti, per              
documentate cause di forza maggiore.                                            
Ferme restando le finalita' di cui all'articolo 2, il presente                  
Accordo puo' essere modificato d'intesa tra le parti che lo                     
sottoscrivono.                                                                  
Art. 4                                                                          
Finanziamento                                                                   
Per la realizzazione di quanto oggetto del presente Accordo, i                  
sottoscriventi contribuiranno:                                                  
1) Per l'oggetto di cui al punto a) dell'articolo 1:                            
- il Servizio Geologico d'Italia con un finanziamento pari a                    
complessive Lit. 2.695.000.000 (pari a Euro 1.391.851,34), a valere             
sul Capitolo 9391 dell'unita' previsionale di base 22 dello stato di            
previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 2000 - Lit.                      
1.095.000.000 (pari a  Euro 656.520,3) e per l'anno 2001 - Lit.                 
1.600.000.000 (pari a Euro 826.331,04). Tale finanziamento sara'                
erogato in quattro tranches corrispondenti ai quattro anni di durata            
del progetto, in base a quanto indicato nel "Piano                              
economico-finanziario" previsto dal POL; la prima di dette tranches             
decorrera' dall'avvenuto perfezionamento  del presente Accordo,                 
secondo il disposto dell'articolo 3 di cui sopra;                               
- la Regione Emilia-Romagna attraverso la messa a disposizione di               
risorse, personale, mezzi e rilevamenti inediti che, pur configurando           
un onere economico ad esclusivo carico della stessa, non si traduce             
in un apporto finanziario diretto.                                              
2) Per l'oggetto di cui al punto b) dell'articolo 1:                            
- il Servizio Geologico d'Italia con un finanziamento pari a                    
complessive Lit. 200.000.000 (pari a Euro 103.291,37), a valere sul             
Capitolo 9391 dell'unita' previsionale di base 22 dello stato di                
previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 2000. Tale                       
finanziamento sara' erogato in due tranches, in base a quanto                   
indicato nel "Piano economico-finanziario" previsto dal POL; la prima           
di dette tranches decorrera' dall'avvenuto perfezionamento del                  
presente Accordo, secondo  il disposto dell'articolo 3 di cui sopra;            
- la Regione Emilia-Romagna attraverso la messa a disposizione di               
risorse, personale e mezzi che, pur configurando un onere economico             
ad esclusivo carica della stessa, non si traduce in un apporto                  
finanziario diretto.                                                            
Art. 5                                                                          
Responsabile dell'attuazione del programma                                      
    E' individuato nella persona del                                            
nato/a a . . . . . . . . . . . . . . , il                                       
della Regione Emilia-Romagna, il responsabile dell'attuazione del               
programma e  della corretta esecuzione del progetto, nonche'                    
funzionario delegato ai sensi del combinato disposto dell'art. 4                
sexies della Legge 27 ottobre 1995, n. 438 e dell'art. 8 del decreto            
del Presidente della Repubblica Italiana, 367/94, che con nota                  
accetta l'incarico.                                                             
Art. 6                                                                          
Modalita' di rendicontazione                                                    
Nelle proprie attivita' di gestione, il funzionario delegato applica            
le vigenti norme sulla contabilita' generale dello Stato italiano; il           
controllo di gestione viene effettuato dal Servizio per il controllo            
interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica            
Italiana.                                                                       
Il funzionario delegato deve trasmettere alle Amministrazioni                   
partecipanti all'Accordo un rendiconto annuale della gestione                   
contabile.                                                                      
Art. 7                                                                          
Controlli                                                                       
Ferma restando la normale attivita' di vigilanza e di controllo                 
prevista dagli ordinamenti di ciascuno dei partecipanti all'Accordo,            
il Servizio Geologico d'Italia puo':                                            
- effettuare, anche in corso d'opera, controlli e sopralluoghi sulle            
attivita' svolte, al fine di verificarne la corretta esecuzione ed il           
normale andamento, secondo le modalita' e l'articolazione temporale             
previste nel POL approvato;                                                     
- verificare, al fine di informare l'Amministrazione che finanzia il            
progetto, lo stato di avanzamento delle attivita' in relazione alle             
rispettive fasi annuali ed ai risultati e prodotti intermedi.                   
Le Amministrazioni sottoscriventi provvedono, comunque, alla verifica           
ed all'approvazione dei prodotti  finali realizzati secondo le                  
previsioni programmatiche che risultano nel POL approvato.                      
