DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 novembre 2000, n. 1914
Piano regionale di sviluppo rurale 2000-2006. Misura 1.a "Investimenti nelle aziende agricole" - Programma operativo di misura
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17/5/1999, su sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo di orientamento e di
garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, in
particolare l'art. 8;
- il Reg. CE n. 1750/1999 della Commissione del 23 luglio 1999,
recante disposizione di applicazione del Regolamento (CE) n. 1999, in
particolare l'art. 5;
- la L.R. del 30 maggio 1997, n. 15 relativa a norme per l'esercizio
delle funzioni regionali in materia di agricoltura;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio
2000, relativa al Piano regionale di sviluppo rurale della Regione
Emilia-Romagna per il periodo 2000/2006 (d'ora in poi richiamato in
sigla PRSR) attuativo del citato Reg. (CE) n. 1257/1999;
- la decisione della Commissione Europea C (2000) 2153 del 20 luglio
2000 che approva il suddetto Piano nel testo definitivo inviato alla
Commissione stessa il 3 luglio 2000;
- il dispositivo della richiamata deliberazione del Consiglio
regionale 1338/00, in particolare la lett. c), con la quale si
stabilisce che la Giunta regionale provvedera' all'adozione di tutti
gli atti necessari a dare attuazione subordinatamente
all'approvazione del piano alle misure in esso contenute tenendo
conto dell'assetto delle competenze in materia di agricoltura
stabilito dalla L.R. 30/5/1997, n. 15 e successive modifiche;
- la Misura 1.a - Investimenti nelle aziende agricole - compresa nel
PRSR;
richiamata, in proposito, la propria deliberazione n. 921 in data 6
giugno 2000, con la quale e' stato assunto a carico del bilancio
regionale impegno di spesa per il cofinanziamento integrale della
prima e parziale della seconda annualita' del PRSR in riferimento
alle misure che prevedono detto cofinanziamento regionale;
dato atto che detto impegno di spesa e' stato assunto tenendo conto
della contestualizzazione nell'esercizio finanziario regionale di due
annualita' di bilancio del FEOGA - Sezione garanzia la cui decorrenza
e' fissata dal 16 ottobre di ciascun anno solare al 15 ottobre
dell'anno solare successivo;
rilevato:
- che la Misura 1.a "Investimenti nelle aziende agricole" individua,
quale elemento centrale della programmazione, specifici Programmi
operativi provinciali, redatti secondo l'art. 6, L.R. 15/97, quali
strumenti annuali, dotati della necessaria flessibilita', essendo
inoltre in grado di controllare nel tempo l'adesione degli interventi
previsti alle esigenze reali del territorio e dei mercati locali;
- che, tenuto conto della applicazione all'intero PRSR dei vincoli
del bilancio di cassa propri del FEAOG - Sezione garanzia cui devono
attenersi anche gli altri partner pubblici, e' necessario preordinare
condizioni che consentano il completo utilizzo delle risorse previste
in ciascuna annualita', in termini di erogazioni effettive ai
beneficiari finali, pena la perdita delle risorse non utilizzate;
considerato che allo scopo di consentire l'efficace attuazione della
Misura 1.a e' necessario approvare il Programma operativo allegato al
presente atto parte integrante e sostanziale dello stesso;ritenuto
pertanto necessario, tenuto conto dei vincoli circa la tempistica
nella utilizzazione delle risorse previste in ciascuna annualita'
del PRSR, conferire al presente atto l'immediata eseguibilita' ai
sensi dell'art. 49 della Legge 10/2/1953, n. 62;
sentita la Responsabile del Servizio Piani e Programmi, dott.ssa
Donata Cavazza, in ordine alla coerenza del presente atto con i
contenuti del PRSR;
richiamate le proprie deliberazioni n. 2541 del 4/7/1995 e n. 1657
del 3/10/2000;
visto, in proposito, il punto 4.1.1.10 della suddetta deliberazione
2541/95;
dato atto del parere favorevole espresso dalla dott.ssa Teresita
Pergolotti, Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, e dal
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in merito
rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla legittimita' del
presente atto ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19
novembre 1992, n. 41 e della citata deliberazione 2541/95;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
di approvare il Programma operativo allegato al presente atto
costituente parte integrante e sostanziale del medesimo atto;
a voti unanimi e palesi, delibera inoltre:
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti dell'art. 49 della Legge 10 febbraio 1953, n.
62, per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente
richiamate.
(controllata dalla CCARER nella seduta del 20/11/2000, prot. n.
1345/62)
ALLEGATO A
Reg. (CE) 1257/99, artt. 4, 5, 6, 7. Piano regionale di sviluppo
rurale - Piano operativo della Misura 1.a - Investimenti nelle
aziende agricole
Premessa
Con il presente Programma operativo la Regione Emilia-Romagna da'
attuazione agli interventi previsti nel Piano regionale di sviluppo
rurale per la Misura 1.a "Investimenti nelle aziende agricole".
Il presente Programma operativo definisce i criteri e le procedure di
attuazione della misura per le annualita' di Piano dal 2001 al 2005.
1. Obiettivi della Misura 1.a
Il sostegno agli investimenti deve contribuire a migliorare i redditi
agricoli, le condizioni di vita, di lavoro e di produzione nelle
imprese agricole, incentivando l'ammodernamento e la ristrutturazione
delle aziende agricole, favorendo inoltre il ricambio generazionale
in agricoltura ed incentivando l'adeguamento strutturale di aziende
agricole condotte da giovani imprenditori.
Il programma di investimenti deve perseguire uno o piu' dei seguenti
obiettivi operativi:
1.1. incentivare gli investimenti volti a ridurre i costi di
produzione, migliorare la qualita' delle produzioni, migliorare le
condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
1.2. incentivare investimenti migliorativi riguardanti l'ambiente,
le condizioni igienico-sanitarie ed il benessere degli animali;
1.3. incentivare la riconversione colturale e varietale per
differenziare le produzioni e seguire le esigenze del mercato nelle
aziende non aderenti ad O.P.;
1.4. incentivare gli investimenti volti ad aumentare il valore
aggiunto dei prodotti agricoli attraverso la lavorazione e la
trasformazione diretta dei prodotti aziendali;
1.5. incentivare investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi
volontari di certificazione della qualita'.I riferimenti normativi
sono:
1.6. Piano regionale di sviluppo rurale della Regione
Emilia-Romagna, approvato con decisione della Commissione Europea del
20 luglio 2000 C (2000) 2153;
1.7. Titolo II "Misure di sviluppo rurale", Capo I "Investimenti
nelle aziende agricole", articoli 4, 5, 6, 7 del Reg. (CE) 1257/99.
2. Beneficiari
Possono beneficiare degli aiuti le persone fisiche o giuridiche
titolari di impresa agricola che:
2.1. presentino domanda di intervento con un piano di investimenti di
durata massima triennale coerente con gli obiettivi e la strategia
dell'Asse 1 e con gli obiettivi operativi della Misura 1.a definiti
dal Piano regionale di sviluppo rurale rispettando i prerequisiti di
seguito specificati al momento della presentazione della domanda;
2.2. abbiano presentato istanza di intervento sulla base della
deliberazione di Giunta regionale n. 395 dell'1 marzo 2000 e
integrino tale domanda con un piano di investimenti di durata massima
triennale coerente con gli obiettivi sopra indicati entro le ore 12
del 29 dicembre 2000 rispettando i prerequisiti di seguito
specificati al momento della presentazione della domanda.
Sono considerati altresi' beneficiari degli aiuti le persone fisiche
o giuridiche titolari di impresa agricola che:
2.3. abbiano presentato una domanda di aiuto, ai sensi del Reg. CE
950/97, artt. 5-9, riconosciuta ammissibile con atto formale della
Comunita' Montana o della Provincia recepito con deliberazione della
Giunta regionale n. 1374 del 26/7/1999, purche' alla data di
presentazione della domanda originaria fossero in possesso dei
requisiti di ammissibilita' e avessero previsto investimenti conformi
alle prescrizioni della presente misura. Le spese verranno
riconosciute solo se sostenute ai sensi della L.R. 15/97, art. 16,
comma 2 e 3. In ogni caso tutta la documentazione necessaria alla
conferma delle domande originarie deve essere presentata agli uffici
competenti entro e non oltre le ore 12 del 29 dicembre 2000.
3. Prerequisiti
3.1. Condizioni di ammissibilita' del conduttore
Al momento della presentazione della domanda il conduttore deve
possedere i seguenti requisiti:
3.1.1. avere sufficiente capacita' professionale;
3.1.2. non avere ancora compiuto 60 anni di eta';
3.1.3. non essere beneficiario di pensione di anzianita';
3.1.4. possedere la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'UE o
status parificato.
Nell'impresa individuale il conduttore si identifica nel singolo
titolare della stessa.
Nelle societa' di persone le caratteristiche di cui ai punti 3.1.1.,
3.1.2., 3.1.3. e 3.1.4. dovranno essere possedute da almeno uno dei
soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali.
Nelle societa' di capitale le caratteristiche di cui ai punti 3.1.1.,
3.1.2., 3.1.3. e 3.1.4. dovranno essere possedute, in alternativa:
a) dall'amministratore unico;
b) dall'amministratore delegato;
c) dal presidente;
d) dal 33% dei membri del Consiglio di amministrazione, con
approssimazione sempre al numero superiore.
Dette condizioni dovranno essere mantenute per almeno cinque anni,
calcolati dalla data di assunzione della decisione individuale di
liquidazione del saldo del contributo, anche in caso di
avvicendamenti.
Nelle cooperative si applicheranno le stesso prescrizioni dettate per
le societa' di capitale.
Si specifica che sia nelle societa' di persone e nelle societa' di
capitali le caratteristiche di cui ai punti 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. e
3.1.4. devono essere in capo alla singola persona fisica.
3.2. Condizioni di eligibilita' dell'azienda con giovani al primo
insediamento
Lo status di azienda condotta con giovani al primo insediamento viene
riconosciuto quando il conduttore:
3.2.1. risulta insediato in data non antecedente ai cinque anni
legali dalla data di presentazione della domanda di contributo;
3.2.2. possiede, al momento della domanda, tutti i requisiti
soggettivi e oggettivi previsti per la concessione degli aiuti al
primo insediamento dalla Misura 1.b del Piano regionale di sviluppo
rurale, qui riportati: 3.2.2.1. non avere compiuto quaranta anni al
momento in cui viene presa la decisione individuale di concedere il
sostegno; 3.2.2.2. presentare sufficiente capacita' professionale;
3.2.2.3. assumere la responsabilita' civile e fiscale nella
conduzione dell'azienda per la prima volta.
