LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 35
MODIFICHE ALLA L.R. 18 MAGGIO 1999, N. 9 CONCERNENTE: "DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE"
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9
1. Nell'art. 1, comma 1, le parole: "della Direttiva 85/337/CEE" sono
sostituite con le seguenti: "delle Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE".
2. Nell'art. 4, il comma 10 e' sostituito dai seguenti commi:
"10. Ai sensi dell'art. 1, comma 10, del DPR 12 aprile 1996, non sono
oggetto della disciplina della presente legge i progetti di impianti,
opere o interventi di cui agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e
B.3, ivi compresi i progetti di loro modifica, sottoposti alle
procedure di valutazione di impatto ambientale nell'ambito della
competenza del Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 6 della
Legge 8 luglio 1986, n. 349.
10 bis. Ai sensi dell'art. 5 del DPCM 3 settembre 1999, i progetti di
trasformazione od ampliamento di impianti, opere o interventi di cui
agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, gia' sottoposti alle
procedure di valutazione di impatto ambientale nell'ambito della
competenza del Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 6 della
Legge 8 luglio 1986, n. 349, e conferiti alla competenza regionale,
sono assoggettati alla procedura di verifica (screening) ai sensi
degli artt. 9 e 10.".
3. Nell'art. 8, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera:
"d) le caratteristiche dei progetti di cui agli Allegati B.1, B.2 e
B.3 assoggettati alla procedura di verifica (screening) anche in
relazione agli elementi indicati nell'Allegato D.".
4. Nell'art. 19, comma 1, dopo le parole: "delibera la valutazione di
impatto ambientale (VIA)" sono aggiunte le seguenti: "ovvero la
decisione in merito alla procedura di verifica (screening)".
5. Nell'art. 30, comma 3, sono soppresse le seguenti parole: "a
decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione delle direttive previste dall'art. 8 della presente legge".
6. Nell'art. 31, comma 2, dopo le parole: "della relazione di cui
all'art. 26" sono aggiunte le seguenti: "ovvero dei risultati
conseguenti alla prima applicazione delle procedure di cui alla
presente legge".
7. L'art. 32 e' abrogato.
NOTE ALL'ART. 1
Nota alla Rubrica
1) La L.R. 18 maggio 1999, n. 9 concerne Disciplina della procedura
di valutazione dell'impatto ambientale.
Comma 1
2) Il testo del comma 1 dell'art. 1 della L.R. 9/99, citata alla nota
1) al presente articolo, cosi' come modificato, e' il seguente:
"Art. 1 - Finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione delle Direttive
85/337/CEE e 97/11/CE e del DPR 12 aprile 1996, stabilisce con la
presente legge le disposizioni in materia di valutazione di impatto
ambientale.
omissis".
Comma 2
3) Il testo del comma 10 dell'art. 4 della L.R. 9/99, citata alla
nota 1) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 4 - Ambito di applicazione
omissis
10. Ai sensi dell'art. 1, commi 10 e 11 del DPR 12 aprile 1996, non
sono oggetto della disciplina della presente legge i progetti di
impianti, opere o interventi di cui agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1,
B.2 e B.3, nonche' i progetti che costituiscono loro modifica,
sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale
nell'ambito della competenza del Ministero dell'Ambiente, ai sensi
dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349.".
Comma 3
4) Il testo del comma 1 dell'art. 8 della L.R. 9/99, citata alla nota
1) al presente articolo, cosi' come modificato, e' il seguente:
"Art. 8 - Direttive
1. Le modalita' ed i criteri di attuazione delle procedure
disciplinate dalla presente legge sono stabiliti dalla Giunta
regionale con direttive vincolanti, pubblicate nel Bollettino
Ufficiale della Regione. Le direttive, in particolare, per tipologia
di progetto, specificano:
a) i contenuti e le metodologie per la predisposizione degli
elaborati relativi alla procedura di verifica (screening) e dei SIA;
b) le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati
ricompresi nella valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva ai
sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 17;
c) i casi e le modalita' di autocertificazione di stati di fatto e
del possesso di requisiti nel rispetto della normativa statale e
della disciplina comunitaria;
d) le caratteristiche dei progetti di cui agli Allegati B.1, B.2 e
B.3 assoggettati alla procedura di verifica (screening) anche in
relazione agli elementi indicati nell'Allegato D.
omissis".
