DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 19 gennaio 2000, n. 1343
L.R. 5 luglio 1999, n. 13 "Norme in materia di spettacolo", art. 5. Approvazione programma pluriennale 2000/2002 (proposta della Giunta regionale in data 21 dicembre 1999, n. 2533)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 2533 del 21
dicembre 1999, recante in oggetto "L.R. 13/99 ôNorme in materia di
spettacolo', art. 5. Approvazione programma pluriennale 2000/2002" e
che qui di seguito si trascrive integralmente:
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 13/99 "Norme in materia di spettacolo" ed in particolare
l'art. 5 che prevede la predisposizione da parte della Giunta e
l'approvazione da parte del Consiglio del Programma pluriennale di
intervento;
- delibera di Giunta n. 2310 del 7/12/1999 concernente "L.R. 13/99 -
Costituzione del Comitato scientifico di cui all'art. 6 della L.R.
13/99" e la successiva determinazione del Direttore generale Cultura
e Turismo n. 11791 del 15/12/1999 avente per oggetto "L.R. 13/99,
art. 6 - Nomina dei componenti del Comitato scientifico" entrambe
esecutive ai sensi di legge;
considerato che:
- e' stata predisposta una proposta di Programma pluriennale relativa
al triennio 2000/2002;
- si e' tenuto conto, come previsto all'art. 5 della L.R. 13/99,
delle indicazioni fornite da:
- Conferenza Regione-Autonomie locali riunitasi in data 22/11/1999;
- AGIS, consultata in data 18/11/1999;
- Confcooperative e Lega delle Cooperative in data 24/11/1999;
- Comitato scientifico nella seduta del 16/12/1999;
- si e' provveduto inoltre a sottoporre la proposta di Programma
pluriennale alla consultazione degli Assessorati alla Cultura delle
Province in data 11/11/1999 e dei Comuni capoluogo il 18/11/1999;
ritenuto pertanto di proporre al Consiglio regionale l'approvazione
del Programma pluriennale 2000/2002 ai sensi della L.R. 13/99, di cui
all'Allegato A, parte sostanziale ed integrante della presente
deliberazione;
dato atto ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 41/92 e della
deliberazione della Giunta regionale 2541/95:
- del parere favorevole di regolarita' tecnica, espresso dal
Responsabile del Servizio Cultura, Sport e Tempo libero, Giovanni
Serpe;
- del parere favorevole di legittimita', espresso dal Direttore
generale Cultura e Turismo, Alessandro Chili;
su proposta dell'Assessore competente per materia,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare il Programma pluriennale 2000/2002 in materia di
spettacolo in attuazione dell'art. 5 della L.R. 13/99 riportato
nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2) di proporre al Consiglio regionale l'approvazione del Programma
pluriennale di cui al punto 1).
ALLEGATO A)
L.R. 13/99 "NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO"
PROGRAMMA PLURIENNALE 2000/2002
INDICE
- Quadro di riferimento
- A Finalita' generali e priorita' fra diverse tipologie di
intervento
- B Obiettivi e criteri per la definizione degli accordi con gli
Enti locali
- C Contenuti e criteri della convenzione tipo
- D Modalita' per la gestione di accordi e convenzioni e per la
verifica della loro attuazione
- E Modalita' di attuazione degli interventi diretti di cui all'art.
- F Obiettivi da perseguire con gli interventi per spese di
investimento
Quadro di riferimento
Articolazione e ricchezza dell'offerta, capacita' progettuale,
produttiva e distributiva, frequenza dei rapporti nazionali e
internazionali ed alti livelli di consumo sono gli elementi che
caratterizzano il settore dello spettacolo nella nostra regione.
Settore che da un lato si regge su specifiche realta' locali, la cui
dovizia e peculiarita' di iniziative rappresentano un patrimonio
comune imprescindibile, dall'altro e' influenzato da ineludibili
dinamiche socio-culturali e da esigenze di mercato di dimensione
internazionale, soprattutto nell'ambito dell'Unione Europea.
Da un punto di vista tecnico-comunicativo, si accentua la
divaricazione fra le ricerche disciplinari, all'interno dei linguaggi
e generi tradizionali, ed i progetti di carattere interdisciplinare
che, sfruttando le potenzialita' delle nuove tecnologie, travalicano
le distinzioni fra settori e generi. Nel panorama internazionale
queste due diverse modalita' di creazione estetica sono ugualmente
presenti ed importanti, complementari e non contrapposte.
In questo quadro bisogna tenere presente l'esistenza nella nostra
regione di specifici corsi di studio universitari, della Fondazione
Teatro Comunale di Bologna, della Cineteca di Bologna e di
un'infinita' di altre istituzioni consolidate, come non si puo'
dimenticare la partecipazione diretta della Regione ad organismi di
produzione e distribuzione teatrale e musicale (Associazione Teatrale
Emilia-Romagna, Emilia-Romagna Teatro, Centro regionale della Danza e
Fondazione Toscanini), riconoscendo la grande importanza per il
sistema regionale dello spettacolo di questi enti partecipati.