Nell'impresa individuale il conduttore si identifica nel singolo
titolare della stessa.
Nelle societa' di persone le caratteristiche di cui ai punti 3.1.1.,
3.1.2., 3.1.3. e 3.1.4. dovranno essere possedute da almeno il 33 %,
con approssimazione sempre al numero superiore, dei soci.
Nelle societa' di capitale le caratteristiche di cui ai punti 3.1.1.,
3.1.2., 3.1.3. e 3.1.4. dovranno essere possedute, in alternativa:
a) dall'amministratore unico ove previsto;
b) dal 33% dei membri del Consiglio di amministrazione, con
approssimazione sempre al numero superiore;
c) dal 33% dei membri del Consiglio di amministrazione ivi compreso
l'amministratore delegato nel caso l'ordinamento societario preveda
tale figura, con approssimazione sempre al numero superiore: si
precisa che l'amministratore delegato dovra' in ogni caso dimostrare
di possedere i requisiti di cui ai punti 3.2.1 e 3.2.2.
Gli amministratori assumono le responsabilita' previste dagli artt.
2392, 2394, 2395 Codice civile.
Dette condizioni dovranno essere mantenute per almeno cinque anni,
calcolati dalla data di assunzione della decisione individuale di
liquidazione del saldo del contributo, anche in caso di
avvicendamenti.
Nelle cooperative si applicheranno le stesse prescrizioni dettate per
le societa' di capitale.
Si specifica che sia nelle societa' di persone che nelle societa' di
capitali le caratteristiche di cui ai punti 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. e
3.1.4. devono essere in capo alla singola persona fisica.
3.3. Condizioni di eligibilita' dell'azienda associata
Si definisce azienda associata:
3.3.1. la cooperativa di conduzione terreni;
3.3.2. l'unita' tecnico-economica costituita da associazione
temporanea di almeno tre imprese che non intendono porsi in
concorrenza tra di loro e che si accordano per portare a termine
congiuntamente un progetto di utilita' comune. Per poter accedere
alla concessione degli aiuti previsti, le imprese che intendono
partecipare dovranno ottemperare in particolare a quanto previsto
dagli artt. 20, 22, 23 della Legge 584/77 da ultima trasfusi negli
artt. 93, 94, 95 del DPR 554/99 e dovranno possedere tutti i
requisiti richiesti per la presentazione di una domanda sulla
presente misura.
3.4. Condizioni di ammissibilita' dell'impresa agricola
Al momento della presentazione della domanda l'impresa agricola deve
possedere le seguenti caratteristiche:
3.4.1. essere iscritta ai registri della CCIAA nella Sezione imprese
agricole;
3.4.2. possedere una sufficiente redditivita';
3.4.3. non disporre di reddito extra-agricolo per ULU superiore al
reddito di riferimento; viene chiarito in modo inequivocabile che ci
si riferisce al reddito dell'impresa agricola indipendentemente dalla
forma giuridica della stessa (impresa individuale, societa' di
persone, societa' di capitali o societa' cooperativa) e non al
reddito individuale dell'imprenditore e/o dei soci;
3.4.4. rispettare l'impegno alla conduzione diretta per almeno 5 anni
dalla data dell'atto della Provincia o Comunita' Montana in cui viene
assunta la decisione individuale di liquidazione a saldo dell'aiuto
richiesto, pena la revoca del finanziamento;
3.4.5. rispettare l'impegno di rendere disponibili i dati della
contabilita' aziendale a fini statistici e di monitoraggio, pena la
revoca del finanziamento;
3.4.6. la durata minima delle societa' deve essere almeno pari alla
durata dell'impegno di cui al punto 3.4.4.: in caso di scioglimento
anticipato o mancato rinnovo, le agevolazioni concesse saranno
revocate.
3.5. Condizioni di ammissibilita' dell'azienda agricola
L'azienda agricola, intesa quale insieme delle strutture condotte
dalla singola impresa agricola, deve possedere al momento della
domanda tutte le seguenti caratteristiche:
3.5.1. richiedere un volume di lavoro pari almeno ad una ULU o, nel
caso di conduzioni societarie, commisurato al numero dei conduttori
(N) sulla base della seguente formula: Volume minimo di lavoro
richiesto = Œ0,5 x (1+N)© ULU A tale riguardo occorre precisare che
per conduttori si intende: 3.5.1.1. il titolare nel caso di impresa
individuale; 3.5.1.2. i soci nel caso di societa' di persone, salvo
sia diversamente ed esplicitamente disposto dal contratto societario;
3.5.1.3. il o i soci accomandatari nel caso di societa' in
accomandita semplice; 3.5.1.4. il numero di dipendenti fissi
dell'impresa (considerati sia a tempo pieno che a part-time) nel caso
di societa' di capitale; 3.5.1.5. i soci conferenti il proprio lavoro
nonche' il numero di dipendenti fissi nel caso di cooperative di
conduzione terreni, come da dichiarazione del presidente; 3.5.1.6. il
numero di dipendenti fissi (considerati sia a tempo pieno che a
part-time) della cooperativa nel caso di altre forme cooperative;
3.5.2. deve rispettare le normative vigenti in materia di ambiente,
salubrita' e benessere degli animali.
3.6. Condizioni per dimostrare la sufficiente capacita' professionale
La sufficiente capacita' professionale dei soggetti che soddisfano i
requisiti di cui al punto 3.1., viene riconosciuta in uno dei
seguenti casi:
3.6.1. un'esperienza continuativa di almeno tre anni di conduzione
diretta di impresa agricola ovvero di appartenenza in qualita' di
membro di un Consiglio di amministrazione di societa' di cui al punto
3.1.;
3.6.2. essere in possesso di titolo di studio conseguito in Italia
presso scuola statale o ad essa parificata (cfr. Legge 441/98, art.
3, comma 2) ad indirizzo agricolo ovvero all'estero ma legalmente
riconosciuto in Italia: 3.6.2.1. titolo universitario quale laurea,
scuola di specializzazione e dottorato di ricerca conseguito in
facolta' ad indirizzo agrario, forestale o veterinario; 3.6.2.2.
diploma conseguito in istituto di scuola media superiore ad indirizzo
agricolo;
3.6.3. un'esperienza biennale della tipologia indicata al punto
3.6.1. oppure da dipendente agricolo con mansioni di direttore per
almeno due anni, supportata da una attivita' di formazione
professionale di completamento. Tale attivita' dovra' essere
dimostrata con certificati di frequenza di durata di almeno 50 ore,
che attestino l'inerenza della formazione acquisita rispetto alle
competenze richieste all'imprenditore. Gli attestati devono essere
rilasciati da Enti di formazione e riferirsi ad attivita' rientranti
nei Piani formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna,
svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza
formativa, tale professionalita' dovra' essere conseguita con corsi
di almeno 50 ore (o di una durata tale da completare i corsi
precedentemente seguiti fino ad almeno 50 ore complessive) che
vertano su argomenti prioritari, quali: 3.6.3.1. norme e regolamenti
della politica agricola comunitaria e delle organizzazioni comuni di
mercato, riguardanti l'azienda condotta (obbligatoria); 3.6.3.2.
normative relative alla tutela ambientale in campo agricolo
(obbligatoria); 3.6.3.3. contabilita' e gestione aziendale; 3.6.3.4.
aggiornamento tecnico nel settore produttivo prevalente dell'azienda;
3.6.3.5. informatica applicata alla gestione aziendale; 3.6.3.6.
formazione tecnica su settori produttivi non ancora presenti in
azienda, ma in fase di inserimento; 3.6.3.7. normativa fiscale;
3.6.4. un'esperienza di lavoro di almeno tre anni nel settore
agricolo (1 anno = 151 giornate lavorative), supportata da
un'attivita' di formazione professionale. Tale attivita' dovra'
essere dimostrata con certificati di frequenza di durata di almeno
100 ore che attestino l'inerenza della formazione acquisita rispetto
alle competenze richieste all'imprenditore agricolo. Gli attestati
devono essere rilasciati da Enti di formazione e riferirsi ad
attivita' rientranti nei Piani formativi delle Province e della
Regione Emilia-Romagna, svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di
parziale o totale carenza formativa, tale professionalita' dovra'
essere conseguita con corsi di almeno 100 ore (o di una durata tale
da completare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 100 ore
complessive) che vertano su argomenti prioritari per la
professionalita' dell'imprenditore agricolo quali quelli elencati al
punto precedente;
3.6.5. aver frequentato un corso di formazione professionale in
agricoltura, durante la passata programmazione, di durata complessiva
di almeno 150 ore, e aver maturato l'esperienza indicata al punto
3.6.1. per almeno due anni continuativi;
3.6.6. l'attivita' formativa prevista ai punti 3.6.3. e 3.6.4. potra'
essere sostituita, su richiesta dell'interessato, da un attestato
rilasciato da una Commissione provinciale, la cui istituzione e'
attribuita alle Province, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c,
della L.R. 15/97, mantenendo imprescindibile il requisito della
necessaria esperienza professionale nei termini sopradescritti;
3.6.7. qualora l'adempimento degli obblighi di formazione comporti il
mancato rispetto del limite dell'eta' anagrafica, il requisito della
capacita' professionale potra' essere accertato esclusivamente, su
richiesta dell'interessato, da una Commissione provinciale, la cui
istituzione e' attribuita alle Province, ai sensi dell'art. 3, comma
2, lettera c, della L.R. 15/97.
3.7. Criteri per verificare la redditivita' economica dell'impresa
La sufficiente redditivita' economica dell'impresa si valuta in base
al reddito complessivo dell'azienda agricola in rapporto al volume di
lavoro necessario per la sua conduzione e viene espressa come
reddito/ULU. Si riconosce il requisito della redditivita' economica
alla azienda agricola che dimostri di conseguire un reddito/ULU
superiore alla soglia del reddito di riferimento. Per reddito di
riferimento si intende il reddito determinato dall'Istituto
nazionale di statistica e comunicato ogni anno dal Ministero delle
Risorse agricole alimentari e forestali. La soglia di riferimento si
determina, per le istanze di cui trattasi, sulla base dei seguenti
parametri:
- per i giovani al primo insediamento in zone svantaggiate: deve
essere maggiore del 50% del reddito di riferimento (ISTAT);
- per le aziende ordinarie in zone svantaggiate: deve essere maggiore
del 55% del reddito di riferimento (ISTAT);
- per i giovani al primo insediamento: deve essere maggiore del 65%
del reddito di riferimento (ISTAT);
- per le aziende ordinarie: deve essere maggiore del 75% del reddito
di riferimento (ISTAT).
