REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 16 novembre 2000, n. 36

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DELLA POPOLAZIONE DI CERVO DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO

          Art. 13                                                               
Modalita' di prelievo                                                           
1. Il capo da abbattere viene assegnato a cura dell'ATC                         
individualmente a ciascun cacciatore al cervo secondo le modalita'              
stabilite dagli artt. 16 e 17.                                                  
2. Il prelievo dei soggetti previsti nel programma annuale operativo            
puo' essere eseguito esclusivamente in forma di caccia individuale              
all'aspetto o alla cerca con carabina a ripetizione singola manuale,            
avente calibro non inferiore ai 7 mm (ovvero 270") dotata di ottica             
di puntamento.                                                                  
3. Durante la caccia e' consentito il porto di una sola arma da fuoco           
con la caratteristiche di cui al comma 2 e non e' altresi' consentito           
detenere munizioni o armi diverse, fatta eccezione per gli strumenti            
da taglio.                                                                      
4. E' esclusa qualsiasi forma di battuta o braccata ed e' ammesso               
esclusivamente l'utilizzo del cane da traccia nella fase di recupero            
dei capi eventualmente feriti.                                                  
5. Durante la caccia in cerca o da appostamento il cacciatore                   
assegnatario puo' farsi accompagnare da una persone, non armata.                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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