REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 1872

Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili. Prime disposizioni applicative ai sensi della Legge 68/99 e della L.R. 14/00

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro             
dei disabili" e la L.R. 29 febbraio 2000, n. 14 "Promozione                     
dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate";                  
considerato che la Legge 68/99 prevede che le Regioni regolino                  
diversi strumenti di applicazione della stessa legge, fra i quali               
rivestono particolare urgenza:                                                  
- i criteri e le modalita' inerenti al pagamento, alla riscossione e            
al versamento, al fondo regionale per l'occupazione dei disabili                
delle somme relative alle richieste di esonero dall'obbligo                     
dell'assunzione (art. 5, comma 7);                                              
- le modalita' di valutazione degli elementi  che concorrono alla               
formazione delle graduatorie per il collocamento mirato (art. 8,                
comma 4);                                                                       
- criteri generali che consentano di contenere entro il limite del 10           
per cento della quota assegnata alla Regione sulla base del Decreto             
interministeriale 13 gennaio 2000, n. 91 Regolamento recante norme              
per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei           
disabili, istituito dall'articolo 13 della Legge 12 marzo 1999, n. 68           
gli oneri per  la fiscalizzazione totale, della durata massima di               
otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai            
lavoratori disabili con  handicap intellettivo e psichico, assunti ai           
sensi della Legge 68/99 stessa, a prescindere dalla percentuale di              
invalidita' del 79 per cento;                                                   
considerato, inoltre, che la citata L.R.  14/00 riconduce diversi               
adempimenti attuativi e di supporto tecnico all'intervento della                
Regione, fra i quali  rivestono particolare urgenza gli indirizzi per           
le Province al fine dell'autorizzazione alle compensazioni                      
territoriali (art. 7) e  gli interventi di supporto alla                        
progettazione  e realizzazione delle convenzioni di cui all'art. 11             
della Legge 68/99;                                                              
rilevato altresi' che, ai sensi dell'art. 4 del citato Decreto                  
interministeriale relativo al Regolamento per il funzionamento del              
Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili:                          
- vengono assegnate alla Regione Emilia-Romagna per l'anno 2000                 
risorse con le quali sara' possibile sostenere gli interventi di                
agevolazione alle imprese previsti dall'art. 13 della Legge 68/99               
(fiscalizzazioni totali, fiscalizzazioni parziali, rimborso                     
forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del             
posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilita' operative dei           
disabili);                                                                      
- le imprese interessate presentano, a tale  fine, programmi di                 
inserimento agli uffici competenti, individuati dalla L.R. 14/00                
nelle Province;                                                                 
- risulta necessario individuare criteri per  la concessione da parte           
delle Province delle agevolazioni sostenute dalla richiamata                    
assegnazione alla Regione;                                                      
considerato, inoltre, che i richiamati adempimenti attuativi e di               
supporto tecnico sono da collocarsi nel piu' generale e complessivo             
processo di attuazione della Legge 68/99 e della L.R. 14/00, il quale           
a sua volta richiede una complessiva ed organica ridefinizione degli            
indirizzi e della strumentazione applicativa per la promozione                  
dell'accesso al lavoro delle persone disabili;                                  
sentiti in merito il Comitato di  coordinamento Interistituzionale e            
la Commissione regionale tripartita ai sensi, rispettivamente, del              
comma 3 dell'art. 7 e del comma 2 dell'art. 6 della L.R. 25/98;                 
sentita altresi' la Consulta regionale per le politiche a favore                
delle persone disabili, di cui alla L.R. 21 agosto 1997, n. 29;                 
dato atto ai sensi dell'art. 4 della L.R. 41/92, dei pareri                     
