LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 32
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 6
Finanziamento di progetti rilevanti
ai fini dell'innovazione e dell'integrazione
internazionale del tessuto produttivo regionale
1. L'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio 2000, per la
realizzazione delle finalita' previste dalla L.R. 13 maggio 1993, n.
25, dall'art. 10 lett. b) della L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 e'
ridotta di Lire 70.000.000 (Euro 36.151,98).
(Cap. 21068)
NOTE ALL'ART. 6
Comma 1
1) La L.R. 13 maggio 1993, n. 25, concerne Norme per la
riorganizzazione dell'Ente regionale per la valorizzazione economica
del territorio - ERVET SpA.
2) Il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 10 della L.R.
15/00, citata alla nota all'art. 1, era il seguente:
"Art. 10 - Finanziamento di progetti rilevanti ai fini
dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto
produttivo regionale
1. Per la realizzazione delle finalita' previste dalla L.R. 13 maggio
1993, n.25 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli
interventi sotto riportati:
omissis
b) Cap. 21068 "Spese per la realizzazione dei progetti di particolare
interesse per la Regione (progetti speciali) da attuarsi in
convenzione con l'ERVET - Politiche per le imprese - SpA (art. 7,
L.R. 13 maggio 1993, n. 25)" Esercizio 2000: Lire 2.250.000.000
(Euro 1.162.028,02).".