DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 8 novembre 2000, n. 88
Programmazione delle risorse destinate al finanziamento dei Programmi di riqualificazione urbana (PRU) di cui alla L.R. 19/98. Approvazione dei criteri di ripartizione dei fondi e definizione dello schema di protocollo d'intesa di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 1356/00 (proposta della Giunta regionale in data 26 settembre 2000, n. 1598)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione progr. n. 1598 in data 26 settembre 2000,
con cui la Giunta regionale ha assunto l'iniziativa per la
programmazione delle risorse destinate al finanziamento dei Programmi
di riqualificazione urbana di cui alla L.R. 19/98. Approvazione dei
criteri di ripartizione dei fondi e definizione dello schema di
protocollo d'intesa di cui alla deliberazione del Consiglio regionale
1356/00;
preso atto:
- della modificazione apportata sulla predetta proposta dalla
Commissione consiliare "Territorio Ambiente Trasporti", in sede
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.
12057 del 26 ottobre 2000;
- e, inoltre, della modifica introdotta da un emendamento
(sostituzione della Tabella 1) presentato ed accolto nel corso della
discussione di Consiglio;
vista la L.R. 3 luglio 1998, n. 19 "Norme in materia di
riqualificazione urbana", e in particolare l'articolo 7, comma 1, con
il quale la Regione ha inteso tra l'altro destinare le future risorse
relative alle politiche abitative prioritariamente alla promozione e
realizzazione di programmi di riqualificazione urbana;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1204 del 13
luglio 1999, con la quale sono stati definiti, in attuazione
dell'art. 8, comma 1, della citata L.R. 19/98, i criteri e le
procedure di assegnazione dei contributi ai Comuni per l'elaborazione
dei programmi di riqualificazione urbana e per l'attuazione delle
relative procedure concorsuali, sotto forma di bando regionale per la
riqualificazione urbana;
visto l'art. 1 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 8 "Provvedimenti
urgenti in materia di edilizia residenziale pubblica", che definisce
le tipologie di interventi cui destinare le disponibilita'
finanziarie relative all'edilizia residenziale pubblica;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 163 dell'8
febbraio 2000 con la quale sono stati selezionati i Comuni che hanno
presentato proposte di ambiti di riqualificazione conformi al bando
di cui alla deliberazione 1204/99, e sono stati ripartiti i
contributi previsti per la formazione dei programmi di
riqualificazione urbana di cui alla L.R. 19/98;
vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 1356 del 15
febbraio 2000, concernente criteri per la programmazione delle
risorse di edilizia residenziale pubblica - Programma 1999-2000, che
individua, ai fini della localizzazione di una quota non inferiore
all'85% delle risorse complessivamente destinate alle politiche
abitative, gli ambiti urbanizzati da assoggettare a riqualificazione
urbana individuati dai Comuni selezionati dalla citata delibera
163/00;
considerato in particolare il punto 5 della suddetta delibera
1356/00, cosi' come modificato dalla delibera del Consiglio regionale
n. 1394 del 29 febbraio 2000, in base al quale i Comuni, entro i 90
giorni successivi alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna della delibera 163/00, sottopongono alla
Regione la richiesta di finanziamento relativa agli interventi di
edilizia residenziale pubblica negli ambiti di riqualificazione
urbana;rilevato che:
- con decreto del Ministero dei Lavori pubblici n. 267 del 27 luglio
1999 di ripartizione fra le Regioni delle risorse erp relative al
triennio 1996-98, sono state attribuite alla Regione Emilia-Romagna
risorse ammontanti a Lire 99.604.788.400 (pari ad Euro 51.441.580,15)
di edilizia sovvenzionata e a Lire 641.451.300 (pari ad Euro
331.281,95) di edilizia agevolata;
- con decreto del Ministero dei Lavori pubblici n. 268 del 27 luglio
1999 di ripartizione fra le Regioni delle maggiori entrate ex-Gescal
accertate per l'anno 1995, sono state attribuite alla Regione
Emilia-Romagna ulteriori risorse di edilizia sovvenzionata ammontanti
a Lire 26.317.919.040 (pari ad Euro 13.592.070,86);
- nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno
finanziario 2000 e Bilancio pluriennale 2000-2002 risultano allocate
al Capitolo 31110 "Contributi in conto capitale per la realizzazione
di interventi ricompresi nei programmi di riqualificazione urbana
(art. 8, comma 2, lett. b e commi 3 e 4 della L.R. 3 luglio 1998, n.