3.8. Criteri per verificare il volume di lavoro necessario alla
conduzione dell'azienda
Il volume di lavoro necessario alla conduzione dell'azienda viene
determinato sulla base della tabella di richiesta di manodopera
(Allegato 3), stabilita a livello regionale per ciascuna tipologia di
coltura, di allevamento e in funzione dell'ubicazione dei terreni. Le
caratteristiche del piano colturale e produttivo dell'azienda
nell'anno preso a riferimento, determinano il numero complessivo di
giornate lavorative uomo. L'unita' di calcolo dell'attivita
lavorativa necessaria alla conduzione dell'azienda e' l'Unita'
Lavorativa Uomo (ULU), pari a 225 giornate/anno di 8 ore.
3.8.1. Ubicazione dei terreni
L'area regionale, tenuto conto della differenziazione territoriale,
e' stata suddivisa in tre zone omogenee, attribuendo ad ognuna valori
propri, sulla base del Piano territoriale paesistico regionale di cui
alla delibera del Consiglio regionale 1338/93 e successive modifiche:
a) zona di pianura;
b) zona di collina;
c) zona di montagna.
3.8.2. Correttivi delle richieste di manodopera dovute a
particolarita' colturali
Il fabbisogno di manodopera per specifiche colture puo' richiedere
variazioni sui valori previsti dalla tabella (Allegato 3) nei
seguenti casi:
a) agricoltura biologica: per tutte le colture condotte secondo le
norme previste dal Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche, sia in
fase di conversione che certificabili, si puo' applicare, al valore
di manodopera richiesta corrispondente alla coltura, un aumento di
manodopera fino ad un massimo del 30%, ad esclusione: a.1) dei
cereali autunno-vernini; a.2) dei prati e delle colture foraggere o
comunque destinate alla produzione di foraggi;
b) zootecnia biologica: per tutte le produzioni zootecniche
sottoposte alle norme previste dal Reg. CE 1804/99 e successive
modifiche, si puo' applicare un aumento della richiesta di manodopera
fino ad un massimo del 10%;
c) frutteti e vigneti: nella fase di impianto e/o di allevamento, al
valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura si applica
una riduzione da un minimo del 40 % a un massimo del 60%.
3.8.3. Correttivi delle richieste di manodopera dovute a
particolarita' aziendali
La richiesta di manodopera per la conduzione di una produzione
vegetale o animale e le peculiarita' gestionali possono determinare
sensibili variazioni in base al livello di meccanizzazione o alle
caratteristiche fisiche dell'azienda, quali la frammentazione
poderale, la presenza di tare, la dimensione o forma degli
appezzamenti.
Si prevede, pertanto, l'applicazione di correttivi aziendali sul
montante finale di giornate di manodopera calcolate per l'azienda,
oltre all'adeguamento di cui al punto 3.8.2., quali:
a) livello di meccanizzazione: e' un parametro che definisce una
riduzione forfettaria da riferire all'azienda nel suo insieme e non
ad ogni singolo indirizzo produttivo, all'interno di una scala che va
da un minimo di 0% ad un massimo di -15%. Il valore verra' scelto in
maniera inversamente proporzionale al livello tecnologico presente:
percentuali sempre piu' basse (cioe' valori negativi crescenti) in
presenza di un'elevata intensita' tecnologica e viceversa. Come e'
evidente piu' elevata e' la dotazione meccanica di un'azienda o il
ricorso al contoterzismo, tanto piu' si restringono i tempi di
lavoro;
b) gestione dell'azienda: e' un parametro che viene dimensionato in
base al tempo che l'impresa deve dedicare ad attivita' di carattere
non propriamente agronomiche inerenti la gestione dell'azienda nel
suo insieme (per es. la gestione delle tare, le trattative di
compravendita, la manutenzione delle attrezzature meccaniche, il
confezionamento del prodotto, etc.). Sulla base del minore o maggiore
intervallo di tempo che ciascuna impresa dedica a tali attivita', il
montante finale di giornate lavorative necessarie in azienda verra'
maggiorato attraverso l'applicazione di una percentuale di
correzione, scelta in una scala che va da un minimo di +5% ad un
massimo di +20%.
3.8.4. Procedimento applicativo della tabella di richiesta di
manodopera
a) Il piano colturale e produttivo dell'azienda deve essere esaminato
per l'anno preso a riferimento, in base alle seguenti
caratteristiche: a.1) superficie e fascia di ubicazione di tutte le
varie tipologie di produzioni vegetali presenti, mantenendo distinte
quelle riconducibili alle lettere a) e c) del punto 3.8.2.; a.2)
tipologia e consistenza degli allevamenti presenti, mantenendo
distinte quelle riconducibili alla lettera b) del punto 3.8.2.;
b) il fabbisogno di giornate per ciascuna tipologia produttiva si
individua nella tabella di cui all'Allegato 3, sulla base delle
rispettive unita' di misura. Nel caso di particolari tipologie
produttive non riconducibili ad alcuna di quelle contemplate in
tabella, il beneficiario definisce il fabbisogno unitario attraverso
una relazione tecnica che viene successivamente sottoposta a verifica
istruttoria;
c) il fabbisogno di giornate individuato deve essere moltiplicato per
la consistenza della singola tipologia produttiva (ettari, capi,
alveare, tonnellate). In questo modo si calcola il montante di
giornate necessario per gli ettari complessivi destinati a ciascuna
specie coltivata e/o per il complesso zootecnico differenziato in
base ad ogni tipo di allevamento presente in azienda;
d) si applicano i coefficienti di correzione alle superfici delle
colture riportate alle lettere a) e c) del punto 3.8.2. ed agli
allevamenti di cui alla lettera b) dello stesso punto;
e) sommati i montanti ottenuti per ciascun indirizzo produttivo si
determina un unico valore complessivo che viene corretto
successivamente con gli indici di cui al punto 3.8.3;
f) il numero di giornate cosi' ottenuto deve essere diviso per 225 al
fine di calcolare il numero di ULU necessario alla conduzione
dell'azienda in esame.
3.9. Criteri per determinare il reddito complessivo
Il reddito complessivo e' determinato sommando il reddito
dell'attivita' agricola (reddito imponibile determinato ai fini
fiscali) ai redditi complementari (assimilabili alla attivita'
agricola in quanto prodotti con fattori di produzione aziendali) e
alle compensazioni al reddito (regimi di aiuto comunitari a carattere
compensativo). Al fine di evitare penalizzazioni derivanti da annate
caratterizzate da andamenti critici di mercato o da eventi climatici
sfavorevoli, il reddito complessivo e' calcolato sull'anno
maggiormente rappresentativo del reddito aziendale, scelto dal
beneficiario, tra gli ultimi tre anni solari precedenti la data di
presentazione della domanda (anno di riferimento).
3.9.1. Reddito dell'attivita' agricola (RAA)
Il reddito dell'attivita' agricola viene determinato sulla base dei
movimenti registrati dalla contabilita' dell'impresa, tenuta ai fini
IVA dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento,
mantenendo all'"attivo" tutte le voci delle vendite e gli indennizzi
assicurativi per calamita' di origine meteorologica relativi all'anno
di riferimento stesso, ed al "passivo" tutti gli acquisti dei beni e
servizi necessari alla produzione ad esclusione di:
a) costi sostenuti per investimenti su immobili;
b) acquisti di beni strumentali;
c) acquisti di quote latte;
d) acquisti di diritti di reimpianto.
Tutti gli importi sono da considerarsi al netto dell'IVA.
3.9.1.1. Impresa agricola in regime semplificato
Per l'impresa agricola in regime semplificato la definizione della
voce "attivo" richiede la presentazione di una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio attestante l'annotazione riepilogativa
delle vendite, cosi' come previsto nella circolare del Ministero
delle Finanze n. 328/e del 24/12/1997, paragrafo 6.7.3; per quanto
riguarda la voce al "passivo" vengono mantenute le stesse modalita'
ed esclusioni previste al punto 3.9.1.
3.9.2. Reddito complementare
Il reddito complementare deriva dall'utilizzo dei fattori di
produzione dell'azienda agricola, assoggettato a regimi fiscali
diversi:
a) attivita' agrituristica di cui alla L.R. 26/94;
b) attivita' per conto terzi;
c) soccide;
d) proventi derivanti dall'utilizzo di attivita'
faunistico-venatorie;
e) pluriattivita' delle aziende agricole ubicate in comuni montani
previste dalla Legge 97/94, art. 17, commi 1 e 2.
Il reddito complementare si determina sulla base dei movimenti
registrati dalla contabilita' dell'impresa, tenuta ai fini IVA dall'1
gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, mantenendo
all'"attivo" tutte le voci delle vendite ed al "passivo" tutti gli
acquisti. Se l'impresa agricola produce redditi derivanti da una o
piu' delle tipologie di cui sopra, viene considerato reddito
complementare il risultato della somma delle diverse attivita'.
La quota eccedente non viene conteggiata quando il reddito
complementare totale assume valori da un minimo di 0, anche nel caso
di prevalenza delle passivita', ad un massimo della concorrenza del
valore del RAA.
3.9.3. Compensazioni al reddito
Le compensazioni al reddito sono tutti gli aiuti e contributi
derivanti dalla Politica Agraria Comunitaria per la coltivazione di
determinati prodotti o per l'adesione a determinati impegni. Sono
tali i contributi erogati sulla base dei seguenti regolamenti:
a) Reg. CEE 1765/92 Aiuti ai seminativi e Reg. CEE 1272/88 Ritiro
ventennale dei seminativi dalla produzione;
b) Reg. CEE 2078/92 Misure agroambientali;
c) Reg. CEE 2080/92 Misure per la forestazione, limitatamente alle
somme corrisposte per i mancati redditi;
d) Reg. CE 950/97 Titolo IX Sottotitolo I "Indennita' compensative";
e) Reg. CEE 2066/92 e 2069/92 "PAC zootecnica";
f) Reg. CEE 136/66 e successive modifiche e integrazioni: Aiuti
all'olio di oliva.