Se questa, brevemente tracciata, costituisce la situazione di
partenza, e' indubbio che lo spettacolo, come piu' in generale la
cultura rappresenta un elemento pervasivo del piu' globale quadro
socio-economico ed uno strumento di fondamentale importanza in un
processo di innalzamento della qualita' della vita e di integrazione
sociale, essendo teso a garantire il pluralismo culturale. Tra
l'altro non bisogna dimenticare che il settore dello spettacolo,
nelle sue svariate articolazioni, fornisce uno sbocco professionale
quantitativamente per nulla disprezzabile, continuativo o saltuario,
per una larga fascia di giovani.
Nella stesura e nell'articolazione del presente Programma pluriennale
2000/2002 ai sensi della L.R. 13/99, si e' ritenuto opportuno
affrontare le tematiche secondo l'ordine di elencazione dell'art. 5,
comma 2, della legge.
A - Finalita' generali e priorita' fra diverse tipologie di
intervento
L'obiettivo generale e' la razionalizzazione e la qualificazione del
settore, nella convinzione che, conclusa con lusinghieri risultati la
stagione della promozione, siano maturati i tempi per tendere a
traguardi piu' consistenti, incentivando e sostenendo le esperienze
di autentico livello regionale e favorendo il consolidamento dei
soggetti che operano nello spettacolo ed il coordinamento fra essi.
In questo processo di razionalizzazione sara' fondamentale, in
continuita' col passato l'azione coordinata degli Enti locali, degli
enti partecipati, delle istituzioni e delle associazioni di
categoria, ognuno secondo le sue peculiari competenze.
Di tale obiettivo generale si puo' sinteticamente individuare la
seguente articolazione in sotto obiettivi fra loro complementari:
- maggiore coordinamento degli attori coinvolti ed una mirata
finalizzazione dell'intervento pubblico;
- potenziamento delle peculiarita' dello spettacolo, garantendo il
pluralismo culturale, anche di carattere multietnico ed un equilibrio
dialettico fra opposte polarita' (radici/futuro,
locale/internazionale, disciplinare/interdisciplinare . . .).
Nell'ambito dell'obiettivo fondamentale di razionalizzazione
sovraesposto, per quanto riguarda le attivita' di spettacolo da
svolgere in regione (art. 4, comma 1) si individuano i seguenti
obiettivi generali:
- conferire continuita', riconoscibilita' ed equilibrio alla rete
regionale di festival e rassegne in ogni ambito dello spettacolo,
sostenendo le manifestazioni di rilievo nazionale, identificabili per
l'originalita' ed il valore artistico delle proposte e per la
capacita' organizzativa, e che siano in grado di realizzare le piu'
idonee forme di collaborazione, anche tramite il ricorso a risorse
artistiche regionali e nazionali;
- sia nell'ambito della produzione che in quello degli eventi di
spettacolo, favorire quelle realta' regionali che avviano concreti
rapporti di collaborazione con analoghe esperienze europee, anche
ricorrendo alle opportunita' offerte dalla Unione Europea, al fine di
un proficuo scambio culturale, di una crescita sotto il profilo
organizzativo-imprenditoriale e di un'ampia circolazione delle
produzioni;
- sviluppare mirate sinergie, di carattere finanziario, organizzativo
e promozionale, che alcune attivita' di spettacolo, senza rinunciare
al proprio specifico, possono attivare con altri settori della
produzione economica, in particolare col turismo.
All'interno delle tipologie d'intervento di cui all'art. 4, comma 1,
risulta evidente che le lettere a) e b) rappresentano rispettivamente
le categorie fondamentali della "produzione" e degli "eventi", mentre
tutte le altre lettere comprendono una serie di importanti azioni di
sostegno, spesso complementari alle tipologie a) e b).
Pertanto iniziative specifiche nei settori contemplati dalla lettera
c) alla lettera g) dell'art. 4, comma 1, svolte anche in forma
associata da piu' soggetti, vengono prese in considerazione
prevalentemente se integrative delle attivita' indicate alle lettere
a) e b).
In particolare si specifica quanto segue:
- relativamente alla lettera d), l'obiettivo deve essere quello di
interpretare la realta' mutevole ed in fermento del settore dello
spettacolo, cogliendo e valorizzando la qualita' nelle proposte
giovanili e sperimentali, favorendone la crescita ed il
consolidamento delle strutture organizzative;
- relativamente alla lettera g), oltre a perseguire la circuitazione
degli spettacoli fra le varie sedi, si interviene soprattutto tramite
il sostegno a opportune forme di marketing e, tramite gli interventi
di investimento di cui al comma 2, lettera b) dello stesso articolo
4, alle iniziative finalizzate ad agevolare l'acquisto di biglietti,
facendo ricorso alle tecnologie informatiche.
Con riferimento ai canonici settori dello spettacolo (musica, danza,
prosa, cinema), nel triennio si individuano i seguenti interventi
prioritari.
MUSICA
Nella musica gli obiettivi prioritari sono i seguenti:
- l'intervento regionale e' indirizzato prevalentemente a sostenere
festival e rassegne (art. 4, lett. b) della legge), tenuto conto
della quantita' e della rilevanza culturale delle manifestazioni
proposte;
- le attivita' di produzione e distribuzione (art. 4, lett. a) della
legge) vengono sostenute soprattutto nell'ambito della musica lirica.
