REGOLAMENTO REGIONALE 16 novembre 2000, n. 36
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DELLA POPOLAZIONE DI CERVO DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO
Art. 25
Prassi di tiro ed adempimenti
connessi all'avvenuto ferimento
1. Ogni cacciatore a cui e' stato assegnato un capo in abbattimento
e' obbligato dopo il tiro, e dopo un'attesa di almeno 15 minuti, a
controllare sul terreno i segni di caccia.
2. In caso di sospetto ferimento, o anche di colpo mancato, il
cacciatore deve astenersi dall'inseguimento e comunicare senza
ritardo l'esito del tiro inserendo in cassetta la scheda di fine
uscita e contattando il Responsabile di Distretto per l'avvio delle
procedure di recupero attraverso l'uso di cane da traccia.
3. Il cacciatore si deve rendere disponibile, nei tempi e modi
previsti dal Responsabile, ad accompagnare sul punto di tiro gli
addetti al recupero.
4. Il Responsabile di Distretto (o Vice-Responsabile) assieme agli
addetti al recupero, deve redigere apposito verbale consuntivo della
ricerca, considerando nei casi di ferita grave o dubbia il capo
ferito non recuperato come comunque abbattuto. In tale caso assieme
al verbale firmato dai partecipanti al recupero e dal responsabile,
deve essere inserita nella cassetta anche l'autorizzazione al
prelievo.