REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 35

MODIFICHE ALLA L.R. 18 MAGGIO 1999, N. 9 CONCERNENTE: "DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Modifiche alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9                                        
1. Nell'art. 1, comma 1, le parole: "della Direttiva 85/337/CEE" sono           
sostituite con le seguenti: "delle Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE".            
2. Nell'art. 4, il comma 10 e' sostituito dai seguenti commi:                   
"10. Ai sensi dell'art. 1, comma 10, del DPR 12 aprile 1996, non sono           
oggetto della disciplina della presente legge i progetti di impianti,           
opere o interventi di cui agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e               
B.3, ivi compresi i progetti di loro modifica, sottoposti alle                  
procedure di valutazione di impatto ambientale nell'ambito della                
competenza del Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 6 della              
Legge 8 luglio 1986, n. 349.                                                    
10 bis. Ai sensi dell'art. 5 del DPCM 3 settembre 1999, i progetti di           
trasformazione od ampliamento di impianti, opere o interventi di cui            
agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, gia' sottoposti alle               
procedure di valutazione di impatto ambientale nell'ambito della                
competenza del Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 6 della              
Legge 8 luglio 1986, n. 349, e conferiti alla competenza regionale,             
sono assoggettati alla procedura di verifica (screening) ai sensi               
degli artt. 9 e 10.".                                                           
3. Nell'art. 8, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera:                       
"d) le caratteristiche dei progetti di cui agli Allegati B.1, B.2 e             
B.3 assoggettati alla procedura di verifica (screening) anche in                
relazione agli elementi indicati nell'Allegato D.".                             
4. Nell'art. 19, comma 1, dopo le parole: "delibera la valutazione di           
impatto ambientale (VIA)" sono aggiunte le seguenti: "ovvero la                 
decisione in merito alla procedura di verifica (screening)".                    
5. Nell'art. 30, comma 3, sono soppresse le seguenti parole: "a                 
decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della            
Regione delle direttive previste dall'art. 8 della presente legge".             
6. Nell'art. 31, comma 2, dopo le parole: "della relazione di cui               
all'art. 26" sono aggiunte le seguenti: "ovvero dei risultati                   
conseguenti alla prima applicazione delle procedure di cui alla                 
presente legge".                                                                
7. L'art. 32 e' abrogato.                                                       
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Nota alla Rubrica                                                               
1) La L.R. 18 maggio 1999, n. 9 concerne Disciplina della procedura             
di valutazione dell'impatto ambientale.                                         
Comma 1                                                                         
2) Il testo del comma 1 dell'art. 1 della L.R. 9/99, citata alla nota           
1) al presente articolo, cosi' come modificato, e' il seguente:                 
"Art. 1 - Finalita'                                                             
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione delle Direttive                     
85/337/CEE e 97/11/CE e del DPR 12 aprile 1996, stabilisce con la               
presente legge le disposizioni in materia di valutazione di impatto             
ambientale.                                                                     
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
3) Il testo del comma 10 dell'art. 4 della L.R. 9/99, citata alla               
nota 1) al presente articolo, era il seguente:                                  
"Art. 4 - Ambito di applicazione                                                
omissis                                                                         
10. Ai sensi dell'art. 1, commi 10 e 11 del DPR 12 aprile 1996, non             
sono oggetto della disciplina della presente legge i progetti di                
impianti, opere o interventi di cui agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1,           
B.2 e B.3, nonche' i progetti che costituiscono loro modifica,                  
sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale                  
nell'ambito della competenza del Ministero dell'Ambiente, ai sensi              
dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349.".                                
Comma 3                                                                         
4) Il testo del comma 1 dell'art. 8 della L.R. 9/99, citata alla nota           
1) al presente articolo, cosi' come modificato, e' il seguente:                 
"Art. 8 - Direttive                                                             
1. Le modalita' ed i criteri di attuazione delle procedure                      
disciplinate dalla presente legge sono stabiliti dalla Giunta                   
regionale con direttive vincolanti, pubblicate nel Bollettino                   
Ufficiale della Regione. Le direttive, in particolare, per tipologia            
di progetto, specificano:                                                       
a) i contenuti e le metodologie per la predisposizione degli                    
elaborati relativi alla procedura di verifica (screening) e dei SIA;            
b) le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati                  
ricompresi nella valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva ai            
sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 17;                                             
c) i casi e le modalita' di autocertificazione di stati di fatto e              
del possesso di requisiti nel rispetto della normativa statale e                
della disciplina comunitaria;                                                   
d) le caratteristiche dei progetti di cui agli Allegati B.1, B.2 e              
B.3 assoggettati alla procedura di verifica (screening) anche in                
relazione agli elementi indicati nell'Allegato D.                               
omissis".                                                                       
Comma 4                                                                         
5) Il testo del comma 1 dell'art. 19 della L.R. 9/99, citata alla               
nota 1) al presente articolo, cosi' come modificato, e' il seguente:            
"Art. 19 - Procedure per progetti con impatti ambientali                        
interregionali                                                                  
1. Nel caso di progetti che risultino localizzati sul territorio di             
piu' regioni, la Giunta regionale delibera la valutazione di impatto            
ambientale (VIA) ovvero la decisione in merito alla procedura di                
verifica (screening) d'intesa con le Regioni cointeressate, qualora             
tali progetti non siano di competenza dello Stato in base all'atto di           
indirizzo e coordinamento adottato ai sensi dell'art. 71 del DLgs n.            
