REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 settembre 2000, n. 62

Ratifica, con modificazioni, della delibera di Giunta n.1398 del 31 luglio 2000 "Prime disposizioni applicative del Reg. CE n. 1493/99 e del Reg. CE n. 1227/00 di attuazione, relative al potenziale produttivo viticolo regionale"

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Vista la deliberazione progr. n. 1398 in data 31 luglio 2000 di cui             
all'oggetto, assunta dalla Giunta regionale con i poteri del                    
Consiglio a termini dell'articolo 19 - comma 2, lett. i) - dello                
Statuto;                                                                        
considerato che la Commissione consiliare "Attivita' produttive",               
giusta nota prot. n. 10145 in data 19 settembre 2000, ha apportato,             
in sede referente e preparatoria della ratifica da parte del                    
Consiglio, modificazioni alla suddetta deliberazione della Giunta, ed           
ulteriori modifiche sono state apportate con emendamenti presentati             
ed accolti durante la discussione in Consiglio, per cui il testo                
della stessa, coordinato con i citati emendamenti, viene a risultare            
come in appresso:                                                               
"omissis                                                                        
Richiamati:                                                                     
- il Regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, in data 17 maggio               
1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;              
- il Regolamento (CE) n. 1227/00 della Commissione, in data 31 maggio           
2000, che stabilisce modalita' di applicazione del sopracitato                  
Regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, relativo                             
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare            
in ordine al "potenziale produttivo";                                           
considerato:                                                                    
- che l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio ha           
come obiettivo principale di dare attuazione all'art. 33 del                    
Trattato, in particolare nel settore vitivinicolo, per favorire la              
stabilizzazione dei mercati ed assicurare un equo tenore di vita per            
la popolazione agricola interessata a tale comparto;                            
- che gli obiettivi di sviluppo previsti dalla filiera viticola                 
regionale possono essere raggiunti adattando le risorse comunitarie             
ai bisogni esistenti, attraverso l'attuazione di una politica di                
adeguamento del potenziale viticolo e di valorizzazione della                   
qualita' delle produzioni;                                                      
- che le misure per la gestione del potenziale viticolo ed il                   
miglioramento della qualita' delle produzioni possono essere                    
applicate attraverso la determinazione di disposizioni regionali                
relative a criteri, termini e procedure per l'impianto,                         
l'estirpazione e il reimpianto dei vigneti, nonche' nuovi impianti              
per finalita' sperimentali, per il vivaismo e il consumo familiare              
dei viticoltori;                                                                
- che e' in corso di adozione il decreto del Ministro delle Politiche           
agricole e forestali applicativo dei Regolamento (CE)  n.1493/99 che            
demanda alle Regioni e Province Autonome la competenza sulla                    
determinazione dei criteri applicativi delle misure comunitarie, al             
fine di favorire una gestione del potenziale viticolo che sia in                
equilibrio con i mercati, ed al tempo stesso rispondente agli                   
obiettivi regionali del comparto viticolo;                                      
- che e' necessario confermare l'esclusione del territorio della                
regione Emilia-Romagna dal regime di concessione del premio di                  
abbandono definitivo dei vigneti, determinato con deliberazione del             
Consiglio regionale n. 662 del 26 giugno 1997, allo scopo di                    
assicurare alle cantine presenti sul territorio regionale il                    
conferimento delle uve;                                                         
atteso:                                                                         
- l'esigenza improrogabile - piu' volte espressa dai rappresentanti             
delle organizzazioni professionali, sindacali e cooperative viticole            
regionali - di procedere, nelle more dell'approvazione del suddetto             
decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali relativo al           
potenziale viticolo, alla determinazione dei criteri regionali di               
applicazione delle misure comunitarie del settore vitivinicolo;                 
- che il Regolamento (CE) n. 1227/00 entra in vigore il settimo                 
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della             
Comunita' Europea (Legge n. 143 del 16/6/2000) e si applica con                 
decorrenza 1 agosto 2000;                                                       
- che in attesa dell'approvazione del sopra richiamato decreto del              
Ministro delle Politiche agricole e forestali, si ritiene necessario            
adottare le prime disposizioni regionali applicative del Regolamento            
(CE) n. 1227/00 di attuazione, allegate quale parte integrante e                
sostanziale della presente deliberazione, al fine di consentire ai              
viticoltori di poter beneficiare dei regimi di aiuto previsti dal               
Reg. CE n. 1493/99 previsti a partire dall'1 agosto 2000;                       
(omissis)                                                                       
richiamate le deliberazioni della Giunta n. 2541 in data 4 luglio               
1995, e n. 1936 in data 31 luglio 1998;                                         
(omissis)  delibera:                                                            
1) di approvare le "Prime disposizioni regionali per l'applicazione             
del Regolamento (CE) n. 1493/99 e del successivo Regolamento (CE) n.            
1227/00 di attuazione", di cui all'Allegato A, parte integrale e                
sostanziale della presente deliberazione, che per le motivazioni                
richiamate in premessa costituiscono prima applicazione della nuova             
Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo;                                 
2) di escludere il territorio della regione Emilia-Romagna dal regime           
di concessione del premio di abbandono definitivo delle superfici               
vitate, previsto dall'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1493/99 per            
le motivazioni richiamate in premessa;                                          
3) di stabilire che le suddette disposizioni sono in vigore dall'1              
agosto 2000 e che da tale data sono revocate le seguenti                        
deliberazioni della Giunta regionale: - n. 802 del 20 maggio 1997               
recante "La ridefinizione delle norme regionali sul trasferimento dei           
diritto di reimpianto dei vigneti"; - n. 1680 del 17 luglio 1996,               
recante "Modalita' e condizioni per la concessione                              
dell'autorizzazione alla realizzazione in deroga al divieto, di nuovi           
impianti di vigneto, destinati alla sperimentazione e ricerca"; - n.            
46 del 27 gennaio 1998, recante "Modifica della superficie massima di           
impianti di viti sperimentali di cui alla deliberazione 1680/96";               
4) di trasmettere il presente atto al Ministero delle Politiche                 
agricole e forestali;                                                           
5) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna;                                                   
6) di dare atto che la modulistica relativa alle procedure e alle               
domande previste nell'Allegato A e' disponibile presso la Direzione             
generale Agricoltura - Servizio Produzioni agro-alimentari e                    
Relazioni di mercato - Viale Silvani n. 6 - Bologna;                            
(omissis)                                                                       
ALLEGATO A                                                                      
Prime disposizioni regionali per l'applicazione del Regolamento (CE)            
n. 1493/99 e del successivo Regolamento (CE) n. 1227/00 di                      
attuazione, relative al potenziale viticolo                                     
1. Premessa                                                                     
Il Regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune              
del mercato del vino decorre dall'1 agosto 2000. Relativamente alle             
misure per le quali sia prevista la competenza in capo alle Regioni e           
Province autonome, si procede alla determinazione delle prime                   
disposizioni regionali per l'applicazione del Regolamento (CE) n.               
1493/99 e del successivo Regolamento (CE) n. 1227/00 di attuazione,             
in ordine alla gestione del potenziale produttivo viticolo.                     
