REGOLAMENTO REGIONALE 16 novembre 2000, n. 36
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DELLA POPOLAZIONE DI CERVO DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO
Art. 16
Assegnazione dei capi in abbattimento ai cacciatori
1. L'assegnazione dei capi da abbattere ai cacciatori di cui agli
artt. 14 e 15 viene effettuata prioritariamente nel distretto dove
hanno lavorato, assicurando la rotazione annuale delle diverse classi
di sesso e di eta', in funzione della graduatoria provinciale redatta
il primo anno in base ai seguenti parametri:
a) votazione riportata all'esame di abilitazione;
b) numero di giornate impegnate in censimenti, prestazioni d'opera
ed altre attivita' gestionali anche negli anni precedenti l'inizio
della gestione faunistico-venatoria;
c) residenza anagrafica nell'ATC;
d) sanzioni penali ed amministrative comminate nelle precedenti tre
stagioni di caccia (in detrazione).
2. La graduatoria deve essere aggiornata annualmente dagli ATC
competenti, secondo i disciplinari di cui all'art. 28.
3. Nei casi di parita' di punteggio si procede con estrazione a
sorte, effettuata nell'assemblea annuale di cui all'art. 17.
Attraverso la graduatoria, previa esplicita dichiarazione dell'ordine
di preferenza dei Distretti da parte dei cacciatori assegnatari
durante l'assemblea, saranno risolti i casi di controversia.
4. I capi derivati da rinuncia degli aventi diritto vengono
distribuiti secondo la graduatoria, con privilegio dei Responsabili
di Distretto, dei Vice-Responsabili e delle altre figure gestionali
dei distretti (rilevatori biometrici, conduttori di cani da traccia,
ecc.) non assegnatari di un capo nell'annata venatoria.
5. Entro i successivi 20 giorni dalla data di assegnazione, il
cacciatore assegnatario, pena la sua sostituzione, deve ritirare
presso le autorita' competenti l'autorizzazione al prelievo e versare
il contributo economico.