Art. 8                                                                          
Proprieta' dei dati                                                             
I prodotti ottenuti con il presente Accordo sono di proprieta'                  
esclusiva del Servizio Geologico d'Italia, ad eccezione dei                     
rilevamenti originali alla scala 1:10.000 ricadenti nel territorio              
della regione Emilia-Romagna, che sono di proprieta' della Regione              
stessa.                                                                         
Per i propri fini istituzionali, i sottoscriventi l'Accordo hanno               
piena disponibilita' dei dati acquisiti.                                        
Art. 9                                                                          
Stampa                                                                          
Il Servizio Geologico d'Italia provvede alla stampa ed alla                     
commercializzazione dei fogli geologici realizzati.                             
Nell'utilizzazione dei risultati si osservano le norme della Legge 2            
febbraio 1960, n. 68, ove applicabili.                                          
Il Servizio Geologico d'Italia si impegna a consegnare alla Regione             
Emilia-Romagna, a titolo gratuito, n. 500 esemplari dei fogli                   
realizzati.                                                                     
per IL SERVIZIO GEOLOGICO  per LA REGIONE                                       
NAZIONALE  EMILIA-ROMAGNA                                                       
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  IL FUNZIONARIO DELEGATO                              
GEOLOGICO NAZIONALE                                                             
dr. Andrea Todisco                                                              
ALLEGATO 1                                                                      
Legge 226/99 - Indicazioni per la compilazione del Piano operativo di           
lavoro (POL)                                                                    
Il POL, che verra' sottoposto all'approvazione  del Servizio                    
Geologico nazionale (SGN), dovra' essere articolato nei seguenti                
capitoli:                                                                       
- Premessa                                                                      
- Oggetto dell'Accordo di programma                                             
- Inquadramento geologico                                                       
- Attuazione del progetto                                                       
- Organigramma                                                                  
- Fasi di lavoro                                                                
- Cronogramma delle fasi di lavoro                                              
- Piano economico-finanziario                                                   
Premessa                                                                        
Saranno indicati:                                                               
- le fasi che hanno portato all'approvazione del progetto e al                  
relativo finanziamento;                                                         
- precedenti finanziamenti erogati dal SGN al cofirmatario;                     
- la partecipazione del soggetto realizzatore sotto forma di                    
cofinanziamento (economico; messa a disposizione di personale,                  
risorse, strumentazione e mezzi, quantificabili dal punto di vista              
economico; disponibilita' di studi e rilevamenti inediti,                       
utilizzabili per il progetto; per le aree marine, la disponibilita'             
di registrazioni sismiche o acustiche gia' realizzate, dati di                  
campionamento, ecc.);                                                           
- le altre informazioni che permettono di avere un quadro generale              
del contesto in cui si inseriscono il/i foglio/i oggetto dell'accordo           
di programma;                                                                   
- il Responsabile della corretta esecuzione e dell'attuazione del               
progetto, nonche' funzionario delegato.                                         
Oggetto dell'Accordo di programma                                               
Sara' indicato che oggetto dell'Accordo di programma e' la                      
realizzazione e l'informatizzazione del/i foglio/i ammesso/i al                 
finanziamento.                                                                  
Inquadramento geologico                                                         
Per ciascun foglio saranno sinteticamente riportate le informazioni             
riguardanti la stratigrafia, l'assetto strutturale, le problematiche            
regionali, e quant'altro ritenuto utile per fornire un inquadramento            
geologico delle aree da rilevare. Saranno indicate, altresi', le                
percentuali che i vari complessi litologici occupano nel foglio e le            
percentuali di parte a mare.                                                    
Attuazione del progetto                                                         
In questo capitolo saranno indicati:                                            
- la scala a cui si effettuera' il rilevamento (1:10.000), secondo le           
prescrizioni del documento allegato (Allegato 1);                               
- le basi topografiche e/o batimetriche che saranno utilizzate per il           
rilevamento, l'informatizzazione e la stampa;                                   
- la durata del progetto;                                                       
- le attivita' svolte in proprio e quelle affidate a terzi;                     
- le normative e le linee guida di riferimento:                                 
- Quaderni Serie III, n. 1 (con relativi testi di riferimento), 2, 3,           
6, e successive modifiche e integrazioni;                                       
- Supplemento Bollettino Servizio Geologico d'Italia, fascicoli 1-5,            
1968/71;                                                                        
- CARIMATI et alii, Bollettino Servizio Geologico d'Italia, volume              
101, 1982.                                                                      
Dovranno altresi' essere utilizzati i Quaderni pubblicati durante il            
periodo di realizzazione del progetto e i documenti integrativi                 
prodotti dal Gruppo di lavoro per l'informatizzazione nell'Accordo di           
programma a tal uopo stipulato, secondo le modalita' concordate con             
il SGN;                                                                         
- prodotti finali che saranno consegnati al SGN:                                
- gli originali d'autore alla scala 1:10.000;                                   
- gli originali d'autore alla scala 1:25.000;                                   
- l'originale d'autore alla scala 1:50.000, ottenuto dalla                      
rielaborazione ragionata del rilevamento originario, corredato dagli            
elementi a cornice (legenda, profili, schema dei rapporti                       
stratigrafici, schema tettonico, ecc.), come indicato nel Quaderno n.           
