REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 32

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 21                                                               
Protezione civile - Interventi di emergenza                                     
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le            
necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita' e di pronti              
interventi nella materia di competenza regionale, a norma di quanto             
disposto dal DL 12 aprile 1948, n. 1010 e' autorizzata, a carico                
dell'esercizio 2000, l'ulteriore spesa di Lire 3.000.000.000 (Euro              
1.549.370,70).                                                                  
(Cap. 48050)                                                                    
NOTA ALL'ART. 21                                                                
Comma 1                                                                         
Il DL 12 aprile 1948, n. 1010 concerne Autorizzazione al Ministero              
dei Lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di              
carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessita' di                   
pubblico interesse determinate di eventi calamitosi.                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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