REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 16 novembre 2000, n. 36

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DELLA POPOLAZIONE DI CERVO DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO

          Art. 25                                                               
Prassi di tiro ed adempimenti                                                   
connessi all'avvenuto ferimento                                                 
1. Ogni cacciatore a cui e' stato assegnato un capo in abbattimento             
e' obbligato dopo il tiro, e dopo un'attesa di almeno 15 minuti, a              
controllare sul terreno i segni di caccia.                                      
2. In caso di sospetto ferimento, o anche di colpo mancato, il                  
cacciatore deve astenersi dall'inseguimento e comunicare senza                  
ritardo l'esito del tiro inserendo in cassetta la scheda di fine                
uscita e contattando il Responsabile di Distretto per l'avvio delle             
procedure di recupero attraverso l'uso di cane da traccia.                      
3. Il cacciatore si deve rendere disponibile, nei tempi e modi                  
previsti dal Responsabile, ad accompagnare sul punto di tiro gli                
addetti al recupero.                                                            
4. Il Responsabile di Distretto (o Vice-Responsabile) assieme agli              
addetti al recupero, deve redigere apposito verbale consuntivo della            
ricerca, considerando nei casi di ferita grave o dubbia il capo                 
ferito non recuperato come comunque abbattuto. In tale  caso assieme            
al verbale firmato dai partecipanti al recupero e dal responsabile,             
deve essere inserita nella cassetta anche l'autorizzazione al                   
prelievo.                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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