Tale espressione, in quanto patrimonio tradizionale distintivo della
nostra regione, richiede una qualificazione unitaria e non
frammentaria nei confronti del panorama nazionale ed internazionale,
anche per le relazioni che essa puo' esprimere con finalita'
turistiche. Sul versante della lirica, in considerazione del costante
incremento dei costi a fronte di una riduzione delle risorse
pubbliche, si ritiene opportuno pertanto tendere alla
riconoscibilita' della produzione regionale nel contesto nazionale,
tramite il consolidamento della collaborazione tra i teatri operanti
in tale settore, affrontando congiuntamente una programmazione a
medio termine, che preveda anche iniziative integrate e collaterali
finalizzate alla formazione ed ampliamento del pubblico.
In particolare la Regione riconosce la Fondazione Teatro Comunale di
Bologna come organismo di particolare interesse per la rilevanza
della sua attivita' in ambito nazionale ed internazionale e per il
ruolo centrale che esso svolge in ambito regionale. Inoltre la
Regione sostiene le attivita' concordate fra i Teatri di tradizione
per quanto attiene la coproduzione, la circuitazione, la mobilita' e
formazione del pubblico di opere liriche, sulla base di una
programmazione poliennale, che consenta l'ottimizzazione delle
risorse, non solo economiche, e la sicurezza di un cartellone comune.
In tale ottica si individuano come fondamentali la partecipazione e
l'apporto tecnico ed organizzativo della Fondazione Toscanini e
dell'ATER, soprattutto in funzione della distribuzione delle
coproduzioni liriche fuori dai confini regionali ed in opportuni
spazi non tradizionali, con particolare riferimento alle iniziative
del Centenario Verdiano;
- le attivita' di cui ai due punti precedenti vengono integrate dalle
indispensabili azioni collaterali previste alle lettere c), d), g)
dell'art. 4;
- per quanto riguarda la lettera f), oltre a riconoscere le
tradizioni locali consolidate, si intende intervenire in un'ottica di
integrazione tra forme espressive e culture diverse. Fra le
tradizioni musicali e teatrali locali da promuovere si individuano le
attivita' di tipo bandistico e corale che, ampiamente diffuse nel
territorio ed aggregate in associazioni regionali, costituiscono
un'importante esperienza di educazione musicale di base, con una
valenza anche di carattere sociale. A tale proposito gli obiettivi
che intendeva perseguire l'abrogata L.R. 23/92 vengono ricompresi
all'interno dell'applicazione della L.R. 13/99, anche tramite il
ruolo fondamentale svolto in tale ambito dagli Enti locali;
- per quanto concerne la musica del '900 e varie espressioni della
contemporaneita', vengono sostenute in particolare quelle iniziative
che affrontano con visione critica le proposte del mercato e mettono
a confronto varie avanguardie o tendenze, individuando le dinamiche
di contaminazione fra culture diverse e fra l'ambito colto e quello
popolare;
- in riferimento alle iniziative collegate al Giubileo, si favorisce
lo sviluppo ed il consolidamento della programmazione nel campo della
musica sinfonica e della musica sacra, mentre, in relazione alle
Celebrazioni Verdiane, si favoriscono il recupero e la
revisione-reinterpretazione critica di opere del Maestro.
Al raggiungimento delle finalita' di cui sopra nel settore della
musica, contribuiscono alcune importanti istituzioni a partecipazione
pubblica (Fondazione Teatro Comunale di Bologna, Fondazione Arturo
Toscanini, ATER, Centro regionale della danza), quali assi portanti
della produzione e del coordinamento. Alla loro attivita' si
connettono le iniziative di altre istituzioni storiche (in primo
luogo i Teatri di tradizione) o di servizi di piu' recente
costituzione in ambiti specifici (come il Centro Musica di Modena).
All'attivita' continuativa di queste istituzioni si affianca una
molteplicita' di interessanti proposte, di rassegne e festival,
prevalentemente da parte di soggetti privati.
DANZA
Nel settore della danza, negli ultimi decenni, si e' verificato un
interessante processo di espansione di un pubblico eterogeneo e
disponibile, prevalentemente giovanile, a fronte del quale si e'
riscontrato uno sviluppo notevole, ma assai disomogeneo sotto il
profilo qualitativo ed organizzativo, di iniziative di produzione e
distribuzione, anche da parte di piccole realta' private. Inoltre, in
questo settore piu' che negli altri, l'attivita' di spettacolo e la
crescita del pubblico sono strettamente connesse con una diffusa
attivita' di formazione di base da parte di scuole private.
Nel triennio 2000/2002 viene quindi posta una particolare attenzione
al settore della danza, nell'ottica della razionalizzazione del
sistema specificata in premessa, l'intervento regionale si esplica
nelle seguenti linee:
- sostenere e potenziare le rassegne che si qualificano come
appuntamenti particolarmente rilevanti nel panorama regionale e
nazionale (art. 4, lett. b) della legge);
- favorire e potenziare il ruolo di promozione da parte del Centro
regionale della danza e quello di coordinamento e sostegno da parte
delle Province, nell'ambito degli accordi di cui all'art. 7, nei
confronti delle molteplici realta' formative, produttive e
distributive private (art. 4, lettere d) ed e).
PROSA
In questo settore bisogna tenere presente in primo luogo il ruolo
decisivo svolto dalle strutture produttive private: in Emilia-Romagna
innumerevoli sono le compagnie che si distinguono per l'impegno
progettuale e la costante ricerca di linguaggi innovativi nei vari
ambiti espressivi della prosa, nonche' per le capacita' organizzative
e promozionali, ottenendo un buon riconoscimento anche a livello
nazionale.
