REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 novembre 2000, n. 1980

Attuazione degli interventi di assistenza tecnica previsti dalle Misure 2.2 Azione A e 2.3 Azione A del Programma triennale per le attivita' produttive industriali 1999-2001

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
1) di procedere all'attuazione degli interventi di assistenza tecnica           
previsti dalla Misura 2.2 Azione A "Creazione di nuove imprese:                 
interventi regionali" del suddetto Programma triennale mediante                 
procedura negoziale ai sensi dell'art. 6 del DLgs 123/98, approvando            
le disposizioni operative per la presentazione di manifestazioni di             
interesse per la realizzazione di "Programmi per la promozione e                
l'assistenza tecnica per la costituzione e l'avviamento di nuove                
imprese", Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente              
atto;                                                                           
2) di procedere all'attuazione degli interventi di assistenza tecnica           
previsti dalla Misura 2.3 Azione A "Sostegno a progetti professionali           
nel lavoro autonomo: interventi regionali" del suddetto Programma               
triennale mediante procedura negoziale ai sensi dell'art. 6 del DLgs            
123/98, approvando le disposizioni operative per la presentazione di            
manifestazioni di interesse per la realizzazione di "Programmi per la           
promozione e l'assistenza tecnica per i lavoratori autonomi",                   
Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;3) di             
stabilire che gli interventi oggetto delle presenti Misure potranno             
essere finanziati al massimo al 50% dei costi ritenuti ammissibili;             
4) di prendere atto che il comma 4 dell'art. 6 del DLgs 123/98                  
prevede che l'atto di concessione degli interventi possa essere                 
sostituito da un contratto conforme a quanto previsto nelle                     
disposizioni di attuazione;                                                     
5) di dare atto che i contenuti del contratto potranno essere                   
definiti, in termini di impegni reciproci, solamente nell'ambito                
della fase negoziale  della procedura;                                          
6) di dare atto che il Direttore generale alle Attivita' produttive             
provvedera':                                                                    
- all'approvazmone degli interventi previa apposite istruttorie                 
secondo le modalita' indicate all'art. 5 "Istruttoria" degli Allegati           
A) e B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,           
nonche' all'approvazione degli schemi di convenzione da stipularsi              
con i soggetti proponenti  gli interventi;                                      
- al contestuale impegno delle risorse finanziarie ai sensi della               
L.R. 31/77 e successive modificazioni, secondo quanto previsto dalla            
deliberazione della Giunta regionale 2541/95;                                   
- alla sottoscrizione delle convenzioni con  i soggetti proponenti le           
iniziative approvate;                                                           
7) di dare inoltre atto che alla liquidazione dei contributi                    
provvedera' il Dirigente competente con propri atti formali ai sensi            
della L.R. 31/77 cosi' come modificata dalla L.R. 40/94 ed in                   
attuazione della delibera 2541/95;                                              
8) di stabilire che gli interventi oggetto della presente Misura                
potranno essere finanziati al massimo al 50% dei costi previsti (fino           
ad un massimo di Lire 100.000.000 - Euro 77.468,53 - di                         
finanziamento);                                                                 
9) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel                     
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO A)                                                                     
Disposizioni operative per la presentazione di manifestazioni di                
interesse per la realizzazione di programmi per la promozione e                 
l'assistenza tecnica previsti dalla Misura 2.2 Azione A "Creazione di           
nuove imprese: interventi regionali"                                            
Art. 1                                                                          
Ambiti e finalita' dell'intervento                                              
1. Le presenti disposizioni operative regolano l'attuazione degli               
interventi di promozione (studi di fattibilita', progetti di impresa,           
azioni di assistenza tecnica) della creazione di nuove imprese                  
previsti dalla Misura 2.2 Azione A del Programma regionale triennale            
per lo sviluppo delle attivita' produttive industriali 1999-2001.               