6;                                                                              
- i documenti integrativi:                                                      
- colonne stratigrafiche;                                                       
- sondaggi;                                                                     
- analisi (sedimentologiche, mineralogiche,  petrografiche,                     
paleontologiche, ecc.);                                                         
- analisi strutturali;                                                          
- elenco bibliografico;                                                         
- schede documentali (come previsto nei Quaderni n. 3 e n. 6);                  
- documentazione fotografica (foto di campagna, microfacies, ecc.);             
- le note illustrative (come previsto nel Quaderno n. 2 e successive            
integrazioni e modifiche);                                                      
- i prodotti per l'informatizzazione (come previsto nel Quaderno n. 6           
e successive integrazioni e modifiche);                                         
- i prodotti per la stampa (pellicole per la stampa e 5 copie della             
prova di torchio o delle prove di stampa).                                      
Dovra' altresi' essere indicato che il Responsabile dell'attuazione             
del progetto inviera' annualmente al SGN una relazione                          
tecnico-scientifica circostanziata (comprensiva della scheda A,                 
Allegato 2), per permettere di avere un quadro esaustivo delle aree             
rilevate, delle analisi effettuate, delle problematiche affrontate.             
Dovra' essere indicato che la relazione sara' accompagnata dagli                
elaborati cartografici e dalla documentazione a corredo (legenda,               
profili, schemi, ecc.) e che, contestualmente, il  Coordinatore                 
scientifico e/o i Direttore/i di rilevamento illustreranno lo stato             
di avanzamento del progetto in un seminario illustrativo dei prodotti           
intermedi. Deve altresi'  essere indicato che il Responsabile                   
dell'attuazione del progetto, inviera' al SGN tutta la documentazione           
(relazione tecnico-scientifica ed elaborati cartografici) almeno una            
settimana prima del seminario.                                                  
Contestualmente alla relazione tecnico-scientifica, il Responsabile             
dell'attuazione del progetto inviera'  una rendicontazione contabile,           
secondo quanto indicato nel Piano economico e finanziario (vedi in              
seguito).                                                                       
Organigramma                                                                    
Nell'organigramma di ciascun foglia dovranno essere indicati:                   
- coordinatore scientifico, prescelto tra soggetti con esperienza               
scientifica e cartografica nelle aree da rilevare;                              
- direttore/i di rilevamento, prescelto/i tra soggetti con esperienza           
scientifica e nelle attivita' di rilevamento, relativamente alle                
tematiche presenti  nel foglio;                                                 
- rilevatori, con esperienza di rilevamento (o di partecipazione a              
campagne oceanografiche - nei casi del rilevamento delle aree marine)           
preferibilmente non inferiore a tre (3) anni;                                   
- analisti, con competenze relative alle  tematiche geologiche;                 
- responsabile ed esperti per l'informatizzazione, con esperienza di            
almeno un (1) anno nel settore dei sistemi informativi geografici e             
nella gestione di banche dati geologici.                                        
I requisiti richiesti dovranno essere comprovati da curriculum. Nel             
caso non fosse possibile indicare in sede di POL i nominativi dei               
rilevatori e degli analisti, dovra' esserne indicato almeno il numero           
previsto e, per gli analisti, le competenze. In questo caso dovra'              
essere indicato  che i curricula relativi saranno inviati al SGN                
successivamente,  una volta individuati i nominativi.                           
