COMUNICATO
Modifiche ed integrazioni allo statuto, Titolo V - "Uffici e personale" approvate con delibera del Consiglio comunale n. 66 del 14/11/2000 controllata senza rilievi dal CORECO nella seduta n. 46 del 22/11/2000
TITOLO V
UFFICI E PERSONALE
Art. 42
Organizzazione degli uffici e dei servizi
1. Per realizzare le proprie finalita' l'Amministrazione assume il
metodo e gli strumenti della programmazione democratica nonche' i
principi di funzionalita' e di economicita' di gestione.
2. L'Amministrazione comunale realizza le proprie attivita' e
funzioni mediante settori (servizi) adeguati all'assolvimento
autonomo e compiuto di una o piu' attivita', individuati in funzione
delle finalita' previste dal successivo art. 44. I servizi possono
comprendere al loro interno piu' uffici (unita' operative).
3. I servizi sono affidati alla responsabilita' di dipendenti in
possesso di idonea qualifica funzionale, che coordinano lo
svolgimento delle attivita' interne di essi e compiono gli atti
esterni necessari per il raggiungimento degli obiettivi di
competenza, propongono agli organi comunali elettivi o ai
responsabili degli altri uffici gli atti che non siano di loro
competenza.
4. Ai dipendenti responsabili di servizio e' riconosciuta la
posizione organizzativa, prevista dal vigente ordinamento
professionale, nei termini e con le modalita' previste dal
regolamento di organizzazione.
Art. 43
Rapporto di lavoro
1. Il Comune identifica nel lavoro del personale dipendente la prima
e principale delle risorse per il soddisfacimento degli interessi
della collettivita' comunale; promuove il miglioramento e lo sviluppo
delle professionalita', riconosce e promuove la partecipazione dei
lavoratori e delle organizzazioni sindacali alla definizione delle
strutture operative. Riconosce nel confronto sindacale uno strumento
di verifica della propria organizzazione.
Art. 44
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
1. I servizi e la loro eventuale articolazione in uffici (unita'
operative) sono determinati dal regolamento di organizzazione, il
quale stabilisce le dotazioni di personale di ciascun servizio, le
competenze dei dipendenti e le funzioni di gestione dei responsabili
dei diversi settori.
2. L'organizzazione dei servizi e delle unita' operative si informa
ai seguenti principi e criteri:
- funzionalita' rispetto ai compiti ed ai programmi di attivita' nel
perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicita', semplicita' delle procedure;
- professionalita', flessibilita' e responsabilizzazione del
personale;
- separazione delle competenze tra apparato gestionale e apparato
politico nel quadro di un'armonica collaborazione tesa al
raggiungimento degli obiettivi definiti dagli organi politici;
- armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici
con le esigenze dell'utenza.
Art. 45
Tutela della professionalita'
1. Al fine di tutelare la miglior utilizzazione del personale ed il
coordinamento tra la disciplina dell'organizzazione degli uffici e
dei servizi e quella derivante dagli accordi sindacali, dopo il
rinnovo di ogni accordo sindacale nazionale e l'entrata in vigore
della disciplina da esso determinata, il sindaco promuove apposite
consultazioni con le rappresentanze sindacali dei dipendenti
dell'ente al fine di individuare eventuali necessita' di adeguamento
del regolamento di organizzazione per aspetti e materie che non siano
rimesse alla contrattazione decentrata.
Art. 46
Funzioni dei responsabili dei servizi
1. Spettano ai responsabili dei servizi, le funzioni di cui all'art.
107, DLgs 18/8/2000, n. 167, nonche' tutti i compiti non ricompresi
espressamente dalla legge dello statuto tra le funzioni di indirizzo
e di controllo politico-amministrativo degli organi di governo
dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del
direttore.
2. Sono ad essi attribuiti i compiti di attuazione generale degli
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati
dagli organi politici.
3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente in relazione
agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della
efficienza e dei risultati della gestione.
4. I responsabili dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i
contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le
procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione
finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
5. Essi provvedono altresi' al rilascio delle autorizzazioni o
concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) presiedono le commissioni di gara e di concorso e assumono le
responsabilita' dei relativi procedimenti;
b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto
costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi,
per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli
strumenti urbanistici;
d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne
curano l'esecuzione;
f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni
amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie
nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di
regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 54, DLgs 267/00;
h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale
a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le
procedure previste dalla legge e dal regolamento;
i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della
Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal
direttore ove nominato;
j) esprimono i pareri di regolarita' tecnica e contabile di cui
all'art. 49 DLgs 267/00;
k) formulano alla Giunta ed al Consiglio le proposte di deliberazione
nelle materie di competenza del servizio;
l) forniscono nei termini di cui al regolamento di contabilita' gli
elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di
gestione;
m) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i
recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive
impartite dal direttore, ove nominato dal segretario;
n) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio
presso il Comune;
o) rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro
assegnati.
