REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 16 novembre 2000, n. 36

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DELLA POPOLAZIONE DI CERVO DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO

          Art. 10                                                               
Organizzazione della gestione faunistico-venatoria                              
1. Il prelievo venatorio e le operazioni ad esso collegate sono                 
organizzato in modo unitario nell'ambito dell'ACATE.                            
2. Il prelievo venatorio e' distribuito nei Distretti di gestione,              
tenuto conto in via prioritaria della superficie interessata dalla              
presenza del cervo.                                                             
3. Nell'ambito di ciascuna provincia sono individuati alcuni punti di           
controllo finalizzati alle verifiche sugli abbattimenti (accertamento           
della corrispondenza tra classe assegnata e capo abbattuto,                     
rilevamenti biometrici o sanitari).                                             
4. Nei punti di controllo operano durante il periodo di caccia gli              
addetti al controllo dei capi abbattuti. I rilevatori biometrici                
devono essere abilitati a seguito di corso di formazione e                      
superamento di apposito esame secondo le indicazioni dettagliate                
dell'INFS.                                                                      
5. La gestione faunistico-venatoria si basa sulla attivita' dei                 
cacciatori di cervo, abilitati da ciascuna Provincia, previa                    
frequentazione di corsi specifici ed il superamento di apposito                 
esame, svolto in forma scritta, orale e pratica. I programmi dei                
corsi, le modalita' del loro svolgimento e i criteri di selezione dei           
candidati devono essere stabiliti dalla Provincia secondo le                    
indicazioni formulate dell'INFS.                                                
6. Ciascun cacciatore abilitato puo' iscriversi, previa presentazione           
di specifica richiesta, in uno soltanto degli appositi elenchi tenuti           
da ciascuna Provincia.                                                          
7. All'iscrizione nell'elenco provinciale consegue  il diritto del              
cacciatore abilitato di indicare tra i Distretti appartenenti al                
territorio della Provincia quello al quale intende aderire al fine di           
acquisire la possibilita' di partecipare alle diverse fasi di                   
gestione del Distretto stesso.                                                  
8. Alla gestione venatoria possono partecipare anche i conduttori di            
cane da traccia, abilitati secondo le rispettive norme regionali e              
provinciali.                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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