Fasi di lavoro                                                                  
Per ciascun foglio, le fasi di lavoro e le attivita' svolte in                  
proprio o affidate a terzi saranno riportate dettagliando le varie              
voci.                                                                           
La fase di realizzazione del/i foglio/i dovra' prevedere, a seconda             
dei casi:                                                                       
- la fase preliminare, relativa alla ricerca bibliografica e al                 
reperimento dei dati editi ed inediti, correttamente riposizionati in           
mare, nel caso  di porzioni marine;                                             
- le attivita' di rilevamento, con la specifica della scala                     
(1:10.000) e, nel caso di porzioni a mare, della strumentazione                 
utilizzata, del numero e localizzazione delle prospezioni previste,             
del numero, tipo e localizzazione dei punti di campionamento e dei              
sistemi di posizionamento usati;                                                
- le attivita' complementari al rilevamento, quali le analisi                   
strutturali, studi sedimentologici,  studi aereofotogeologici, ecc.;            
- gli studi stratigrafici (paleontologici e  micropaleontologici),              
mineralogici e petrografici;                                                    
- sondaggi e le prove geotecniche;                                              
- le analisi geochimiche e le datazioni assolute;                               
- le fasi di realizzazione ed allestimento delle carte geologiche               
alla scala 1:25.000 e del foglio alla scala 1:50.000, con relativi              
schemi, legende, profili, ecc.;                                                 
- la predisposizione e stesura delle note illustrative;                         
- la fase di informatizzazione, con la descrizione di dettaglio del             
processo produttivo riferito a:                                                 
- metodologie, tecniche e relative strumentazioni di acquisizione               
numerica e gestione dei dati, aventi componenti geometriche e                   
descrittive;                                                                    
- organizzazione e caricamento della locale banca dati;                         
- criteri per i controlli;                                                      
- trasferimento dei dati al SGN;                                                
- la fase di allestimento per la stampa, comprendente la descrizione            
di dettaglio del processo produttivo previa specificazione del metodo           
che si intende seguire, di come e dove si prevede effettuare il                 
processo stesso, e di quali saranno i prodotti risultanti;                      
- altro.                                                                        
Cronogramma delle fasi di lavoro                                                
La ripartizione temporale delle varie fasi di lavoro dovra' essere              
riportata in uno schema (cronogramma). Le fasi da indicare,                     
comprensivi di piz attivita' sono le seguenti:                                  
- coordinamento e direzione di rilevamento;                                     
- gestione contabile-amministrativa;                                            
- studi preliminari (ricerca bibliografica, reperimento dati                    
disponibili);                                                                   
- rilevamento geologico e attivita' complementari;                              
- studi stratigrafici;                                                          
- esecuzione di sondaggi e prove geotecniche;                                   
- esecuzioni di analisi e datazioni assolute;                                   
- relazioni tecnico-scientifiche e seminari;                                    
- allestimento carte alla scala 1:25.000;                                       
- allestimento foglio alla scala 1:50.000;                                      
- note illustrative;                                                            
- informatizzazione;                                                            
- allestimento stampa;                                                          
- altro.                                                                        
Piano economico-finanziario                                                     
I costi relativi alle varie fasi di realizzazione del progetto vanno            
accuratamente dettagliati in uno schema, suddividendoli negli anni di           
durata del progetto.                                                            
Si raccomanda di utilizzare le stesse voci del cronogramma delle fasi           
di lavoro, raggruppate secondo il seguente schema:                              
- coordinamento scientifico e direzione di rilevamento (comprensivi             
di spese di missioni);                                                          
- rilevamento;                                                                  
- indagini ed analisi;                                                          
- allestimento elaborati cartografici e note illustrative;                      
- informatizzazione e allestimento per la stampa;                               
- spese generali.                                                               
Contestualmente alla relazione  tecnico-scientifica annuale, il                 
responsabile dell'attuazione del  progetto inviera' una                         
rendicantazione contabile delle spese effettuate nell'anno, corredata           
dalla scheda B (Allegato 3), e la richiesta del finanziamento per il            
nuovo anno.                                                                     
ALLEGATO 2                                                                      
Indicazioni per il rilevamento alla scala 1:10.000                              
1) Scala di rilevamento                                                         
La cartografia geologica riveste un ruolo fondamentale nella                    
conoscenza del territorio e nella pianificazione territoriale. Il               
progetto della nuova Carta  geologica d'Italia alla scala 1:50.000              
costituisce un'opportunita' unica per l'acquisizione di dati e                  
informazioni in maniera sistematica sul territorio nazionale.                   