Art. 2                                                                          
Soggetti proponenti                                                             
1. Soggetti proponenti ed attuatori degli interventi sono:                      
- Camere di commercio, anche attraverso loro strutture ed aziende               
speciali;                                                                       
- Enti locali, anche in collaborazione con soggetti vocati alla                 
promozione  e al sostegno della  nuova imprenditorialita';                      
- Associazioni imprenditoriali, in collaborazione con i soggetti                
sopraindicati.                                                                  
2. Tali soggetti possono presentare interventi in forma congiunta.              
Art. 3                                                                          
Interventi ammissibili                                                          
1. Sono ammissibili al finanziamento previsto dall'Azione A della               
Misura 2.2 del Programma triennale per le attivita' produttive                  
1999-2001 interventi che, in coerenza con le finalita' di cui al                
precedente art. 1, promuovano la creazione di nuove imprese, anche in           
forma cooperativa, in particolare operanti nei settori indicati nelle           
Sezioni C, D, E ed F, e dalle Divisioni K72, K73, O90, della                    
"Classificazione delle attivita' economiche ISTAT 91".                          
2. In particolare costituiranno elementi qualificanti:                          
- i criteri di selezione delle iniziative imprenditoriali verso cui             
indirizzare le azioni di promozione ed assistenza tecnica;                      
- le caratteristiche delle azioni di promozione ed assistenza tecnica           
in termini di completezza ed ampiezza dei servizi di supporto alla              
creazione d'impresa che si intende attivare;                                    
- la qualita' delle collaborazioni specialistiche  da attivare per la           
realizzazione dell'intervento proposto.                                         
Verra' data priorita' ai progetti presentati in  forma congiunta.               
Art. 4                                                                          
Modalita' di presentazione                                                      
delle manifestazioni di interesse                                               
1. Le manifestazioni di interesse dovranno contenere le seguenti                
specificazioni:                                                                 
- descrizione delle procedure di analisi delle idee imprenditoriali             
che e' possibile supportare con l'intervento proposto;                          
- descrizione delle azioni di supporto alla creazione d'impresa che             
si intende attivare;                                                            
- descrizione della strategia e delle tecniche  di promozione,                  
formazione e diffusione delle conoscenze per la creazione di impresa;           
- tempi di esecuzione dell'intervento;                                          
- ammontare finanziario complessivo  dell'intervento ripartito per              
voci di spesa e importo del finanziamento regionale pro quota                   
richiesto.                                                                      
2. La durata degli interventi non dovra' essere superiore a 18 mesi.            
3. Le richieste di partecipazione sottoscritte dal legale                       
rappresentante del soggetto presentatore, dovranno essere inviate, in           
originale e in duplice copia, per posta raccomandata o per corriere,            
entro il 15 dicembre 2000 all'Ufficio Politiche industriali -                   
Assessorato Attivita' produttive, Sviluppo economico e Piano                    
telematico - Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro n. 30 - 40127             
Bologna. L'involucro dovra' recare sulla parte esterna la dicitura:             
Manifestazione di interesse - Misura 2.2 - Azione A.                            
Art. 5                                                                          
Istruttoria                                                                     
1. All'istruttoria delle manifestazioni di interesse provvedera' un             
gruppo di lavoro composto da tre membri effettivi, nominati dal                 
Direttore generale alle Attivita' produttive.                                   
2. Il gruppo di lavoro entro 7 giorni estendera' una relazione                  
tecnica contenente l'esito della selezione, secondo i seguenti                  
criteri:                                                                        
- completezza dei contenuti della manifestazione  di interesse con              
riferimento agli elementi qualificanti ed alle specificazioni di cui            
ai precedenti artt. 3 e 4;                                                      
- completezza ed articolazione del programma di intervento.                     
Art. 6                                                                          
Negoziato e stipula della convenzione                                           
1. L'Amministrazione regionale provvedera' a comunicare l'esito                 
positivo della selezione e a convocare il soggetto proponente per la            
negoziazione dei miglioramenti e modifiche eventualmente necessarie             
per il perfezionamento del contratto di finanziamento.                          