favorevoli espressi, per quanto attiene la regolarita' tecnica, dalla           
dr.ssa Maura Franchi, Direttore dell'AERL, per quanto attiene la                
legittimita' dalla dr.ssa Cristina Balboni, Direttore generale,                 
Formazione professionale e Lavoro;                                              
su proposta dell'Assessore competente per materia;                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
A) di approvare le "Prime disposizioni applicative ai sensi della               
Legge 68/99 e della L.R. 14/00 per la promozione dell'accesso al                
lavoro delle  persone disabili", di cui all'Allegato A, parte                   
integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che           
esse, in particolare, prevedono:                                                
- "Criteri regionali per la realizzazione delle convenzioni di                  
inserimento lavorativo di  cui all'art. 11 della Legge 68/99";                  
- "Criteri per la concessione delle agevolazioni ai datori di lavoro            
previste dalla Legge 68/99";                                                    
- "Modalita' di valutazione degli elementi  che concorrono alla                 
formazione delle graduatorie per il collocamento mirato (Legge 68/99,           
art. 8, comma 4)";                                                              
- "Criteri e modalita' di pagamento, riscossione e versamento al                
fondo regionale per l'occupazione dei disabili delle somme relative             
alle richieste di esonero (Legge 68/99, art. 5, comma 7)";                      
- "Indirizzi per le Province al  fine dell'autorizzazione alle                  
compensazioni territoriali (L.R. 14/00, art. 7)";                               
- "Orientamenti applicativi generali";                                          
B) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO A                                                                      
Prime disposizioni applicative ai sensi della Legge 68/99 e della               
L.R. 14/00 per la promozione dell'accesso al lavoro delle persone               
disabili                                                                        
Indicazioni generali                                                            
Le presenti disposizioni e intendono consentire l'avvio                         
dell'attuazione della Legge 68/99 e della L.R. 14/00, definendo,                
nelle more di una piu' generale azione di indirizzo delle                       
opportunita' di promozione dell'accesso al lavoro delle persone                 
disabili, alcuni primi strumenti applicativi di riferimento per                 
l'intervento delle Province. A tale fine esse, in particolare,                  
prevedono:                                                                      
1) "Criteri regionali per la realizzazione  delle convenzioni di                
inserimento lavorativo di cui all'art. 11 della Legge 68/99";                   
2) "Criteri per la concessione delle agevolazioni ai datori di lavoro           
previste dalla Legge 68/99";                                                    
3) "Modalita' di valutazione degli elementi che concorrono alla                 
formazione delle graduatorie per il collocamento mirato (Legge 68/99,           
art. 8, comma 4)";                                                              
4) "Criteri e modalita' di pagamento, riscossione e versamento al               
fondo regionale per l'occupazione dei disabili delle somme relative             
alle richieste di esonero (Legge 68/99, art. 5, comma 7)";                      
5) "Indirizzi per le Province al fine dell'autorizzazione alle                  
compensazioni territoriali (L.R. 14/00, art. 7);                                
6) "Orientamenti applicativi generali".                                         
1) Criteri regionali per la realizzazione delle convenzioni di                  
inserimento lavorativo di cui all'art. 11 della Legge 68/99                     
Le Convenzioni con i datori di lavoro  finalizzate all'inserimento              
lavorativo di persone disabili e di cui all'art. 11 della Legge 68/99           
sono stipulate da parte delle Provincie, individuate dalla                      
legislazione nazionale  e regionale quali servizi competenti per il             
collocamento mirato.                                                            
Le Province, nell'ambito della propria  autonomia istituzionale e               
delle competenze ad esse attribuite dalle Leggi regionali 25/99 e               
14/00, definiscono attraverso  quali strutture nell'ambito dei                  
servizi per l'impiego e modalita' adottare le convenzioni medesime.             
Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalita' delle                   
assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare, nonche'            
delle verifiche condotte sulla complessiva conduzione della                     
convenzione stessa e sull'efficacia degli inserimenti e degli                   
interventi di supporto previsti. Tra le modalita' rientrano:                    
- assunzione con richiesta nominativa anche per la quota riservata              
dalla legge alla assunzione numerica;                                           
- svolgimento di tirocini con finalita' formative e di orientamento             
che, alle condizioni di cui all'art. 13, comma 3, Legge 68/99,                  
valgono come  adempimento dell'obbligo di assunzione;                           
rientrano, inoltre, attraverso negoziazione fra le parti sociali:               
- assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato;                       
- svolgimento di periodi di prova piu' ampi di quelli previsti dal              
contratto collettivo;                                                           
- deroghe ai limiti di eta' e durata dei contratti di                           
formazione-lavoro e di apprendistato, secondo  le previsioni                    
dell'art. 11, comma 6, Legge 68/99.                                             
Tali strumenti sono orientati ed applicati con particolare attenzione           
nei confronti degli invalidi psichici.                                          
Al fine di consentire un'efficace diffusione di questo strumento                
cardine del collocamento mirato, le Province potranno realizzare                
convenzioni e programmi di inserimento mirato sulla base dei seguenti           
criteri:                                                                        
- finalizzazione delle convenzioni alla progressiva e integrale                 
copertura della quota d'obbligo;                                                
- copertura della quota d'obbligo oggetto di convenzione attraverso             
inserimenti professionali ed  assunzioni equamente ripartiti nel                
corso del periodo cui la convenzione si riferisce;                              
- indicazione da parte del datore di lavoro di:                                 
- numero di assunzioni di persone disabili effettuate e da                      
effettuare;                                                                     
- numero di inserimenti per cui si avanza la proposta di convenzione;           
- modalita' di adempimento all'obbligo per la quota non interessata             
da convenzione;                                                                 
- tempi di realizzazione degli inserimenti e delle assunzioni;                  
- l'intenzione di avvalersi della facolta'  di assunzioni mediante              
chiamata nominativa, anche a prescindere dalle entita' per esse                 
previste dall'art. 7 della Legge 68/99;                                         
- possibilita' di integrazione delle convenzioni mediante programmi             
di inserimento individuali, consensualmente definiti fra le parti               
contraenti, i quali, ove conformi alle previsioni dell'art. 6 del DM            
91/00, potranno contenere la  richiesta di accesso  agli incentivi di           
cui all'art. 13 della Legge 68/99;                                              
- indicazione degli impegni della Provincia,  in particolare quanto             
attiene:                                                                        
a) la sospensione di avviamenti d'ufficio per il periodo di vigenza e           
 per le unita'  della convenzione, a fronte del regolare svolgimento            
del piano di assunzioni;  tale sospensione  non interviene per gli              
avviamenti  numerici eventualmente oggetto della convenzione;                   
b) eventuali azioni di supporto;                                                
- indicazione della possibilita' di interrompere l'applicazione della           
convenzione a fronte di gravi irregolarita' da parte dei soggetti               
contraenti rispetto ai termini della convenzione stessa o ai relativi           
programmi di inserimento.                                                       
Relativamente alle unita' inserite nelle proposte  di convenzione,              
fino all'esito dell'istruttoria relativa alla stipula di queste                 
ultime, non vengono effettuati avviamenti.                                      
La durata delle convenzioni e' di norma compresa fra mesi 24 e 36               
mesi, in relazione alle caratteristiche degli inserimenti, con                  
particolare attenzione all'entita' ed alla natura della riduzione               
delle capacita' lavorative della persona disabile, al numero degli              
inserimenti complessivi programmati, ai profili organizzativi                   
presentati dai  datori di  lavoro soggetti ad obbligo, al numero dei            
dipendenti impiegati ed alle caratteristiche della produzione.  Resta           
ferma  la possibilita' per le parti contraenti di prevedere durate              
diverse, a fronte del riscontro di specifiche esigenze, opportunita'            
o difficolta' da precisare all'interno  del programma di inserimento,           
nel rispetto delle procedure di concertazione stabilite dalle                   
Province in applicazione della legislazione nazionale e regionale.              