Per le annate inserite nella programmazione 2000-2006, i contributi
da considerare sono previsti dai seguenti regolamenti:
g) Reg. CE 1251/99 Aiuti ai seminativi e Reg. CEE 1272/88 Ritiro
ventennale dei seminativi dalla produzione;
h) Reg. CE 1257/99 Capo VI Misure agroambientali;
i) Reg. CE 1257/99 Capo VII Silvicoltura, limitatamente alle somme
corrisposte per i mancati redditi;
j) Reg. CE 1257/99 Capo V Indennita' compensative;
k) Reg. CE 1254/99 Misure per la zootecnia;
l) Reg. CEE 136/66 e successive modifiche e integrazioni: Aiuti
all'olio di oliva.
Le compensazioni al reddito non possono essere superiori in valore al
RAA sia singolarmente sia nella somma complessiva: la quota eccedente
il valore del RAA non viene conteggiata.
I beni prodotti e/o i servizi resi, nonche' le compensazioni al
reddito devono avere ad oggetto l'anno solare scelto quale anno di
riferimento.
3.10. Criteri per determinare il reddito extra-agricolo
Il reddito extra-agricolo e' il risultato di tutte le attivita'
dell'impresa agricola non inquadrabili nel RAA o nel reddito
complementare.
Il reddito extra-agricolo viene determinato sulla base dei movimenti
registrati dalla contabilita' dell'impresa tenuta ai fini IVA dall'1
gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, mantenendo
all'"attivo" tutte le voci delle vendite ed al "passivo" tutti gli
acquisti.
4. Aree di intervento della Misura
La Misura e' applicabile su tutto il territorio regionale.
Si riconoscera' lo status di insediamento in area svantaggiata
prevista dall'art. 3 della Dir. 75/268/CEE, quando si verificano
entrambe le seguenti condizioni:
4.1. il centro aziendale ricade all'interno dell'area svantaggiata;
4.2. almeno il 50 % della SAU aziendale sia inserita all'interno
dell'area svantaggiata.
5. Entita' degli aiuti
L'investimento massimo ammissibile per la durata della programmazione
2000-2006 e' il seguente:
a) 500.000 Euro per le aziende singole;
b) 1.500.000 Euro per le aziende associate (comprese le cooperative)
di cui al punto 3.3.
In generale ogni azienda ha un limite massimo di due piani
investimento per il periodo di programmazione finanziaria e di
100.000 Euro/ULU per ciascun piano di investimento: il numero delle
ULU e' riferito alla richiesta di manodopera della struttura
aziendale al momento della presentazione della domanda.
Qualora gli investimenti dell'impresa beneficiaria siano destinati ad
impianti di trasformazione, i limiti sopraindicati sono elevati del
50% solo se il prodotto trasformato sia per almeno 2/3 di provenienza
della stessa.
L'entita' dell'aiuto, sotto forma di contributo in conto capitale,
viene calcolata su una spesa massima ammissibile.
Le caratteristiche soggettive del beneficiario, la natura
dell'investimento e la sua localizzazione determinano l'ammontare
dell'aiuto sul totale di spesa ammissibile in base alla seguente
tabella:
Zone Beneficiario Beneficiario gia' insediato I
insediamento
Dotazioni Strutture Dotazioni Strutture
Normali 30% 35% 40% 45%
Svantaggiate 35% 40% 45% 50%
Ai beneficiari di cui al punto 2.3. si applichera' l'intensita' di
aiuti di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 191/95, in
attuazione del Reg. CE n. 2328/91 e del Reg. CE n. 950/97.
6. Condizioni di ammissibilita' dei Piani di investimento (PI)
I PI dovranno:
6.1. prevedere un tempo massimo per la realizzazione degli
investimenti di: 6.1.1. tre anni se il PI prevede delle opere
edilizie e di miglioramento fondiario per un importo di spesa
ammissibile pari ad almeno 200.000 Euro; 6.1.2. due anni negli altri
casi;
6.2. contenere l'elenco degli investimenti con relative spese
previste con codifica da prezzario dell'Azienda agricola patrocinato
dalla Regione Emilia-Romagna o riferimenti ad eventuali preventivi di
acquisto di beni e/o servizi;
6.3. prevedere una spesa minima parametrata alle ULU dell'impresa
beneficiaria: 6.3.1. per le aziende inserite in area svantaggiata
pari al risultato della formula: Œ0,5 x (1+ N ULU)© X 10.000 Euro
dove N ULU corrisponde alle ULU aziendali fino ad un valore massimo
di 5: qualora le ULU risultassero superiori a 5 il valore assunto
da N ULU sara' 5; 6.3.2. per le aziende inserite in area non
svantaggiata pari al risultato della formula: Œ0,5 x (1+ N ULU)© X
20.000 Euro dove N ULU corrisponde alle ULU aziendali fino ad un
valore massimo di 5: qualora le ULU risultassero superiori a 5 il
valore assunto da N ULU sara' 5;
6.4. confermare, per i beneficiari di cui al punto 2.2.,
l'investimento previsto alla presentazione della domanda con importo
non superiore, fermo restando la possibilita' di aggiungere altri
investimenti oltre a quello dichiarato;
6.5. confermare, per i beneficiari di cui al punto 2.3., tutti o
parte degli investimenti inseriti nella domanda presentata ai sensi
del Reg. CE 950/97, artt. 5-9, con gli stessi importi richiesti: non
sono ammessi nello stesso PI investimenti di natura diversa o
incrementi di prezzi delle opere ancora da effettuare.
7. Limiti di ammissibilita' degli investimenti
Gli aiuti sono concessi per tipologie di investimenti collegati al
settore di produzione, escludendo in ogni caso:
7.1. l'acquisto di terreni, fabbricati e la costruzione di nuove
abitazioni;
7.2. l'acquisto di bestiame;
7.3. gli interventi di mera sostituzione;
7.4. gli investimenti destinati ad adeguare l'azienda a normative in
materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, i cui termini
di adeguamento siano scaduti;
7.5. gli interventi relativi al settore dell'acquacoltura (Reg. CE
2792/99 e Comunicazione MiRAF prot. 2577 del 5 agosto 2000);
7.6. gli interventi riferiti all'agriturismo;
7.7. le manutenzioni ordinarie di immobili aziendali inclusi quelli
destinati ad uso abitativo;
7.8. le manutenzioni straordinarie di immobili ad uso abitativo;
7.9. gli acquisti di dotazioni usate;
7.10. le spese sostenute prima della data di presentazione della
domanda di aiuto ai sensi della L.R. 15/97, art. 16, commi 2 e 3;
7.11. gli investimenti finanziati da altri interventi pubblici
inclusa la L.R. 43/97, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del
Reg. CE 1257/99.
Si precisa che nella presente misura non sono ammissibili gli
investimenti in strutture ed attrezzature per la lavorazione e/o
trasformazione delle produzioni proposti da imprese aventi titolo ad
accedere al sostegno di cui agli artt. 25, 26, 27, 28, Reg. CE
1257/1999 (Misura 1.g del Piano regionale di sviluppo rurale).
8. Tipologia di interventi ammissibili per settore di produzione
primaria
Le spese ammissibili a finanziamento comprendono:
a) la costruzione e il miglioramento di beni immobili;
b) le nuove macchine, impianti ed attrezzature, compresi i programmi
informatici;
c) le spese tecniche generali, come onorari di professionisti o
consulenti, fino ad un massimo del 10% delle precedenti voci.
I PI proposti dovranno inoltre essere riconducibili, anche
nell'ambito dei singoli settori di produzione, alle seguenti
tipologie di interventi:
8.1. Settore delle colture di pieno campo (cereali, oleoproteaginose
e colture industriali)
Sono ammessi:
8.1.1. costruzione e ristrutturazione di strutture al servizio delle
aziende agricole volte a ridurre i costi di produzione, migliorare la
qualita' delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli
standard di sicurezza;
8.1.2. acquisto di macchinari, impianti o attrezzature per
razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, per ridurre i costi
di produzione, migliorare la qualita' delle produzioni, migliorare le
condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
8.1.3. investimenti per la protezione e miglioramento dell'ambiente,
compresi gli investimenti per risparmi energetici;
8.1.4. investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione
e/o trasformazione delle produzioni aziendali limitatamente
all'essicazione;
8.1.5. investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari
di certificazione della qualita'.
Sono esclusi:
8.1.6. irrigazione in colture estensive;
8.1.7. drenaggio in terreni di pianura a meno che non sia
accompagnato da adeguati interventi di: 8.1.7.1. compensazione
idraulica per i quali si intendono opere di drenaggio che possono
comprendere il livellamento del terreno con sistemi di recupero e
riutilizzo dell'acqua drenata nell'ambito dell'azienda: sono
comunque escluse le spese sostenute per la realizzazione di invasi;
8.1.7.2. compensazione ecologica per i quali si intendono opere di
drenaggio che possono comprendere il livellamento del terreno ma che
sono accompagnati dalla realizzazione di impianti arborei o siepi per
una superficie minima su terreno agricolo pari a quella recuperata da
questo tipo di intervento.
8.2. Settore delle colture sementiere
Sono ammessi:
8.2.1. costruzione e ristrutturazione di strutture al servizio delle
aziende agricole volte a ridurre i costi di produzione, migliorare la
qualita' delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli
standard di sicurezza;
8.2.2. acquisto di macchinari, impianti o attrezzature per
razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, per ridurre i costi
di produzione, migliorare la qualita' delle produzioni, migliorare le
condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
8.2.3. investimenti per la protezione e miglioramento dell'ambiente,
compresi gli investimenti per risparmi energetici;
8.2.4. investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione
e/o trasformazione delle produzioni aziendali limitatamente
all'essicazione;
8.2.5. investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari
di certificazione della qualita'.
8.3. Settore delle orticole di pieno campo da consumo fresco
Sono ammessi:
8.3.1. costruzione e ristrutturazione di strutture al servizio delle
aziende agricole volte a ridurre i costi di produzione, migliorare la
qualita' delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli
standard di sicurezza;
8.3.2. acquisto di macchinari, impianti o attrezzature per
razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, per ridurre i costi
di produzione, migliorare la qualita' delle produzioni, migliorare le
condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
8.3.3. investimenti per la protezione e miglioramento dell'ambiente,
compresi gli investimenti per risparmi energetici;
8.3.4. investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione
e/o trasformazione delle produzioni aziendali;
8.3.5. investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari
di certificazione della qualita'.
Sono esclusi:
8.3.6. frigoriferi aziendali, se superiori alle dotazioni necessarie
alla pre-refrigerazione intese come quelle destinate al trattamento
della produzione fresca in atmosfera non controllata;
8.3.7. dotazioni di durata tecnica inferiore ai 5 anni.