19)" risorse per Lire 50.000.000.000 (pari ad Euro 25.822.844,95), di
cui Lire 30.000.000.000 (pari ad Euro 15.493.706,97) per l'anno 2000
e Lire 20.000.000.000 (pari ad Euro 10.329.137,98) per l'anno 2001;
- il medesimo Capitolo di spesa 31110 presenta la seguente ulteriore
dotazione di risorse da destinare all'attuazione delle politiche
abitative nell'ambito dei suddetti programmi di riqualificazione
urbana: Lire 18.450.000.000 (pari ad Euro 9.528.629,79) per l'anno
2000; risorse che verranno ulteriormente incrementate, con l'entrata
in vigore della legge regionale di assestamento al Bilancio per
l'esercizio in corso, dell'importo di Lire 2.000.000.000 (pari ad
Euro 1.032.913,80) per l'anno 2000 e di Lire 2.000.000.000 (pari ad
Euro 1.032.913,80) per l'anno 2001, cosi' come da richiesta di
emendamento al relativo progetto di legge;
dato atto che:
- dal totale delle risorse precedentemente elencate, che assomma a
complessive Lire 199.014.158.740 (pari ad Euro 102.782.235,30)
occorre tenere conto delle somme gia' programmate, in attuazione
della L.R. 19 agosto 1996, n. 30 "Norme in materia di programmi
speciali d'area", con le sottoelencate delibere del Consiglio
regionale di approvazione degli accordi di programma relativi ai
programmi d'area che interessano il settore dell'edilizia
residenziale pubblica:
n. 1164 del 23/6/1999: Porto di Ravenna Lire 4.000.000.000 (pari ad
Euro 2.065.827,60);
n. 1214 del 29/7/1999: Riqualificazione urbana di Modena Lire
14.711.000.000 (pari ad Euro 7.597.597,44);
n. 1215 del 29/7/1999: Riqualificazione urbana di Reggio Emilia Lire
22.420.000.000 (pari ad Euro 11.578.963,68);
- occorre analogamente tenere conto delle risorse di edilizia
residenziale pubblica 1996/98 destinate al cofinanziamento regionale
dei programmi di recupero urbano denominati "Contratti di quartiere",
selezionati dal Segretariato generale del CER con il decreto n. 191
del 25 febbraio 1999, ai fini della sottoscrizione dei relativi
protocolli di intesa, come di seguito evidenziato:
1) Comune di Bologna, opere di urbanizzazione: Lire 1.680.000.000
(pari ad Euro 867.647,59);
2) Comune di Rimini, alloggi di edilizia sovvenzionata e
urbanizzazioni: Lire 5.663.353.000 (pari ad Euro 2.924.877,73);
3) Comune di Parma, opere di urbanizzazione: Lire 750.000.000 (pari
ad Euro 387.342,67);
4) Comune di Piacenza, alloggi di edilizia sovvenzionata: Lire
7.620.000.000 (pari ad Euro 3.935.401,57);
- risulta di conseguenza come totale residuo delle risorse da
programmare la somma di Lire 142.169.805.740 (pari ad Euro
73.424.577,02), di cui l'85%, da destinare alle politiche abitative
negli ambiti urbanizzati da assoggettare a riqualificazione urbana
individuati dai Comuni selezionati dalla citata delibera 163/00,
corrisponde, arrotondato, a Lire 120.845.000.000 (pari ad Euro
62.411.233,97);dato atto che:
- entro la data di scadenza prevista dal punto 5 della delibera del
Consiglio regionale 1356/00, ovvero entro il 6/6/2000, sono pervenute
richieste di finanziamento da parte di 102 Comuni, per un importo
complessivo di Lire 927.189.254.245 (pari ad Euro 478.853.287,12),
come illustrato in dettaglio nella Tabella 1 dell'Allegato "A", parte
integrante della presente deliberazione;
- il nucleo di valutazione previsto al punto 6 dell'Allegato "A" alla
delibera del Consiglio regionale 1356/00 ha svolto i suoi lavori nei
giorni 5, 6, 10, 11, 12, 17, 18 e 27 luglio 2000, come risulta dai
verbali del 26 luglio 2000, prot. nn. 18248, 18249, 18250 (sedute
preliminari), 18251 (esame delle richieste presentate dai Comuni
della provincia di Ferrara), 18252 (PC), 18253 (RA), 18254 (BO),
18255 (MO), 18256 (RE), 18257 (PR), 18258 (RN), 18259 (FC), e dal