Le convenzioni, qualora non intervengano sull'intera quota di                   
assunzioni da effettuare, rilevano, ai fini  della corresponsione               
agli obblighi previsti  dalla Legge 68/99, esclusivamente per il                
numero di unita' cui fanno riferimento.                                         
Il rinnovo di una convenzione gia' sottoscritta o la stipula di una             
nuova convenzione e' subordinato alla valutazione dell'andamento                
delle precedenti con particolare riguardo agli esiti occupazionali.             
I termini della convenzione potranno essere modificati, laddove                 
mutino significativamente le condizioni che vi hanno dato origine               
ovvero la normativa di riferimento.                                             
I programmi di inserimento definiti ai sensi  delle convenzioni                 
potranno prevedere le attivita' di supporto alla selezione del                  
personale da inserire ed assumere, nonche' azioni di politica attiva            
del lavoro realizzabili a fronte dei programmi di inserimento.                  
Gli incentivi di cui di cui all'art. 8, comma 2 e 5, L.R. 45/96,                
possono essere concessi ai datori di lavoro che assumono le persone             
disabili iscritte nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2 della Legge            
68/99.                                                                          
Ai sensi dell'art. 10, L.R. 14/00, tali incentivi possono essere                
altresi' concessi cumulativamente alle agevolazioni di cui all'art.             
13 della Legge 68/99 eventualmente attribuite a fronte della stipula            
di convenzioni e dell'assunzione a tempo indeterminato di persone               
disabili.                                                                       
2) Criteri per la concessione delle agevolazioni ai datori di lavoro            
previste dalla Legge 68/99                                                      
Le Province svolgono l'istruttoria in merito all'ammissione agli                
incentivi di cui all'art. 13, comma 1, lettere a) e b), nonche' al              
rimborso delle spese sostenute, secondo le previsioni dell'art. 13,             
comma 1, lett. c), e comma 3, Legge 68/99.                                      
A tale fine i datori di lavoro che richiedono di accedere alle                  
risorse finanziarie di cui all'art. 13, Legge 68/99, debbono                    
precisare la somma corrispondente  alla fiscalizzazione totale o                
nella misura del 50 per cento, in riferimento all'anno, secondo le              
previsioni dell'art. 13, comma 1, lettere a) e b) ovvero alle spese             
sostenute, secondo le previsioni dell'art. 13, comma 1, lett. c), e             
comma 3, Legge 68/99. Ove tale precisazione non sia stata presentata            
le Provincie la richiedono ai datori di lavoro.                                 
Le Province riconoscono il diritto di accesso alle risorse richieste            
limitatamente alle disponibilita' della  quota assegnata alle Regioni           
del Fondo nazionale di cui all'art. 13, Legge 68/99. In applicazione            
dell'art. 13, comma 1, lettere a) e b) della legge, i programmi di              
inserimento possono essere ammessi agli incentivi per piu' anni, con            
finanziamento al budget dell'anno di presentazione della  richiesta             
datoriale.                                                                      
Le Province svolgono l'istruttoria per l'ammissione agli incentivi              
tenendo conto del riparto delle risorse attribuite alla Regione per             
l'anno 2000 sulla base delle percentuali di assegnazione relative               
alla Misura B1, del Programma operativo regionale, Obiettivo 3, Fondo           
sociale europeo. Nella ripartizione per l'anno 2001 si terra' conto,            
al fine di individuare criteri diversi od ulteriori, di necessita'              
emergenti gia' durante l'anno in corso nei singoli contesti                     
provinciali, e del complessivo andamento, anche in relazione ad                 
indicatori qualitativi e di efficacia occupazionale, delle                      
convenzioni interessate dalle agevolazioni di cui all'art. 13 della             
Legge 68/99.                                                                    
Gli incentivi destinati all'inserimento di persone con handicap                 
intellettivo e psichico aventi una riduzione della capacita'                    
lavorativa inferiore al 67 per cento non debbono superare il 10 per             
cento di detti importi. Ove tale percentuale sia superata il                    
finanziamento delle somme indicate dalle Provincie sara' riconosciuto           
solo previa verifica della possibilita' di rispetto della medesima              
percentuale al livello regionale. Eventuali risorse residue saranno             
utilizzate per finanziare interventi concernenti altre persone                  
disabili, secondo le regole generali.                                           
Le Province presentano alla Regione gli esiti dell'istruttoria                  
riportante l'elenco dei datori di lavoro ritenuti beneficiari e degli           
importi  rispettivamente spettanti. La  Regione approva, con proprio            
atto  da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale, l'elenco dei soggetti            
beneficiari anche in relazione all'esigenza di garanzia di spesa                
rispetto ad importi eventualmente non attribuiti sulla base delle               
istruttorie provinciali.                                                        
Gli oneri di spesa per le assicurazioni dei tirocinanti, ai sensi               
dell'art. 13, comma 3, Legge 68/99, sono rimborsati, in via                     
preferenziale, in connessione ai programmi ammessi agli incentivi,              
secondo le previsioni del DPR 13 gennaio 2000,  n.91.                           
