DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2000, n. 1800
DLgs 173/98, art. 8. Modalita' per la presentazione delle domande per l'inserimento nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali e definizione dei criteri relativi all'istruttoria delle medesime
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- l'art. 8 del DLgs 30 aprile 1998, n. 173, relativo alla
valorizzazione del patrimonio gastronomico, le cui metodiche di
lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel
tempo;
- il DM 8 settembre 1999, n. 350 "Regolamento recante norme per
l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma
1, del DLgs 30 aprile 1998, n. 173";
- le circolari del Ministero delle Politiche agricole e forestali n.
10 del 21 dicembre 1999 e n. 2 del 24 gennaio 2000, che determinano i
criteri e le modalita' per la predisposizione degli elenchi delle
Regioni e delle Province autonome dei prodotti agroalimentari
tradizionali;
dato atto che le vigenti disposizioni:
- stabiliscono che l'inserimento in elenco puo' essere promosso
direttamente dalle Regioni o Province autonome, ovvero richiesto da
soggetti pubblici o privati una volta accertata, a cura degli Enti
regionali o provinciali, la rispondenza del prodotto ai requisiti di
cui al comma 2 dell'art. 1 del DM 350/99;
- definiscono le caratteristiche della documentazione che i promotori
devono allegare alla domanda per le richieste di inserimento
nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali istituito dal
DLgs 173/98;
- affidano alle Regioni il compito di predisporre, con propri atti,
l'elenco regionale dei prodotti tradizionali, nonche' di accertare
che le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura sono
praticate sul proprio territorio in maniera omogenea e secondo regole
tradizionali e protratte nel tempo, comunque per un periodo non
inferiore ai venticinque anni;
- permettono, per i prodotti inseriti in elenco, la concessione di
deroghe alla normativa igienico-sanitaria, purche' le Regioni e le
Province autonome interessate accertino gli elementi relativi alle
procedure operative in grado di assicurare uno stato soddisfacente di
igiene e disinfezione dei materiali di contatto e dei locali nei
quali si svolgono le attivita' produttive, salvaguardando le
caratteristiche di tipicita', salubrita' e sicurezza del prodotto,
in particolare per quanto attiene la necessita' di preservare la
flora specifica;
- fissano al 12 aprile di ciascun anno il termine entro il quale le
Regioni e le Province autonome devono inviare al Ministero delle
Politiche agricole e forestali gli eventuali aggiornamenti degli
elenchi regionali e provinciali;
- fissano inoltre al 30 luglio di ciascun anno il termine per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco nazionale dei
prodotti agroalimentari tradizionali, da attuarsi a cura del
Ministero delle Politiche agricole e forestali;
valutata la necessita' di definire i procedimenti amministrativi
relativi all'applicazione del DLgs 173/98 e del Regolamento 350/99,
con particolare riferimento ai criteri e alle modalita' di
presentazione delle domande di inserimento nell'elenco dei prodotti
agroalimentari tradizionali, nel rispetto dei termini previsti dalla
normativa medesima;
viste le proprie deliberazioni n. 2541, in data 4 luglio 1995, e n.
1396, in data 31 luglio 1998, entrambe esecutive;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato, dott.
Maurizio Ceci, e dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario
Manghi, in merito rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla
legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 4, sesto comma
della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e del punto 3.1 del dispositivo
della deliberazione della Giunta regionale 2541/95;su proposta
dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
A) di stabilire le seguenti modalita' per la redazione e l'invio
delle domande di inserimento nell'elenco dei prodotti agroalimentari
tradizionali ai sensi del DLgs 30 aprile 1998, n.173, ottenuti nel
territorio della regione Emilia-Romagna:
1. A cura dei promotori, le domande per la richiesta di inserimento
nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali devono essere
trasmesse per posta al seguente indirizzo: Regione Emilia-Romagna -
Direzione generale Agricoltura - Servizio Produzioni agro-alimentari
e Relazioni di mercato - Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna.