2. Indicazioni generali                                                         
Il produttore che intenda impiantare o estirpare o reimpiantare o               
trasferire il diritto di reimpianto di una superficie vitata deve               
presentare la domanda di autorizzazione alla Provincia o Comunita'              
Montana competente per territorio. L'autorizzazione e' concessa a               
seguito della verifica di fattibilita' dell'intervento.                         
Per superficie vitata s'intende quella all'interno del sesto                    
d'impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle               
fasce laterali e nelle testate della superficie realmente esistente             
al servizio del vigneto ed in particolare:                                      
a) superficie vitata ricadente su una intera particella catastale: in           
questo caso la superficie vitata da considerarsi e' l'intera                    
superficie catastale della particella;                                          
b) superficie vitata ricadente solo su una parte della particella               
catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi e'               
quella all'interno del sesto d'impianto (da filare a filare e da vite           
a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, in misura              
del 50% del sesto d'impianto, ovvero fino ad un massimo di tre metri            
per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora                    
effettivamente esistenti;                                                       
c) superficie vitata di filari singoli: in questo caso la superficie            
vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sara'             
fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate           
per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne qualora                     
effettivamente esistenti.                                                       
I Servizi provinciali Agricoltura eseguono la istruttoria delle                 
domande, tengono la registrazione annuale delle autorizzazioni                  
concesse, costituiscono il fascicolo aziendale, inseriscono nel                 
sistema informatico le informazioni relative alle registrazioni                 
effettuate e trasmettono annualmente l'elenco delle registrazioni               
medesime, entro il 30 settembre successivo alla fine della campagna             
viticola, alla Regione Emilia-Romagna Servizio Produzioni                       
agro-alimentari e Relazioni di mercato.                                         
Le Province e le Comunita' Montane possono eseguire, in ogni momento,           
i controlli sulle autorizzazioni concesse e verificare nel corso                
della campagna viticola, a cadenza semestrale, la rispondenza delle             
autorizzazioni concesse alle norme vigenti.                                     
La campagna viticola inizia l'1 agosto di ogni anno e termina il 31             
luglio dell'anno successivo.                                                    
Per ogni disposizione si rimanda al Regolamento (CE)  n.1493/99 ed al           
successivo Regolamento (CE) n. 1227/00 di attuazione, nonche' ai                
decreti applicativi del Ministro per le Politiche agricole e                    
forestali.                                                                      
3. Varieta' di viti per uve da vino ammesse alla coltivazione in                
Emilia-Romagna                                                                  
Ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (CE) n. 1493/99 e delle               
norme nazionali vigenti in materia, le varieta' di viti ammesse alla            
coltivazione sono classificate per ambito amministrativo regionale e            
sono distinte in raccomandate, autorizzate e temporaneamente                    
autorizzate, in funzione delle prove sperimentali effettuate e                  
risultati conseguiti per le varieta' considerate. Ai fini della                 
classificazione le varieta' devono appartenere tutte alla Vitis                 
vinifera o provenire da incroci tra la specie vinifera ed altre dello           
stesso genere Vitis.                                                            
(segue allegato fotografato)                                                    
B) Elenco varieta' di viti temporaneamente autorizzate (TA)                     
Solo le varieta' di viti riportate all'Elenco A) di norma possono               
essere utilizzate per nuovi impianti, reimpianti e sovrainnesti. Tale           
restrizione non si applica per scopi di ricerca o sperimentazione o             
per la produzione di prodotti destinati esclusivamente al consumo               
familiare del viticoltore. Le varieta' di viti temporaneamente                  
autorizzate sono ammesse per la realizzazione di impianti destinati             
alla produzione di vini da tavola previo autorizzazione del Ministero           
delle Politiche agricole e forestali.                                           
I vigneti per uve da vino realizzati con varieta' di viti                       
temporaneamente autorizzate che entro cinque anni non sono promosse             
alla categoria superiore o che non sono reinnestati con varieta'                
ammesse alla coltivazione sono estirpati a spese del produttore,                
mentre quelli realizzati con varieta' che vengono eliminate dalla               
classificazione sono estirpati entro quindici anni dalla data di                
eliminazione delle varieta' interessate.                                        
(segue allegato fotografato)                                                    
4. Riserva regionale dei diritti d'impianto di vigneti                          
Al fine di migliorare la gestione del potenziale produttivo viticolo            
e' istituita presso il Servizio Produzioni agro-alimentari e                    
Relazioni di mercato, ai sensi del Regolamento (CE)  n.1493/99,                 
articolo 5, la "Riserva regionale" dei diritti d'impianto dei                   
vigneti. Alla riserva sono depositati i diritti di nuovo impianto               
concessi dallo Stato, diritti di reimpianto scaduti o in scadenza,              
diritti acquistati dalla Regione, diritti ceduti dai produttori come            
quota in piu' (50%), necessaria per la regolarizzazione di vigneti              
abusivamente impiantati, anteriormente all'1 settembre 1998. I                  
diritti assegnati alla riserva sono ripartiti dalla Regione per la              
produzione di v.q.p.r.d. e di vini da tavola a indicazione geografica           
tipica (i.g.t.), per i quali esistano sicuri sbocchi di mercato. La             
concessione di diritti della riserva e' a titolo gratuito con                   
priorita' per i produttori di eta' minore di quaranta anni, dotati di           
sufficiente capacita' professionale, che si insediano per la prima              
volta, in aziende viticole in qualita' di titolare e per la                     
realizzazione di vigneti destinati alla produzione di vini a d.o.c.g.           
e d.o.c.. Agli altri produttori i diritti possono essere concessi               
anche a titolo oneroso il cui corrispettivo per ettaro sara' fissato            
successivamente con atto della Giunta regionale. Il corrispettivo da            
versare alla Regione per l'assegnazione dei diritti finalizzati alla            
regolarizzazione di vigneti e' stabilito dal DLgs, in corso di                  
adozione, recante norme sanzionatorie del Regolamento (CE) n.                   
1493/99. Gli importi delle sanzioni sono stabiliti con successivo               
atto della Giunta regionale.                                                    
I diritti della riserva sono assegnati ai produttori entro la fine              
della quinta campagna successiva a quella in cui sono stati in essa             
depositati. Se i diritti non sono assegnati entro tale periodo si               
estinguono. I produttori assegnatari esercitano i diritti della                 
riserva entro la fine della seconda campagna successiva a quella in             
cui sono stati prelevati. Se non vengono esercitati entro tale                  
periodo vengono riassegnati alla riserva ai sensi del Reg. (CE) n.              