3) Modalita' di realizzazione degli avviamenti e formazione degli               
elenchi nonche' delle graduatorie per  il collocamento mirato (Legge            
68/99, art. 8, comma 4)                                                         
Tutte le persone di cui al comma 1 dell'art. 1 della Legge 68/99, che           
risultino disoccupate e che aspirino ad una occupazione conforme alle           
proprie capacita' lavorative, possono iscriversi all'elenco di cui              
alla medesima legge.                                                            
Al fine di realizzare inserimenti lavorativi coerenti con gli                   
obiettivi del collocamento mirato le Provincie, ai sensi del comma 2            
dell'art. 5 della Legge 14/00, definiscono le modalita' di raccordo             
tecnico con i Comitati tecnici ovvero con altri organismi competenti,           
secondo le determinazioni provinciali, in particolare per quanto                
concerne la realizzazione delle schede ed i relativi colloqui di cui            
all'art. 8, comma 1, Legge 68/99, perseguendo l'obiettivo di svolgere           
 questi adempimenti entro 60 giorni dall'iscrizione.                            
Ferme restando le disposizioni di cui al DPCM 13 gennaio 2000 "Atto             
di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio            
dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della Legge 12 marzo                
1999, n. 68", le Province istituiscono, entro 6 mesi, la graduatoria            
delle persone disabili iscritte nell'elenco di cui all'art. 8, comma            
1, della Legge 68/99, sulla base dei seguenti criteri:                          
- unicita' della graduatoria per ogni ambito provinciale di                     
riferimento, senza ulteriori distinzioni  per categorie;                        
- sua conformita' alle previsioni dell'art. 31 del DPR 9 maggio 1994,           
n. 487, come modificato dall'art. 3 del DPR Legge 28 giugno 1997, n.            
246, salva  diversa indicazione del regolamento di cui all'art. 20,             
Legge 68/99;                                                                    
- sua validita' di norma annuale.                                               
Le Province realizzano gli avviamenti numerici presso i datori di               
lavoro pubblici e privati sulla base delle competenze professionali             
richieste e, relativamente a queste, della graduatoria provinciale.             