verbale del 27 luglio 2000 prot. n. 18343 (seduta conclusiva),
conservati agli atti;
- il citato nucleo ha specificato i criteri di valutazione con
particolare riferimento agli obiettivi di qualita' degli interventi
di riqualificazione di cui all'art. 4, L.R. 19/98, individuando 3
categorie di parametri, consistenti in: 1) concretezza, maturita' e
fattibilita' degli interventi, 2) rispondenza delle proposte a un
disegno di area vasta, 3) capacita' delle proposte di trasformarsi in
programmi innovativi, attribuendo inoltre punteggi corrispondenti a
tali parametri, espressi in valori da 0 a 100, come riassunto nella
Tabella 2 dell'Allegato "A" alla presente deliberazione;
- a seguito dell'applicazione dei citati criteri di valutazione, il
nucleo ha ritenuto congruo proporre di suddividere in 3 classi le
proposte esaminate, distinguendo tra proposte non ammesse al
finanziamento, proposte ammissibili e proposte prioritarie,
qualificando come prioritarie le proposte ammissibili aventi
riportato un punteggio complessivo uguale o superiore a 50, come
illustrato nella citata Tabella 2 dell'Allegato "A" alla presente
deliberazione;
- al fine della distinzione tra proposte non ammesse al
finanziamento, e proposte ammissibili, il nucleo ha considerato i
seguenti motivi di esclusione:
1) presentazione fuori termine;
2) presentazione da parte di Comune non ammesso ai sensi della
deliberazione 163/00;
3) proposte di interventi non ricompresi negli ambiti di
riqualificazione urbana individuati dal Consiglio comunale ai sensi
della deliberazione 1204/99;
4) proposte di interventi esterni al perimetro del territorio
urbanizzato, fatti salvi quelli per i quali, per la loro natura,
ragione ed ubicazione, venga riconosciuto un legame di stretta
strumentalita' ed univoca opportunita' rispetto ai definiti obiettivi
di riqualificazione del tessuto urbano;
5) proposte di interventi in evidente contrasto con i criteri e le
finalita' della L.R. 19/98, con particolare riferimento alle
previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4;
6) difformita' totale della proposta di utilizzo delle risorse per
l'edilizia residenziale pubblica, rispetto alle tipologie di
finanziamento di cui alla delibera del Consiglio regionale 1356/00;
- in caso di difformita' parziale della proposta comunale, rispetto
alle tipologie e ai limiti di finanziamento elencati nei paragrafi 4,
5 e 5 bis dell'Allegato "A" alla delibera del Consiglio regionale
1356/00, in sede istruttoria sono stati apportati d'ufficio gli
opportuni adeguamenti ai contributi richiesti;
considerato che l'entita' dei finanziamenti richiesti dai Comuni
risulta molto superiore alle risorse disponibili, e che un eventuale
riparto sull'elevato numero delle proposte ammissibili determinerebbe
una eccessiva frammentazione dei finanziamenti, tale da pregiudicare
l'effettiva utilita' del contributo regionale;
ritenuto quindi di dover accogliere la proposta del Nucleo di
valutazione di considerare prioritarie le proposte che hanno
riportato un punteggio uguale o superiore a 50 punti, di conseguenza
circoscrivendo a tali proposte il riparto dei contributi
regionali;ritenuto inoltre opportuno recepire le indicazioni
suggerite dal Nucleo di valutazione di commisurare i finanziamenti
anche rispetto all'entita' demografica ed alla tensione abitativa dei
Comuni proponenti, anche al fine di garantire l'efficacia
dell'operazione di finanziamento regionale, volta al perseguimento
degli obiettivi di riqualificazione del territorio urbanizzato e di
attuazione delle politiche abitative;
ritenuto quindi di dover proporre l'introduzione dei seguenti criteri
di ripartizione del finanziamento in oggetto:
a) i contributi regionali sono assegnati alle sole proposte valutate