1493/99, articolo 5 paragrafo 2, lettera a). A tal fine le Province e           
le Comunita' Montane comunicano annualmente, entro il 30 settembre              
successivo alla fine della campagna, i dati relativi ai diritti                 
scaduti alla Regione Emilia-Romagna Servizio Produzioni                         
agro-alimentari e Relazioni di mercato, che provvede a depositarli              
alla riserva con apposito atto dei Responsabile del Servizio                    
medesimo.                                                                       
5. Diritti di reimpianto dei vigneti                                            
Il diritto di reimpianto dei vigneti si ottiene mediante la notifica            
di estirpazione di una superficie vitata equivalente. Il diritto ha             
validita' per cinque campagne successive a quella in cui il vigneto             
e' stato estirpato. I diritti di reimpianto disciplinati dal                    
Regolamento CEE n. 822/87 e successive modificazioni che erano validi           
fino ad una data successiva al 31 luglio 2000 restano validi fino a             
quella data. Alla scadenza i diritti devono essere depositati alla              
riserva regionale dei diritti d'impianto mediante comunicazione alla            
Regione Emilia-Romagna Servizio Produzioni agro-alimentari e                    
Relazioni di mercato, da parte delle Province e Comunita' Montane               
interessate.                                                                    
L'autorizzazione per il reimpianto dei vigneti e' concessa secondo la           
seguente procedura:                                                             
a) l'agricoltore presenta la domanda di estirpazione del vigneto alla           
Provincia o Comunita' Montana competente per territorio, utilizzando            
il modello n. 1 in visione presso il Servizio Produzioni                        
agro-alimentari e Relazioni di mercato. Alla domanda e' allegata                
tutta la documentazione atta a comprovare il titolo di possesso e la            
estensione della superficie vitata interessata;                                 
b) l'Amministrazione competente per territorio concede                          
l'autorizzazione, entro 90 giorni dalla data di presentazione della             
domanda, utilizzando il modello n. 2 in visione presso il Servizio              
Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato. L'autorizzazione             
e' di norma concessa a seguito della verifica del vigneto da                    
estirpare, sulla base di accertamento in loco o esame adeguato della            
documentazione fornita dall'azienda e/o giacente presso gli uffici.             
L'estirpazione deve essere eseguita entro la campagna successiva a              
quella di autorizzazione;                                                       
c) l'agricoltore comunica, entro 30 giorni dalla ultimazione dei                
lavori, la data in cui l'impianto e' stato estirpato, utilizzando il            
modello n. 3 in visione presso il Servizio Produzioni agro-alimentari           
e Relazioni di mercato. Qualora il produttore non comunichi, entro i            
termini previsti, la data in cui l'impianto e' stato estirpato la               
validita' del diritto decorre dalla campagna successiva a quella in             
cui l'autorizzazione e' stata concessa;                                         
d) l'Amministrazione competente per territorio concede, entro 60                
giorni dalla data di comunicazione di avvenuta estirpazione, il                 
diritto di reimpianto del vigneto, utilizzando il modello n. 7 in               
visione presso il Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di            
mercato. Nell'attestato del diritto di reimpianto sono, tra l'altro,            
riportate le informazioni relative alla superficie estirpata, il tipo           
di conduzione irriguo o non irriguo e la resa di uva per ettaro. La             
resa per ettaro e' calcolata sulla base dei seguenti criteri: - per             
diritti di reimpianto originati da vigneti precedentemente destinati            
alla produzione di vini di qualita' prodotti in regioni determinate             
(v.q.p.r.d.) e/o di vini da tavola a indicazione geografica tipica              
(i.g.t.), si applicano le rese stabilite nei rispettivi disciplinari            
di produzione di riferimento. Se il vigneto e' iscritto a piu' albi             
d.o.c. o elenchi di vini a i.g.t. la resa per ettaro da indicare                
nell'attestato e' quella ottenuta dalla media delle produzioni                  
dichiarate negli ultimi tre anni; - per i diritti di reimpianto                 
originati da vigneti ubicati in aree diverse da quelle a DOC o a IGT,           
si applica la resa media dei vini da tavola desunta dai dati ISTAT              
regionali.                                                                      
5.1 Estirpazione e reimpianto di vigneti                                        
La domanda di estirpazione e reimpianto di un vigneto e' diretta ad             
ottenere l'autorizzazione all'estirpazione ed al reimpianto nella               
stessa azienda di una superficie equivalente a quella estirpata.                
La procedura e' la seguente:                                                    
a) l'agricoltore presenta la domanda di estirpazione e reimpianto,              
alla Provincia o Comunita' Montana competente per territorio,                   
utilizzando il modello n. 1 in visione presso il Servizio Produzioni            
agro-alimentari e Relazioni di mercato. Alla domanda sono allegati i            
documenti atti a comprovare sia il titolo di possesso, sia la                   
dimensione della superficie da estirpare e da reimpiantare;                     
b) l'Amministrazione concede, entro 90 giorni dalla data di                     
presentazione della domanda, l'autorizzazione all'estirpazione ed al            
reimpianto, utilizzando i modelli n. 2 e n. 4 in visione presso il              
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato. Le                  
autorizzazioni all'estirpazione e al reimpianto hanno validita' per             
la sola campagna viticola nel corso della quale e' effettuata                   
l'estirpazione. Tale diritto non puo' essere utilizzato ai fini del             
trasferimento a favore di altre aziende;                                        
c) l'agricoltore comunica all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla            
ultimazione dei lavori, la data in cui il reimpianto e' stato                   
effettuato, utilizzando il modello n. 3 in visione presso il Servizio           
Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato;                              
d) l'Amministrazione, entro 60 giorni dalla data di comunicazione di            
avvenuto reimpianto, effettua il collaudo per verificare la                     
rispondenza del vigneto alle norme prescritte.                                  
6. Nuovi impianti di vigneti                                                    
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1493/99, articolo 19, paragrafo 1 e'           
vietato l'impianto di nuovi vigneti, fino al 31 luglio 2010, con                
varieta' di uve da vino, nonche' il sovrainnesto di varieta' di uve             
da vino su viti diverse da quelle da vino.                                      
A decorrere dall'1 settembre 1998 i vigneti realizzati in violazione            
al divieto di nuovo impianto devono essere estirpati. Le spese di               
estirpazione sono a carico del produttore.                                      
Ai sensi dell'articolo 3 del suddetto Regolamento i nuovi impianti di           
vigneti possono essere realizzati soltanto in forza dei diritti                 
concessi dallo Stato membro, nonche' di quelli creati nella riserva             
regionale.                                                                      
In deroga al suddetto divieto possono essere concessi diritti di                
nuovi impianti a condizioni che siano destinati alla realizzazione              
di:                                                                             
a) vigneti nell'ambito di misure di ricomposizione o di esproprio per           
motivi di pubblica utilita', adottate in applicazione di norme                  
nazionali o regionali;                                                          
b) impianti per finalita' sperimentali;                                         
c) vigneti di piante madri per marze;                                           
d) vigneti per prodotti destinati esclusivamente al consumo                     
familiare.                                                                      
7. Nuovi impianti di vigneti per scopi sperimentali                             
Sono concessi diritti di nuovi impianti, in deroga al vigente                   
divieto, per la realizzazione di superfici destinate ad attivita' di            
ricerca e sperimentazione. I diritti sono validi esclusivamente                 
durante il periodo della sperimentazione ed i prodotti ottenuti non             
possono essere commercializzati, fatto salvo il loro uso nel contesto           
della sperimentazione. Dopo il periodo della sperimentazione le viti            
devono essere estirpate a spese del produttore. L'estirpazione non              
origina diritti di reimpianto. Le superfici vitate non estirpate                
entro il periodo stabilito sono considerate coltivate in violazione             
al divieto di nuovo impianto e quindi soggette alle sanzioni previste           
dalle norme vigenti in materia. In caso di esito positivo delle prove           
sperimentali e' possibile avviare l'iter previsto per ottenere la               
classificazione delle varieta' tra quelle autorizzate alla                      
coltivazione, allo scopo di poter destinare il vigneto alla normale             
produzione di vino.                                                             
Al fine di mantenere il vigneto, il produttore puo' utilizzare,                 
previa domanda di autorizzazione, o un diritto di reimpianto o un               
diritto di nuovo impianto o un diritto di impianto acquistato dalla             
riserva regionale. Questa disposizione si applica anche ai vigneti              
sperimentali autorizzati anteriormente all'1 agosto 2000.                       