A fronte dell'impossibilita' di avviare lavoratori con le competenze            
richieste le Provincie, fino ad eventuale diversa disciplina da parte           
del regolamento di cui all'art. 20, Legge 68/99, possono individuarne           
altre, d'intesa con il datore di lavoro, per le quali risulti                   
realizzabile un avviamento dalla graduatoria, anche mediante le                 
convenzioni di cui agli artt. 11 e 12 della Legge 68/99. In assenza             
di tali intese le Province, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della              
medesima legge, avviano lavoratori in possesso delle competenze                 
ritenute piu' coerenti con le attivita' del datore di lavoro secondo            
l'ordine di graduatoria e prevedendo azioni di supporto formativo e/o           
orientativo.                                                                    
4) Criteri e modalita' di pagamento, riscossione e versamento al                
fondo regionale per l'occupazione dei disabili delle somme relative             
alle richieste di esonero (Legge 68/99, art. 5, comma 7)                        
I datori di lavoro che abbiano richiesto l'autorizzazione agli                  
esoneri versano i contributi esonerativi di cui all'art. 5, comma 3             
della Legge 68/99, pari a Lit. 25.000 (pari a Euro 12,911) per                  
ciascuna unita' non assunta e per ogni giorno lavorativo, al Fondo              
regionale per l'occupazione dei disabili mediante bonifico intestato            
a Tesoreria della Regione Emilia-Romagna, Rolo Banca 1473, Via                  
Indipendenza n. 11 - Bologna, codice ABI 3556, codice CAB 2450,                 
indicando la causale "Contributo esonerativo di cui alla Legge 68/99"           
e secondo le scadenze seguenti:                                                 
- entro 30 giorni dalla comunicazione  dell'esito dell'istruttoria              
per la richiesta di esonero, allorche' la relativa autorizzazione non           
sia stata concessa;                                                             
- entro il 30 di dicembre di ogni anno del periodo su cui agisce                
l'esonero, allorche' l'autorizzazione sia stata concessa.                       
Al fine della definizione delle quote da versare  si considerano come           
giorni lavorativi tutti i giorni feriali dal lunedi' al venerdi'                
compresi, escludendo, quindi, le feste nazionali, le giornate di                
sabato e domenica nonche' la festivita' patronale.                              
Le Province, all'atto della comunicazione  dell'esito                           
dell'istruttoria indicano al datore di lavoro richiedente ed al                 
competente servizio regionale il numero delle unita' ed i giorni da             
conteggiare al fine del versamento.                                             
Versamenti che non corrispondano alle entita' ed alle scadenze                  
determinano una maggiorazione del contributo pari al:                           
- 5% su base annua se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dai           
termini fissati,                                                                
- al 24% su base annua se la regolarizzazione avviene oltre 30 giorni           
dai termini fissati.                                                            
L'irrogazione di sanzioni ai datori di lavoro inadempienti avviene              
sulla base di opportune forme di raccordo fra la Regione e la                   
direzione regionale del lavoro.                                                 
5) Indirizzi per le Province al fine dell'autorizzazione alle                   
compensazioni territoriali (Legge 14/00, art. 7)                                
I datori di lavoro di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), Legge           
12 marzo 1999, n. 68, in conformita' alle previsioni della circolare            
del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale  n.36 del 6                 
giugno 2000, individuano a propria discrezione la sede o le sedi                
nelle quali si ritengano sussistenti le migliori condizioni,                    
organizzative ed ambientali,  per l'inserimento della persona                   
disabile. Ove si ravvisi la carenza dei requisiti ai quali il comma 5           
dell'art. 7 della L.R. 14/00 subordina la concessione                           
dell'autorizzazione alla compensazione territoriale, i  datori                  
