LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 32
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 12
Modifica alla L.R. 25 febbraio 2000, n. 8
"Provvedimenti urgenti in materia
di edilizia residenziale pubblica"
1. Alla L.R. 25 febbraio 2000, n. 8 sono apportate le seguenti
modificazioni ed integrazioni:
a) fra il comma 5 e il comma 6 dell'art. 1 della L.R. 25 febbraio
2000, n. 8 e' inserito il seguente: "5 bis. I contributi di cui al
presente articolo sono concessi in conto interessi o in conto
capitale, nella misura e con le modalita' previste ai sensi del
successivo comma 6.";
b) il comma 1, dell'art. 7, della L.R. 25 febbraio 2000, n.8 e'
sostituito dal seguente: "1. Agli oneri derivanti dall'attuazione
degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 1 si fa fronte mediante
l'istituzione di appositi capitoli di spesa nel bilancio regionale
che saranno dotati della necessaria disponibilita' a norma di quanto
disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, nonche'
mediante l'utilizzo di finanziamenti statali e con le risorse
regionali a valere sui finanziamenti previsti dalla L.R. 3 luglio
1998, n. 19.".
NOTE ALL'ART. 12
Comma 1
1) La L.R. 25 febbraio 2000, n. 8, concerne Provvedimenti urgenti in
materia di edilizia residenziale pubblica.
2) Il testo del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 8/00, citata alla nota
1) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 7 - Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dai
commi 2, 3, 4 dell'art. 1 si fa fronte sia mediante l'utilizzo di
finanziamenti statali, che con risorse regionali a valere sui
finanziamenti previsti dalla L.R. 3 luglio 1998, n.19.
omissis".