prioritarie tra quelle giudicate ammissibili dal nucleo di
valutazione;
b) la misura del contributo da assegnare ad ogni proposta (CA) e'
stabilita sulla base di un calcolo che tiene conto dei seguenti
fattori: il finanziamento richiesto (FR), il punteggio attribuito dal
nucleo di valutazione (NV), un indice di dimensione demografica (ID)
ed un indice di tensione abitativa (IT); il contributo CA e' = (FR x
NV x ID x IT) parametrato alle risorse disponibili e comunque non
inferiore ad una soglia minima di Lire 300.000.000 (pari ad Euro
154.937,07);
c) il finanziamento richiesto (FR) e' quello che risulta dalle schede
programma presentate da ciascun Comune, limitatamente alle proposte
valutate prioritarie, ed eventualmente corretto in sede istruttoria
per adeguarlo ai parametri della delibera del Consiglio regionale
1356/00;
d) il punteggio attribuito dal nucleo di valutazione (NV) e' espresso
in centesimi di unita' (50 punti = 0,50);
e) l'indice di dimensione demografica (ID) e' dato dalla radice
quadrata del numero dei residenti nel comune, alla data del 1/1/1999,
secondo i dati forniti dal Servizio Sistemi informativi per la
comunicazione pubblica della Regione Emilia-Romagna: si e' assunto
tale dato, anziche' il numero assoluto degli abitanti, per ridurre
l'incidenza relativa del fattore demografico, che avrebbe avuto un
peso preponderante dato il rapporto superiore a 1/100 che esiste tra
la popolazione dei Comuni minori rispetto a quelli maggiori; la
riduzione a radice quadrata riduce tale rapporto ad 1/10;
f) l'indice di tensione abitativa del Comune (IT), e' dato assegnando
il valore di 1,5 ai Comuni aventi massima tensione abitativa, 1,3 ai
Comuni con alta tensione abitativa, 1,1 ai Comuni con media tensione
abitativa, 1,0 agli altri Comuni, secondo le classificazioni
ministeriali riprodotte nella nota trasmessa alla Regione in data
27/6/2000, prot. n. 89, del Ministero dei Lavori pubblici - Direzione
generale delle Aree urbane e dell'Edilizia residenziale;
g) le assegnazioni che in base al calcolo risultino inferiori a Lire
300.000.000 (pari ad Euro 154.937,07), sono elevate a tale quota
minima, al fine di garantire un ragionevole grado di efficacia del
contributo regionale;
ritenuto inoltre di dover garantire il piu' efficace utilizzo del
finanziamento regionale, fissando le seguenti regole e condizioni al
cui rispetto devono impegnarsi i Comuni assegnatari, sottoscrivendo
il protocollo di intesa di cui all'art. 8, comma 5, L.R. 19/98:
- entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna i Comuni
ammessi al finanziamento devono assumere la deliberazione del
Consiglio comunale di accettazione del contributo alle condizioni di
cui ai successivi punti, e trasmetterla alla Regione allegando lo
schema di protocollo di intesa, di cui all'Allegato "B" della
presente deliberazione, completato nella parte di propria competenza;
- la Regione invita il Comune alla sottoscrizione del protocollo di
intesa entro 30 giorni dalla data della deliberazione comunale;
- i Comuni potranno ridistribuire il finanziamento assegnato
all'interno delle proposte che sono state qualificate come
prioritarie, anche concentrandolo su una o piu' di esse in funzione
delle possibilita' attuative, purche' nel rispetto delle destinazioni
previste dalla delibera di Consiglio regionale 1356/00;
- con la sottoscrizione del protocollo di intesa il Comune si impegna
ad elaborare un programma avente le caratteristiche e le finalita'
proprie dei programmi di riqualificazione urbana, come definite dalla
L.R. 19/98;
- nel protocollo di intesa il Comune indica il termine entro il quale
dovra' presentare la proposta di accordo di programma di cui all'art.