obbligati  saranno invitati dalle Province competenti a  provvedere             
all'assunzione nelle unita' produttive ove l'inserimento non si e'              
realizzato.                                                                     
Quanto ai datori di lavoro di cui all'art. 3, comma 1, lett. a),                
Legge 12 marzo 1999, n. 68, si applicano le seguenti previsioni:                
A) in presenza di unita' produttive collocate in piu' ambiti                    
provinciali della regione, le Province competenti concedono                     
l'autorizzazione alle  compensazioni territoriali nel rispetto  dei             
seguenti  criteri, introdotti a specificazione ovvero integrazione di           
quelli previsti dall'art. 7, comma 5, L.R. 14/00: - precisazione, da            
parte dei datori di  lavoro richiedenti, degli elementi che fanno               
ritenere preferibile, per il miglior inserimento delle persone                  
disabili, l'assunzione in  sovrannumero nelle unita' produttive                 
prescelte; - indicazione specifica ed esplicita, da parte dei datori            
di lavoro richiedenti, dei motivi che fanno ritenere problematico,              
alla luce  delle caratteristiche dell'organizzazione del  lavoro                
d'impresa, l'inserimento professionale  delle persone disabili nelle            
unita' produttive che non effettuano (in tutto o in parte) le                   
assunzioni di obbligo; - verifica del fatto che nelle unita'                    
produttive ove si provvedera' ad assumere persone disabili in                   
sovrannumero si realizzi comunque un corretto rapporto di                       
integrazione con lavoratori  non disabili; - verifica del rispetto              
degli obblighi prefigurati dalla Legge 68/99, da parte dei datori di            
lavoro richiedenti la compensazione;                                            
B) in caso di richiesta di autorizzazione di compensazioni                      
territoriali concernenti unita' produttive con sede al di fuori del             
territorio regionale, le Province si atterranno alla decisione del              
Ministero del Lavoro, secondo quanto previsto nelle circolari del               
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale  n.4 del 17 gennaio             
2000 e n. 36 del 6 giugno 2000. Sara' cura del datore di lavoro                 
comunicare alle Province competenti l'avvenuta richiesta di                     
compensazione nonche'  il provvedimento di concessione ministeriale             
pervenuto. Tale procedura va seguita fino ad eventuale diversa                  
disposizione presente nel regolamento di esecuzione di cui all'art.             
20, Legge 12 marzo 1999, n. 68.                                                 
competente a concedere l'autorizzazione, in conformita' alle                    
previsioni della circolare del Ministero del Lavoro e della                     
Previdenza sociale n. 36 del 6 giugno 2000, il Servizio provinciale             
del territorio in cui il datore ha la sede legale. Contestualmente,             
secondo le previsioni dell'art. 7, comma 3, L.R. 14/00, il datore               
richiedente presentera' altresi' per conoscenza la propria istanza di           
compensazione al servizio competente della Provincia nel cui ambito             
ha la sede operativa con il maggiore numero di dipendenti.                      
6) Orientamenti applicativi generali                                            
Nelle more dell'eventuale adozione di specifici provvedimenti                   
ministeriali o regionali in attuazione della Legge 68/99 e della L.R.           
14/00, vengono adottati i seguenti orientamenti applicativi:                    
A) art. 9, comma 6, in materia di invio  prospetti informativi. I               
prospetti informativi non devono essere inviati da "datori di lavoro            
privati che occupano da quindici a trentacinque dipendenti", laddove            
l'obbligo di avere un disabile alle proprie dipendenze non maturi,              
secondo le previsioni della circolare 41/00. I prospetti devono                 
invece essere comunque inviati da enti pubblici, poiche' l'art. 3,              
comma 2, facendo esclusivo riferimento a "datori ... privati", non              
procrastina per essi l'adempimento dell'obbligo;                                
B) art. 9, comma 6, in materia di invio  prospetti informativi.                 
