DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 novembre 2000, n. 1980
Attuazione degli interventi di assistenza tecnica previsti dalle Misure 2.2 Azione A e 2.3 Azione A del Programma triennale per le attivita' produttive industriali 1999-2001
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di procedere all'attuazione degli interventi di assistenza tecnica
previsti dalla Misura 2.2 Azione A "Creazione di nuove imprese:
interventi regionali" del suddetto Programma triennale mediante
procedura negoziale ai sensi dell'art. 6 del DLgs 123/98, approvando
le disposizioni operative per la presentazione di manifestazioni di
interesse per la realizzazione di "Programmi per la promozione e
l'assistenza tecnica per la costituzione e l'avviamento di nuove
imprese", Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2) di procedere all'attuazione degli interventi di assistenza tecnica
previsti dalla Misura 2.3 Azione A "Sostegno a progetti professionali
nel lavoro autonomo: interventi regionali" del suddetto Programma
triennale mediante procedura negoziale ai sensi dell'art. 6 del DLgs
123/98, approvando le disposizioni operative per la presentazione di
manifestazioni di interesse per la realizzazione di "Programmi per la
promozione e l'assistenza tecnica per i lavoratori autonomi",
Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;3) di
stabilire che gli interventi oggetto delle presenti Misure potranno
essere finanziati al massimo al 50% dei costi ritenuti ammissibili;
4) di prendere atto che il comma 4 dell'art. 6 del DLgs 123/98
prevede che l'atto di concessione degli interventi possa essere
sostituito da un contratto conforme a quanto previsto nelle
disposizioni di attuazione;
5) di dare atto che i contenuti del contratto potranno essere
definiti, in termini di impegni reciproci, solamente nell'ambito
della fase negoziale della procedura;
6) di dare atto che il Direttore generale alle Attivita' produttive
provvedera':
- all'approvazmone degli interventi previa apposite istruttorie
secondo le modalita' indicate all'art. 5 "Istruttoria" degli Allegati
A) e B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
nonche' all'approvazione degli schemi di convenzione da stipularsi
con i soggetti proponenti gli interventi;
- al contestuale impegno delle risorse finanziarie ai sensi della
L.R. 31/77 e successive modificazioni, secondo quanto previsto dalla
deliberazione della Giunta regionale 2541/95;
- alla sottoscrizione delle convenzioni con i soggetti proponenti le
iniziative approvate;
7) di dare inoltre atto che alla liquidazione dei contributi
provvedera' il Dirigente competente con propri atti formali ai sensi
della L.R. 31/77 cosi' come modificata dalla L.R. 40/94 ed in
attuazione della delibera 2541/95;
8) di stabilire che gli interventi oggetto della presente Misura
potranno essere finanziati al massimo al 50% dei costi previsti (fino
ad un massimo di Lire 100.000.000 - Euro 77.468,53 - di
finanziamento);
9) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A)
Disposizioni operative per la presentazione di manifestazioni di
interesse per la realizzazione di programmi per la promozione e
l'assistenza tecnica previsti dalla Misura 2.2 Azione A "Creazione di
nuove imprese: interventi regionali"
Art. 1
Ambiti e finalita' dell'intervento
1. Le presenti disposizioni operative regolano l'attuazione degli
interventi di promozione (studi di fattibilita', progetti di impresa,
azioni di assistenza tecnica) della creazione di nuove imprese
previsti dalla Misura 2.2 Azione A del Programma regionale triennale
per lo sviluppo delle attivita' produttive industriali 1999-2001.
Art. 2
Soggetti proponenti
1. Soggetti proponenti ed attuatori degli interventi sono:
- Camere di commercio, anche attraverso loro strutture ed aziende
speciali;
- Enti locali, anche in collaborazione con soggetti vocati alla
promozione e al sostegno della nuova imprenditorialita';
- Associazioni imprenditoriali, in collaborazione con i soggetti
sopraindicati.
2. Tali soggetti possono presentare interventi in forma congiunta.
Art. 3
Interventi ammissibili
1. Sono ammissibili al finanziamento previsto dall'Azione A della
Misura 2.2 del Programma triennale per le attivita' produttive
1999-2001 interventi che, in coerenza con le finalita' di cui al
precedente art. 1, promuovano la creazione di nuove imprese, anche in
forma cooperativa, in particolare operanti nei settori indicati nelle
Sezioni C, D, E ed F, e dalle Divisioni K72, K73, O90, della
"Classificazione delle attivita' economiche ISTAT 91".