6. Il Sindaco puo' delegare ai responsabili dei servizi ulteriori
funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo
contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto
espletamento.
7. I regolamenti possono individuare ulteriori categorie di atti di
direzione che la Giunta puo' attribuire alla competenza dei
responsabili dei servizi.
Art. 47
Attribuzione e revoca delle funzioni di direzione
1. Il Sindaco, nei limiti di quanto stabilito dal presente statuto e
secondo quanto previsto per i diversi servizi e unita' operative dal
regolamento di organizzazione, tenuto conto della idoneita' dei
dipendenti e delle esigenze di attuazione dei programmi comunali,
provvede alla nomina dei responsabili dei servizi. L'attribuzione di
tali funzioni e' fatta per un tempo determinato e puo' essere
rinnovata.
2. L'Amministrazione comunale puo' provvedere alla copertura dei
posti di responsabili dei servizi o degli uffici (unita' operative),
di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante
contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente
e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i
requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
3. Le funzioni di responsabile di servizio con rapporto a tempo
determinato non possono essere disposte per un tempo superiore a
cinque anni.
4. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con cui possono essere
stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di
professionalita' analoghe presenti all'interno dell'ente.
Art. 48
Direttore generale
1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, puo' nominare
un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un
contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal
regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita
convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15
mila abitanti. In tal caso il Direttore generale dovra' provvedere
alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni
interessati.
2. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di
direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal
Sindaco al segretario comunale, sentita la Giunta comunale.
3. La durata dell'incarico non puo' eccedere quella del mandato
elettorale del Sindaco che puo' precedere alla sua revoca previa
delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a
raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le
linee di politica amministrativa della Giunta, nonche' in ogni altro
caso di grave opportunita'.
Art. 49
Funzioni del Direttore generale
1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli
obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le
direttive che, a tale riguardo, gli impartira' il Sindaco.
2. Egli sovraintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli
ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio
che a lui rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. Compete al Direttore generale la proposta di piano esecutivo di
gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme
della contabilita', sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e
dalla Giunta comunale.
Il Direttore generale esercita, inoltre, le seguenti funzioni:
a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco,
programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi
particolari;
b) organizza e dirige il personale;
c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attivita' degli uffici e
del personale a essi preposto;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei
responsabili dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto
prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti
collettivi di lavoro;
e) presiede le commissioni di concorso per la copertura dei posti di
qualifica apicale;
f) autorizza le missioni, i congedi, i permessi dei responsabili dei
servizi;
g) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati
alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;
h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori,
l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico
effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali
provvedimenti in merito;
i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di
competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano
temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio
competente.
Art. 50
Il Segretario comunale
1. Il Segretario comunale e' nominato dal Sindaco, da cui dipende
funzionalmente ed e' scelto nell'apposito Albo. La nomina ha durata
corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.
2. Il Consiglio comunale puo' approvare la stipulazione di
convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'Ufficio
del Segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario
comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione
collettiva.
4. Il Segretario comunale puo' essere revocato con provvedimento
motivato del Sindaco, previa deliberazione della giunta, per
violazione dei doveri d'ufficio.
Art. 51
Funzioni del Segretario
1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni
di assistenza giuridico-amministrative nei confronti degli organi
dell'ente in ordine alla conformita' dell'azione amministrativa delle
leggi, allo statuto e ai regolamenti.
Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne
coordina l'attivita' salvo quando, ai sensi del precedente art. 48,
il Sindaco abbia nominato il direttore generale.
2. Il Segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle
riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) puo' rogare tutti i contratti nei quali l'Ente e' parte e
autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse
dell'Ente;
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o
conferitagli dal Sindaco;
d) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista
dagli artt. 108, comma 4, DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e 48, comma 3
dello statuto.
3. Nel caso non sia nominato un Direttore generale, il Segretario:
a) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei
responsabili dei servizi ed adotta le relative sanzioni;
b) presiede le commissioni di concorso per la copertura dei posti di
qualifica apicale;
c) autorizza le missioni, i congedi ed i permessi dei responsabili
dei servizi.
Art. 52
Vice Segretario
1. Con il regolamento di organizzazione puo' essere istituito un
posto di vice segretario con compiti di ausilio del Segretario
comunale anche per settori di attivita' o serie di atti o tipi di
procedure. Le funzioni di vice segretario possono essere cumulate con
quelle di responsabile di settore.
2. In caso di vacanza, impedimento o assenza del Segretario comunale,
il vice segretario lo sostituisce nelle funzioni ad esso spettanti
per legge, necessarie per l'attivita' degli organi e gli adempimenti
previsti dalle norme vigenti.