Visto in quest'ottica, considerando le nuove tecniche di rilevamento            
sia stratigrafico che strutturale e il dettaglio di informazioni                
richiesto, tale progetto mantiene la sua validita' se l'acquisizione            
dei dati, cioe' il rilevamento geologico di base, viene svolto in               
modo dettagliato. La scala di rilevamento considerata piu' idonea e'            
quella 1:10.000; nel caso non fosse disponibile la base topografica a           
questa scala, si potra' rilevare su base topografica 1:10.000                   
derivata dall'ingrandimento delle  tavolette, preferibilmente                   
aerofotogrammetriche, alla scala 1:25.000 dell'IGMI.                            
2) Importanza ed utilita' della distinzione tra aree con unita'                 
affioranti e subaffioranti                                                      
La nuova Carta geologica d'Italia a scala 1:50.000 deve essere intesa           
come un prodotto la cui valenza e' duplice: documento scientifico di            
base e documento utilizzabile a fini applicativi.                               
La salvaguardia del primo dei due requisiti e' semplice, dal momento            
che i contenuti scientifici della carta vengono utilizzati da persone           
esperte della materia e quindi in grado di estrarne ed interpretarne            
tutte le potenzialita'. In una buona carta geologica la lettura e               
l'interpretazione del quadro scientifica di base deve scaturire                 
direttamente dai dati piuttosto che dai suggerimenti degli Autori.              
I contenuti applicativi sono invece rivolti anche ad utilizzatori che           
non hanno stretta consuetudine con le discipline geologiche, ai quali           
occorre ridurre i margini di incertezza nella lettura della carta               
stessa. Tale scopo viene raggiunto essenzialmente attraverso la                 
distinzione tra dati certi, riconoscibili direttamente sul terreno, e           
dati presunti, ottenuti mediante processi interpretativi da parte del           
rilevatore. L'esempio piu' macroscopico di tale problematica e'                 
rappresentato dal margine di arbitrarieta' lasciato al rilevatore nel           
rappresentare sotto la stessa campitura aree dove una data unita'               
rocciosa affiora con indubbia evidenza ed aree interamente occupate             
da depositi alteritici e da suoli, che possono fungere da supporto              
per coperture vegetali e/o antropiche.                                          
evidente quindi come sia importante distinguere le aree con                     
affioramenti da quelle per le quali la definizione geologica deve               
essere interpolata o estrapolata per mancanza di esposizione delle              
rocce; distinguere cioe' tra unita' affioranti e unita'                         
subaffioranti. Le prime comprenderanno, oltre alle unita' del                   
substrato pre-quaternario, anche i depositi superficiali quaternari;            
le seconde si riferiranno alle succitate unita' soggiacenti ad una              
coltre di origine alteritica, pedogenetica ed antropogenica.                    
Con questa soluzione si intende peraltro difendere il principio di              
fondo per cui la ricerca scientifica di ogni tipo, e quindi anche               
quella geologica, dovrebbe sempre rigorosamente separare i dati dalle           
interpretazioni, per quanto buone e persino inconfutabili esse siano.           
Una carta geologica contenente la delimitazione degli affioramenti              
mette a disposizione di tutti il piu' oggettivo dei dati geologici di           
base, cioe' l'ubicazione dell'affioramento roccioso, favorendo cosi'            
enormemente la raccolta di nuovi dati analitici anche da parte di               
geologi meno familiari con la situazione geologica locale, ma che               
siano interessati ad approfondire un determinato problema od aspetto            
tematico. I vantaggi sono amplificati quando, come spesso accade, il            
rilevamento di base e' affidato a geologi ottimamente attrezzati per            
setacciare accuratamente  il territorio ma non sempre specificamente            
rivolti ad utilizzare al meglio il potenziale di dati analitici                 
offerto dagli affioramenti.                                                     
La distinzione cartografica delle aree nelle quali le unita'                    
geologiche sono direttamente visibili in campagna da quelle in cui le           
stesse sono coperte da una coltre alteritica con sviluppo piu' o meno           
potente di suolo, oppure rimaneggiate dall'attivita' antropica, rende           
piu' facile ed immediato qualsiasi tipo di osservazione ed                      
utilizzazione successiva della carta. Ad esempio, se di un'unita'               
geologica si vuole misurare una sezione stratigrafica, campionarla o            
studiarne i limiti, valutarne le deformazioni tettoniche od eseguirne           
l'analisi strutturale, dalla semplice osservazione della carta si               
potranno scegliere le aree piu' favorevoli ai suddetti scopi.                   