2. La convenzione sara' sottoscritta dal Direttore generale alle                
Attivita' produttive e il legale rappresentante del soggetto                    
beneficiario.                                                                   
3. La convenzione sottoscritta definira' in modo esplicito:                     
- il programma di lavoro;                                                       
- i costi ammissibili;                                                          
- l'importo del finanziamento;                                                  
- le modalita' di pagamento e di rendicontazione.                               
Art. 7                                                                          
Modalita' di finanziamento dell'intervento                                      
1. Il finanziamento dei progetti ammessi e selezionati avverra' nel             
seguente modo:                                                                  
- 50% del totale concesso alla firma del contratto, in qualita' di              
anticipo sul finanziamento totale del progetto. Tale anticipo sara'             
erogato, qualora il soggetto presentatore abbia natura privatistica,            
subordinatamente alla presentazione di garanzia o polizza                       
fideiussoria con beneficiario la Regione Emilia-Romagna per un                  
importo pari all'entita' dell'anticipo stesso;                                  
- il saldo (50%) a seguito della rendicontazione finale (tecnica ed             
amministrativa).                                                                
Art. 8                                                                          
Varianti                                                                        
1. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente              
alla Regione eventuali modifiche sostanziali o rinunce alla                     
realizzazione degli interventi, ovvero al perseguimento delle                   
finalita' previste, nonche' cessazioni di attivita', variazioni nella           
titolarita' del rapporto di finanziamento e ogni altro fatto ritenuto           
rilevante di cui siano a conoscenza.                                            
Art. 9                                                                          
Rendicontazione                                                                 
1. Ai fini della liquidazione del finanziamento regionale gli                   
interventi si concluderanno con una rendicontazione tecnica finale e            
corrispondente rendicontazione delle spese sostenute. Tali documenti            
dovranno pervenire alla Regione Emilia-Romagna, Assessorato Attivita'           
produttive, entro 30 giorni dalla scadenza del contratto e                      
determineranno il saldo delle competenze dovute e costituiranno                 
elementi per l'analisi dei risultati ottenuti.                                  
2. Rendicontazione tecnica. Il soggetto attuatore dell'intervento e'            
tenuto a produrre una relazione tecnica che descriva le attivita'               
effettuate nel periodo di riferimento, i risultati ottenuti, gli                
eventuali scostamenti dal previsto programma di lavoro e le                     
difficolta' incontrate.                                                         
3. La competente struttura regionale oltre a verificare la                      
documentazione pervenuta, potra' provvedere ad effettuare verifiche             
presso i soggetti beneficiari dei finanziamenti per eventuali                   
controlli di conformita' sulla realizzazione degli interventi.                  
4. Rendicontazione finanziaria. Congiuntamente alla presentazione               
della relazione tecnica dovra' essere consegnata anche una                      
rendicontazione finanziaria che descrive i costi sostenuti nel                  
periodo di riferimento per la realizzazione delle attivita' descritte           
nella relazione tecnica.                                                        
5. La rendicontazione finanziaria dovra' essere presentata,                     
limitatamente ai soggetti aventi natura privatistica, in forma di               
dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio utilizzando i moduli                
contenuti nel contratto, che dovranno pervenire firmati in originale            
dal responsabile amministrativo del beneficiario del finanziamento.             
Art. 10                                                                         
Revoca del finanziamento                                                        
1. I finanziamenti sono revocati in tutto o in parte qualora sia                
verificata la non conformita' della realizzazione dell'intervento               
alle disposizioni della convenzione, e la mancata destinazione del              
finanziamento medesimo agli scopi previsti.                                     
ALLEGATO B)                                                                     
Disposizioni operative per la presentazione di manifestazioni di                
interesse per la realizzazione di programmi per la promozione e                 
l'assistenza tecnica previsti dalla Misura 2.3 Azione A "Sostegno a             
progetti professionali nel lavoro autonomo: interventi regionali"               
Art. 1                                                                          
Ambiti e finalita' dell'intervento                                              
1. Le presenti disposizioni operative regolano l'attuazione degli               
interventi volti a realizzare specifiche azioni di assistenza tecnica           
per i lavoratori autonomi, in particolare rivolte a favorire                    
l'incontro di domanda e offerta di attivita' professionali                      
qualificate e a mettere a disposizione attrezzature e servizi.                  