Nel settore della prosa pertanto si individuano i seguenti obiettivi
specifici:
- considerata la configurazione organizzativa delle imprese operanti
in questo settore, spesso in convenzione con gli Enti locali per la
gestione di sedi teatrali, l'intervento regionale si rivolge
prevalentemente al sostegno dei programmi produttivi e distributivi
(art. 4, lettera a). La gamma e la specializzazione delle proposte
(teatro di strada, teatro dell'infanzia e ragazzi, teatro
sperimentale, teatro di figura, teatro comico, teatro classico,
teatro di tradizione locale . . .), nonche' i diversi livelli
artistici, organizzativi e finanziari delle imprese teatrali operanti
in regione presuppongono l'intervento regionale di volta in volta
tramite le convenzioni o gli accordi con gli Enti locali secondo le
modalita' in seguito specificate;
- per quanto riguarda il panorama dei festival, si individua la
necessita' di aumentare il livello qualitativo, la caratterizzazione
e le capacita' promozionali delle manifestazioni, anche attraverso la
concentrazione degli sforzi organizzativi ed economici dei soggetti
promotori;
- si pone l'accento sulla necessita' di salvaguardare la grande
ricchezza progettuale insita nell'attivita' di sperimentazione e
ricerca giovanile nei vari ambiti, soprattutto quando e' in grado di
attivare forme di comunicazione e di gestione innovative (art. 4,
lett. d).
In questo settore va riconosciuto inoltre il ruolo prevalente di
produzione dello stabile pubblico ERT - Emilia-Romagna Teatro e
quello dell'ATER, di servizio ai circuiti provinciali e di supporto
alle strutture medio piccole.
L'attivita' istituzionale di ERT ed ATER viene per altro sostenuta
tramite altre leggi regionali.
CINEMA ED AUDIOVISIVI
Nel settore del cinema ed audiovisivi, con riferimento all'art. 4,
comma 1, lett. h), si individuano i seguenti obiettivi specifici
dell'intervento regionale:
- qualificare maggiormente l'azione di sostegno al piccolo esercizio
cinematografico, teso alla salvaguardia di sale collocate in zone
scarsamente dotate di istituzioni culturali;
- potenziare e qualificare maggiormente la distribuzione del cinema
di qualita' nella rete delle sale d'essai, supportandola con
opportune forme di informazione del pubblico;
- sviluppare il coordinamento regionale delle iniziative e delle
rassegne cinematografiche di carattere locale, e delle attivita' di
restauro e catalogazione del patrimonio filmico.Per il perseguimento
degli obiettivi sopra specificati la Regione si avvale della
collaborazione di soggetti di riconosciuta esperienza nel settore ed
in particolare dell'AGIS, della FICE e dell'Istituzione Cineteca del
Comune di Bologna.
Inoltre in questo settore la Regione:
- per quanto riguarda i festival sostiene manifestazioni di sicuro
rilievo nazionale, che in un'ottica interdisciplinare prevedano al
loro interno iniziative collaterali di formazione del pubblico e
degli addetti ai lavori e che siano in grado di attivare la
condivisione di strutture organizzative;
- tramite gli interventi diretti e col sostegno degli Enti locali,
svolge attivita' di film commission, promuovendo il territorio
regionale come sede di produzione cinetelevisiva e favorendo
l'espressione dei giovani autori emiliano-romagnoli;
- promuove all'estero la cultura cinematografica dell'Emilia-Romagna,
in collaborazione con le competenti istituzioni dello Stato.
B - Obiettivi e criteri per la definizione degli accordi con gli Enti
locali
L'intervento regionale deve essere governato da una visione
complessiva delle dinamiche e delle valenze che caratterizzano la
diversificata realta' dello spettacolo; pertanto nei rapporti da
intraprendere con gli Enti locali per la definizione degli accordi la
Regione terra' presente aspetti e connessioni interprovinciali, cosi'
come puntera' ad una stretta integrazione fra le attivita' da
convenzionare e quelle da includere negli accordi. A proposito di
questi ultimi e' evidente che, svolgendo una funzione di promozione e
sostegno di realta' locali, essi prenderanno in considerazione da un
lato progetti emergenti, ancora di livello locale, dall'altro
attivita' gia' consolidate, anche di rilievo e distribuzione
nazionale o internazionale.
