REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 32

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 22                                                               
Fondo sanitario nazionale                                                       
ad impiego diretto della Regione                                                
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 41 della L.R. 28                
febbraio 2000, n. 15 e' sostituita nel seguente modo:                           
"1. La quota del  Fondo sanitario nazionale impiegata direttamente              
dalla Regione ai sensi dell'art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502            
e' determinata, per l'esercizio 2000, in Lire 17.547.080.000 e viene            
utilizzata nell'ambito dei compiti relativi a:                                  
a) Progetti di attuazione del Piano sanitario regionale 1999-2001 con           
particolare riferimento all'attuazione del nuovo modello di                     
assistenza distrettuale, alla realizzazione del Dipartimento di cure            
primarie, alla funzione di committenza, di integrazione e di                    
promozione della salute nonche' alla realizzazione di progetti                  
speciali quali le demenze senili, le dipendenze patologiche, la                 
salute donna, le cure palliative e  l'assistenza nella fase                     
terminale, l'oncologia e lo  sviluppo del nuovo modello organizzativo           
di reti integrate per: Lire 12.000.000.000 (Euro 6.197.482,79)                  
b) Strutture logistiche (Agenzia Sanitaria regionale) e attivita' di            
supporto al sistema per: Lire 5.547.080.000 (Euro 2.864.827,74) (Cap.           
51720)"                                                                         
2. L'autorizzazione di spesa disposta alla lett. a) dell'art. 51                
della L.R. 28 aprile 1999, n. 5, come modificata dall'art. 20 della             
L.R. 22 novembre 1999, n. 32, costituendo per l'esercizio 1999                  
economia di spesa per Lire 193.000.000 (Euro 99.676,18), viene                  
reiscritta a tale titolo al Cap. 51720 del Bilancio per l'esercizio             
2000, mantenendo le medesime finalita'.                                         
NOTE ALL'ART. 22                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 41 della L.R. 15/00, citata alla nota all'art.            
1, era il seguente:                                                             
"Art. 41 - Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione           
1. La quota del Fondo sanitario nazionale impiegata direttamente                
dalla Regione ai sensi dell'art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502            
e' determinata, per l'esercizio 2000 in Lire 18.500.000.000 e viene             
utilizzata nell'ambito dei compiti relativi a:                                  
a) Progetti di attuazione del Piano sanitario regionale 1999-2001 con           
particolare riferimento all'attuazione del nuovo modello di                     
assistenza distrettuale, alla realizzazione del Dipartimento di cure            
primarie, alla funzione di committenza, di integrazione e di                    
promozioni della salute nonche' alla realizzazione di progetti                  
speciali quali le demenze senili, le dipendenze patologiche, la                 
salute donna, le cure palliative e l'assistenza nella fase terminale,           
l'oncologia e lo sviluppo del nuovo modello organizzativo di reti               
integrate Lire 13.286.720.000 (Euro 6.862.018.21).                              
b) Strutture logistiche (Agenzia sanitaria regionale) e attivita' di            
supporto al sistema Lire 5.213.280.000 (Euro 2.692.434,42) (Cap.                
51720).".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 51 della L.R.                
5/99, citata alla nota all'art. 5, come modificata dall'art. 20 della           
L.R. 22 novembre 1999,  n.32, concernente Legge finanziaria regionale           
adottata a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e             
successive modifiche in coincidenza con l'approvazione della legge di           
assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio 1999 - Primo            
provvedimento generale di variazione, e' il seguente:                           
"Art. 51 - Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione           
1. La quota del Fondo sanitario nazionale impiegata direttamente                
dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti             
delle aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi           
del Piano sanitario nazionale e regionale ai sensi dell'art. 2 del              
DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 e' determinata, per l'esercizio 1999,             
in Lire 9.750.080.000 (Euro 5.035.496,08) e viene utilizzata                    
nell'ambito dei compiti relativi a:                                             
a) promozione di iniziative di comunicazione e di informazione ad               
utenti ed operatori, pubblicazione di studi ricerche finalizzate al             
miglioramento di attivita' rese dal Servizio sanitario nazionale -              
Lire 256.192.804 (Euro 132.312,54);                                             
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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