L'autorizzazione per nuovi impianti destinati alla sperimentazione e'           
concessa dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Produzioni                       
agro-alimentari e Relazioni di mercato.                                         
L'impianto di dette superfici deve essere giustificato da un progetto           
di ricerca e/o sperimentazione di un ente o istituto scientifico                
operante nel settore vitivinicolo che si assume la responsabilita'              
scientifica delle prove.                                                        
La procedura di autorizzazione e' la seguente:                                  
a) la domanda di nuovo impianto e' presentata da aziende vitivinicole           
singole o associate, Consorzi di tutela vini, Enti pubblici o                   
Istituzioni scientifiche operanti nel campo della vitivinicoltura,              
utilizzando il modello n. 1 in visione presso il Servizio Produzioni            
agro-alimentari e Relazioni di mercato, corredata da una relazione              
redatta da un Ente o Istituto di ricerca nel settore vitivinicolo.              
Nella relazione sono indicati gli obiettivi e la durata della                   
ricerca, l'ubicazione e l'entita' delle superfici da impiantare, i              
risultati che si prevedono di raggiungere ed il carattere innovativo            
della sperimentazione proposta, nonche' la piena disponibilita' a               
divulgare i temi oggetto della sperimentazione ed a consentire visite           
in loco di tecnici pubblici o ricercatori di altre istituzioni                  
scientifiche. I risultati della ricerca e/o sperimentazione ottenuti            
sono messi a disposizione della Regione. La domanda di autorizzazione           
deve, inoltre, riportare: - l'indicazione dei riferimenti catastali,            
la estensione della superficie vitata da impiantare e la planimetria            
catastale sulla quale risulti evidenziata la posizione del vigneto; -           
l'impegno ad installare in modo visibile, in prossimita' del vigneto            
sperimentale di viti, apposito cartello recante la scritta: impianto            
sperimentale realizzato ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento CE             
n. 1493/99, superficie, estremi dell'autorizzazione regionale                   
all'impianto, data d'impianto e durata della ricerca e/o                        
sperimentazione, denominazione dell'azienda viticola, oggetto e                 
responsabile della sperimentazione; - l'impegno a non iscrivere le              
superfici a carattere sperimentale ad albi dei v.q.p.r.d. all'elenco            
dei vini da tavola a i.g.t., e ad estirpare le medesime a conclusione           
del periodo di ricerca e/o sperimentazione, salvo quanto previsto in            
casi di esito positivo delle prove effettuate; - l'impegno a non                
commercializzare i prodotti ottenuti dalle superfici oggetto di                 
sperimentazione;                                                                
b) la Regione, entro 90 giorni dalla data di presentazione della                
domanda, effettua l'istruttoria e concede l'autorizzazione,                     
utilizzando il modello n. 5 in visione presso il Servizio Produzioni            
agro-alimentari e Relazioni di mercato. Ai fini dell'istruttoria la             
Regione puo' avvalersi del Centro Ricerche produzioni vegetali -                
Filiera vitivinicola, con sede a Faenza (RA), per un parere di merito           
sulla validita' della sperimentazione proposta e se risulta in linea            
agli indirizzi ed agli obiettivi programmatici regionali in materia             
di vitivinicola. L'impianto deve essere realizzato entro la seconda             
campagna viticola successiva a quella in cui l'autorizzazione e'                
stata concessa;                                                                 
c) l'agricoltore, entro 30 giorni dalla messa a dimora delle piante,            
comunica alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Produzioni                       
agro-alimentari e Relazioni di mercato, la data in cui l'impianto e'            
stato realizzato, utilizzando il modello n. 3 in visione presso il              
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato. Il                  
responsabile scientifico del progetto di ricerca e/o sperimentazione            
trasmette alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, una                  
relazione concemente lo stato di avanzamento della tesi ed i                    
risultati conseguiti, nonche' gli eventuali fatti modificativi del              
progetto. Tale disposizione si applica anche agli impianti                      
autorizzati anteriormente all'1 agosto 2000.                                    
istituito presso il Centro Ricerche produzioni vegetali filiera                 
vitivinicola un archivio regionale di tutte le sperimentazioni                  
vitivinicole in corso. Tale archivio e' tenuto annualmente aggiornato           
sull'andamento delle attivita' sperimentali. L'ufficio regionale                
preposto alla concessione delle autorizzazioni tiene la registrazione           
annuale degli impianti sperimentali autorizzati e li comunica al                
Ministero delle Politiche agricole e forestali alla fine della                  
campagna viticola.                                                              
8. Nuovi impianti di viti destinati al vivaismo viticolo                        
In deroga al divieto vigente sono concessi diritti di nuovi impianti            
per superfici destinate alla produzione di piante madri per marze               
(PMM) e di piante madri portainnesto (PMP), ai vivaisti in possesso             
dei requisiti previsti dalle norme che disciplinano la                          
moltiplicazione del materiale vivaistico (DPR 24/12/1969, n. 1164).             
Le varieta' di viti autorizzate per la produzione di piante madri per           
marze sono esclusivamente quelle da vino ammesse alla coltivazione in           
Italia in base alla classificazione comunitaria.                                
Alla fine del ciclo produttivo i vigneti devono essere estirpati.               
L'estirpazione non origina diritti di reimpianto. Le viti piantate              
sono destinate alla produzione di materiale di moltiplicazione di               
categoria "certificato" e per le varieta' locali di cui non esiste              
materiale clonale e' ammessa la realizzazione d'impianti per la                 
produzione di materiale di categoria "standard".                                
Sono escluse dall'impianto le aree nelle quali sono state riscontrate           
malattie dannose o letali per la vite, nonche' le zone che si                   
configurano esposte a tale rischio al momento della domanda o che si            
presume possano costituire un rischio a breve termine.                          
