COMUNE DI CASTEL DEL RIO (BOLOGNA)

COMUNICATO

Modifiche ed integrazioni allo statuto, Titolo V - "Uffici e personale" approvate con delibera del Consiglio comunale n. 66 del 14/11/2000 controllata senza rilievi dal CORECO nella seduta n. 46 del 22/11/2000

TITOLO V                                                                        
UFFICI E PERSONALE                                                              
Art. 42                                                                         
Organizzazione degli uffici e dei servizi                                       
1. Per realizzare le proprie finalita' l'Amministrazione assume il              
metodo e gli strumenti della programmazione democratica nonche' i               
principi di funzionalita' e di economicita' di gestione.                        
2. L'Amministrazione comunale realizza le proprie attivita' e                   
funzioni mediante settori (servizi) adeguati all'assolvimento                   
autonomo e compiuto di una o piu' attivita', individuati in funzione            
delle finalita' previste dal successivo art. 44. I servizi possono              
comprendere al loro interno piu' uffici (unita' operative).                     
3. I servizi sono affidati alla responsabilita' di dipendenti in                
possesso di idonea qualifica funzionale, che coordinano lo                      
svolgimento delle attivita' interne di essi e compiono gli atti                 
esterni necessari per il raggiungimento degli obiettivi di                      
competenza, propongono agli organi comunali elettivi o ai                       
responsabili degli altri uffici gli atti che non siano di loro                  
competenza.                                                                     
4. Ai dipendenti responsabili di servizio e' riconosciuta la                    
posizione organizzativa, prevista dal vigente ordinamento                       
professionale, nei termini e con le modalita' previste dal                      
regolamento di organizzazione.                                                  
Art. 43                                                                         
Rapporto di lavoro                                                              
1. Il Comune identifica nel lavoro del personale dipendente la prima            
e principale delle risorse per il soddisfacimento degli interessi               
della collettivita' comunale; promuove il miglioramento e lo sviluppo           
delle professionalita', riconosce e promuove la partecipazione dei              
lavoratori e delle organizzazioni sindacali alla definizione delle              
strutture operative. Riconosce nel confronto sindacale uno strumento            
di verifica della propria organizzazione.                                       
Art. 44                                                                         
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi                        
1. I servizi e la loro eventuale articolazione in uffici (unita'                
operative) sono determinati dal regolamento di organizzazione, il               
quale stabilisce le dotazioni di personale di ciascun servizio, le              
competenze dei dipendenti e le funzioni di gestione dei responsabili            
dei diversi settori.                                                            
2. L'organizzazione dei servizi e delle unita' operative si informa             
ai seguenti principi e criteri:                                                 
- funzionalita' rispetto ai compiti ed ai programmi di attivita' nel            
perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed                       
economicita', semplicita' delle procedure;                                      
- professionalita', flessibilita' e responsabilizzazione del                    
personale;                                                                      
- separazione delle competenze tra apparato gestionale e apparato               
politico nel quadro di un'armonica collaborazione tesa al                       
raggiungimento degli obiettivi definiti dagli organi politici;                  
- armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici             
con le esigenze dell'utenza.                                                    
Art. 45                                                                         
Tutela della professionalita'                                                   
1. Al fine di tutelare la miglior utilizzazione del personale ed il             
coordinamento tra la disciplina dell'organizzazione degli uffici e              
dei servizi e quella derivante dagli accordi sindacali, dopo il                 
rinnovo di ogni accordo sindacale nazionale e l'entrata in vigore               
della disciplina da esso determinata, il sindaco promuove apposite              
consultazioni con le rappresentanze sindacali dei dipendenti                    
dell'ente al fine di individuare eventuali necessita' di adeguamento            
del regolamento di organizzazione per aspetti e materie che non siano           
rimesse alla contrattazione decentrata.                                         
Art. 46                                                                         
Funzioni dei responsabili dei servizi                                           
1. Spettano ai responsabili dei servizi, le funzioni di cui all'art.            
107, DLgs 18/8/2000, n. 167, nonche' tutti i compiti non ricompresi             
espressamente dalla legge dello statuto tra le funzioni di indirizzo            
e di controllo politico-amministrativo degli organi di governo                  
dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del                 
direttore.                                                                      
2. Sono ad essi attribuiti i compiti di attuazione generale degli               
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati           
dagli organi politici.                                                          
3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente in relazione              
agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della               
efficienza e dei risultati della gestione.                                      
4. I responsabili dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i           
contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le            
procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione           
finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.                  
5. Essi provvedono altresi' al rilascio delle autorizzazioni o                  
concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:                            
a) presiedono le commissioni di gara e di concorso e assumono le                
responsabilita' dei relativi procedimenti;                                      
b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;                              
c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto           
costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi,           
per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli                
strumenti urbanistici;                                                          
d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;                        
e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne           
curano l'esecuzione;                                                            
f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni                
amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie            
nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;                              
g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di               
regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 54, DLgs 267/00;              
h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale           
a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le                    
procedure previste dalla legge e dal regolamento;                               
i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della                 
Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal             
direttore ove nominato;                                                         
j) esprimono i pareri di regolarita' tecnica e contabile di cui                 
all'art. 49 DLgs 267/00;                                                        
k) formulano alla Giunta ed al Consiglio le proposte di deliberazione           
nelle materie di competenza del servizio;                                       
l) forniscono nei termini di cui al regolamento di contabilita' gli             
elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di            
gestione;                                                                       
m) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i              
recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive             
impartite dal direttore, ove nominato dal segretario;                           
n) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio                 
presso il Comune;                                                               
o) rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro                   
assegnati.                                                                      
6. Il Sindaco puo' delegare ai responsabili dei servizi ulteriori               
funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo               
contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto                    
espletamento.                                                                   
7. I regolamenti possono individuare ulteriori categorie di atti di             
direzione che la Giunta puo' attribuire alla competenza dei                     
responsabili dei servizi.                                                       
Art. 47                                                                         
Attribuzione e revoca delle funzioni di direzione                               