2. Le domande devono pervenire entro il 31 ottobre di ogni anno,
facendo fede la data di invio risultante dal timbro postale, e
devono contenere: - la scheda identificativa delle caratteristiche
del prodotto, redatta in conformita' all'Allegato A, parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione; - una relazione storica
che provi che le metodiche di lavorazione, conservazione e
stagionatura sono praticate sul territorio regionale in maniera
omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo,
comunque per un periodo non inferiore ai venticinque anni; tale
relazione puo' essere corredata di allegati quali fotocopie di testi
bibliografici (frontespizio e pagine nelle quali viene menzionato il
prodotto), opuscoli e altro materiale divulgativo o promozionale,
manifesti e volantini di fiere o sagre, fatture o altri documenti
amministrativi che giustifichino la produzione; - una breve relazione
economica che permetta una valutazione anche sommaria della
situazione attuale del prodotto; - l'eventuale richiesta esplicita di
deroga di cui all'art. 8, comma 2, del DLgs 173/98, redatta in
conformita' all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione. Per il primo anno di applicazione delle
presenti modalita', le domande potranno essere presentate entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
3. Il Servizio Produzioni agroalimentari e Relazioni di mercato
provvede ad effettuare l'istruttoria, allo scopo di valutare la
conformita' delle richieste presentate alle presenti disposizioni.
L'istruttoria comprende l'acquisizione del parere dell'Assessorato
alla Sanita' relativamente ai prodotti interessati da richieste di
deroga.
4. Nell'ambito dell'istruttoria deve procedersi, entro il 31
dicembre, all'invio ai promotori delle eventuali richieste di
chiarimenti e integrazioni. Tali notizie dovranno pervenire alla
Regione entro il 31 gennaio successivo.
5. L'istruttoria viene completata entro il 28 febbraio. In seguito,
il Direttore generale Agricoltura, con proprio atto formale, approva
l'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, nel
quale devono essere indicati: - categoria identificativa; - nome
italiano e dialettale; - provincia; - eventuale richiesta di deroga
alle norme igienico-sanitarie.
6. L'atto di approvazione dell'elenco viene pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Contestualmente, esso viene
inviato al Ministero delle Politiche agricole e forestali;
B) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale.
ALLEGATO A
Scheda identificativa delle caratteristiche del prodotto DLgs 173/98,
art. 8
Definizione del prodotto
1. Categoria del prodotto, a scelta fra: - bevande analcoliche,
distillati e liquori; - carni (e frattaglie) fresche e loro
preparazioni; - condimenti; - formaggi; - grassi (burro, margarina,
olio); - prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati; - paste
fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria, della
pasticceria e della confetteria; - preparazioni di pesci, molluschi e
crostacei e tecniche particolari di allevamento degli stessi; -
prodotti di origine animale (miele, prodotti lattiero-caseari di
vario tipo escluso il burro).
2. Nome del prodotto, italiano e dialettale.
Produzione
3. Zona di produzione.
4. Materia prima (caratteristiche del prodotto).
5. Tecniche di produzione (metodiche di lavorazione, conservazione,
stagionatura, ecc.).
6. Materiali e attrezzature specifiche utilizzati per la
preparazione, il condizionamento o l'imballaggio dei prodotti.
7. Descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e
stagionatura.
Normative, se esistenti
8. Disciplinare di produzione.
9. Consorzi, associazioni, comitati, ecc.
10. Marchi registrati.
Commercializzazione
11. Stima della quantita' prodotta annualmente.
12. Rete di distribuzione.
13. Tipo e numero aziende.
14. Iniziative promozionali.
Utilizzazione
15. Ricette.
16. Altro utilizzo.
Storia e costume
17. Cenni storici.
18. Referenze bibliografiche.
19. Aneddoti.
20. Proverbi.
21. Ricorrenze.
Promotori
22. Nome.
23. Indirizzo.
24. Numero telefonico e fax.
25. Indirizzo di posta elettronica.
ALLEGATO B
Scheda di deroga DLgs 173/98, art. 8
1. Oggetto della richiesta di deroga e motivazioni della stessa.
2. Osservazioni sulla sicurezza alimentare del prodotto ottenuto con
metodiche tradizionali. Piu' specificatamente vanno individuati in
questo punto: - i rischi ed i possibili pericoli che possono
generarsi durante le fasi di lavorazione del prodotto; - le procedure
operative in grado di assicurare uno stato soddisfacente di igiene e
disinfezione dei materiali oggetto di contatto e dei locali nei quali
si svolgono le attivita' produttive, salvaguardando le
caratteristiche di tipicita', salubrita' e sicurezza del prodotto.
3. Riferimenti normativi.
4. Eventuali annotazioni dei Servizi sanitari regionali.
5. Corrispondenza del prodotto finale ai requisiti di salubrita' e
sicurezza previsti dalla vigente normativa.