LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 34
DIFFERIMENTO DI ALCUNI TERMINI E MODIFICHE AL REGIME TRANSITORIO DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20 RECANTE "DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO"
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche dell'art. 41 della L.R. n. 20 del 2000
1. Nel comma 4 dell'art. 41 della L.R. 20 marzo 2000, n. 20 recante
"Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", la parola:
"adottati" e' sostituita con la parola: "approvati".
2. Alla fine del comma 4 dell'art. 41 della L.R. n. 20 del 2000 sono
aggiunti i seguenti periodi:
"Nel rispetto dei termini di cui al comma 4 dell'art. 43 e comunque
non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge,
possono essere sia adottate che approvate entro tale termine, con le
procedure previste dalla legislazione previgente, varianti specifiche
tali da non introdurre modifiche sostanziali alle scelte di Piano e
che prevedono limitati incrementi relativi a nuovi e motivati
fabbisogni della capacita' insediativa e delle zone omogenee D
previsti dal piano vigente, ai PRG approvati prima della L.R. n. 6
del 1995. Dette varianti devono essere conformi ai piani
sovraordinati e alla disciplina sui contenuti della pianificazione
stabilita dalla presente legge".
3. Alla fine del comma 4 dell'art. 41 della L.R. n. 20 del 2000 e'
aggiunto il seguente periodo:
"I piani aziendali previsti per le zone agricole nei PRG formati ai
sensi della L.R. n. 47 del 1978, sono approvati ai sensi dell'art. 25
della medesima legge regionale".
NOTA ALL'ART. 1
Commi 1 - 2 - 3
Il testo del comma 4 dell'art. 41 della L.R. 20/00, cosi' come
modificato ed integrato, e' il seguente:
"Art. 41 - Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e loro
modificazioni
omissis
4. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge,
possono essere altresi' adottate e approvate, con le procedure
previste dalla legislazione previgente, varianti specifiche ai PRG
approvati dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 6 del 1995, purche'
conformi ai piani sovraordinati ed alla disciplina sui contenuti
della pianificazione stabilita dalla presente legge.
Nel rispetto dei termini di cui al comma 4 dell'art. 43 e comunque
non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge,
possono essere sia adottate che approvate entro tale termine, con le
procedure previste dalla legislazione previgente, varianti specifiche
tali da non introdurre modifiche sostanziali alle scelte di Piano e
che prevedono limitati incrementi relativi a nuovi e motivati
fabbisogni della capacita' insediativa e delle zone omogenee D
previsti dal piano vigente, ai PRG approvati prima della L.R. n. 6
del 1995. Dette varianti devono essere conformi ai piani
sovraordinati e alla disciplina sui contenuti della pianificazione
stabilita dalla presente legge.
I piani aziendali previsti per le zone agricole nei PRG formati ai
sensi della L.R. n. 47 del 1978, sono approvati ai sensi dell'art. 25
della medesima legge regionale.
omissis".