Inoltre, questo tipo di rappresentazione sara' particolarmente utile            
per esigenze di collaudi o verifiche a scopo applicativo. Anche i               
successivi adeguamenti delle carte, inevitabili con il procedere                
delle conoscenze, saranno resi piu' semplici da questa scelta,                  
naturalmente a patto che la distinzione tra affioramenti e                      
subaffioramenti sia eseguita con cura e impegno.                                
Allo scopo di ottenere quanto sopra, occorrera' anzitutto fissare               
concettualmente in modo univoco che cosa si intende per affioramento            
e subaffioramento in un lavoro di rilevamento e rappresentazione                
geo-cartografica di dettaglio come quello alla scala 1:10.000.                  
Affioramento                                                                    
Con questo termine si intende una porzione di superficie topografica            
in cui l'assenza, la discontinuita' o l'esiguita' della copertura               
alteritica, pedologica ed antropica permette la visione diretta delle           
unita' rocciose, siano esse appartenenti al substrato prequaternario            
che ai depositi "superficiali" quaternari.                                      
Subaffioramento                                                                 
Con questo termine si indica una porzione di superficie topografica             
occupata da copertura alteritica, pedologica o di rimaneggiamento               
antropico nella quale e' possibile stabilire con certezza la natura             
dell'unita' stratigrafica o tettonica sottostante, anche se                     
dell'unita' stessa non sono possibili descrizioni stratigrafiche od             
analisi  petrografiche ne' rilievi strutturali. La propensione                  
pressoche' congenita dei depositi superficiali quaternari ad essere             
avvolti da coperture pedogenetiche consiglia di applicare il concetto           
di subaffiorante solamente a quei depositi quaternari la cui origine            
e delimitazione cartografica vengono compiute su base morfologica, a            
causa dell'esiguita' di porzioni affioranti.                                    
Dalla presente categoria vanno escluse le coperture vegetali nei casi           
in cui la vegetazione, soprattutto quella arborea, cresca                       
direttamente su un substrato accessibile alla vista anche se con                
affioramenti discontinui e di piccole dimensioni.                               
consuetudine diffusa indicare i depositi quaternari come "coperture",           
declassando il ruolo di questi depositi a quello di elementi                    
secondari che disturbano la continuita' del substrato                           
pre-quaternario. Si raccomanda pertanto che l'uso del termine                   
"copertura" vada riservato solamente a quelle coltri di alterazione e           
pedogenesi che contraddistinguono la aree di subaffioramento, secondo           
quanto prima indicato.                                                          
3) Criteri di rappresentazione cartografica                                     
Le aree di affioramento dei corpi rocciosi devono essere                        
rappresentate e delimitate come si presentano nella realta', in ogni            
caso mai sottostimate. Negli elaborati cartografici alla scala                  
1:10.000, la loro rappresentazione sara' resa mediante l'uso di un              
retino o con una maggiore intensita' del colore.                                
Altrettanto importante e' valutare e indicare le zone non in                    
affioramento, dove non si ha diretta esposizione delle rocce e dove i           
dati geologici sono interpolati o estrapolati. Per tali aree il                 
rilevatore interpretera' dagli affioramenti vicini il tipo di unita'            
geologica presente nel sottosuolo, e la cartografera' come                      
subaffiorante, cioe' non retinata o colorata meno intensamente.                 
Nel caso in cui i depositi "superficiali" quaternari abbiano spessori           
ed estensioni rilevanti e comunque tali da costituire interesse                 
geologico e/o applicativo, essi saranno considerati come un qualsiasi           
altro deposito e quindi un'unita' geologica continentale (accumulo di           
frana, detrito di versante, morena, ecc.). Lo stesso vale nel caso di           
importanti accumuli per discariche o per riporti, che saranno                   
cartografati separatamente con la prescritta simbologia.                        
Oltre alla distinzione cartografica dell'affiorante e del                       
subaffiorante, e' importante che le misure e le osservazioni di                 
campagna siano posizionate correttamente.                                       
Dalle dimensioni degli affioramenti e' anche possibile, talvolta,               
valutare la qualita' e la quantita' delle osservazioni che si possono           
eseguire.                                                                       
La quantita' percentuale delle aree degli affioramenti permette di              
valutare anche l'affidabilita' della  carta geologica stessa:                   
maggiore e' la densita' degli affioramenti, maggiori saranno le                 
informazioni geologiche e minore la quantita' di interpretazione. A             
questo proposito e' importante cartografare anche l'ubicazione dei              
sondaggi e dei pozzi eventualmente utilizzati per la stesura della              
carta e disponibili in banca dati.                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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