8.4. Settore frutticolo
Sono ammessi:
8.4.1. costruzione e ristrutturazione di strutture al servizio delle
aziende agricole volte a ridurre i costi di produzione, migliorare la
qualita' delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli
standard di sicurezza;
8.4.2. acquisto di macchinari, impianti o attrezzature per
razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, per ridurre i costi
di produzione, migliorare la qualita' delle produzioni, migliorare le
condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
8.4.3. riconversioni colturali e varietali per adeguarle alle nuove
esigenze dei consumatori, agli orientamenti dei mercati e/o ridurre i
costi di lavorazione;
8.4.4. investimenti per la protezione e miglioramento dell'ambiente,
compresi gli investimenti per risparmi energetici;
8.4.5. investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione
e/o trasformazione delle produzioni aziendali;
8.4.6. investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari
di certificazione della qualita'.
Sono esclusi:
8.4.7. impianti di frutteti che hanno beneficiato di aiuti per
l'espianto della specie considerata (come da Reg. CE 2200/97);
8.4.8. impianti di varieta' o cultivar non comprese nelle liste
varietali raccomandate dalla Regione ad eccezione di impianti in
aziende biologiche con cultivar locali;
8.4.9. frigoriferi aziendali, se superiori alle dotazioni necessarie
alla pre-refrigerazione intese come quelle destinate al trattamento
della produzione fresca in atmosfera non controllata;
8.4.10. investimenti che hanno una dimensione collettiva nelle
organizzazioni dei produttori ortofrutticoli previsti del Reg. CE
2200/96 solo per le aziende ad esse associate, in particolare gli
impianti dei frutteti.
8.5. Settore delle colture protette orticole, floricole vivaistiche,
funghi
Vincoli di ammissione:
8.5.1. l'azienda nelle sue linee di produzione deve rispettare quanto
previsto dalla L.R. 3/98 e dal passaporto verde.
Sono ammessi:
8.5.2. costruzione e ristrutturazione di strutture al servizio delle
aziende agricole volte a ridurre i costi di produzione, migliorare la
qualita' delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli
standard di sicurezza;
8.5.3. acquisto di macchinari, impianti o attrezzature per
razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, per ridurre i costi
di produzione, migliorare la qualita' delle produzioni, migliorare le
condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
8.5.4. investimenti per la protezione e miglioramento dell'ambiente,
compresi gli investimenti per risparmi energetici;
8.5.5. investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari
di certificazione della qualita'.
Sono esclusi:
8.5.6. frigoriferi aziendali, se superiori alle dotazioni necessarie
alla pre-refrigerazione intese come quelle destinate al trattamento
della produzione fresca in atmosfera non controllata.
8.6. Settore vitivinicolo
Sono ammessi:
8.6.1. costruzione e ristrutturazione di strutture al servizio delle
aziende agricole volte a ridurre i costi di produzione, migliorare la
qualita' delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli
standard di sicurezza;
8.6.2. acquisto di macchinari, impianti o attrezzature per
razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, per ridurre i costi
di produzione, migliorare la qualita' delle produzioni, migliorare le
condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
8.6.3. investimenti per la protezione e miglioramento dell'ambiente,
compresi gli investimenti per risparmi energetici;
8.6.4. investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione
e/o trasformazione delle produzioni aziendali;
8.6.5. investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari
di certificazione della qualita'.
Si include in questo settore quello olivicolo.
Sono esclusi:
8.6.6. impianti di vigneti in quanto previsti dal Reg. CE 1493/1999
OCM Vino;
8.6.7. impianti di oliveti ex-novo non autorizzati conformemente a
quanto stabilito dal Reg. CE 1638/1998 o i reimpianti che non
rispettino lo schema "una pianta/una pianta" previsto dalla normativa
comunitaria vigente.
8.7. Settore foraggere
Sono ammessi:
8.7.1. costruzione e ristrutturazione di strutture al servizio delle
aziende agricole volte a ridurre i costi di produzione, migliorare la
qualita' delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli
standard di sicurezza;
8.7.2. acquisto di macchinari, impianti o attrezzature per
razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, per ridurre i costi
di produzione, migliorare la qualita' delle produzioni, migliorare le
condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
8.7.3. investimenti per la protezione e miglioramento dell'ambiente,
compresi gli investimenti per risparmi energetici;
8.7.4. investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione
e/o trasformazione delle produzioni aziendali limitatamente
all'essicazione dei foraggi;
8.7.5. investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari
di certificazione della qualita'.
Sono esclusi:
8.7.6. interventi relativi alle foraggere annuali.
8.8. Settore dei bovini da latte
Vincoli di ammissione:
8.8.1. limitazione basata sulla conduzione di almeno il 25% dei
terreni necessari allo smaltimento delle deiezioni calcolato sulla
base della L.R. 50/95 indipendentemente dalla forma di smaltimento
utilizzata. Solo nel caso di allevamenti gestiti in forma cooperativa
detta condizione si riterra' soddisfatta quando sussista un impegno
quinquennale, a partire dalla data di fine lavori, da parte dei soci
a rendere disponibile una superficie di terreni da poter utilizzare
ai fini dello spandimento pari alla suddetta percentuale;
8.8.2. non sono ammesse nuove edificazioni di stalle con meno di 40
posti vacca in pianura e 20 posti vacca in collina e montagna: le
zone vengono individuate sulla base del PTPR, analogamente al calcolo
delle ULU aziendali, entro cui e' inserito il terreno da edificare.
Sono ammessi:
8.8.3. costruzione e ristrutturazione di strutture al servizio delle
aziende agricole volte a ridurre i costi di produzione, migliorare la
qualita' delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli
standard di sicurezza;
8.8.4. acquisto di macchinari, impianti o attrezzature per
razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, per ridurre i costi
di produzione, migliorare la qualita' delle produzioni, migliorare le
condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
8.8.5. investimenti per la protezione e miglioramento dell'ambiente,
compresi gli investimenti per risparmi energetici;
8.8.6. investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene
degli allevamenti e di benessere degli animali;
8.8.7. investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione
e/o trasformazione delle produzioni aziendali;
8.8.8. investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari
di certificazione della qualita'.
Sono esclusi:
8.8.9. interventi che comportino un aumento della capacita'
produttiva non coperta da quota di produzione: il possesso di tale
quota deve essere dimostrabile al momento della presentazione della
domanda di contributo anche a mezzo di contratti di affitto di durata
pari a cinque anni dalla data di fine lavori o acquisto sottoposti a
termine iniziale.
8.9. Settore bovini da carne
Sono ammessi:
8.9.1. costruzione e ristrutturazione di strutture al servizio delle
aziende agricole volte a ridurre i costi di produzione, migliorare la
qualita' delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli
standard di sicurezza;
8.9.2. acquisto di macchinari, impianti o attrezzature per
razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, per ridurre i costi
di produzione, migliorare la qualita' delle produzioni, migliorare le
condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
8.9.3. investimenti per la protezione e miglioramento dell'ambiente,
compresi gli investimenti per risparmi energetici;
8.9.4. investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene
degli allevamenti e di benessere degli animali;
8.9.5. investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari
di certificazione della qualita'.
Sono esclusi:
8.9.6. interventi negli insediamenti zootecnici con coefficienti di
densita' per unita' di superficie foraggera superiori ai limiti
previsti dal Reg. CE 1254/99 e successive eventuali modificazioni.
8.10. Settore suinicolo
Vincoli di ammissione:
8.10.1. limitazione basata sulla conduzione di almeno il 25% dei
terreni necessari allo smaltimento delle deiezioni calcolato sulla
base della L.R. 50/95 indipendentemente dalla forma di smaltimento
utilizzata. Solo nel caso di allevamenti gestiti in forma cooperativa
detta condizione si riterra' soddisfatta quando sussista un impegno
quinquennale, a partire dalla data di fine lavori, da parte dei soci
a rendere disponibile una superficie di terreni da poter utilizzare
ai fini dello spandimento pari alla suddetta percentuale.
Sono ammessi:
8.10.2. acquisto di macchinari, impianti o attrezzature per
razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, per ridurre i costi
di produzione, migliorare la qualita' delle produzioni, migliorare le
condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
8.10.3. investimenti per la protezione e miglioramento dell'ambiente,
compresi gli investimenti per risparmi energetici;
8.10.4. investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene
degli allevamenti e di benessere degli animali;
8.10.5. investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi
volontari di certificazione della qualita'.
Sono esclusi:
8.10.6. interventi non conformi o non compatibili con il "Piano
regionale risanamento e tutela delle acque - Stralcio comparto
zootecnico".
8.11. Settore avicolo
Vincoli di ammissione
L'allevamento deve soddisfare alternativamente una delle seguenti
condizioni:
8.11.1. limitazione basata sulla conduzione di almeno il 25% dei
terreni necessari allo smaltimento delle deiezioni calcolato sulla
base della L.R. 50/95 indipendentemente dalla forma di smaltimento
utilizzata. Solo nel caso di allevamenti gestiti in forma cooperativa
detta condizione si riterra' soddisfatta quando sussista un impegno
quinquennale, a partire dalla data di fine lavori, da parte dei soci
a rendere disponibile una superficie di terreni da poter utilizzare
ai fini dello spandimento pari alla suddetta percentuale;
8.11.2. possesso di contratto di conferimento presso un centro di
compostaggio di tutte le deiezioni prodotte dall'allevamento stesso.
Sono ammessi:
8.11.3. acquisto di macchinari, impianti o attrezzature per
razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, per ridurre i costi
di produzione, migliorare la qualita' delle produzioni, migliorare le
condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
8.11.4. investimenti per la protezione e miglioramento dell'ambiente,
compresi gli investimenti per risparmi energetici;
8.11.5. investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene
degli allevamenti e di benessere degli animali;
8.11.6. investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione
e/o trasformazione delle produzioni aziendali limitatamente al
confezionamento delle uova;
8.11.7. investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi
volontari di certificazione della qualita'.
Sono esclusi:
8.11.8. interventi che comportino un aumento di capacita' produttiva.
8.12. Settore zootecnia minore (ovicaprini, equini, conigli, struzzi,
selvaggina, avicoli di nicchia, specie e razze autoctone oggetto di
aiuto nell'ambito della Misura 2f, Azione 11 del PRSR, altri)
Vincoli di ammissione:
8.12.1. limitazione basata sulla conduzione di almeno il 25% dei
terreni necessari allo smaltimento delle deiezioni calcolato sulla
base della L.R. 50/95 indipendentemente dalla forma di smaltimento
utilizzata. Solo nel caso di allevamenti gestiti in forma cooperativa
detta condizione si riterra' soddisfatta quando sussista un impegno
quinquennale, a partire dalla data di fine lavori, da parte dei soci
a rendere disponibile una superficie di terreni da poter utilizzare
ai fini dello spandimento pari alla suddetta percentuale.