9, L.R. 19/98: tale termine non dovra' comunque superare il limite
massimo di 10 mesi dalla sottoscrizione del protocollo di intesa;
- in caso di mancato rispetto dei termini anzidetti (il termine di 60
giorni per l'approvazione e la trasmissione della deliberazione
comunale, ed il termine indicato nel protocollo di intesa per la
presentazione della proposta di accordo di programma), la Giunta
regionale dichiara la decadenza dall'assegnazione del finanziamento,
previa valutazione delle ragioni del ritardo, tempestivamente
comunicate dall'Amministrazione comunale, e previa verifica della
possibilita' di pervenire ad una rapida conclusione del procedimento;
- il Comune richiedente si impegna a utilizzare, nel programma
oggetto del finanziamento, una quota di risorse locali non inferiore
al contributo regionale, intendendo per risorse locali sia le risorse
proprie sia le risorse di altri soggetti partecipanti, pubblici o
privati, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 19/98. Le risorse di altri
soggetti devono rappresentare un apporto significativo, comunque non
inferiore al 10% del valore complessivo del programma di
riqualificazione, come definito in sede di accordo di programma;
richiamata la necessita' di garantire che in sede di elaborazione dei
programmi di riqualificazione urbana, e di conclusione dei relativi
accordi di programma, vengano rispettati i vincoli di destinazione
derivanti dalla legislazione statale sui finanziamenti per l'edilizia
residenziale pubblica e, in particolare, le disposizioni del DL 25
marzo 1997, n. 67, convertito nella Legge 23 maggio 1997, n. 135, che
al comma 2 dell'art. 14 ha stabilito la possibilita' di destinare i
finanziamenti erp ad interventi in conto capitale in regime di
edilizia agevolata in locazione ai sensi dell'art. 9 del DL 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 dicembre
1993, n. 493, per una percentuale minima del 10% fino ad un massimo
del 25% delle disponibilita';
ritenuto:
- opportuno prevedere che, al fine dell'elaborazione dei programmi di
riqualificazione e della conclusione dei relativi accordi di
programma, ed anche al fine di garantire il rispetto dei vincoli di
cui al punto precedente, la Regione ed i Comuni coordinino
l'esercizio delle rispettive funzioni mediante la costituzione di
appositi gruppi tecnici di concertazione, ai quali la Regione
garantisce un adeguato servizio di consulenza, ricerca e
monitoraggio, anche avvalendosi di competenze esterne
all'Amministrazione regionale;
- necessario prevedere una procedura di ricognizione degli eventuali
contributi regionali non utilizzati a causa della mancata
conclusione dei protocolli di intesa, e la susseguente
riassegnazione di tali risorse, con provvedimento di Giunta, in
riferimento agli interventi oggetto di contributo valutati avere
maggiori possibilita' di completamento in tempi certi;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
1) di prendere atto che entro la data di scadenza prevista dal punto
5 della delibera del Consiglio regionale 1356/00, ovvero entro il
6/6/2000, sono pervenute richieste di finanziamento da parte di 102
Comuni, per un importo complessivo di Lire 927.189.254.245 (pari ad