2. In particolare costituiranno elementi qualificanti:
- i criteri di selezione delle iniziative imprenditoriali verso cui
indirizzare le azioni di promozione ed assistenza tecnica;
- le caratteristiche delle azioni di promozione ed assistenza tecnica
in termini di completezza ed ampiezza dei servizi di supporto alla
creazione d'impresa che si intende attivare;
- la qualita' delle collaborazioni specialistiche da attivare per la
realizzazione dell'intervento proposto.
Verra' data priorita' ai progetti presentati in forma congiunta.
Art. 4
Modalita' di presentazione
delle manifestazioni di interesse
1. Le manifestazioni di interesse dovranno contenere le seguenti
specificazioni:
- descrizione delle procedure di analisi delle idee imprenditoriali
che e' possibile supportare con l'intervento proposto;
- descrizione delle azioni di supporto alla creazione d'impresa che
si intende attivare;
- descrizione della strategia e delle tecniche di promozione,
formazione e diffusione delle conoscenze per la creazione di impresa;
- tempi di esecuzione dell'intervento;
- ammontare finanziario complessivo dell'intervento ripartito per
voci di spesa e importo del finanziamento regionale pro quota
richiesto.
2. La durata degli interventi non dovra' essere superiore a 18 mesi.
3. Le richieste di partecipazione sottoscritte dal legale
rappresentante del soggetto presentatore, dovranno essere inviate, in
originale e in duplice copia, per posta raccomandata o per corriere,
entro il 15 dicembre 2000 all'Ufficio Politiche industriali -
Assessorato Attivita' produttive, Sviluppo economico e Piano
telematico - Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro n. 30 - 40127
Bologna. L'involucro dovra' recare sulla parte esterna la dicitura:
Manifestazione di interesse - Misura 2.2 - Azione A.
Art. 5
Istruttoria
1. All'istruttoria delle manifestazioni di interesse provvedera' un
gruppo di lavoro composto da tre membri effettivi, nominati dal
Direttore generale alle Attivita' produttive.
2. Il gruppo di lavoro entro 7 giorni estendera' una relazione
tecnica contenente l'esito della selezione, secondo i seguenti
criteri:
- completezza dei contenuti della manifestazione di interesse con
riferimento agli elementi qualificanti ed alle specificazioni di cui
ai precedenti artt. 3 e 4;
- completezza ed articolazione del programma di intervento.
Art. 6
Negoziato e stipula della convenzione
1. L'Amministrazione regionale provvedera' a comunicare l'esito
positivo della selezione e a convocare il soggetto proponente per la
negoziazione dei miglioramenti e modifiche eventualmente necessarie
per il perfezionamento del contratto di finanziamento.
2. La convenzione sara' sottoscritta dal Direttore generale alle
Attivita' produttive e il legale rappresentante del soggetto
beneficiario.
3. La convenzione sottoscritta definira' in modo esplicito:
- il programma di lavoro;
- i costi ammissibili;
- l'importo del finanziamento;
- le modalita' di pagamento e di rendicontazione.
Art. 7
Modalita' di finanziamento dell'intervento
1. Il finanziamento dei progetti ammessi e selezionati avverra' nel
seguente modo:
- 50% del totale concesso alla firma del contratto, in qualita' di
anticipo sul finanziamento totale del progetto. Tale anticipo sara'
erogato, qualora il soggetto presentatore abbia natura privatistica,
subordinatamente alla presentazione di garanzia o polizza
fideiussoria con beneficiario la Regione Emilia-Romagna per un
importo pari all'entita' dell'anticipo stesso;
- il saldo (50%) a seguito della rendicontazione finale (tecnica ed
amministrativa).
Art. 8
Varianti
1. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente
alla Regione eventuali modifiche sostanziali o rinunce alla
realizzazione degli interventi, ovvero al perseguimento delle
finalita' previste, nonche' cessazioni di attivita', variazioni nella
titolarita' del rapporto di finanziamento e ogni altro fatto ritenuto
rilevante di cui siano a conoscenza.
Art. 9
Rendicontazione
1. Ai fini della liquidazione del finanziamento regionale gli
interventi si concluderanno con una rendicontazione tecnica finale e
corrispondente rendicontazione delle spese sostenute. Tali documenti
dovranno pervenire alla Regione Emilia-Romagna, Assessorato Attivita'
produttive, entro 30 giorni dalla scadenza del contratto e
determineranno il saldo delle competenze dovute e costituiranno
elementi per l'analisi dei risultati ottenuti.