Art. 2                                                                          
Soggetti proponenti                                                             
1. Soggetti proponenti ed attuatori degli interventi sono:                      
- Camere di commercio, anche attraverso loro strutture ed aziende               
speciali;                                                                       
- Universita';                                                                  
- Aziende per il Diritto allo studio;                                           
- Scuole di perfezionamento;                                                    
- Associazioni di categoria in collaborazione con i soggetti                    
sopraindicati.                                                                  
2. Tali soggetti possono presentare interventi in forma congiunta.              
Art. 3                                                                          
Interventi ammissibili                                                          
1. Sono ammissibili al finanziamento previsto dall'Azione A della               
Misura 2.2 del Programma triennale per le attivita' produttive                  
1999-2001 interventi che, in coerenza con le finalita' di cui al                
precedente art. 1, promuovano l'incontro tra domanda e offerta di               
attivita' professionali qualificate, l'assistenza tecnica alle                  
medesime, anche attraverso la messa a disposizione di strutture,                
attrezzature e servizi.                                                         
2. In particolare costituiranno elementi qualificanti:                          
- la promozione dell'incontro della domanda e dell'offerta di                   
attivita' autonome e professionali qualificate a livello regionale o            
territoriale;                                                                   
- le caratteristiche delle azioni di assistenza tecnica in termini di           
completezza ed ampiezza dei servizi di supporto alle attivita'                  
autonome e professionali;                                                       
- la previsione di interventi specifici di qualificazione e                     
aggiornamento professionale;                                                    
- la qualita' delle collaborazioni specialistiche da attivare per la            
realizzazione dell'intervento proposto.                                         
Verra' data priorita' ai progetti presentati in  forma congiunta.               
Art. 4                                                                          
Modalita' di presentazione                                                      
delle manifestazioni di interesse                                               
1. Le manifestazioni di interesse dovranno contenere le seguenti                
specificazioni:                                                                 
- descrizione delle procedure di analisi della domanda e                        
dell'offerta;                                                                   
- descrizione delle azioni di supporto  all'attivita' professionale             
anche in relazione a specifiche azioni di qualificazione e                      
aggiornamento professionale;                                                    
- descrizione degli interventi di supporto mediante la fornitura di             
strutture, attrezzature e servizi;                                              
- tempi di esecuzione dell'intervento;                                          
- ammontare finanziario complessivo dell'intervento ripartito per               
voci di spesa e importo del finanziamento regionale pro quota                   
richiesto.                                                                      
2. La durata degli interventi non dovra' essere superiore a 18 mesi.            
3. Le richieste di partecipazione sottoscritte dal legale                       
rappresentante del soggetto presentatore, dovranno essere inviate, in           
originale e in duplice copia, per posta raccomandata o per corriere,            
entro il 15 dicembre 2000 all'Ufficio Politiche industriali -                   
Assessorato Attivita' produttive, Sviluppo economico e Piano                    
telematico - Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro n. 30 - 40127             
Bologna. L'involucro dovra' recare sulla parte esterna la dicitura:             
Manifestazione di interesse - Misura 2.3 - Azione A.                            
Art. 5                                                                          
Istruttoria                                                                     
1. All'istruttoria delle manifestazioni di interesse provvedera' un             
gruppo di lavoro composto da tre membri effettivi, nominati dal                 
Direttore generale alle Attivita' produttive.                                   
2. Il gruppo di lavoro entro 7 giorni estendera' una relazione                  
tecnica contenente l'esito della selezione, secondo i seguenti                  
criteri:                                                                        
- completezza dei contenuti della manifestazione di interesse con               
riferimento agli elementi qualificanti ed alle specificazioni di cui            
ai precedenti artt. 3 e 4;                                                      
- completezza ed articolazione del programma  di intervento.                    