Sono ammessi:
8.12.2. costruzione e ristrutturazione di strutture al servizio delle
aziende agricole volte a ridurre i costi di produzione, migliorare la
qualita' delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli
standard di sicurezza;
8.12.3. acquisto di macchinari, impianti o attrezzature per
razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, per ridurre i costi
di produzione, migliorare la qualita' delle produzioni, migliorare le
condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
8.12.4. investimenti per la protezione e miglioramento dell'ambiente,
compresi gli investimenti per risparmi energetici;
8.12.5. investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene
degli allevamenti e di benessere degli animali;
8.12.6. investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione
e/o trasformazione delle produzioni aziendali;
8.12.7. investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi
volontari di certificazione della qualita'.
9. Strumenti e procedure di attuazione
La competenza al ricevimento delle domande, alla loro istruttoria,
all'approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili e delle
domande ammesse, alla concessione dei contributi e alle relative
liquidazioni spetta, ai sensi della L.R. 15/97 e successive
modifiche, alle Province e alle Comunita' Montane competenti per
territorio. La competenza territoriale e' determinata dalla
localizzazione dell'area nella quale si effettua l'investimento.
Le Province e le Comunita' Montane nominano i rispettivi responsabili
del procedimento.
9.1. Presentazione delle domande
Le domande di contributo per i PI devono essere presentate all'Ente
territorialmente competente, utilizzando la modulistica allegata al
presente Programma operativo.
L'impresa puo' presentare al massimo due domande, anche
contemporaneamente, purche' gli investimenti previsti in un PI siano
totalmente diversi da quelli previsti nell'altro.
ammessa la sostituzione di un piano non finanziato con nuovo PI
esclusivamente dopo che siano trascorsi due anni legali dalla
presentazione del precedente.
Tenuto conto che il presente Programma operativo ha validita' per le
annualita' del Piano regionale di sviluppo rurale dal 2001 al 2005, i
termini per la presentazione delle domande di contributo sono cosi'
definiti.
a) Programma di attuazione 2001
Le domande devono pervenire complete di tutta la documentazione entro
le ore 12 del 29 dicembre 2000.
Gli Enti territoriali entro il 15 febbraio 2001 dovranno procedere
all'approvazione con atto formale delle graduatorie.
La Regione provvedera' a riallocare entro il 26 febbraio 2001 le
risorse residue degli Enti che non hanno attribuito interamente i
fondi inizialmente ripartiti.
La procedura di esecuzione dei lavori deve rispettare le seguenti
scadenze, pena la decadenza della domanda e senza possibilita' di
concessione di proroghe:
- 31 maggio 2001: data finale di realizzazione degli interventi;
- ore 12 del 29 giugno 2001: termine di presentazione della
documentazione consuntiva completa relativa agli investimenti
effettuati;
- 31 luglio 2001: termine entro il quale gli Enti dovranno avere
effettuato i controlli sulle esecuzioni degli investimenti.
Gli Enti dovranno adottare gli atti di liquidazione e trasmettere i
relativi elenchi alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Aiuti alle
imprese entro il 4 settembre 2001.
b) Programma di attuazione 2002
Le domande devono pervenire complete di tutta la documentazione entro
le ore 12 dell'1 marzo 2001.
Gli Enti territoriali entro il 26 luglio 2001 dovranno procedere
all'approvazione con atto formale delle graduatorie.
La Regione provvedera' a riallocare entro il 10 agosto 2001 le
risorse residue degli Enti che non hanno attribuito interamente i
fondi inizialmente ripartiti.
I beneficiari devono procedere alla realizzazione delle opere ed alla
consegna della documentazione consuntiva completa relativa agli
investimenti effettuati entro e non oltre le ore 12 del 31 dicembre
2001.
ammessa la presentazione di un'unica istanza di proroga entro il 31
dicembre 2001 purche' gli investimenti si realizzino entro e non
oltre i successivi 150 giorni, pena la revoca del contributo concesso
ed il recupero dell'eventuale acconto erogato.
Entro il 31 luglio 2002 gli Enti dovranno procedere ai controlli
sulle esecuzioni degli investimenti.
Gli Enti dovranno adottare atti di liquidazione e trasmettere i
relativi elenchi alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Aiuti alle
imprese entro il 4 settembre 2002.
c) Programma di attuazione 2003
Le domande devono pervenire complete di tutta la documentazione entro
le ore 12 dell'1 marzo 2002.
Gli Enti territoriali entro il 25 luglio 2002 dovranno procedere
all'approvazione con atto formale delle graduatorie.
La Regione provvedera' a riallocare entro il 9 agosto 2002 le risorse
residue degli Enti che non hanno attribuito interamente i fondi
inizialmente ripartiti.
I beneficiari devono procedere alla realizzazione delle opere ed alla
consegna della documentazione consuntiva completa relativa agli
investimenti effettuati entro e non oltre le ore 12 del 31 dicembre
2002. ammessa la presentazione di un'unica istanza di proroga
entro il 31 dicembre 2002 purche' gli investimenti si realizzino
entro e non oltre i successivi 150 giorni, pena la revoca del
contributo concesso ed il recupero dell'eventuale acconto erogato.
Entro il 31 luglio 2003 gli Enti dovranno procedere ai controlli
sulle esecuzioni degli investimenti.
Gli Enti dovranno adottare atti di liquidazione e trasmettere i
relativi elenchi alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Aiuti alle
imprese entro il 4 settembre 2003.
d) Programma di attuazione 2004
Le domande devono pervenire complete di tutta la documentazione entro
le ore 12 del 28 febbraio 2003.
Gli Enti territoriali entro il 25 luglio 2003 dovranno procedere
all'approvazione con atto formale delle graduatorie.
La Regione provvedera' a riallocare entro l'11 agosto 2003 le risorse
residue degli Enti che non hanno attribuito interamente i fondi
inizialmente ripartiti.
I beneficiari devono procedere alla realizzazione delle opere ed alla
consegna della documentazione consuntiva completa relativa agli
investimenti effettuati entro e non oltre le ore 12 del 31 dicembre
2003.
ammessa la presentazione di un'unica istanza di proroga entro il 31
dicembre 2003 purche' gli investimenti si realizzino entro e non
oltre i successivi 150 giorni, pena la revoca del contributo concesso
ed il recupero dell'eventuale acconto erogato.
Entro il 30 luglio 2004 gli Enti dovranno procedere ai controlli
sulle esecuzioni degli investimenti.
Gli Enti dovranno adottare atti di liquidazione e trasmettere i
relativi elenchi alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Aiuti alle
imprese entro il 3 settembre 2004.
e) Programma di attuazione 2005
Le domande devono pervenire complete di tutta la documentazione entro
le ore 12 dell'1 marzo 2004.
Gli Enti territoriali entro il 26 luglio 2004 dovranno procedere
all'approvazione con atto formale delle graduatorie.
La Regione provvedera' a riallocare entro il 10 agosto 2004 le
risorse residue degli Enti che non hanno attribuito interamente i
fondi inizialmente ripartiti.
I beneficiari devono procedere alla realizzazione delle opere ed alla
consegna della documentazione consuntiva completa relativa agli
investimenti effettuati entro e non oltre le ore 12 del 31 dicembre
2004.
ammessa la presentazione di un'unica istanza di proroga entro il 31
dicembre 2004 purche' gli investimenti si realizzino entro e non
oltre i successivi 150 giorni, pena la revoca del contributo concesso
ed il recupero dell'eventuale acconto erogato.
Entro il 29 luglio 2005 gli Enti dovranno procedere ai controlli
sulle esecuzioni degli investimenti.
Gli Enti dovranno adottare atti di liquidazione e trasmettere i
relativi elenchi alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Aiuti alle
imprese entro il 2 settembre 2005.
Il termine ultimo di presentazione di piani di investimento triennali
e' l'1 marzo 2002, ore 12.
Il termine ultimo di presentazione di piani di investimento biennali
e' il 28 febbraio 2003, ore 12.
Il termine ultimo di presentazione di piani di investimento annuali
e' l'1 marzo 2004, ore 12.
9.2. Documentazione della domanda
La domanda, costituita dall'Allegato 4 e dall'Allegato 6, oppure da
supporto cartaceo e informatico elaborato su software formato dalla
Regione, dovra' essere corredata dalla seguente documentazione:
9.2.1. piano degli investimenti supportato da una relazione
descrittiva con la quale vengono individuati i tempi di realizzazione
e gli obiettivi operativi perseguiti. La struttura tipo del Piano
degli investimenti dovra' essere definita a livello provinciale;
9.2.2. fotocopie delle visure catastali e dei relativi mappali su
scala 1:2.000 su cui si intende eseguire le opere e fotocopia
autenticata della documentazione comprovante il titolo di possesso
per la durata del vincolo di destinazione con riferimento alla
posizione presso l'Ufficio del Registro competente;
9.2.3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'Allegato
1;
9.2.4. dichiarazione/i sostitutiva/e di atto notorio di cui
all'Allegato 2;
9.2.5. preventivi di spesa per l'acquisto di dotazioni;
9.2.6. computo metrico estimativo delle opere edili e delle opere di
miglioramento fondiario, nel caso di apporto di manodopera aziendale.
Tale documento deve essere redatto conformemente al Prezzario
regionale in vigore, con timbro e firma del tecnico progettista
abilitato e corredato dai disegni relativi alle opere in progetto;
9.2.7. copia autenticata di tutte le autorizzazioni necessarie
all'esecuzione dei lavori in progetto;
9.2.8. fotocopia del PTPR con delimitazione dei terreni aziendali e
individuazione del centro aziendale e del sito in cui verra'
effettuato l'investimento;
9.2.9. nel caso di realizzazione di investimenti nel settore
zootecnico, documentazione comprovante il titolo di possesso dei
terreni indicati ai punti 8.8.1., 8.9.6., 8.10.1., 8.11.1., 8.12.1.
ovvero contratto di conferimento di cui al punto 8.11.2.;
9.2.10. dichiarazione del Responsabile dell'Associazione di prodotto
operante in OCM attestante il non inserimento dell'investimento
dell'azienda in questione nel Programma operativo.