Fatte queste premesse e tenuto conto di quanto previsto all'art. 3 e
all'art. 7, comma 3 della legge, per la definizione degli accordi con
gli Enti locali si individuano i seguenti obiettivi e criteri
fondamentali:
- la Regione stipula un accordo per il triennio 2000/2002 con ogni
Provincia ed eventualmente con altri Enti locali, che svolgono una
funzione rilevante in materia di spettacolo;
- ogni accordo, da sottoporre all'approvazione dalle rispettive
Giunte, deve contenere:
- l'indicazione delle attivita' e dei progetti da realizzare, che
devono avere una previsione artistica, organizzativa e finanziaria
triennale;
- l'individuazione dei soggetti attuatori, che devono avere sede
nella regione ed essere dotati di una struttura organizzativa e
finanziaria adeguata all'attivita' programmata;
- la previsione del fabbisogno finanziario complessivo, dell'impegno
finanziario per il primo anno, specificando la compartecipazione dei
rispettivi Enti firmatari, del piano di riparto delle risorse ai
singoli soggetti attuatori e delle modalita' di erogazione, delle
condizioni di eventuale riduzione o revoca dei finanziamenti;
- il rimando a cadenza annuale per quanto riguarda l'eventuale
aggiornamento dell'accordo stesso e per l'impegno delle quote
annuali, anche sulla base del bilancio artistico e finanziario
dell'anno precedente da parte dei soggetti attuatori;
- l'eventuale specificazione di progetti o attivita' di competenza
dei Comuni o delle Province, in attuazione all'art. 3;
- l'obbligo da parte dei soggetti attuatori, beneficiari di
contributi, di fornire alla Regione ed alla Provincia dati ed
informazioni, anche in forma aggregata, sull'andamento della propria
attivita', nonche' annualmente il consuntivo artistico e finanziario
dell'attivita' svolta e finanziata l'anno precedente, utilizzando
l'apposita modulistica.
In particolare, per quanto riguarda l'iter procedurale per giungere
alla definizione dei singoli accordi, si stabiliscono le seguenti
fasi concatenate:
- incontri propedeutici in cui la Regione ed ogni Provincia
concordano obiettivi e contenuti generali dell'accordo, sulla base di
un'analisi congiunta delle realta' operanti nel territorio;
- approvazione e divulgazione da parte della Regione dell'Avviso per
la presentazione delle proposte di attivita' da svolgere nel
triennio;
- acquisizione, da parte della Regione e della Provincia, delle
proposte triennali di attivita', dei piani mirati del primo anno, dei
bilanci annuali dettagliati compilati su una modulistica comune, da
parte dei soggetti che operano sul territorio nei vari settori;
- formulazione e presentazione alla Regione di una proposta di piano
da parte della Provincia entro 30 giorni dalla scadenza fissata per
la presentazione delle proposte; superato inutilmente tale termine la
Regione provvedera' a formulare un piano per ognuna delle Province
inadempienti;
- incontri operativi in cui la Regione e la Provincia definiscono i
contenuti specifici dell'accordo (in particolare soggetti attuatori,
attivita' da finanziare, costo delle attivita' da finanziare,
partecipazione finanziaria dei singoli firmatari nel triennio e nel
primo anno);
- approvazione dell'accordo da parte delle singole Giunte e stipula
dell'accordo;
- eventuali atti degli organi competenti, a bilanci di previsione
approvati, per impegnare le quote stanziate, nel caso che tale
impegno non sia gia' contenuto nelle delibere di cui al punto
precedente, e di liquidazione della quota regionale complessiva alla
Provincia, con indicazione dei singoli soggetti beneficiari e la
relativa quota di finanziamento;
- ogni Provincia si impegna a liquidare ai singoli soggetti
interessati:
- la propria quota;
- il primo 80% della quota regionale, entro 30 giorni dal ricevimento
dei fondi dalla Regione;
- il residuo 20%, sulla base del rendiconto consuntivo delle
attivita' svolte;
- ogni Provincia provvede all'eventuale recupero ed al riutilizzo di
quote dei finanziamenti assegnati, secondo le modalita' specificate
al successivo punto D).
A cominciare dal secondo anno di applicazione dell'accordo, la
Regione ed ogni Provincia valutano i consuntivi artistici e
finanziari dei soggetti finanziati, nonche' i progetti dettagliati
per l'anno in corso. Quindi, secondo le procedure sopra specificate,
si procede all'eventuale aggiornamento degli accordi ed all'impegno
ed erogazione della quota annuale.
Nelle valutazioni previste nel corso dell'iter procedurale
sopradescritto, la Regione si avvale del parere consultivo del
Comitato scientifico di cui all'art. 6 della legge.
C - Contenuti e criteri della convenzione tipo
La Regione, anche su indicazione degli Enti locali, puo' stipulare
convenzioni triennali con soggetti pubblici e privati che svolgono
attivita' di particolare rilievo nei seguenti ambiti:
- produzione e distribuzione del teatro di prosa;
- organizzazione di festival e rassegne in ogni settore dello
spettacolo;
- coordinamento e promozione di settori specifici dello spettacolo.
Criteri fondamentali perche' la Regione possa stipulare convenzioni
nei tre ambiti sopra specificati sono i seguenti:
- i soggetti pubblici o privati firmatari della convenzione devono
avere sede nel territorio regionale e devono essere dotati di una
struttura organizzativa e risorse finanziarie adeguate all'attivita'
programmata;
- la programmazione delle attivita' deve coprire un arco triennale.
Per quanto riguarda il teatro di prosa i soggetti da convenzionare
devono:
- realizzare produzioni di prosa di elevata qualita' artistica e di
rilevanza sovraregionale;
- curarne un'articolata distribuzione;
- svolgere un'attivita' di ospitalita' coerente con il proprio
progetto culturale;
- realizzare attivita' di formazione e promozione del pubblico;
- attuare collaborazioni con altri soggetti e svolgere attivita' di
formazione e aggiornamento del proprio nucleo artistico e tecnico;
- gestire una sede di spettacolo adeguata ed in regola con le norme
di sicurezza;
- presentare un bilancio finanziario equilibrato nelle varie
componenti delle entrate e delle uscite;
- prevedere un totale di uscite annue superiore o uguale a 1,5
miliardi.