2. Rendicontazione tecnica. Il soggetto attuatore dell'intervento e'
tenuto a produrre una relazione tecnica che descriva le attivita'
effettuate nel periodo di riferimento, i risultati ottenuti, gli
eventuali scostamenti dal previsto programma di lavoro e le
difficolta' incontrate.
3. La competente struttura regionale oltre a verificare la
documentazione pervenuta, potra' provvedere ad effettuare verifiche
presso i soggetti beneficiari dei finanziamenti per eventuali
controlli di conformita' sulla realizzazione degli interventi.
4. Rendicontazione finanziaria. Congiuntamente alla presentazione
della relazione tecnica dovra' essere consegnata anche una
rendicontazione finanziaria che descrive i costi sostenuti nel
periodo di riferimento per la realizzazione delle attivita' descritte
nella relazione tecnica.
5. La rendicontazione finanziaria dovra' essere presentata,
limitatamente ai soggetti aventi natura privatistica, in forma di
dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio utilizzando i moduli
contenuti nel contratto, che dovranno pervenire firmati in originale
dal responsabile amministrativo del beneficiario del finanziamento.
Art. 10
Revoca del finanziamento
1. I finanziamenti sono revocati in tutto o in parte qualora sia
verificata la non conformita' della realizzazione dell'intervento
alle disposizioni della convenzione, e la mancata destinazione del
finanziamento medesimo agli scopi previsti.
ALLEGATO B)
Disposizioni operative per la presentazione di manifestazioni di
interesse per la realizzazione di programmi per la promozione e
l'assistenza tecnica previsti dalla Misura 2.3 Azione A "Sostegno a
progetti professionali nel lavoro autonomo: interventi regionali"
Art. 1
Ambiti e finalita' dell'intervento
1. Le presenti disposizioni operative regolano l'attuazione degli
interventi volti a realizzare specifiche azioni di assistenza tecnica
per i lavoratori autonomi, in particolare rivolte a favorire
l'incontro di domanda e offerta di attivita' professionali
qualificate e a mettere a disposizione attrezzature e servizi.
Art. 2
Soggetti proponenti
1. Soggetti proponenti ed attuatori degli interventi sono:
- Camere di commercio, anche attraverso loro strutture ed aziende
speciali;
- Universita';
- Aziende per il Diritto allo studio;
- Scuole di perfezionamento;
- Associazioni di categoria in collaborazione con i soggetti
sopraindicati.
2. Tali soggetti possono presentare interventi in forma congiunta.
Art. 3
Interventi ammissibili
1. Sono ammissibili al finanziamento previsto dall'Azione A della
Misura 2.2 del Programma triennale per le attivita' produttive
1999-2001 interventi che, in coerenza con le finalita' di cui al
precedente art. 1, promuovano l'incontro tra domanda e offerta di
attivita' professionali qualificate, l'assistenza tecnica alle
medesime, anche attraverso la messa a disposizione di strutture,
attrezzature e servizi.
2. In particolare costituiranno elementi qualificanti:
- la promozione dell'incontro della domanda e dell'offerta di
attivita' autonome e professionali qualificate a livello regionale o
territoriale;
- le caratteristiche delle azioni di assistenza tecnica in termini di
completezza ed ampiezza dei servizi di supporto alle attivita'
autonome e professionali;
- la previsione di interventi specifici di qualificazione e
aggiornamento professionale;
- la qualita' delle collaborazioni specialistiche da attivare per la
realizzazione dell'intervento proposto.
Verra' data priorita' ai progetti presentati in forma congiunta.
Art. 4
Modalita' di presentazione
delle manifestazioni di interesse
1. Le manifestazioni di interesse dovranno contenere le seguenti
specificazioni:
- descrizione delle procedure di analisi della domanda e
dell'offerta;
- descrizione delle azioni di supporto all'attivita' professionale
anche in relazione a specifiche azioni di qualificazione e
aggiornamento professionale;
- descrizione degli interventi di supporto mediante la fornitura di
strutture, attrezzature e servizi;
- tempi di esecuzione dell'intervento;
- ammontare finanziario complessivo dell'intervento ripartito per
voci di spesa e importo del finanziamento regionale pro quota
richiesto.