Nel caso in cui uno o piu' documenti richiesti siano gia' in possesso
dell'Amministrazione competente, il richiedente potra' ometterne la
presentazione, allegando in sostituzione una dichiarazione, a firma
del legale rappresentante, in cui e' fatto specifico riferimento alla
domanda/e a cui detti documenti risultano allegati.
9.3. Istruttoria delle domande e definizione delle graduatorie di
ammissibilita'
Le graduatorie verranno formate sulla base della valutazione
istruttoria dei PI presentati da imprese in possesso dei prerequisiti
di cui al paragrafo 3. del presente Programma operativo di Misura,
secondo le modalita' previste dai Programmi operativi provinciali,
fatto salvo quanto stabilito al punto 9.3.1.
Le Province e le Comunita' Montane, tenuto conto dei criteri di
priorita', potranno ammettere a finanziamento un numero di PI fino
alla concorrenza del 130% delle risorse loro assegnate per le
annualita' 2001, 2002, 2003.
L'ufficio territorialmente competente:
- effettuera' l'istruttoria finalizzata ad accertare che l'impresa
agricola beneficiaria sia in possesso di tutti i pre-requisiti
richiesti e che gli investimenti previsti risultino ammissibili
conformemente alla Misura 1.a ed al Programma operativo provinciale,
entro 45 giorni dalla ricezione della domanda;
- trasmettera' l'esito al beneficiario con lettera raccomandata a/r,
dettando vincoli e prescrizioni nella realizzazione dell'investimento
e indicando l'eventuale documentazione necessaria al completamento
dell'istruttoria.
Il beneficiario dovra' consegnare la documentazione richiesta entro e
non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da
parte dell'ufficio competente, pena la decadenza della domanda.
L'Ente territorialmente competente, per ogni anno di attua- zione,
approvera' con atto formale elenchi quadrimestrali di ammissibilita'
e li trasmettera' in copia cartacea e su supporto magnetico alla
Regione Emilia-Romagna - Servizio Aiuti alle imprese entro le
seguenti date:
a) 31 dicembre per tutte le domande pervenute tra il 2 marzo ed il 30
giugno precedenti;
b) 31 marzo per tutte le domande pervenute tra l'1 luglio e 31
ottobre precedenti;
c) 25 luglio per tutte le domande pervenute tra l'1 novembre e l'1
marzo precedenti.
Circa l'utilizzo di tali elenchi gli Enti territoriali possono
prevedere due modalita':
- riparto delle risorse annuali in quadrimestri: in questa opzione i
sopracitati elenchi avranno la natura di graduatoria, per cui
successivamente alla loro adozione le Province e le Comunita' Montane
con atto formale provvederanno alla concessione dei contributi
spettanti ai singoli PI fino alla concorrenza delle risorse definite
dall'operazione di riparto. I PI non finanziati per carenza di
risorse verranno riordinati nell'ambito della graduatoria del
quadrimestre successivo;
- risorse gestite su base annuale: in questa opzione verra' adottata
con atto formale un'unica graduatoria di merito, ordinando
complessivamente tutte le domande risultate ammissibili nei singoli
elenchi quadrimestrali, per cui successivamente all'approvazione le
Province e le Comunita' Montane con atto formale provvederanno alla
concessione dei contributi spettanti ai singoli PI nell'ordine della
graduatoria medesima fino ad esaurimento delle risorse annuali
assegnate all'Ente territoriale competente.
Per l'anno finanziario 2001, in deroga al regime sopradefinito, sono
previste unicamente graduatorie su base annuale da trasmettere alla
Regione Emilia-Romagna - Servizio Aiuti alle imprese entro e non
oltre il 15 febbraio 2001.
Pur rimanendo all'interno della Programmazione 2000-2006, i PI
ammissibili, in assenza di sufficiente dotazione finan- ziaria,
possono essere inseriti nelle graduatorie relative a due anni
finanziari consecutivi fermo restando:
a) che il termine ultimo di validita' non potra' in nessun caso
essere posteriore a quello previsto per l'ultima graduatoria utile
per l'anno finanziario 2006;
b) che la Giunta regionale potra' modificare i termini di validita'
dei PI in relazione a specifiche esigenze;
c) che le domande e relativi PI presentate all'interno della
Programmazione 2000-2006 non potranno in alcun modo vantare alcun
diritto in termini di eleggibilita', priorita' e quant'altro sulla
programmazione successiva.
Nel redigere le graduatorie di ammissione a contributo, i PI dovranno
essere inseriti nell'anno finanziario in cui e' prevista la fine dei
lavori e conseguentemente la liquidazione.
Qualora il beneficiario richieda l'anticipo del 50% del contributo,
previa garanzia fidejussoria, il PI dovra' essere collocato nella
graduatoria relativa al primo anno finanziario di realizzazione degli
investimenti; il saldo del contributo da liquidare, dopo la verifica
finale degli stessi, dovra' essere riferito all'ultimo anno
finanziario del PI.
9.3.1. Valutazione dei PI nel caso di aziende associate alle
Organizzazioni di produttori ortofrutticoli
Nel caso di aziende associate alle Organizzazioni di produttori che
intendono procedere ad investimenti aziendali correlati all'impianto
di frutteti di cui al punto 8.4.10., gli Uffici Istruttori dovranno
valutare i relativi PI con gli stessi punteggi attribuiti per
l'impianto del frutteto purche' realizzato successivamente alla
presentazione della domanda di contributo ed entro la data di fine
lavori.
9.4. Varianti al Piano degli investimenti
Si prevede la possibilita' di consentire un'unica variante al Piano
degli investimenti purche':
a) motivata e preventivamente autorizzata con atto proprio della
Provincia o della Comunita' Montana;
b) finalizzata ad una maggiore coerenza agli obiettivi operativi
della Misura 1.a.
In ogni caso non si potra' aumentare l'importo ammesso per la
realizzazione del PI, posticipare la data prevista per la fine dei
lavori, apportare variazioni alla natura delle opere tanto da
incidere nella valutazione dell'istruttoria di ammissione delle
domande e di conseguenza nella collocazione nella graduatoria
definitiva.Cio' premesso non sono considerate varianti gli interventi
relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative
decisi dal direttore dei lavori, purche' contenute nell'ambito del
10% del costo complessivo della singola opera, al netto della voce
spese tecniche.
9.5. Erogazione di anticipi
L'erogazione di anticipi sul contributo concesso e' subordinata al
verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
- durata superiore all'anno del PI;
- data di fine lavori riferita all'esercizio finanziario
FEOGA-Garanzia successivo a quello in cui e' stato concesso il
contributo (esercizio finanziario FEOGA-Garanzia 16 ottobre/15
ottobre successivo).
L'erogazione dell'anticipazione, pari al 50% del contributo concesso,
e' comunque subordinata alla presentazione di garanzia fidejussoria
bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo pagatore da parte di
Enti autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per l'intero
importo da finanziare, deve avere validita' per l'intera durata dei
lavori ed avra' efficacia fino a quando non venga rilasciata apposita
autorizzazione da parte dell'Organismo pagatore. Lo svincolo della
fidejussione sara' disposto successivamente alla chiusura del
procedimento amministrativo.
Fermo restando quanto previsto nelle "Disposizioni finali", lo schema
di polizza fidejussoria sara' approvato, con atto formale, dal
Direttore generale Agricoltura.
9.6. Liquidazione dei contributi
Il beneficiario, terminati gli investimenti previsti nel PI,
richiedera' in forma scritta alla Provincia o alla Comunita' Montana
l'accertamento finale sull'avvenuta esecuzione delle opere, degli
acquisti e dell'eventuale installazione delle dotazioni aziendali,
presentando i seguenti documenti:
a) stato finale dei lavori;
b) fatture debitamente quietanzate, accompagnate dalla documentazione
comprovante l'avvenuto pagamento, mediante un'apposita dichiarazione
liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;
per le opere in cemento:
c) collaudo statico (Legge 1086/71);
d) verbale di regolare esecuzione delle opere.
Per le opere effettuate in economia, il contributo viene liquidato in
base alla spesa calcolata con l'applicazione dei prezzi unitari
approvati ai quantitativi dei lavori eseguiti. Devono comunque essere
allegate le fatture relative ai materiali acquistati.
Al momento dell'accertamento finale il funzionario incaricato,
diverso dal funzionario istruttore, verifichera':
e) che siano state rispettate le prescrizioni, i vincoli e i
requisiti previsti dal PI;
f) che tutte le opere e tutti gli acquisti previsti dal PI siano
stati regolarmente attuati;
g) che sia stato richiesto e/o acquisito il certificato di
agibilita', per le opere che lo prevedono.
Non verranno liquidati PI che subiscano nella fase di esecuzione
modifiche sulla natura e consistenza degli investimenti, tanto da
incidere nella valutazione dell'istruttoria di ammissione della
domanda e, di conseguenza, sulla collocazione nella graduatoria
definitiva.
In sede di verifica finale dei PI, fatto salvo quanto precedentemente
previsto, il soggetto beneficiario deve mettere a disposizione tutta
la documentazione sia tecnica che amministrativa che venga ritenuta
necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle
opere.
Le operazioni di istruttoria, controllo e liquidazione verranno
riassunte in apposite check-list attraverso l'utilizzo di apposito
software fornito dall'Organismo pagatore. Le copie autentiche
verranno conservate nel fascicolo istruttorio di ogni PI, quale
elemento di garanzia di eleggibilita' della spesa e di certificazione
dell'avvenuta esecuzione di controlli e verifiche.
Le Province e le Comunita' Montane, dopo aver esperito le verifiche
finali relative alle opere finanziate su tutti i beneficiari,
procederanno con propri atti formali ad assumere le decisioni di
liquidazione e a trasmettere gli elenchi alla Regione Emilia-Romagna
- Servizio Aiuti alle imprese, sia su base cartacea che su supporto
informatico, entro le seguenti date:
1) 31 dicembre per tutti i beneficiari che hanno presentato richiesta
di collaudo finale tra l'1 giugno ed il 30 settembre;
2) 30 aprile per tutti i beneficiari che hanno presentato richiesta
di collaudo finale tra l'1 ottobre ed il 31 gennaio;
3) 4 settembre per tutti i beneficiari che hanno presentato richiesta
di collaudo finale tra l'1 febbraio ed il 31 maggio ad eccezione
dell'anno finanziario 2001, nel quale tale richiesta potra' essere
presentata entro il 30 giugno.
