REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 32

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 31                                                               
Fondo regionale infrastrutture                                                  
economiche e territoriali                                                       
1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 28 maggio 1984, n. 25 e               
dalla L.R. 9 maggio 1988, n. 17, le autorizzazioni di spesa disposte            
da precedenti leggi regionali sono revocate per Lire 823.694.700                
(Euro 425.402,81).                                                              
(Cap. 86997)                                                                    
NOTE ALL'ART. 31                                                                
Comma 1                                                                         
1) La L.R. 28 maggio 1984, n. 25 concerne Provvedimento generale di             
rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di             
intervento, assunto in coincidenza con l'applicazione del Bilancio di           
previsione per l'esercizio 1984 e del Bilancio pluriennale 1984/1986.           
2) La L.R. 9 maggio 1988, n. 17 concerne Legge finanziaria regionale            
adottata, a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31,             
in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per                
l'esercizio 1988 e del Bilancio pluriennale 1988-1990.                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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