LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 33
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 8
Mutuo per investimenti in infrastrutture,
sistemi tecnologici e mezzi di trasporto
(art. 12, comma 1, Legge 7 dicembre 1999, n. 472)
1. Per il finanziamento di investimenti in infrastrutture, sistemi
tecnologici e mezzi di trasporto, la Regione e' autorizzata, a norma
di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della Legge 7 dicembre
1999, n. 472, a contrarre mutui per complessive Lire 10.135.000.000
(Euro 5.234.290,67) da assumere in deroga alle limitazioni previste
dalle vigenti disposizioni di legge.
2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del sei
per cento annuo, oneri fiscali inclusi, e per la durata massima
dell'ammortamento di 15 anni.
3. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti
necessari in appositi capitoli negli stati di previsione dell'entrata
e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 2000.
4. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'assunzione dei
mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle
condizioni e con le modalita' previste dalla presente legge.
5. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi dei
mutui e' garantito dalla Regione mediante l'utilizzazione degli
stanziamenti all'uopo previsti ai Capitoli 87734 e 88734 del Bilancio
di previsione per l'esercizio 2000 e per tutta la durata dei mutui.
La Regione puo' dare in carico al proprio tesoriere il versamento a
favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento
e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite.
6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al
presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e'
valutato in annue Lire 1.034.249.000 (Euro 594.145,03) a partire
dall'esercizio finanziario 2000 e fino all'esercizio finanziario
2014.
7. Esso fara' carico ai Capitoli 87734 e 88734, distinti per quota
interessi e per quota di rimborso di capitali, sui bilanci di
previsione a decorrere dal 2000 e sara' finanziato con quota del
contributo statale previsto, a tal fine, dall'art. 12, comma 1, della
Legge 7 dicembre 1999, n.472 e nell'ambito del riparto previsto, a
favore della Regione Emilia-Romagna, dal Decreto del Dirigente
generale dell'Unita' di Gestione autotrasporto di persone e cose, del
27 giugno 2000.
8. Nel caso in cui in sede di contrazione dei mutui, le operazioni
finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo risultino meno
onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in
tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una
durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti
sulla entita' degli stanziamenti annui, cosi' come la diversa
decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge
di bilancio.
9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di
rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le
spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art.
31 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.
NOTE ALL'ART. 8
Nota alla rubrica
1) Il testo del comma 1 dell'art. 12 della Legge 7 dicembre 1999, n.
472, concernente Interventi nel settore dei trasporti, e' il
seguente:
"Art. 12 - Norme sul trasporto pubblico locale
1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei
trasporti pubblici locali lo Stato concorre alla copertura dei
disavanzi di esercizio non ripianati, relativi all'anno 1997, dei
servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle Regioni a
statuto ordinario e da queste certificati entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge con un contributo
rapportato ad un limite di impegno quindicennale pari a Lire 35
miliardi a decorrere dall'anno 1999. Il contributo e' ripartito con i
criteri e le modalita' indicati nell'articolo 2, commi 1 e 2, della
Legge 18 giugno 1998, n. 194. Le Regioni sono autorizzate ad
utilizzare per investimenti la quota di contributo eccedente il 30
per cento del disavanzo.
omissis".
Comma 1
2) Il testo del comma 1 dell'art. 12 della Legge 472/99, citata alla
nota alla rubrica del presente articolo, e' riportato alla stessa
nota.
Comma 7
3) Il testo del comma 1 dell'art. 12 della Legge 472/99, citata alla
nota alla rubrica del presente articolo, e' riportato alla stessa
nota.
Comma 9
4) Il testo dell'art. 31 della L.R. 31/77, citata alla nota al
titolo, e' il seguente:
"Art. 31 - Fondo di riserva per spese obbligatorie
Nel bilancio annuale di competenza e' iscritto un fondo di riserva
per spese obbligatorie.
Con deliberazione della Giunta regionale, sono prelevate da tale
fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti rivelatisi
insufficienti dei capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio
secondo la legislazione vigente.
Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative
agli oneri di personale, agli oneri per l'ammortamento dei mutui e
prestiti ed agli interessi passivi su anticipazioni di cassa, quelle
relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa a
norma del successivo art. 72 e reclamati dai creditori; quelle
concernenti i fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse
dalla Regione.
L'elenco dei capitoli che possono essere integrati a norma del
secondo comma del presente articolo e' allegato al bilancio.
L'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie e'
determinato in misura non superiore al 2% del totale delle spese
effettive di cui al primo comma del precedente art. 25.".
Comma 1
Il testo degli articoli 55 e 73 della L.R. 31/77, citata alla nota al
titolo, e' il seguente:
"Art. 55 - Ricognizione dei residui attivi
Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e
versate entro il termine dell'esercizio.
L'accertamento definitivo delle somme conservate a residui attivi
viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo.
Prima della formazione di tale conto, la Giunta regionale con atto
motivato predisposto dalla Ragioneria entro il 30 aprile di ogni
anno, provvede alla classificazione degli stessi nelle seguenti
categorie:
A) crediti la cui riscossione puo' essere considerata certa;
B) crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure
amministrative o giudiziarie per la riscossione;
C) crediti riconosciuti inesigibili.
I crediti di cui alle lettere A e B continuano ad essere riportati
nelle scritture e sono affidati alla riscossione degli uffici
competenti; i crediti di cui alla lettera C si eliminano dalle
scritture degli uffici.".
"Art. 73 - Ricognizione dei residui passivi
Il riaccertamento delle somme da conservare tra i residui passivi
viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo.
Prima della formazione di tale conto la Giunta regionale, con atto
predisposto dalla Ragioneria entro il 31 marzo di ogni anno, provvede
alla classificazione dei residui nelle seguenti categorie:
A) somme riferibili a titoli di spesa emessi nel corso dell'esercizio
rimasti totalmente o parzialmente inestinti in chiusura del medesimo;
B) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti,
adottati entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario,
efficaci entro la data del 28 febbraio dell'anno successivo per la
parte degli stessi non coperta da titoli di spesa emessi entro la
data di chiusura dell'esercizio finanziario;
C) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti
adottati entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario e non
ancora divenuti esecutivi entro la data del 28 febbraio dell'anno
successivo.
Le somme di cui alle lettere A) e B) continuano ad essere riportate
nelle scritture come residui passivi; quelle di cui alla lettera C)
sono eliminate dalle scritture e costituiscono economie di spesa in
sede di rendiconto consuntivo.
Qualora gli atti di cui alla lettera C) del secondo comma diventino
esecutivi dopo il 28 febbraio, le somme corrispondenti eliminate
potranno essere reiscritte in appositi capitoli di spesa per
sopravvenienze passive in occasione della prima variazione di
bilancio.".