Comma 4
5) Il testo del comma 1 dell'art. 19 della L.R. 9/99, citata alla
nota 1) al presente articolo, cosi' come modificato, e' il seguente:
"Art. 19 - Procedure per progetti con impatti ambientali
interregionali
1. Nel caso di progetti che risultino localizzati sul territorio di
piu' regioni, la Giunta regionale delibera la valutazione di impatto
ambientale (VIA) ovvero la decisione in merito alla procedura di
verifica (screening) d'intesa con le Regioni cointeressate, qualora
tali progetti non siano di competenza dello Stato in base all'atto di
indirizzo e coordinamento adottato ai sensi dell'art. 71 del DLgs n.
112 del 1998.
omissis".
Comma 5
6) Il testo del comma 3 dell'art. 30 della L.R. 9/99, citata alla
nota 1) al presente articolo, cosi' come modificato, e' il seguente:
"Art. 30 - Disposizioni abrogative ed interpretative
omissis
3. L'art. 8 e la lettera b) del comma 2 dell'art. 7 della L.R. 18
luglio 1991, n.17, e successive modificazioni e integrazioni, sono
abrogati per le attivita' estrattive sottoposte alle procedure
disciplinate dalla presente legge. E' fatta salva per i piani
particolareggati adottati ovvero per i piani particolareggiati di
iniziativa privata presentati in data precedente la possibilita' di
concludere il procedimento di approvazione secondo quanto previsto
dal medesimo art. 8 della L.R. n. 17 del 1991.".
Comma 6
7) Il testo del comma 2 dell'art. 31 della L.R. 9/99, citata alla
nota 1) al presente articolo, cosi' come modificato, e' il seguente:
"Art. 31 - Modifiche degli allegati
2. Il Consiglio regionale, tenuto conto della relazione di cui
all'art. 26 ovvero dei risultati conseguenti alla prima applicazione
delle procedure di cui alla presente legge e sulla base degli
elementi indicati nell'Allegato D, puo' stabilire con propria
deliberazione:
a) un eventuale incremento o decremento, nella misura massima del
30%, delle soglie dimensionali di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3,
ai sensi del comma 7 dell'art. 1 del DPR 12 aprile 1996;
b) l'esclusione dalle procedure disciplinate dalla presente legge dei
progetti di impianti, opere o interventi degli Allegati B.1, B.2 e
B.3 che non ricadono in aree naturali protette, ai sensi del comma 3
dell'art. 10 del DPR 12 aprile 1996.
omissis".
Comma 7
8) Il testo dell'art. 32 della L.R. 9/99, citata alla nota 1) al
presente articolo, era il seguente:
"Art. 32 - Decorrenza dell'efficacia
1. Le disposizioni concernenti le procedure disciplinate dalla
presente legge per i progetti di impianti, opere o interventi hanno
effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione delle direttive previste dal comma 1
dell'art. 8.
2. In assenza delle direttive regionali, le disposizioni della
presente legge entrano in ogni caso in vigore:
a) dopo 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
per i progetti di impianti, opere o interventi di cui agli Allegati
A.1, A.2 e A.3;
b) dopo 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
per i progetti di impianti, opere o interventi di cui agli Allegati
B.1, B.2 e B.3.
3. In attesa dell'emanazione delle direttive regionali, i progetti di
impianti, opere o interventi di cui agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1,
B.2 e B.3 sono sottoposti alle procedure disciplinate dalla presente
legge su richiesta del proponente.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 il SIA e' redatto in conformita'
all'Allegato C.
5. Salvo diversa determinazione del proponente, le procedure di cui
alla presente legge non si applicano ai progetti di impianti, opere o
interventi elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 per
i quali, alla data di pubblicazione delle direttive, siano gia' state
presentate le istanze per l'ottenimento delle autorizzazioni o degli
atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e di tutela della salute dei cittadini, a
norma delle disposizioni vigenti.
6. Le disposizioni concernenti le procedure disciplinate dalla
presente legge non trovano applicazione per le attivita' estrattive
per le quali alla data di pubblicazione delle direttive previste
dall'art. 8 sia stato approvato il Piano particolareggiato di cui
all'art. 8 della L.R. n. 17 del 1991 e successive integrazioni e
modificazioni. Le predette disposizioni non trovano, inoltre
applicazione qualora il Piano particolareggiato di iniziativa
pubblica sia stato adottato ovvero il Piano particolareggiato di
iniziativa privata sia stato presentato e vengano successivamente
approvati.".