REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2000, n. 2053

Deliberazione della Giunta regionale n. 1914 del 7/11/2000 di approvazione Programma operativo Misura 1.a "Investimenti nelle aziende agricole" compresa nel Piano regionale di sviluppo rurale 2000-2006. Rettifica errore materiale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
1) di rettificare il punto 3.1.2. dell'allegato parte integrante                
della deliberazione n. 1914 del 7 novembre 2000 secondo quanto                  
esplicitamente indicato in premessa e qui richiamato;                           
2) di riprodurre di seguito il testo integrale del punto 3.1.2. quale           
risulta dalle rettifiche apportate con il presente atto:                        
"3.1.2. non avere eta' superiore a 60 anni;";                                   
3) di rettificare il punto 3.2. "Condizioni di eligibilita'                     
dell'azienda con giovani al primo insediamento" del predetto allegato           
secondo quanto esplicitamente indicato in premessa e qui richiamato;            
4) di riprodurre di seguito il testo integrale del punto 3.2. quale             
risulta dalle rettifiche apportate con il presente atto:                        
"3.2. Condizioni di eliggibilita' dell'azienda con giovani al primo             
insediamento                                                                    
Lo status di azienda condotta con giovani al primo insediamento viene           
riconosciuto quando il conduttore:                                              
3.2.1. risulta insediato in data non antecedente ai cinque anni                 
legali dalla data di presentazione della domanda di contributo;                 
3.2.2. possiede, al momento della domanda, tutti i requisiti                    
soggettivi e oggettivi previsti per la concessione degli aiuti al               
primo insediamento dalla Misura 1.b del Piano regionale di sviluppo             
rurale, qui riportati:                                                          
3.2.2.1. non avere compiuto quaranta anni al momento in cui viene               
presa la decisione individuale di concedere il sostegno;                        
3.2.2.2. presentare sufficiente  capacita' professionale;                       
3.2.2.3. assumere la responsabilita' civile e fiscale nella                     
conduzione dell'azienda per la prima volta.                                     
Nell'impresa individuale il conduttore si identifica nel singolo                
titolare della stessa.                                                          
Nelle societa' di persone le caratteristiche di cui ai punti 3.2.1. e           
3.2.2. dovranno essere possedute da almeno il 33%, con                          
approssimazione sempre al numero superiore dei soci.                            
Nelle societa' di capitale le caratteristiche di cui ai punti 3.2.1.            
e 3.2.2. dovranno essere possedute, in alternativa:                             
a) dall'amministratore unico ove previsto;                                      
b) dal 33% dei membri del Consiglio di amministrazione, con                     
approssimazione sempre al numero superiore;                                     
c) dal 33% dei membri del Consiglio di amministrazione ivi compreso             
l'amministratore delegato nel  caso l'ordinamento societario preveda            
tale figura,  con approssimazione sempre al numero superiore: si                
precisa che l'amministratore delegato dovra' in ogni caso dimostrare            
di possedere i requisiti di cui ai punti 3.2.1. e 3.2.2.                        
Gli amministratori assumono le responsabilita' previste dagli artt.             
2392, 2394, 2395 Codice civile.                                                 
Dette condizioni dovranno essere mantenute per almeno cinque anni,              
calcolati dalla data di assunzione della decisione individuale di               
liquidazione del saldo del contributo, anche in caso di                         
avvicendamenti.                                                                 
Nelle cooperative si applicheranno le stesse prescrizioni dettate per           
le societa' di capitale.                                                        
Si specifica che sia nelle societa' di persone che nelle societa' di            
capitali le caratteristiche di cui ai punti 3.2.1. e 3.2.2. devono              
essere in capo alla singola persona fisica.";                                   
5) di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, nel                   
Bollettino Ufficiale della Regione.                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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