LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 32
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 21
Protezione civile - Interventi di emergenza
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le
necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita' e di pronti
interventi nella materia di competenza regionale, a norma di quanto
disposto dal DL 12 aprile 1948, n. 1010 e' autorizzata, a carico
dell'esercizio 2000, l'ulteriore spesa di Lire 3.000.000.000 (Euro
1.549.370,70).
(Cap. 48050)
NOTA ALL'ART. 21
Comma 1
Il DL 12 aprile 1948, n. 1010 concerne Autorizzazione al Ministero
dei Lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di
carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessita' di
pubblico interesse determinate di eventi calamitosi.