Le uve prodotte dalle piante madri per marze devono essere distrutte            
prima dell'invaiatura. E' ammessa la tolleranza di cinque piante per            
clone o varieta' solo per finalita' dimostrative e per la verifica              
della varieta'.                                                                 
La procedura di autorizzazione e' la seguente:                                  
a) il vivaista presenta la domanda di autorizzazione alla Provincia o           
Comunita' Montana competente per territorio, utilizzando il modello             
n. 1 in visione presso il Servizio Produzioni agro-alimentari e                 
Relazioni di mercato;                                                           
b) l'Amministrazione competente per territorio concede                          
l'autorizzazione, entro 90 giorni dalla data di presentazione della             
domanda, utilizzando il modello n. 5 in visione presso il Servizio              
Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato;                              
c) il vivaista entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori comunica            
all'Amministrazione la data in cui l'impianto e' stato realizzato,              
utilizzando il modello n. 3 in visione presso il Servizio Produzioni            
agro-alimentari e Relazioni di mercato. Ai fini del controllo                   
sanitario del materiale vegetativo e dell'ambiente, l'Amministrazione           
si avvale del Servizio provinciale Agricoltura e del Servizio                   
Fitosanitario addetto al controllo dei vivai. Il Servizio provinciale           
Agricoltura tiene la registrazione degli impianti autorizzati e                 
trasmette alla fine della campagna viticola l'elenco delle                      
autorizzazioni concesse al Servizio Produzioni agro-alimentari e                
Relazioni di mercato che lo invia al Ministero delle Politiche                  
agricole e forestali. La inosservanza degli impegni assunti dal                 
vivaista determina automaticamente la decadenza e la revoca                     
dell'autorizzaziorie. Gli impianti non idonei sono estirpati a spese            
del proprietario secondo le prescrizioni del Servizio fitosanitario             
regionale.                                                                      
9. Nuovi impianti di viti destinati al consumo familiare                        
In deroga al divieto vigente possono essere realizzati nuovi impianti           
di viti per la produzione di prodotti destinati solo al consumo                 
familiare. Tali impianti possono essere realizzati per una superficie           
massima di mq. 1.000 (are 10), da parte di coloro che non coltivano             
vigneti per scopi commerciali. Per tale finalita' possono essere                
utilizzate anche varieta' di viti non ammesse alla coltivazione in              
Emilia-Romagna.                                                                 
La procedura e' la seguente:                                                    
I produttori interessati a realizzare nuovi impianti o che gia'                 
coltivano vigneti per il solo consumo familiare sono soggetti                   
all'obbligo di comunicare alle Province o Comunita' Montane gli                 
estremi catastali dell'impianto realizzato, la superficie e                     
l'ubicazione e le varieta' di viti utilizzate, planimetria della                
proprieta' da cui risulti evidenziata la particella a vigneto,                  
utilizzando il modello n. 6 in visione presso il Servizio Produzioni            
agro-alimentari e Relazioni di mercato.                                         
La comunicazione e' obbligatoria e non e' soggetta ad alcuna                    
autorizzazione. I Servizi provinciali Agricoltura tengono la                    
registrazione delle comunicazioni ricevute ed effettuano controlli a            
campione sugli impianti esistenti, ai fini di verificare il rispetto            
della superficie massima stabilita e la destinazione dei prodotti. La           
estirpazione dei suddetti vigneti non origina diritti di reimpianto.            
In caso di inosservanza delle norme previste il vigneto e'                      
considerato abusivo e quindi soggetto alle sanzioni previste dalle              
norme vigenti in materia. L'eventuale acquisto dei diritti di                   
reimpianto da parte del viticoltore comporta o l'estirpazione o il              
mantenimento del vigneto per uso familiare a condizione che siano               
utilizzati i diritti acquistati. Le Province e le Comunita' Montane             
comunicano alla Regione, annualmente, le informazioni relative agli             
impianti realizzati nei rispettivi territori di competenza.                     
10. Diritti di reimpianto dei vigneti                                           
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1493/99, articolo 4 sono diritti di            
reimpianto i diritti originati dalla estirpazione di vigneti per uve            
da vino, diritti di reimpianto anticipato, diritti di reimpianto                
assegnati alla riserva regionale, diritti di reimpianto acquistati in           
forza di una precedente normativa comunitaria.                                  
10.1 Reimpianto di vigneti con l'utilizzo di diritti acquisiti                  
mediante precedente estirpazione di una equivalente superficie vitata           
La domanda di reimpianto e' volta ad ottenere l'autorizzazione                  
all'esercizio di un diritto acquisito dal viticoltore mediante la               
estirpazione in azienda di una superficie vitata equivalente.                   
La procedura di autorizzazione e' la seguente:                                  
a) l'agricoltore presenta la domanda alla Provincia o Comunita'                 
Montana competente per territorio utilizzando il modello n. 1 in                
visione presso il Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di            
mercato;                                                                        
b) l'Amministrazione interessata concede, entro 90 giorni dalla data            
di presentazione della domanda, l'autorizzazione, previa verifica di            
fattibilita' del reimpianto, utilizzando il modello n. 7 in visione             
presso il Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato.           
L'autorizzazione al reimpianto ha validita' per due campagne                    
successive a quella in cui e' stata concessa e nei limiti massimi               
della durata del diritto di reimpianto medesimo. Se entro due anni              
l'agricoltore non ha esercitato il diritto di reimpianto dovra'                 
ripresentare una nuova domanda;                                                 
c) l'agricoltore comunica, entro 30 giorni dalla ultimazione dei                
lavori, la data in cui il reimpianto e' stato effettuato, utilizzando           
il modello n. 3 in visione presso il Servizio Produzioni                        
agro-alimentari e Relazioni di mercato;                                         
d) l'Amministrazione verifica la rispondenza dell'impianto realizzato           
alle condizioni prescritte nell'autorizzazione concessa ai fini della           
iscrizione del vigneto all'albo dei vigneti per v.q.p.r.d. o                    
all'elenco delle vigne per vini da tavola a i.g.t.                              
