REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 32

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 12                                                               
Modifica alla L.R. 25 febbraio 2000, n. 8                                       
"Provvedimenti urgenti in materia                                               
di edilizia residenziale pubblica"                                              
1. Alla L.R. 25 febbraio 2000, n. 8 sono apportate le seguenti                  
modificazioni ed integrazioni:                                                  
a) fra il comma 5 e il comma 6 dell'art. 1 della L.R. 25 febbraio               
2000, n. 8 e' inserito il seguente: "5 bis. I contributi di cui al              
presente articolo sono concessi in conto interessi o in conto                   
capitale, nella misura e con le modalita' previste ai sensi del                 
successivo comma 6.";                                                           
b) il comma 1, dell'art. 7, della L.R. 25 febbraio 2000,  n.8 e'                
sostituito dal seguente: "1. Agli oneri derivanti dall'attuazione               
degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 1 si fa fronte mediante            
l'istituzione di appositi capitoli di spesa nel bilancio regionale              
che saranno dotati della necessaria disponibilita' a norma di quanto            
disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, nonche'                  
mediante l'utilizzo di finanziamenti statali e con le risorse                   
regionali a valere  sui finanziamenti previsti dalla L.R. 3 luglio              
1998, n. 19.".                                                                  
NOTE ALL'ART. 12                                                                
Comma 1                                                                         
1) La L.R. 25 febbraio 2000, n. 8, concerne Provvedimenti urgenti in            
materia di edilizia residenziale pubblica.                                      
2) Il testo del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 8/00, citata alla nota           
1) al presente articolo, era il seguente:                                       
"Art. 7 - Norme finanziarie                                                     
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dai           
commi 2, 3, 4 dell'art. 1 si fa fronte sia mediante l'utilizzo di               
finanziamenti statali, che con risorse regionali a valere sui                   
finanziamenti previsti dalla L.R. 3 luglio 1998,  n.19.                         
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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