Euro 478.853.287,12), come illustrato in dettaglio nella Tabella 1
dell'Allegato "A", parte integrante della presente deliberazione;
2) la definizione dei seguenti criteri di ripartizione delle risorse
per l'edilizia residenziale pubblica - programma 1999-2000 -
destinate al finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana
di cui alla L.R. 19/98, in relazione alle richieste di finanziamento
presentate dai Comuni a termini di quanto previsto al punto 6
dell'Allegato "A" della delibera del Consiglio regionale 1356/00:
- i contributi regionali sono assegnati alle sole proposte
ammissibili valutate come prioritarie (proposte con punteggio uguale
o superiore a 50), come riportate nella Tabella 2 dell'Allegato "A",
parte integrante della presente deliberazione;
- la misura del contributo da assegnare ad ogni proposta (CA) e'
calcolata sulla base dei seguenti fattori: il finanziamento richiesto
(FR), il punteggio attributo dal nucleo di valutazione (NV), un
indice di dimensione demografica (ID) ed un indice di tensione
abitativa (IT); il contributo CA e' = (FR x NV x ID x IT) parametrato
alle risorse disponibili e comunque non inferiore ad una soglia
minima di Lire 300.000.000 (pari ad Euro 154.937,07);
- il finanziamento richiesto (FR) e' quello che risulta dalle schede
programma presentate da ciascun Comune, limitatamente ai programmi
valutati prioritari, ed eventualmente corretto in sede istruttoria
per adeguarlo ai parametri della delibera del Consiglio regionale
1356/00;
- il punteggio attribuito dal nucleo di valutazione (NV) e' espresso
in centesimi di unita' (50 punti = 0,50);
- l'indice di dimensione demografica (ID) e' dato dalla radice
quadrata del numero dei residenti nel comune, alla data del 1/1/1999,
secondo i dati forniti dal Servizio Sistemi informativi per la
comunicazione pubblica della Regione Emilia-Romagna;
- l'indice di tensione abitativa del Comune (IT), e' dato assegnando
il valore di 1,5 ai Comuni aventi massima tensione abitativa, 1,3 ai
Comuni con alta tensione abitativa, 1,1 ai Comuni con media tensione
abitativa, 1,0 agli altri Comuni, secondo le classificazioni
ministeriali riprodotte nella nota trasmessa alla Regione in data
27/6/2000, prot. n. 89, del Ministero dei Lavori pubblici - Direzione
generale delle Aree urbane e dell'Edilizia residenziale;
3) di approvare la ripartizione dei contributi in oggetto, come
risultante dalla Tabella 3 dell'Allegato "A" parte integrante della
presente deliberazione, conseguente all'applicazione dei criteri di
cui al punto precedente, e di impegnarsi a concedere i relativi
finanziamenti alle condizioni e nel rispetto delle procedure
richiamate ai punti successivi;
4) di dare atto che le risorse destinate all'attuazione della
presente deliberazione, come risulta dall'Allegato "A" Tabella 4
parte integrante del presente atto, ammontanti complessivamente a
Lire 177.689.353.000 (pari ad Euro 91.768.892,25) - comprensive dei
finanziamenti regionali ai contratti di quartiere e ai Programmi
d'area citati in premessa - derivano quanto a Lire 126.564.158.740
(pari ad Euro 65.364.932,96) da fondi statali, ripartiti cosi' come
citato in premessa con i Decreti del Ministero dei Lavori pubblici n.
