DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2000, n. 2053
Deliberazione della Giunta regionale n. 1914 del 7/11/2000 di approvazione Programma operativo Misura 1.a "Investimenti nelle aziende agricole" compresa nel Piano regionale di sviluppo rurale 2000-2006. Rettifica errore materiale
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di rettificare il punto 3.1.2. dell'allegato parte integrante
della deliberazione n. 1914 del 7 novembre 2000 secondo quanto
esplicitamente indicato in premessa e qui richiamato;
2) di riprodurre di seguito il testo integrale del punto 3.1.2. quale
risulta dalle rettifiche apportate con il presente atto:
"3.1.2. non avere eta' superiore a 60 anni;";
3) di rettificare il punto 3.2. "Condizioni di eligibilita'
dell'azienda con giovani al primo insediamento" del predetto allegato
secondo quanto esplicitamente indicato in premessa e qui richiamato;
4) di riprodurre di seguito il testo integrale del punto 3.2. quale
risulta dalle rettifiche apportate con il presente atto:
"3.2. Condizioni di eliggibilita' dell'azienda con giovani al primo
insediamento
Lo status di azienda condotta con giovani al primo insediamento viene
riconosciuto quando il conduttore:
3.2.1. risulta insediato in data non antecedente ai cinque anni
legali dalla data di presentazione della domanda di contributo;
3.2.2. possiede, al momento della domanda, tutti i requisiti
soggettivi e oggettivi previsti per la concessione degli aiuti al
primo insediamento dalla Misura 1.b del Piano regionale di sviluppo
rurale, qui riportati:
3.2.2.1. non avere compiuto quaranta anni al momento in cui viene
presa la decisione individuale di concedere il sostegno;
3.2.2.2. presentare sufficiente capacita' professionale;
3.2.2.3. assumere la responsabilita' civile e fiscale nella
conduzione dell'azienda per la prima volta.
Nell'impresa individuale il conduttore si identifica nel singolo
titolare della stessa.
Nelle societa' di persone le caratteristiche di cui ai punti 3.2.1. e
3.2.2. dovranno essere possedute da almeno il 33%, con
approssimazione sempre al numero superiore dei soci.
Nelle societa' di capitale le caratteristiche di cui ai punti 3.2.1.
e 3.2.2. dovranno essere possedute, in alternativa:
a) dall'amministratore unico ove previsto;
b) dal 33% dei membri del Consiglio di amministrazione, con
approssimazione sempre al numero superiore;
c) dal 33% dei membri del Consiglio di amministrazione ivi compreso
l'amministratore delegato nel caso l'ordinamento societario preveda
tale figura, con approssimazione sempre al numero superiore: si
precisa che l'amministratore delegato dovra' in ogni caso dimostrare
di possedere i requisiti di cui ai punti 3.2.1. e 3.2.2.
Gli amministratori assumono le responsabilita' previste dagli artt.
2392, 2394, 2395 Codice civile.
Dette condizioni dovranno essere mantenute per almeno cinque anni,
calcolati dalla data di assunzione della decisione individuale di
liquidazione del saldo del contributo, anche in caso di
avvicendamenti.
Nelle cooperative si applicheranno le stesse prescrizioni dettate per
le societa' di capitale.
Si specifica che sia nelle societa' di persone che nelle societa' di
capitali le caratteristiche di cui ai punti 3.2.1. e 3.2.2. devono
essere in capo alla singola persona fisica.";
5) di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, nel
Bollettino Ufficiale della Regione.