10.2 Reimpianto di vigneti anticipato                                           
consentito nell'ambito della stessa azienda il reimpianto anticipato            
di un vigneto con l'impegno scritto ad estirpare una equivalente                
superficie vitata, entro un periodo massimo di tre anni, a decorrere            
dalla data in cui il reimpianto e' stato realizzato. L'impegno                  
scritto deve essere corredato da fideiussione a favore                          
dell'Amministrazione competente, per l'importo di Lire 10.000.000 per           
ettaro.                                                                         
Il reimpianto anticipato e' consentito a condizione che l'azienda               
dimostri di non possedere diritti di impianto in portafoglio o in               
numero insufficiente per realizzare il programma aziendale di                   
reimpianto.                                                                     
Fino a quando l'impegno ad estirpare non e' stato osservato non e'              
consentito produrre contestualmente uva nel nuovo e nel vecchio                 
vigneto. A tal fine nella domanda di reimpianto anticipato deve                 
essere stabilito, oltre la data di estirpazione della superficie in             
questione, che l'uva prodotta dal nuovo vigneto puo' essere raccolta            
solo nella vendemmia successiva alla estirpazione del vecchio                   
impianto. In caso contrario l'uva prodotta da un nuovo impianto deve            
essere distrutta prima dell'invaiatura. Se la estirpazione non viene            
eseguita o viene effettuata solo in parte entro il termine stabilito,           
il reimpianto e' considerato abusivo e quindi soggetto alle sanzioni            
vigenti.                                                                        
La procedura di autorizzazione e' la seguente:                                  
a) l'agricoltore presenta la domanda di reimpianto alla Provincia o             
Comunita' Montana competente per territorio, utilizzando il modello             
n. 1 in visione presso il Servizio Produzioni agro-alimentari e                 
Relazioni di mercato, corredata da una breve relazione che motivi               
l'esigenza del reimpianto anticipato. Nella domanda devono essere               
indicate le superfici equivalenti oggetto di successiva estirpazione            
e le modalita' attraverso le quali viene garantito che non si                   
raccolgano uve sia nel vigneto reimpiantato che in quello da                    
estirpare;                                                                      
b) l'Amministrazione entro 90 giorni dalla data di presentazione                
della domanda, se l'istruttoria si e' conclusa favorevolmente,                  
richiede all'azienda la seguente documentazione: - dichiarazione                
sostitutiva di atto di notorieta' nel quale l'interessato si impegna            
per se' e per gli aventi causa ad eseguire l'estirpazione del vigneto           
oggetto di sostituzione entro i termini previsti; - garanzia                    
fideiussoria sottoscritta a favore dell'Amministrazione, pari a Lire            
10.000.000 per ogni ettaro di vigneto da estirpare, a titolo di                 
cauzione dell'impegno assunto;                                                  
c) l'Amministrazione concede, entro 30 giorni dalla data di                     
presentazione della documentazione di cui al precedente punto b),               
l'autorizzazione al reimpianto anticipato, utilizzando il modello n.            
8 in visione presso il Servizio Produzioni agro-alimentari e                    
Relazioni di mercato. L'autorizzazione ha validita' per due campagne            
successive a quella in cui e' stata concessa. Nell'autorizzazione               
sono messi in evidenza gli obblighi assunti dal richiedente e le                
prescrizioni del caso;                                                          
d) l'agricoltore comunica all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla            
ultimazione dei lavori, la data in cui il vigneto e' stato                      
reimpiantato, utilizzando il modello n. 3 in visione presso il                  
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato;                     
e) l'agricoltore comunica all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla            
ultimazione dei lavori, la data in cui il vecchio vigneto e' stato              
estirpato, utilizzando il modello n. 3 in visione presso il Servizio            
Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato. In mancanza di               
tale comunicazione l'ufficio procede alle verifiche del caso, al fine           
di attivare l'eventuale procedimento sanzionatorio.                             
10.3 Trasferimento dei diritti di reimpianto                                    
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1493/99, articolo 4, paragrafo 3 il            
diritto di reimpianto del vigneto e' esercitato nell'azienda alla               
quale e' stato assegnato. In deroga al suddetto divieto il diritto di           
reimpianto puo' essere trasferito in un'altra azienda del territorio            
nazionale.                                                                      
Sono ammessi al trasferimento i diritti destinati alla produzione di            
v.q.p.r.d. o di vini da tavola a i.g.t. in zone allo scopo                      
delimitate. Al fine di assicurare il mantenimento dell'equilibrio               
produttivo raggiunto e di evitare perturbazioni del mercato i diritti           
di reimpianto possono essere trasferiti a determinate condizioni.               
In ambito regionale:                                                            
a) trasferimento dei diritti originati dalla estirpazione di vigneti            
ubicati in zone a v.q.p.r.d. ed iscritti agli albi I diritti sono               
trasferiti soltanto verso le zone destinate alla produzione di                  
v.q.p.r.d. a condizione che le aziende interessate siano entrambe               
ubicate in zone produttive omogenee, o di collina o di pianura, e che           
sia rispettata la resa di uva per ettaro stabilita nel disciplinare             
di produzione del vino di riferimento della zona di destinazione del            
diritto. Nei trasferimenti tra aziende ubicate in zone produttive               
disomogenee, con differenziale produttivo crescente, ai diritti si              
applica una riduzione di superficie del 20%.                                    
b) trasferimento dei diritti originati dalla estirpazione di vigneti            
ubicati in zone a v.q.p.r.d. ma non iscritti agli albi I diritti sono           
trasferiti verso le zone destinate alla produzione di vini da tavola            
a i.g.t. e v.q.p.r.d.. In quest'ultimo caso i diritti sono trasferiti           
senza alcuna riduzione di superficie. Nei trasferimenti verso la                
produzione di vini da tavola a indicazione geografica tipica, tra               
aziende ubicate in zone produttive disomogenee, con differenziale               
produttivo crescente, ai diritti si applica un coefficiente di                  
riduzione desunto dal rapporto tra la resa di produzione riportata              
nel diritto oggetto del trasferimento e quella stabilita nel                    
disciplinare di produzione del vino di riferimento della zona di                
destinazione. La resa da riportare nel diritto oggetto di                       
trasferimento e' quella ottenuta dalla resa media di uve per ettaro             
della zona considerata o la resa media rivendicata dal produttore               
nelle dichiarazioni di produzione degli ultimi tre anni.                        
c) trasferimento dei diritti originati dalla estirpazione di vigneti            
in zone a vini da tavola a i.g.t. ed iscritti agli elenchi dei                  
vigneti o rivendicati come tali nella dichiarazione annuale di                  
raccolta I diritti sono trasferiti verso zone destinate alla                    
produzione di v.q.p.r.d. o di vini da tavola a i.g.t. Nel primo caso            
i diritti sono trasferiti senza riduzione di superficie alle                    
condizioni previste nel disciplinare di produzione del vino di                  
riferimento della zona di destinazione. Nel secondo caso ai diritti             
non si applica alcuna riduzione di superficie se le aziende                     
interessate al trasferimento sono entrambe ubicate in zone produttive           
omogenee, o di collina o di pianura. Si applica, invece, una                    
riduzione di superficie del 20% se i trasferimenti avvengono da                 
aziende a conduzione di tipo non irriguo verso quelle a conduzione di           
tipo irriguo o tra quelle entrambe ubicate in zone produttive                   
disomogenee con differenziale produttivo crescente.                             
d) trasferimento dei diritti originati dall'estirpazione di vigneti             
in zone destinate alla produzione di vini da tavola I diritti sono              
trasferiti per la produzione, sia di v.q.p.r.d., sia di vini da                 
tavola a i.g.t. Nel primo caso i diritti sono trasferiti su tutto il            
territorio regionale, senza riduzione di superficie, alle condizioni            
previste nel disciplinare di produzione del vino di riferimento della           
zona di destinazione. Nel secondo caso i diritti sono trasferiti                
senza riduzione di superficie tra aziende entrambe ubicate in aree              
produttive omogenee o di collina o di pianura. Si applica una                   
riduzione di superficie del 20%, se i trasferimenti avvengono da                
aziende a conduzione di tipo non irriguo verso quelle a conduzione di           
tipo irriguo, sia tra aziende ubicate in zone produttive disomogenee            
con differenziale produttivo crescente.                                         
I diritti di reimpianto provenienti da altre Regioni o Province                 
autonome sono trasferiti solo per la produzione di vini di categoria            
superiore o di pari categoria. Ai diritti non si applicano riduzioni            
di superficie se i trasferimenti avvengono tra vigneti che abbiano la           
medesima resa di uva per ettaro. Se le aziende interessate al                   
trasferimento hanno un differente potenziale produttivo crescente al            
diritto si applica un coefficiente di riduzione. Tale coefficiente si           
calcola facendo il rapporto tra la resa di uva per ettaro riportata             
nell'attestato di estirpazione del diritto oggetto di trasferimento e           
quella stabilita nel disciplinare di produzione del vino di                     
riferimento a v.q.p.r.d e/o vini a i.g.t. della zona di destinazione            
o facendo il rapporto tra le rese medie regionali di riferimento per            
i vini da tavola.                                                               
Il diritto puo' essere ceduto a favore di un'altra persona fisica o             
giuridica o un'associazione di persone avente titolo. L'atto di                 
cessione consiste nella stipulazione di una scrittura privata fra i             
contraenti, utilizzando il modello n. 11 in visione presso il                   
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato.                     