Contenuti della convenzione ed obiettivi da perseguire nel corso del
triennio in questo caso sono i seguenti:
- accrescere la qualita' artistica della produzione teatrale;
- incrementare la distribuzione delle produzioni regionali sia al
fine di diversificare l'offerta culturale nel territorio regionale,
sia di promuovere la cultura teatrale dell'Emilia-Romagna oltre la
regione, anche nell'ambito di una dimensione europea;
- favorire la produzione di nuovi autori italiani ed europei;
- sviluppare l'attivita' di produzione e distribuzione in coerente
equilibrio con l'attivita' di ospitalita', anche al fine di
incrementare l'occupazione nel settore;
- sviluppare collaborazioni con altri soggetti sia per quanto
riguarda la produzione (coproduzioni, interdisciplinarieta'), sia per
quanto riguarda le attivita' collaterali (promozione, formazione del
pubblico e soprattutto formazione professionale), anche al fine di
favorire il riequilibrio territoriale e di utilizzare meglio le
risorse disponibili;
- favorire la crescita di una "nuova teatralita'" attraverso la messa
a disposizione dei propri spazi a gruppi teatrali giovanili e a
scuole di teatro;
- incentivare la mobilita' del pubblico in particolare facilitando e
diversificando le forme di accesso agli spettacoli (biglietteria
elettronica, carte di credito, Internet, abbonamenti trasversali,
ecc.), attraverso il coordinamento, a livello regionale, tra i
soggetti coinvolti;
- incrementare la stabilita' e la solidita' del soggetto, sotto il
profilo organizzativo, finanziario e patrimoniale;
- sviluppare una gestione dell'impresa che consenta, in termini
percentuali, l'aumento dei ricavi da attivita' propria (ricavi
tipici, collaterali, sponsorizzazione, ecc.);
- nel caso di teatro ragazzi e per l'infanzia, favorire un'attivita'
complessiva, che garantisca un'offerta mirata alle diverse fasce di
eta' del pubblico giovanile.
Per quanto riguarda l'organizzazione di festival e rassegne, i
soggetti da convenzionare devono:
- realizzare manifestazioni che si qualifichino per l'elevato valore
artistico e per la caratterizzazione dei programmi;
- curare adeguatamente la promozione ed ottenere risonanza
sovraregionale;
- attivare opportune forme di collaborazione con altri qualificati
operatori del settore;
- prevedere per ogni edizione un costo complessivo maggiore o uguale
a:
- 1,5 miliardi per i festival di musica;
- 1 miliardo per i festival di cinema;
- 500 milioni per i festival di prosa e di danza.
Contenuti della convenzione ed obiettivi da perseguire nel corso del
triennio in questo caso sono i seguenti:
- per quanto riguarda la programmazione culturale:
- accrescere la qualita' artistica e la caratterizzazione dei
programmi;
- caratterizzare e differenziare il periodo cronologico e gli spazi
coinvolti;
- ampliare e specializzare le collaborazioni e i partner da
coinvolgere e tendere alla unificazione organizzativa di eventi o
festival;
- favorire l'orientamento alle nuove produzioni internazionali, alle
coproduzioni originali, alle prime o esclusive nazionali;
- organizzare iniziative collaterali (laboratori, mostre,
collegamenti con altri eventi, ecc.);
- qualificare e specializzare promozione, comunicazione e immagine,
anche attraverso iniziative coordinate;
- realizzare edizioni discografiche, video, cataloghi, ecc.;
- realizzare registrazioni audio-video delle proprie produzioni e
degli spettacoli ospitati, anche a fini d'archivio;
- sviluppare una gestione delle risorse che consenta, in termini
percentuali, l'aumento dei ricavi da attivita' propria (ricavi
tipici, collaterali, sponsorizzazioni, ecc.);
- per quanto riguarda l'ambito territoriale e pubblico di
riferimento:
- promuovere un bacino d'utenza sovraregionale;
- facilitare l'accesso al pubblico attraverso la possibilita' di
prenotare e acquistare i biglietti a distanza, forme di agevolazione
nei confronti delle diverse fasce d'utenza, attivazione di servizi
per facilitare la mobilita' del pubblico;
- organizzare iniziative mirate di formazione del pubblico;
- promuovere la diffusione radiotelevisiva dei propri spettacoli.
Per quanto riguarda le attivita' di coordinamento e promozione di
settori specifici dello spettacolo, la Regione puo' stipulare
convenzioni con soggetti di consolidata esperienza che operano a
livello regionale.
In particolare, in tale ambito si riconosce il ruolo sovracomunale e
di particolare rilievo sostenuto dalla Fondazione Teatro comunale di
Bologna e dalla Cineteca di Bologna.
Contenuti della convenzione ed obiettivi da perseguire nel corso del
triennio in questo caso sono i seguenti:
- favorire il riequilibrio territoriale del settore interessato ed
utilizzare meglio le risorse strumentali e finanziarie disponibili;
- incentivare ai vari livelli la formazione del pubblico ed il reale
accesso alle varie forme di spettacolo delle diverse fasce
dell'utenza;
- ampliare e finalizzare le collaborazioni in un'ottica
interdisciplinare e di confronto culturale.