267 e n. 268 del 27 luglio 1999 e subordinati al rispetto dei vincoli
di destinazione stabiliti dagli atti di assegnazione e secondo i
tempi e le modalita' che verranno definite con il trasferimento degli
stessi; mentre per la restante quota risultano allocate al Cap. 31110
"Contributi in conto capitale per la realizzazione degli interventi
ricompresi nei programmi di riqualificazione urbana (art. 8, comma 2,
lett. b e commi 3 e 4 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19)" del Bilancio
regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e Bilancio
pluriennale 2000-2002 con riferimento agli anni 2000 e 2001;
5) di approvare lo schema di protocollo di intesa di cui all'Allegato
"B" parte integrante della presente deliberazione, da sottoporre ai
Comuni assegnatari dei finanziamenti in oggetto, elaborato in base
alle regole ed ai criteri specificati in premessa;
6) di prevedere che entro 60 giorni dalla pubblicazione della
presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, i
Comuni ammessi al finanziamento regionale dovranno assumere e
trasmettere alla Regione la deliberazione del Consiglio comunale di
accettazione del contributo alle condizioni enunciate nello schema di
protocollo di intesa di cui all'Allegato "B" alla presente
deliberazione;
7) di prevedere che, a seguito del ricevimento degli atti di cui al
punto precedente, la Regione invita il Comune alla sottoscrizione del
protocollo di intesa entro i 30 giorni successivi alla data di
approvazione della deliberazione comunale;
8) di prevedere la possibilita' per i Comuni di ridistribuire il
finanziamento assegnato all'interno delle proposte, che sono state
qualificate come prioritarie, elencate nell'Allegato "A", Tabella 3,
anche concentrandolo su una o piu' di esse in funzione delle
possibilita' attuative, purche' nel rispetto delle destinazioni
previste dalla delibera di Consiglio regionale 1356/00;
9) di prevedere che per l'utilizzo dei finanziamenti regionali i
Comuni debbano comunque predisporre programmi di riqualificazione
urbana rispondenti alle finalita' di cui all'art. 4 della L.R. 19/98,
e coerenti con le proposte riconosciute prioritarie ai sensi della
presente deliberazione;
10) di prevedere che la proposta di accordo di programma, di cui
all'art. 9, L.R. 19/98, debba essere presentata dal Comune entro il
termine da questi indicato nel protocollo di intesa;
11) di prevedere che il termine di cui al precedente punto debba
essere comunque compresa entro il limite massimo di 10 mesi dalla
sottoscrizione del protocollo di intesa;
12) di prevedere che in caso di mancato rispetto dei termini di cui
ai precedenti punti 6 e 10, la Giunta regionale dichiari la decadenza
dall'assegnazione del finanziamento, previa valutazione delle ragioni
del ritardo, tempestivamente comunicate dall'Amministrazione
comunale, e previa verifica della possibilita' di pervenire ad una
rapida conclusione del procedimento;13) di prevedere che, al fine
dell'elaborazione dei programmi di riqualificazione, e della
conclusione dei relativi accordi di programma, ed anche al fine di
garantire il rispetto dei vincoli derivanti dalla legislazione
statale sui finanziamenti erp, richiamati in premessa, la Regione ed
i Comuni coordinino l'esercizio delle rispettive funzioni mediante la
costituzione di appositi gruppi tecnici di concertazione, impegnando
la Regione a garantire un adeguato servizio di consulenza, ricerca e
monitoraggio, a supporto dei gruppi tecnici, anche avvalendosi di
competenze esterne all'Amministrazione regionale;
14) di demandare alla Giunta regionale sentita la Commissione
competente la ricognizione delle eventuali somme non utilizzate, a
causa della mancata conclusione dei protocolli di intesa, e la
conseguente riassegnazione di tali risorse, in riferimento agli
interventi oggetto di contributo valutati avere maggiori possibilita'
di completamento in tempi certi;
15) di disporre la pubblicazione della deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
16) di disporre la trasmissione della deliberazione alla Direzione
generale delle Aree urbane e dell'Edilizia residenziale presso il
Ministero dei Lavori pubblici.
(segue allegato fotografato)