1. Il Sindaco, nei limiti di quanto stabilito dal presente statuto e            
secondo quanto previsto per i diversi servizi e unita' operative dal            
regolamento di organizzazione, tenuto conto della idoneita' dei                 
dipendenti e delle esigenze di attuazione dei programmi comunali,               
provvede alla nomina dei responsabili dei servizi. L'attribuzione di            
tali funzioni e' fatta per un tempo determinato e puo' essere                   
rinnovata.                                                                      
2. L'Amministrazione comunale puo' provvedere alla copertura dei                
posti di responsabili dei servizi o degli uffici (unita' operative),            
di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante                 
contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente            
e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i              
requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.                               
3. Le funzioni di responsabile di servizio con rapporto a tempo                 
determinato non possono essere disposte per un tempo superiore a                
cinque anni.                                                                    
4. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi                  
stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con cui possono essere            
stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di             
professionalita' analoghe presenti all'interno dell'ente.                       
Art. 48                                                                         
Direttore generale                                                              
1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, puo' nominare             
un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un            
contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal                  
regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita                     
convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15            
mila abitanti. In tal caso il Direttore generale dovra' provvedere              
alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni                    
interessati.                                                                    
2. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di               
direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal           
Sindaco al segretario comunale, sentita la Giunta comunale.                     
3. La durata dell'incarico non puo' eccedere quella del mandato                 
elettorale del Sindaco che puo' precedere alla sua revoca previa                
delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a                     
raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le               
linee di politica amministrativa della Giunta, nonche' in ogni altro            
caso di grave opportunita'.                                                     
Art. 49                                                                         
Funzioni del Direttore generale                                                 
1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli                
obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le                
direttive che, a tale riguardo, gli impartira' il Sindaco.                      
2. Egli sovraintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli                
ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio              
che a lui rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.              
3. Compete al Direttore generale la proposta di piano esecutivo di              
gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme           
della contabilita', sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e            
dalla Giunta comunale.                                                          
Il Direttore generale esercita, inoltre, le seguenti funzioni:                  
a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco,                
programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi                      
particolari;                                                                    
b) organizza e dirige il personale;                                             
c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attivita' degli uffici e            
del personale a essi preposto;                                                  
d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei                       
responsabili dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto              
prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti            
collettivi di lavoro;                                                           
e) presiede le commissioni di concorso per la copertura dei posti di            
qualifica apicale;                                                              
f) autorizza le missioni, i congedi, i permessi dei responsabili dei            
servizi;                                                                        
g) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati               
alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;                     
h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori,                   
l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico              
effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali                        
provvedimenti in merito;                                                        
i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di           
competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano              
temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio                 
competente.                                                                     
Art. 50                                                                         
Il Segretario comunale                                                          
1. Il Segretario comunale e' nominato dal Sindaco, da cui dipende               
funzionalmente ed e' scelto nell'apposito Albo. La nomina ha durata             
corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.             
2. Il Consiglio comunale puo' approvare la stipulazione di                      
convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'Ufficio            
del Segretario comunale.                                                        
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario                 
comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione                      
collettiva.                                                                     
4. Il Segretario comunale puo' essere revocato con provvedimento                
motivato del Sindaco, previa deliberazione della giunta, per                    
violazione dei doveri d'ufficio.                                                
Art. 51                                                                         
Funzioni del Segretario                                                         
1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni           
di assistenza giuridico-amministrative nei confronti degli organi               
dell'ente in ordine alla conformita' dell'azione amministrativa delle           
leggi, allo statuto e ai regolamenti.                                           
Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne                  
coordina l'attivita' salvo quando, ai sensi del precedente art. 48,             
il Sindaco abbia nominato il direttore generale.                                
2. Il Segretario inoltre:                                                       
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle            
riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;             
b) puo' rogare tutti i contratti nei quali l'Ente e' parte e                    
autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse                 
dell'Ente;                                                                      
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o                 
conferitagli dal Sindaco;                                                       
d) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista             
dagli artt. 108, comma 4, DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e 48, comma 3             
dello statuto.                                                                  
3. Nel caso non sia nominato un Direttore generale, il Segretario:              
a) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei                       
responsabili dei servizi ed adotta le relative sanzioni;                        
b) presiede le commissioni di concorso per la copertura dei posti di            
qualifica apicale;                                                              
c) autorizza le missioni, i congedi ed i permessi dei responsabili              
dei servizi.                                                                    
Art. 52                                                                         
Vice Segretario                                                                 
1. Con il regolamento di organizzazione puo' essere istituito un                
posto di vice segretario con compiti di ausilio del Segretario                  
comunale anche per settori di attivita' o serie di atti o tipi di               
procedure. Le funzioni di vice segretario possono essere cumulate con           
quelle di responsabile di settore.                                              
2. In caso di vacanza, impedimento o assenza del Segretario comunale,           
il vice segretario lo sostituisce nelle funzioni ad esso spettanti              
per legge, necessarie per l'attivita' degli organi e gli adempimenti            
previsti dalle norme vigenti.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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