Nella scrittura privata sono riportate le generalita' dei contraenti,           
gli estremi catastali delle aziende, della superficie estirpata e di            
quella in cui viene trasferito il diritto medesimo.                             
L'atto di compravendita del diritto di reimpianto, reso conforme alle           
norme di legge, deve essere corredato da:                                       
- atto d'impegno dell'acquirente a iscrivere la superficie viticola             
all'albo dei vigneti dei vini a denominazione d'origine controllata o           
all'elenco delle vigne dei vini da tavola a indicazione geografica              
tipica;                                                                         
- certificati catastali e planimetrie aziendali aggiornati, anche in            
copia, sulle quali sono evidenziate sia le particelle di provenienza            
che quelle di destinazione del diritto;                                         
- atto di rinuncia del cedente ad esercitare il diritto di reimpianto           
venduto, debitamente validato dall'Amministrazione che ha concesso il           
diritto medesimo;                                                               
- autorizzazione a trasferire il diritto di reimpianto;                         
- attestato originale del diritto di reimpianto recante la resa di              
uva per ettaro.                                                                 
La procedura di autorizzazione e' la seguente:                                  
a) l'agricoltore acquirente presenta domanda di autorizzazione al               
trasferimento del diritto alla Provincia o Comunita' Montana                    
competente nel territorio di destinazione del diritto stesso,                   
utilizzando il modello n. 10 in visione presso il Servizio Produzioni           
agro-alimentari e Relazioni di mercato. La domanda e' corredata da: -           
attestato in copia del diritto di reimpianto recante la resa di uva             
per ettaro; - attestazione rilasciata da parte dell'Amministrazione             
di provenienza del diritto da cui risulti che il diritto oggetto di             
trasferimento non e' stato esercitato; - copie fotostatiche dei                 
certificati catastali e delle planimetrie aziendali aggiornati, con             
evidenziate le particelle interessate sia al trasferimento che al               
reimpianto. Il diritto di reimpianto oggetto di trasferimento e'                
esercitato entro due anni dalla data di autorizzazione al                       
trasferimento. Alla fine di tale periodo se il diritto non e' stato             
esercitato e' assegnato automaticamente alla riserva regionale dei              
diritti d'impianto. L'operatore che ha ceduto il diritto di                     
reimpianto non puo' presentare domanda di assegnazione di nuovi                 
impianti prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di             
cessione del diritto in portafoglio. La scrittura privata di                    
compravendita del diritto e' trasmessa in copia all'Amministrazione             
che ha rilasciato il diritto di reimpianto;                                     
b) l'Amministrazione competente per territorio, entro 90 giorni dalla           
data di presentazione della domanda, concede l'autorizzazione al                
reimpianto, utilizzando il modello n. 7 in visione presso il Servizio           
Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato;                              
c) il reimpianto puo' essere eseguito solo previo perfezionamento               
dell'atto di trasferimento di cui al successivo punto e).                       
d) l'autorizzazione e' valida per due campagne successive a quella in           
cui e' stata rilasciata e nei limiti massimi di validita' del diritto           
di reimpianto;                                                                  
e) perfezionamento dell'atto di trasferimento e trasmissione del                
medesimo da parte dell'agricoltore acquirente, entro 30 giorni dalla            
data di perfezionamento dell'atto di acquisto, alle Amministrazioni             
interessate che nei successivi 30 giorni possono fare osservazioni,             
altrimenti vige il silenzio assenso;                                            
f) l'acquirente del diritto comunica all'Amministrazione, entro 30              
giorni dalla ultimazione dei lavori, la data in cui il vigneto e'               
stato realizzato, utilizzando il modello n. 3 in visione presso il              
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato;                     
g) l'Amministrazione che ha autorizzato il trasferimento del diritto            
effettua in loco la verifica sulla rispondenza del vigneto alle                 
condizioni prescritte.                                                          
11. Premio di abbandono definitivo di superfici vitate                          
Ai sensi del Reg. (CE) n. 1493/99, relativo all'Organizzazione Comune           
del Mercato del vino, puo' essere concesso un premio per l'abbandono            
definitivo della viticoltura. Le Regioni possono stabilire le                   
superfici per le quali il premio puo' essere concesso o subordinarlo            
ad alcune condizioni, intese a garantire un equilibrio tra la                   
produzione e il mercato. Al fine di assicurare il mantenimento                  
dell'equilibrio produttivo raggiunto e di garantire ai centri di                
vinificazione le uve necessarie, si esclude il territorio regionale             
dall'applicazione del regime di concessione del premio di abbandono             
definitivo di superfici vitate fino a nuove disposizioni.                       
12. Nuovi impianti di vigneti                                                   
I nuovi impianti di superfici vitate per la produzione di vini a                
denominazione di origine e a indicazione geografica tipica attraverso           
l'utilizzo dei diritti di impianto nuovamente creati ai sensi del               
Regolamento CE n. 1493/99 sono concessi sulla base di condizioni,               
procedure e criteri emanati dalla Regione.                                      
13. Autorizzazione alla trasformazione di uve da tavola e dei                   
prodotti con esse ottenuti                                                      
Ai sensi del Decreto 6 agosto 1997, articolo 3 il Servizio Produzioni           
agro-alimentari e Relazioni di mercato rilascia la preventiva                   
autorizzazione per la trasformazione delle uve da tavola e dei                  
prodotti con esse ottenuti. L'autorizzazione e' concessa previa                 
presentazione da parte dell'interessato avente titolo di una istanza            
per ogni stabilimento di trasformazione.                                        
L'istanza di autorizzazione, compilata su carta bollata, a cura del             
rappresentante dello stabilimento deve pervenire alla Regione almeno            
trenta giorni prima dell'inizio dell'attivita' di trasformazione.               
Nell'istanza di autorizzazione il richiedente deve riportate, per               
ogni stabilimento, le informazioni previste all'articolo 3 del sopra            
richiamato Decreto 6 agosto 1997 e la planimetria dello stabilimento            
recante gli elementi previsti dall'articolo 40 del DPR 12 febbraio              
1945, n. 162.                                                                   
Copia della concessione e' trasmessa all'Ispettorato Repressione                
frodi per i controlli di competenza. Per ogni informazione si rimanda           
al Decreto 6 agosto 1997 e circolari applicative.                               