2. La durata degli interventi non dovra' essere superiore a 18 mesi.
3. Le richieste di partecipazione sottoscritte dal legale
rappresentante del soggetto presentatore, dovranno essere inviate, in
originale e in duplice copia, per posta raccomandata o per corriere,
entro il 15 dicembre 2000 all'Ufficio Politiche industriali -
Assessorato Attivita' produttive, Sviluppo economico e Piano
telematico - Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro n. 30 - 40127
Bologna. L'involucro dovra' recare sulla parte esterna la dicitura:
Manifestazione di interesse - Misura 2.3 - Azione A.
Art. 5
Istruttoria
1. All'istruttoria delle manifestazioni di interesse provvedera' un
gruppo di lavoro composto da tre membri effettivi, nominati dal
Direttore generale alle Attivita' produttive.
2. Il gruppo di lavoro entro 7 giorni estendera' una relazione
tecnica contenente l'esito della selezione, secondo i seguenti
criteri:
- completezza dei contenuti della manifestazione di interesse con
riferimento agli elementi qualificanti ed alle specificazioni di cui
ai precedenti artt. 3 e 4;
- completezza ed articolazione del programma di intervento.
Art. 6
Negoziato e stipula della convenzione
1. L'Amministrazione regionale provvedera' a comunicare l'esito
positivo della selezione e a convocare il soggetto proponente per la
negoziazione dei miglioramenti e modifiche eventualmente necessarie
per il perfezionamento del contratto di finanziamento.
2. La convenzione sara' sottoscritta dal Direttore generale alle
Attivita' produttive e il legale rappresentante del soggetto
beneficiario.
3. La convenzione sottoscritta definira' in modo esplicito:
- il programma di lavoro;
- i costi ammissibili;
- l'importo del finanziamento;
- le modalita' di pagamento e di rendicontazione.
Art. 7
Modalita' di finanziamento dell'intervento
1. Il finanziamento dei progetti ammessi e selezionati avverra' nel
seguente modo:
- 50% del totale concesso alla firma del contratto, in qualita' di
anticipo sul finanziamento totale del progetto. Tale anticipo sara'
erogato, qualora il soggetto presentatore abbia natura privatistica,
subordinatamente alla presentazione di garanzia o polizza
fideiussoria con beneficiario la Regione Emilia-Romagna per un
importo pari all'entita' dell'anticipo stesso;
- il saldo (50%) a seguito della rendicontazione finale (tecnica ed
amministrativa).
Art. 8
Varianti
1. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente
alla Regione eventuali modifiche sostanziali o rinunce alla
realizzazione degli interventi, ovvero al perseguimento delle
finalita' previste, nonche' cessazioni di attivita', variazioni nella
titolarita' del rapporto di finanziamento e ogni altro fatto ritenuto
rilevante di cui siano a conoscenza.
Art. 9
Rendicontazione
1. Ai fini della liquidazione del finanziamento regionale gli
interventi si concluderanno con una rendicontazione tecnica finale e
corrispondente rendicontazione delle spese sostenute. Tali documenti
dovranno pervenire alla Regione Emilia-Romagna - Assessorato
Attivita' produttive entro 30 giorni dalla scadenza del contratto e
determineranno il saldo delle competenze dovute e costituiranno
elementi per l'analisi dei risultati ottenuti.
2. Rendicontazione tecnica. Il soggetto attuatore dell'intervento e'
tenuto a produrre una relazione tecnica che descriva le attivita'
effettuate nel periodo di riferimento, i risultati ottenuti, gli
eventuali scostamenti dal previsto programma di lavoro e le
difficolta' incontrate.
3. La competente struttura regionale oltre a verificare la
documentazione pervenuta, potra' provvedere ad effettuare verifiche
presso i soggetti beneficiari dei finanziamenti per eventuali
controlli di conformita' sulla realizzazione degli interventi.
4. Rendicontazione finanziaria. Congiuntamente alla presentazione
della relazione tecnica dovra' essere consegnata anche una
rendicontazione finanziaria che descrive i costi sostenuti nel
periodo di riferimento per la realizzazione delle attivita' descritte
nella relazione tecnica.
5. La rendicontazione finanziaria dovra' essere presentata,
limitatamente ai soggetti aventi natura privatistica, in forma di
dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio utilizzando i moduli
contenuti nel contratto, che dovranno pervenire firmati in originale
dal responsabile amministrativo del beneficiario del finanziamento.
Art. 10
Revoca del finanziamento
1. I finanziamenti sono revocati in tutto o in parte qualora sia
verificata la non conformita' della realizzazione dell'intervento
alle disposizioni della convenzione, e la mancata destinazione del
finanziamento medesimo agli scopi previsti.