LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 32
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 31
Fondo regionale infrastrutture
economiche e territoriali
1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 28 maggio 1984, n. 25 e
dalla L.R. 9 maggio 1988, n. 17, le autorizzazioni di spesa disposte
da precedenti leggi regionali sono revocate per Lire 823.694.700
(Euro 425.402,81).
(Cap. 86997)
NOTE ALL'ART. 31
Comma 1
1) La L.R. 28 maggio 1984, n. 25 concerne Provvedimento generale di
rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di
intervento, assunto in coincidenza con l'applicazione del Bilancio di
previsione per l'esercizio 1984 e del Bilancio pluriennale 1984/1986.
2) La L.R. 9 maggio 1988, n. 17 concerne Legge finanziaria regionale
adottata, a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31,
in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per
l'esercizio 1988 e del Bilancio pluriennale 1988-1990.