14. Violazioni in materia di potenziale viticolo                                
1) Il produttore che non presenta entro i termini previsti la                   
dichiarazione delle superfici vitate, ai fini della realizzazione ed            
aggiornamento dell'inventario del potenziale viticolo, e' punito con            
la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dal decreto                     
legislativo, in corso di adozione, recante norme sanzionatorie del              
Regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'Organizzazione Comune del             
Mercato Vitivinicolo. Inoltre il produttore e' escluso dal regime di            
concessione dei benefici comunitari, nazionali e regionali previsti             
nel settore vitivinicolo.                                                       
2) Il produttore che viola il divieto di nuovo impianto previsto                
all'articolo 2, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1493/99 e                   
successive modificazioni e disposizioni applicative, o viola le                 
disposizioni relative ai diritti di nuovo impianto, ai diritti di               
reimpianto, ai diritti di nuovo impianto prelevati dalla riserva,               
previste rispettivamente dagli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento                
medesimo, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria                   
stabilita dal suddetto decreto legislativo.                                     
Qualora il trasgressore non esegua l'estirpazione delle viti entro il           
termine fissato dalla Provincia o Comunita' Montana competente per              
territorio, l'ente delegato provvede alla rimozione degli impianti,             
ponendo a carico del trasgressore la relativa spesa.                            
3) Per i vigneti abusivamente impiantati anteriormente all'1                    
settembre 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la            
dichiarazione di superfici vitate e relativi aggiomamenti di cui al             
comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2002, la                     
regolarizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a)              
del Reg. (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni              
applicative, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria per              
ettaro e frazione di ettaro ed in misura, prevista nel suddetto                 
decreto legislativo.                                                            
4) A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto             
legislativo le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche ai                 
vigneti impiantati a decorrere dall'1 settembre 1998 in violazione ai           
divieti di nuovi impianti e di reimpianti, ai sensi del Reg. (CEE) n.           
822/87, articolo 6, paragrafo 3 e articolo 7, paragrafo 4.                      
15. Regolarizzazione di vigneti                                                 
I vigneti per uve da vino realizzati in violazione al divieto nel               
caso previsto all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del Reg. (CE)             
n. 1493/99 e successive modificazioni, ovvero ai divieti di nuovi               
impianti e di reimpianti previsti dal Reg. (CEE)  n.822/87, articolo            
6, paragrafo 3 e articolo 7, paragrafo 4, in data anteriore all'1               
settembre 1998, possono essere regolarizzati entro il 31 marzo 2002.            
In caso di comprovata necessita' la data di regolarizzazione e'                 
prorogata al 31 luglio 2002, nei limiti di validita' del diritto                
impiegato.                                                                      
Le domande per la regolarizzazione sono presentate entro, non oltre,            
la fine del mese di febbraio 2002. La regolarizzazione e' concessa ai           
produttori che hanno soddisfatto l'obbligo della dichiarazione delle            
superfici vitate a norma dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n.               
1493/99 ed a condizioni:                                                        
a) che il produttore abbia estirpato senza premio una superficie                
vitata equivalente in coltura pura;                                             
b) che il produttore si sia impegnato ad estirpare entro il 31 marzo            
2002 una superficie equivalente in coltura pura registrata allo                 
schedario;                                                                      
c) che il produttore sia stato autorizzato ad utilizzare diritti di             
reimpianto acquistati da terzi. Nei suddetti casi il produttore e'              
soggetto all'obbligo di trasferire alla riserva il 50% in piu' della            
quota necessaria per la regolarizzazione;                                       
d) che al produttore sia assegnato parte dei diritti di reimpianto              
che lo Stato potrebbe far valere, previo assenso della Commissione              
UE, in quanto connessi alla estirpazioni effettuate senza richiesta             
di diritti di reimpianto e che sarebbero ancora validi se fossero               
stati richiesti. In questo caso il produttore e soggetto al pagamento           
di una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita nel suddetto                
decreto legislativo in base alla ubicazione del vigneto in questione.           
La procedura e' la seguente:                                                    
a) il produttore presenta la domanda di regolarizzazione alla                   
Provincia o Comunita' Montana competente per territorio, indicando il           
metodo di regolarizzazione che intenda adottare utilizzando il                  
modello n. 12 in visione presso il Servizio Produzioni                          
agro-alimentari e Relazioni di mercato;                                         
b) l'Amministrazione effettua l'istruttoria ed entro 90 giorni dalla            
data di presentazione della domanda e notifica l'autorizzazione o il            
diniego con la irrogazione della sanzione prevista dalle norme                  
comunitarie e nazionali vigenti in materia.                                     
16. Controlli sul potenziale viticolo                                           
1) Le Province e le Comunita' Montane istituiscono e gestiscono un              
sistema di controllo e di verifica del potenziale viticolo.2) Le                
Province e le Comunita' montane trasmettono alla Regione, Servizio              
Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato, entro 30 giorni              
dalla notifica al produttore:                                                   
a) copia dei provvedimenti con i quali sono state irrogate le                   
sanzioni per la violazione del divieto d'impianto, di utilizzo di               
varieta' di viti non ammesse alla coltivazione;                                 
b) copia dei provvedimenti di concessione ed autorizzazione per la              
regolarizzazione di impianti abusivamente impiantati;                           
c) copia dei provvedimenti di rifiuto e di irrogazione delle sanzioni           
relative alla regolarizzazione dei vigneti;                                     
d) copia della notifica di concessione per la realizzazione di piante           
madri per marze in deroga al divieto di nuovo impianto;                         
e) copia del provvedimento di autorizzazione per il mantenimento dei            
vigneti di piante madri alla fine del periodo di produzione o copia             
del provvedimento di estirpazione;                                              
f) copia dell'elenco dei viticoltori che hanno realizzato impianti              
per il solo consumo familiare e relativa superficie stabilita per               
tale finalita', nonche' copia dei provvedimenti con i quali sono                
state irrogate le sanzione per la vendita di prodotti ottenuti dai              
vigneti medesimi;                                                               
g) copia delle autorizzazioni concesse per il reimpianto anticipato             
dei vigneti.                                                                    
3) Il Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato                
comunica al Ministero delle Politiche agricole e forestali,                     
Ispettorato Centrale Repressioni frodi:                                         
a) copia dei provvedimenti di autorizzazione per l'impianto in deroga           
di vigneti sperimentali;                                                        
b) copia della notifica di estirpazione inviata al produttore alla              
fine del periodo della sperimentazione o copia della autorizzazione             
concessa per il mantenimento degli impianti mediante l'utilizzo di un           
diritto d'impianto di equivalente superficie.                                   
omissis".                                                                       
Previa votazione palese, all'unanimita' dei presenti,                           
ratifica                                                                        
la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1398 del 31 luglio           
2000, nel testo qui sopra riportato.                                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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