L'invio del prospetto informativo e'  obbligatorio secondo la                   
scansione periodica individuata nel (o desumibile dal) DM 22 novembre           
1999: si prevede quindi l'obbligo di trasmissione annuale,  in                  
riferimento a dati riguardanti la situazione maturata al 31 dicembre            
precedente. Ove l'obbligo di assunzione maturi nel corso dell'anno,             
il datore dovra' tuttavia adempiere anche attraverso ulteriore invio            
di prospetto informativo;                                                       
C) art. 4, comma 1, in materia di computo. Il lavoratore assunto con            
contratto a tempo determinato gia' stipulato ed inferiore a nove mesi           
e' computabile al momento della eventuale proroga, qualora essa                 
faccia superare i nove mesi, ovvero della trasformazione del rapporto           
a tempo indeterminato. In agricoltura si fa riferimento al computo              
delle giornate di lavoro;                                                       
D) art. 4, comma 4, in materia di computo. Le disposizioni di cui al            
comma 4, art. 4 della Legge 68/99 si applicano anche qualora l'evento           
lesivo  sia intervenuto prima dell'entrata in vigore della nuova                
legislazione;                                                                   
E) art. 5, comma 2, in materia di esclusioni di osservanza                      
dell'obbligo. L'esclusione prevista dal comma 2 - che esime                     
dall'obbligo di computare "personale viaggiante e  navigante",                  
nell'individuazione dell'obbligo, cosi' come  di impiegare disabili             
in attivita' di tale genere - concerne la sola attivita' di trasporto           
costituente pubblico servizio. Ai sensi delle modificazioni                     
introdotte dall'art. 2 bis, Legge 27/00, sono inoltre esentati                  
dall'obbligo tutti "i datori di lavoro pubblici e privati che operano           
nel settore dell'autotrasporto per quanto concerne il personale                 
viaggiante", a prescindere percio' dalla circostanza che l'attivita'            
di autotrasporto sia qualificabile, o meno, come pubblico servizio;             
F) art. 5, comma 3, in materia di esoneri. L'istanza di esonero                 
presentata dall'azienda,  in accordo con previsioni indicate con                
circolare, consente la sospensione dell'obbligo, nella percentuale              
prevista dalla legge, e costituisce nel contempo l'obbligo di                   
versamento al Fondo regionale, da effettuare - con decorrenza dalla             
ricezione dell'istanza - nel momento in cui saranno stati emanati gli           
atti amministrativi che lo consentano. Tale opzione puo'  essere                
all'occorrenza sostituita dalla stipulazione di una convenzione, ex             
art. 11, con cui si consente al datore una "dilazione"                          
nell'adempimento dell'obbligo;                                                  
G) art. 7, comma 1, in materia di "assunzioni nominative". Tale                 
modalita' di assunzione costituisca facolta' per l'impresa  e non               
obbligo: e' pertanto  possibile, ricorrere in alternativa alla                  
assunzione numerica;                                                            
H) art. 3, comma 4, in materia di "Servizi di polizia". Il                      
riferimento ai "Servizi di polizia" concerne pure il personale degli            
Enti locali, ove parificato alla Polizia di Stato: appare corretto              
consentire l'esclusione dal computo di questo personale, ai fini                
della quantificazione del numero di disabili da assumere;                       
I) art. 7, comma 2, in materia di assunzioni da parte di datori di              
lavoro pubblici tramite convenzione. La Legge 68/99, al comma 2                 
dell'art. 7,  richiama esplicitamente l'applicazione delle                      
disposizioni di cui all'articolo 11 della stessa legge come  canale             
alternativo alla rigorosa conformita' alle previsioni del DLgs 80/98            
in materia di pubblico impiego. In altri termini, attraverso le                 
convenzioni di cui al citato art. 11, un datore di lavoro pubblico,             
anche non soggetto ad obbligo (comma 3), puo' assumere lavoratori               
disabili con chiamata nominativa, rientrando tale opportunita' fra le           
facolta' aperte dal comma 2. Il lavoratore disabile dovra' ovviamente           
rientrare fra i destinatari degli interventi della Legge 68/99, la              
quale, all'art. 8, comma 1 prevede l'iscrizione nell'apposito elenco            
tenuto dagli uffici competenti (le Province) delle persone disabili             
(come definite al comma 1 dell'art. 1) che risultino disoccupate e              
aspirino ad  una occupazione conforme alle proprie capacita'                    
lavorative, aggiungendo, inoltre, all'ultimo periodo, che gli stessi            
uffici competenti provvedono al  loro collocamento alle dipendenze              
dei datori di lavoro. Detta possibilita' di stipulazione delle                  
convezioni, tra pubbliche Amministrazioni ed "uffici competenti",               
concerne le posizioni professionali acquisibili per il tramite del              
collocamento (art. 36, comma 2, DLgs 29/93).                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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