Per l'individuazione dei progetti da sottoporre a convenzione, per la
valutazione delle attivita' ivi previste e per la verifica del
raggiungimento degli obiettivi alla fine del triennio, la Regione si
avvale del parere consultivo del Comitato scientifico di cui all'art.
6 della legge. Per l'individuazione dei progetti puo' inoltre
avvalersi delle indicazioni degli Enti locali.
D - Modalita' per la gestione di accordi e convenzioni e per la
verifica della loro attuazione
Le specifiche modalita' di verifica e controllo sull'attuazione delle
attivita' finanziate devono essere contemplate nelle singole
convenzioni o accordi; da tale azione di verifica possono derivare
modifiche dei contenuti contrattuali per gli anni successivi, ovvero
revoche/riduzioni/aumenti dei finanziamenti gia' assegnati.
Nella misura consentita dalle disponibilita' di bilancio, per quelle
attivita' di produzione di prosa incluse negli accordi o soggette a
convenzione, che passano da una programmazione gestionale e
finanziaria stagionale ad una ad anno solare, con il finanziamento
regionale per l'anno 2000 puo' essere riconosciuta una quota
integrativa relativa alla prima parte della stagione 1999/2000. Tale
quota sara' calcolata su base percentuale omogenea rispetto al
finanziamento individuato per l'attivita' da svolgere nel 2000.
Piu' in generale l'analisi complessiva dell'andamento del sistema
regionale dello spettacolo, soprattutto allo scadere del triennio di
validita' del presente Programma, delle convenzioni e degli accordi,
derivera' dall'incrocio di piu' livelli di conoscenza e indagine:
- l'attivita' e le indicazioni del Comitato scientifico previsto
dall'art. 6 della legge;
- l'attivita' dell'Osservatorio sulle realta' dello spettacolo
previsto all'art. 8;
- specifiche analisi e considerazioni sull'operato dei soggetti
convenzionati;
- specifiche valutazioni da parte di Regione e Province
sull'attivita' dei soggetti attuatori degli accordi.
Modalita' prioritarie per la gestione degli accordi e la verifica
della loro attuazione sono le seguenti:
- la concertazione ed approvazione degli accordi fra Regione ed ogni
singola Provincia, nonche' tutte le fasi applicative conseguenti, ed
eventuali aggiornamenti possono avvenire con atti separati non
necessariamente contemporanei;
- l'eventuale aggiornamento dell'accordo prima dello scadere del
triennio viene concordato fra le parti, anche su proposta di uno solo
dei contraenti, restando immutata la scadenza dell'accordo stesso;
- la verifica sulle attivita' realizzate dai soggetti attuatori viene
svolta dalla Provincia annualmente, sulla base dei consuntivi
artistici e finanziari; copia della documentazione dovra' essere
presentata anche alla Regione entro la medesima scadenza;
- annualmente la Provincia presenta alla Regione un rendiconto
artistico e finanziario sull'attuazione dell'accordo, dando atto
dell'erogazione delle quote di finanziamento provinciale e regionale;
- la Provincia competente provvede al recupero totale o alla
riduzione dei finanziamenti erogati, nei casi di mancata o parziale
attuazione delle iniziative previste negli accordi. La riduzione del
finanziamento si applica solo qualora il costo consuntivo
dell'iniziativa riveli una diminuzione pari o superiore al 15%
rispetto al costo preventivato. In tal caso la riduzione sara'
proporzionale e si rispettera', con riferimento al costo reale, la
percentuale fra quota assegnata e costo preventivo stabilita dalla
delibera di assegnazione;
- le quote regionali eventualmente non erogate o recuperate vengono
utilizzate dalla Provincia stessa nell'esercizio finanziario
successivo per progetti del settore spettacolo concordati con la
Regione, nel caso che tali quote siano inferiori al 20% del totale
del fondo regionale erogato alla Provincia stessa e siano comunque
non superiori a 40 milioni. Ad di sopra di tali soglie le quote non
erogate o recuperate vengono interamente restituite alla Regione.
Modalita' prioritarie per la gestione delle convenzioni e la verifica
della loro attuazione sono le seguenti:
- l'eventuale aggiornamento della convenzione prima dello scadere del
triennio viene concordato fra le parti, a seguito di proposte
motivate o intervenute esigenze da parte dei contraenti;
- la verifica sulle attivita' realizzate dai soggetti sottoposti a
convenzione viene svolta annualmente dalla Regione, sulla base dei
consuntivi artistici e finanziari presentati; sostanziali modifiche
intervenute rispetto alle attivita' contemplate dalla convenzione
devono essere comunicate tempestivamente, anche prima della scadenza
annuale;
- la Regione provvede al recupero totale o alla riduzione del
finanziamento erogato nei casi di mancata o parziale attuazione delle
iniziative, di inadempienza nei confronti degli impegni previsti
nella convenzione, o di destinazione dei fondi diversa da quella per
cui e' stato erogato il finanziamento;
- la riduzione del finanziamento prevista nel punto precedente si
applica solo qualora la spesa compatibile realmente sostenuta riveli
una diminuzione pari o superiore al 15% rispetto al costo
preventivato. In tale caso la riduzione sara' proporzionale e si
rispettera', con riferimento al costo reale, la percentuale fra quota
assegnata e costo preventivo stabilita dalla delibera di approvazione
della convenzione.