Art. 6                                                                          
Negoziato e stipula della convenzione                                           
1. L'Amministrazione regionale provvedera' a comunicare l'esito                 
positivo della selezione e a convocare il soggetto proponente per la            
negoziazione dei miglioramenti e modifiche eventualmente necessarie             
per il perfezionamento del contratto di finanziamento.                          
2. La convenzione sara' sottoscritta dal Direttore generale alle                
Attivita' produttive e il legale rappresentante del soggetto                    
beneficiario.                                                                   
3. La convenzione sottoscritta definira' in modo esplicito:                     
- il programma di lavoro;                                                       
- i costi ammissibili;                                                          
- l'importo del finanziamento;                                                  
- le modalita' di pagamento e di rendicontazione.                               
Art. 7                                                                          
Modalita' di finanziamento dell'intervento                                      
1. Il finanziamento dei progetti ammessi e selezionati avverra' nel             
seguente modo:                                                                  
- 50% del totale concesso alla firma del contratto, in qualita' di              
anticipo sul finanziamento totale del progetto. Tale anticipo sara'             
erogato, qualora il soggetto presentatore abbia natura privatistica,            
subordinatamente alla presentazione di garanzia o polizza                       
fideiussoria con beneficiario la Regione Emilia-Romagna per un                  
importo pari all'entita' dell'anticipo stesso;                                  
- il saldo (50%) a seguito della rendicontazione finale (tecnica ed             
amministrativa).                                                                
Art. 8                                                                          
Varianti                                                                        
1. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente              
alla Regione eventuali modifiche sostanziali o rinunce alla                     
realizzazione degli interventi, ovvero al perseguimento delle                   
finalita' previste, nonche' cessazioni di attivita', variazioni nella           
titolarita' del rapporto di finanziamento e ogni altro fatto ritenuto           
rilevante di cui siano a conoscenza.                                            
Art. 9                                                                          
Rendicontazione                                                                 
1. Ai fini della liquidazione del finanziamento regionale gli                   
interventi si concluderanno con una rendicontazione tecnica finale e            
corrispondente rendicontazione delle spese sostenute. Tali documenti            
dovranno pervenire alla Regione Emilia-Romagna - Assessorato                    
Attivita' produttive entro 30 giorni dalla scadenza del contratto e             
determineranno il saldo delle competenze dovute e costituiranno                 
elementi per l'analisi dei risultati ottenuti.                                  
2. Rendicontazione tecnica. Il soggetto attuatore dell'intervento e'            
tenuto a produrre una relazione tecnica che descriva le attivita'               
effettuate nel periodo di riferimento, i risultati ottenuti, gli                
eventuali scostamenti dal previsto programma di lavoro e le                     
difficolta' incontrate.                                                         
3. La competente struttura regionale oltre a verificare la                      
documentazione pervenuta, potra' provvedere ad effettuare verifiche             
presso i soggetti beneficiari dei finanziamenti per eventuali                   
controlli di conformita' sulla realizzazione degli interventi.                  
4. Rendicontazione finanziaria. Congiuntamente alla presentazione               
della relazione tecnica dovra' essere consegnata anche una                      
rendicontazione finanziaria che descrive i costi sostenuti nel                  
periodo di riferimento per la realizzazione delle attivita' descritte           
nella relazione tecnica.                                                        
5. La rendicontazione finanziaria dovra' essere presentata,                     
limitatamente ai soggetti aventi natura privatistica, in forma di               
dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio utilizzando i moduli                
contenuti nel contratto, che dovranno pervenire firmati in originale            
dal  responsabile amministrativo del beneficiario del finanziamento.            
Art. 10                                                                         
Revoca del finanziamento                                                        
1. I finanziamenti sono revocati in tutto o in parte qualora sia                
verificata la non conformita' della realizzazione dell'intervento               
alle disposizioni della convenzione, e la mancata destinazione del              
finanziamento medesimo agli scopi previsti.                                     

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina