REGOLAMENTO REGIONALE 16 novembre 2000, n. 36
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DELLA POPOLAZIONE DI CERVO DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO
Art. 19
Distribuzione dei prelievi nei Distretti di gestione
1. In funzione della distribuzione dei prelievi nei territori
ricadenti nelle province incluse nella ACATE prevista nel Programma
annuale operativo, i cacciatori a cui sia stato assegnato un capo in
abbattimento, sono assegnati ad uno dei Distretti di gestione
ricadenti nella Provincia presso la quale il cacciatore e' iscritto
ai sensi dell'art. 10.
2. Ogni cacciatore al cervo e' tenuto a dichiarare l'uscita e
l'unita' territoriale in cui intenda effettuare la sessione di caccia
(sub-unita' gestionali) e il punto in cui parcheggia l'auto.
3. Ogni cacciatore e' tenuto a prenotare attraverso il Responsabile
di Distretto, la sub-unita' di gestione in cui intende praticare
l'attivita' di caccia.
4. Non e' consentita la presenza contemporanea di piu' di due
cacciatori all'interno della stessa sub-unita' gestionale.
5. Le informazioni di cui al commi 2 e 3, devono essere riportate in
cartografia in scala 1:10.000 e devono essere prodotto in 3 copie
firmate dall'assegnatario e destinate al Responsabile di Distretto,
alla Commissione tecnica ad al Corpo di Polizia provinciale.
6. Nel caso di richieste analoghe all'interno di un distratto, non
risolvibili altrimenti, la assegnazione delle sub-unita' gestionali,
e' curata dal Responsabile di Distretto eventualmente coadiuvato dai
rappresentanti dell'ATC o da un membro della Commissione tecnica, e
deve basarsi sulla posizione in graduatoria dei cacciatori.
7. Il Responsabile di Distretto deve garantire la rotazione delle
aree fra tutti i cacciatori e chiudere, sentito il parere della
Commissione tecnica, le aree in cui si concentrino in maniera
sproporzionata gli abbattimenti.