La Regione recepira' gli elenchi di liquidazione di tutti gli Enti
territoriali con determinazione del Responsabile del Servizio Aiuti
alle imprese, inserendo i nominativi di tutti i beneficiari in unico
elenco di liquidazione regionale e trasmettendolo all'Organismo
pagatore entro le seguenti date:
- 20 gennaio per le scadenze di cui al punto 1) del presente
paragrafo;
- 20 maggio per le scadenze di cui al punto 2) del presente
paragrafo;
- 15 settembre per le scadenze di cui al punto 3) del presente
paragrafo.
9.7. Congruita' della spesa
Per la verifica della congruita' della spesa si fa riferimento al
Prezzario dell'Azienda agricola approvato dalla Regione
Emilia-Romagna nella sua piu' recente edizione.
Nel caso di acquisti di macchinari, strutture particolari,
attrezzature ed impianti si dovranno allegare almeno due preventivi
di ditte specializzate, con quadro di raffronto che giustifichi la
scelta effettuata; rimane in ogni caso alla Provincia e alla
Comunita' Montana la facolta' di esprimere il giudizio finale di
congruita'.
Per le opere edilizie non verranno riconosciute come spese
ammissibili le prestazioni volontarie aziendali di manodopera.
Per le altre opere si riconosceranno come spese ammissibili, nel
limite massimo di 40.000 Euro per PI, le prestazioni aziendali
volontarie di manodopera, purche' chiaramente identificate nel
preventivo di spesa ed inquadrabili nell'attivita' di agricola.
10. Riparto delle risorse regionali per Province e Comunita' Montane
La scelta di parametri oggettivi per il riparto delle risorse e'
vincolata al perseguimento degli obiettivi operativi del presente
Programma di Misura e alla valutazione dell'impatto sul territorio
regionale.
I parametri sono stati cosi' definiti:
a) Superficie agricola utilizzabile distinta per Ente delegato e
desunta dal censimento del 1990;
b) Numero di aziende presenti nel territorio distinto per Ente
delegato e desunto da dati UMA del 1998;
c) Capacita' di investimento intesa come spesa storica durante la
precedente programmazione 1994-1999 (Reg. CE 2328/91 e 950/98, art.
7, art. 11, art. 12, Misura 2 (Agromonetario), Obiettivo 5b per
strutture private, L.R. 159/72) distinta per Ente delegato (fonte
RER);
d) Incidenza della zootecnia definita come sommatoria del peso vivo
mediamente allevato nella provincia (definizione a livello
provinciale fonte statistiche zootecniche 1998 RER);
e) Propensione all'investimento inteso come il credito agrario
ripartito per le aziende a livello provinciale (fonte Banca d'Italia
elaborato dal rapporto 1998 sul sistema agro-alimentare
dell'Emilia-Romagna);
f) Produzione lorda vendibile a livello provinciale del comparto
frutticolo e vitivinicolo della regione (dati RER 1998);
g) Capacita' di investimento potenziale definita come percentuale del
volume delle domande ammissibili nell'Ente delegato sul totale
regionale.L'insieme dei parametri d), e), e f) costituiscono l'Indice
di specializzazione provinciale: questo indice viene applicato in
eguale misura su tutti gli Enti territorialmente competenti situati
all'interno di una singola provincia.
Il riparto per gli anni 2001, 2002, 2003 e' individuato
dall'applicazione dei sopracitati parametri con i seguenti pesi
percentuali:
- Superficie aziendale utilizzabile: 25%;
- Numero di aziende: 25%;
- Indice di specializzazione provinciale: 25%;
- Capacita' di investimento: 25%.
Il riparto relativo agli anni 2004 e 2005 verra' calcolato
sostituendo la Capacita' di investimento con la Capacita' di
investimento potenziale.
Pertanto si avra' il seguente risultato:
- Superficie aziendale utilizzabile: 25%;
- Numero di aziende: 25%;
- Indice di specializzazione provinciale: 25%;
- Capacita' di investimento potenziale: 25%.
Il risultato cosi' ottenuto sara' variato sulla base dell'Efficienza
di spesa, intesa come il rapporto tra la risorsa assegnata e quella
effettivamente spesa riferita ad ogni singola Provincia e Comunita'
Montana.
Per gli anni finanziari 2001, 2002, 2003 si prevede il seguente
riparto:
(segue allegato fotografato)Qualora le Province e le Comunita'
Montane non utilizzino tutte le risorse attribuite su base annuale,
il Direttore generale Agricoltura provvedera' con atto formale entro
il 10 agosto di ogni anno, ad eccezione dell'anno finanziario 2001
per il quale si fissa la data del 25 febbraio 2001, a riallocare le
risorse, resesi disponibili, in prima istanza tra gli altri Enti
situati nello stesso territorio provinciale, in seconda istanza tra
tutti gli altri Enti territoriali regionali. Detta riallocazione
avverra' parametrando su base proporzionale le percentuali di riparto
degli Enti coinvolti.
Sara' cura del Direttore generale Agricoltura, sulla base del
monitoraggio dell'utilizzazione delle risorse, operare ulteriori
riallocazioni di risorse nel rispetto dei criteri sopradefiniti.
Le Province e le Comunita' Montane, sulla base delle riallocazioni,
provvederanno entro 20 giorni dalla data di adozione del
provvedimento del Direttore generale Agricoltura, ad ammettere a
finanziamento i PI seguendo l'ordine della graduatoria
precedentemente approvata.
11. Commissioni provinciali per l'accertamento della sufficiente
capacita' professionale
Le Commissioni provinciali, ai sensi della L.R. 15/97, art. 3, comma
2, lettera c, che accertano la sufficiente capacita' professionale
dei conduttori agricoli, devono essere composte da:
a) il Responsabile del Servizio Agricoltura della Provincia con
funzioni di presidente della Commissione;
b) il Referente provinciale per le Misure 1.a e 1.b del Piano
regionale di sviluppo rurale;
c) un funzionario della Formazione professionale della Provincia;
d) un funzionario esperto sulle normative relative alla tutela
ambientale in agricoltura;
e) un funzionario esperto sulle norme e regolamenti delle
Organizzazioni comuni di mercato.
Tali Commissioni svolgeranno le loro funzioni per tutta la durata
della Programmazione 2000-2006.
12. Controlli
Le Province e le Comunita' Montane devono effettuare i seguenti
controlli sui beneficiari nel rispetto delle modalita' qui indicate:
a) controllo sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio
allegate al PI, su un campione pari ad una percentuale del 10% sul
totale delle domande presentate, salvo quanto diversamente
specificato nei rispettivi ordinamenti dei singoli Enti.
L'accertamento di dichiarazioni mendaci comporta la pronuncia di
decadenza della domanda di contributo nonche' la trasmissione
d'ufficio agli Organi competenti per l'esercizio dell'azione penale;
b) controllo sul 100% delle opere finanziate al fine di verificare
l'esecuzione a regola d'arte ed il rispetto di eventuali
prescrizioni;
c) controllo annuale sul rispetto degli impegni assunti e vincoli
prescritti dalla presente misura su un campione pari al 5% delle
imprese finanziate.
Il campione dei beneficiari da sottoporre ai controlli di cui alle
lettere a) e c) dovra' essere estratto con procedura tale da
assicurare la piu' completa casualita', fermo restando
l'individuazione di classi di rischio. Le operazioni dovranno essere
verbalizzate e l'esito assunto con atto del dirigente.
I controlli di cui alla lettera a) dovranno essere effettuati durante
le operazioni istruttorie e conclusi entro i termini fissati alle
lettere a), b), c) del punto 9.3. del presente atto.
I controlli di cui alla lettera c) dovranno essere effettuati entro
l'1 marzo di ogni anno.
Gli esiti dei controlli di cui alle lettere a) e c) dovranno essere
resi noti con raccomandata a/r ai diretti interessati entro 15 giorni
dalla data di esecuzione del controllo.
13. Agriturismo
La negoziazione inerente l'approvazione del Piano regionale di
sviluppo rurale da parte della Commissione Europea ha previsto che
gli investimenti realizzabili nel settore agrituristico fossero
inclusi nella Misura 3.p anziche' nella Misura 1.a, cosi' come
originariamente prospettato dal Consiglio regionale. Non avendo tale
modifica comportato variazione al piano finanziario, si rimanda alle
Province e alle Comunita' Montane la definizione, nel Programma
operativo provinciale, delle risorse gia' attribuite alla Misura 1.a,
da trasferire nella Misura 3.p. per gli anni finanziari 2002-2006.
14. Esclusioni e vincoli
Non potranno accedere a beneficio gli investimenti proposti da
soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in materia di
agricoltura, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. 15/97 e
dell'art. 48, comma 3, Reg. CE 1750/99.
I beni acquistati e le opere realizzate nell'ambito dei progetti
ammessi a finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione di
durata decennale per i beni immobili e quinquennale per ogni altro
bene, cosi' come disposto dall'art. 19 della L.R. 15/97.
15. Revoche e sanzioni
I contributi concessi, anche se gia' erogati, sono revocati qualora
il soggetto beneficiario:
a) non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;
b) non rispetti gli obblighi ed i vincoli imposti, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 19, comma 2 della L.R. 15/97;
c) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre
l'Amministrazione in grave errore;
d) realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
e) non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nei singoli atti
di concessione;
f) non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi
sono stati concessi.
La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle
somme percepite, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato
di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonche'
l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di
agricoltura, ai sensi dell'art. 18, comma 3, L.R. 15/97.
Nell'atto formale di revoca verra' fissata l'eventuale rateazione
delle somme da restituire e la durata dell'esclusione dalle
agevolazioni.
16. Disposizioni finali
La Regione Emilia-Romagna si riserva di effettuare in qualsiasi
momento accertamenti per la verifica del rispetto delle procedure di
esecuzione dei lavori.
Al fine di dare piena attuazione al presente Programma operativo, la
Regione si impegna ad apportare eventuali modifiche rispondendo alle
specifiche esigenze delle Province, delle Comunita' Montane,
dell'Organismo pagatore, nonche' di definire, di concerto con
quest'ultimo, le procedure per l'attivazione delle garanzie
fidejussorie.
Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa
riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale
in vigore.
Allegati:
1) modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'impresa;
2) modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del
conduttore;
3) tabella di richiesta di manodopera;
4) modulo domanda;
5) istruzioni per la compilazione della domanda;
6) allegato al modulo di domanda - Misura 1.a: tabella di descrizione
degli investimenti aziendali previsti dal PI;
7) istruzioni per la compilazione dell'Allegato n. 6;
8) tabella codici investimenti e relative istruzioni.
(segue allegato fotografato)