112 del 1998.                                                                   
omissis".                                                                       
Comma 5                                                                         
6) Il testo del comma 3 dell'art. 30 della L.R. 9/99, citata alla               
nota 1) al presente articolo, cosi' come modificato, e' il seguente:            
"Art. 30 - Disposizioni abrogative ed interpretative                            
omissis                                                                         
3. L'art. 8 e la lettera b) del comma 2 dell'art. 7 della L.R. 18               
luglio 1991,  n.17, e successive modificazioni e integrazioni, sono             
abrogati per le attivita' estrattive sottoposte alle procedure                  
disciplinate dalla presente legge. E' fatta salva per i piani                   
particolareggati adottati ovvero per i piani particolareggiati di               
iniziativa privata presentati in data precedente la possibilita' di             
concludere il procedimento di approvazione secondo quanto previsto              
dal medesimo art. 8 della L.R. n. 17 del 1991.".                                
Comma 6                                                                         
7) Il testo del comma 2 dell'art. 31 della L.R. 9/99, citata alla               
nota 1) al presente articolo, cosi' come modificato, e' il seguente:            
"Art. 31 - Modifiche degli allegati                                             
2. Il Consiglio regionale, tenuto conto della relazione di cui                  
all'art. 26 ovvero dei risultati conseguenti alla prima applicazione            
delle procedure di cui alla presente legge e sulla base degli                   
elementi indicati nell'Allegato D, puo' stabilire con propria                   
deliberazione:                                                                  
a) un eventuale incremento o decremento, nella misura massima del               
30%, delle soglie dimensionali di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3,             
ai sensi del comma 7 dell'art. 1 del DPR 12 aprile 1996;                        
b) l'esclusione dalle procedure disciplinate dalla presente legge dei           
progetti di impianti, opere o interventi degli Allegati B.1, B.2 e              
B.3 che non ricadono in aree naturali protette, ai sensi del comma 3            
dell'art. 10 del DPR 12 aprile 1996.                                            
omissis".                                                                       
Comma 7                                                                         
8) Il testo dell'art. 32 della L.R. 9/99, citata alla nota 1) al                
presente articolo, era il seguente:                                             
"Art. 32 - Decorrenza dell'efficacia                                            
1. Le disposizioni concernenti le procedure disciplinate dalla                  
presente legge per i progetti di impianti, opere o interventi hanno             
effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino                  
Ufficiale della Regione delle direttive previste dal comma 1                    
dell'art. 8.                                                                    
2. In assenza delle direttive regionali, le disposizioni della                  
presente legge entrano in ogni caso in vigore:                                  
a) dopo 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,           
per i progetti di impianti, opere o interventi di cui agli Allegati             
A.1, A.2 e A.3;                                                                 
b) dopo 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,            
per i progetti di impianti, opere o interventi di cui agli Allegati             
B.1, B.2 e B.3.                                                                 
3. In attesa dell'emanazione delle direttive regionali, i progetti di           
impianti, opere o interventi di cui agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1,           
B.2 e B.3 sono sottoposti alle procedure disciplinate dalla presente            
legge su richiesta del proponente.                                              
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 il SIA e' redatto in conformita'              
all'Allegato C.                                                                 
5. Salvo diversa determinazione del proponente, le procedure di cui             
alla presente legge non si applicano ai progetti di impianti, opere o           
interventi elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 per            
i quali, alla data di pubblicazione delle direttive, siano gia' state           
presentate le istanze per l'ottenimento delle autorizzazioni o degli            
atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale,            
paesaggistico-territoriale e di tutela della salute dei cittadini, a            
norma delle disposizioni vigenti.                                               
6. Le disposizioni concernenti le procedure disciplinate dalla                  
presente legge non trovano applicazione per le attivita' estrattive             
per le quali alla data di pubblicazione delle direttive previste                
dall'art. 8 sia stato approvato il Piano particolareggiato di cui               
all'art. 8 della L.R. n. 17 del 1991 e successive integrazioni e                
modificazioni. Le predette disposizioni non trovano, inoltre                    
applicazione qualora il Piano particolareggiato di iniziativa                   
pubblica sia stato adottato ovvero il Piano particolareggiato di                
iniziativa privata sia stato presentato e vengano successivamente               
approvati.".                                                                    

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