REGOLAMENTO REGIONALE 16 novembre 2000, n. 36
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DELLA POPOLAZIONE DI CERVO DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO
Art. 10
Organizzazione della gestione faunistico-venatoria
1. Il prelievo venatorio e le operazioni ad esso collegate sono
organizzato in modo unitario nell'ambito dell'ACATE.
2. Il prelievo venatorio e' distribuito nei Distretti di gestione,
tenuto conto in via prioritaria della superficie interessata dalla
presenza del cervo.
3. Nell'ambito di ciascuna provincia sono individuati alcuni punti di
controllo finalizzati alle verifiche sugli abbattimenti (accertamento
della corrispondenza tra classe assegnata e capo abbattuto,
rilevamenti biometrici o sanitari).
4. Nei punti di controllo operano durante il periodo di caccia gli
addetti al controllo dei capi abbattuti. I rilevatori biometrici
devono essere abilitati a seguito di corso di formazione e
superamento di apposito esame secondo le indicazioni dettagliate
dell'INFS.
5. La gestione faunistico-venatoria si basa sulla attivita' dei
cacciatori di cervo, abilitati da ciascuna Provincia, previa
frequentazione di corsi specifici ed il superamento di apposito
esame, svolto in forma scritta, orale e pratica. I programmi dei
corsi, le modalita' del loro svolgimento e i criteri di selezione dei
candidati devono essere stabiliti dalla Provincia secondo le
indicazioni formulate dell'INFS.
6. Ciascun cacciatore abilitato puo' iscriversi, previa presentazione
di specifica richiesta, in uno soltanto degli appositi elenchi tenuti
da ciascuna Provincia.
7. All'iscrizione nell'elenco provinciale consegue il diritto del
cacciatore abilitato di indicare tra i Distretti appartenenti al
territorio della Provincia quello al quale intende aderire al fine di
acquisire la possibilita' di partecipare alle diverse fasi di
gestione del Distretto stesso.
8. Alla gestione venatoria possono partecipare anche i conduttori di
cane da traccia, abilitati secondo le rispettive norme regionali e
provinciali.