Ulteriori disposizioni tecniche in merito agli accordi ed alle
convenzioni possono essere stabilite dalla Giunta regionale tramite
l'Avviso per la presentazione dei progetti triennali.
E - Modalita' di attuazione degli interventi diretti di cui all'art.
In attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera a), la Regione prevede il
sostegno, anche tramite la predisposizione di servizi comuni, alle
produzioni cinematografiche, audiovisive e televisive attuate sul
territorio regionale, di norma in collaborazione con gli Enti locali
e tramite convenzioni con soggetti pubblici e privati; una
particolare attenzione viene posta alla produzione giovanile.In
attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera b), la Regione svolge
attivita' di osservatorio sulle realta' dello spettacolo. Le esigenze
conoscitive riguardano in via prioritaria le dinamiche relative alla
domanda (il pubblico, fasce d'utenza, provenienza . . .), alla
offerta (sotto il profilo qualitativo e quantitativo), ai dati
finanziari ed economici, alle sedi, all'occupazione, alla formazione
professionale.
L'attivita' dell'Osservatorio regionale prosegue, su basi piu'
coordinate e mirate, analoghe indagini svolte in passato da diversi
soggetti.
A tale scopo si individua in via prioritaria l'ATER, in quanto ente
partecipato e soggetto di comprovata esperienza in questo ambito,
come strumento operativo per una indagine continuativa sulla base di
parametri confrontabili negli anni.
L'attivita' dell'Osservatorio comporta:
- un rapporto di collaborazione continuativo fra ATER ed il Servizio
Cultura della Regione allo scopo di finalizzare l'attivita'
dell'Osservatorio stesso;
- opportuni momenti di raccordo con l'analoga attivita' delle
Province relativamente ai soggetti attuatori degli accordi;
- l'utilizzazione dei dati forniti da altri soggetti che operano in
quest'ambito.
F - Obiettivi da perseguire con gli interventi per spese di
investimento
Per quanto riguarda gli interventi previsti dall'art. 4, comma 2,
lettera a), il presente Programma triennale persegue i seguenti
obiettivi:
- il ripristino dell'agibilita' e della fruibilita' di edifici di
proprieta' di Enti locali attualmente non operanti, con particolare
riferimento a interventi di grosse dimensioni, che determinino una
effettiva riqualificazione e potenziamento del sistema dello
spettacolo;
- la ristrutturazione e l'adeguamento alle norme di sicurezza di
edifici teatrali in uso, o di proprieta' di centri di produzione
privati;
- il recupero di sedi cinematografiche in zone periferiche e
disagiate, la cui gestione, con la collaborazione di soggetti
diversi, sia tesa alla diffusione del cinema di qualita' e
possibilmente anche di altre forme di spettacolo.
Relativamente agli interventi previsti dall'art. 4, comma 2, lettera
b), si individuano i seguenti obiettivi:
- la costituzione di una rete informativa diffusa, comprendente piu'
teatri;
- l'acquisto ed installazione di attrezzature tecnologiche,
elettroniche ed informatiche tese ad incrementare la flessibilita' e
le potenzialita' degli allestimenti scenici.
In merito agli interventi previsti dall'art. 4, comma 2, lettera c),
si contribuisce in via prioritaria alla catalogazione ed al restauro
scientifico di archivi storici di particolare consistenza e coerenza
tematica, che versano in particolari condizioni di degrado e di
proprieta' di istituzioni o enti operanti nel settore dello
spettacolo; gli interventi devono essere finalizzati alla fruizione
pubblica dei beni conservati e vengono realizzati d'intesa con
l'IBACN, individuando anche altri strumenti legislativi di
intervento.
Per tutti gli interventi previsti dall'art. 4, comma 2 criteri
fondamentali per la valutazione delle domande di contributo sono:
- il grado di esecutivita' dell'intervento, da dimostrare in sede di
domanda con atti amministrativi e documentazione tecnica e
finanziaria, rendendo pertanto immediatamente erogabile l'acconto
dell'eventuale contributo regionale;
- la priorita' al completamento di lavori gia' avviati, anche con il
contributo regionale su diversi stralci.
L'intervento regionale in questo settore si attua tramite la
concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi in
forma attualizzata, secondo le modalita' specificate all'art. 9.
Per quanto riguarda gli interventi previsti dall'art. 4, comma 3, si
prevede la conclusione dell'erogazione della quota attivata con la
L.R. 11/85, salvo ulteriori e motivate necessita' emergenti nel
triennio. In tal caso si individuano le seguenti linee d'indirizzo
per l'intervento regionale in tale settore:
- la Regione partecipa fino al 50% del totale del fondo rischi,
prevedendo la copertura della quota residua da parte di terzi;
- la Regione di norma partecipa nel triennio alla formazione del
fondo rischi con quota una tantum.
Le procedure e le modalita' di attuazione di tutti gli interventi di
investimento previsti all'art. 4, commi 2 e 3, ed all'art. 9 vengono
dettagliatamente stabilite dalla Giunta regionale.".
Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione
referente "Scuola, Cultura e Turismo" di questo Consiglio regionale,
giusta nota prot. n. 273 del 12 gennaio 2000;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con
deliberazione in data 21 dicembre 1999, progr. n. 2533, riportate nel
presente atto deliberativo.