DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 settembre 2000, n. 62
Ratifica, con modificazioni, della delibera di Giunta n.1398 del 31 luglio 2000 "Prime disposizioni applicative del Reg. CE n. 1493/99 e del Reg. CE n. 1227/00 di attuazione, relative al potenziale produttivo viticolo regionale"
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la deliberazione progr. n. 1398 in data 31 luglio 2000 di cui
all'oggetto, assunta dalla Giunta regionale con i poteri del
Consiglio a termini dell'articolo 19 - comma 2, lett. i) - dello
Statuto;
considerato che la Commissione consiliare "Attivita' produttive",
giusta nota prot. n. 10145 in data 19 settembre 2000, ha apportato,
in sede referente e preparatoria della ratifica da parte del
Consiglio, modificazioni alla suddetta deliberazione della Giunta, ed
ulteriori modifiche sono state apportate con emendamenti presentati
ed accolti durante la discussione in Consiglio, per cui il testo
della stessa, coordinato con i citati emendamenti, viene a risultare
come in appresso:
"omissis
Richiamati:
- il Regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, in data 17 maggio
1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
- il Regolamento (CE) n. 1227/00 della Commissione, in data 31 maggio
2000, che stabilisce modalita' di applicazione del sopracitato
Regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare
in ordine al "potenziale produttivo";
considerato:
- che l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio ha
come obiettivo principale di dare attuazione all'art. 33 del
Trattato, in particolare nel settore vitivinicolo, per favorire la
stabilizzazione dei mercati ed assicurare un equo tenore di vita per
la popolazione agricola interessata a tale comparto;
- che gli obiettivi di sviluppo previsti dalla filiera viticola
regionale possono essere raggiunti adattando le risorse comunitarie
ai bisogni esistenti, attraverso l'attuazione di una politica di
adeguamento del potenziale viticolo e di valorizzazione della
qualita' delle produzioni;
- che le misure per la gestione del potenziale viticolo ed il
miglioramento della qualita' delle produzioni possono essere
applicate attraverso la determinazione di disposizioni regionali
relative a criteri, termini e procedure per l'impianto,
l'estirpazione e il reimpianto dei vigneti, nonche' nuovi impianti
per finalita' sperimentali, per il vivaismo e il consumo familiare
dei viticoltori;
- che e' in corso di adozione il decreto del Ministro delle Politiche
agricole e forestali applicativo dei Regolamento (CE) n.1493/99 che
demanda alle Regioni e Province Autonome la competenza sulla
determinazione dei criteri applicativi delle misure comunitarie, al
fine di favorire una gestione del potenziale viticolo che sia in
equilibrio con i mercati, ed al tempo stesso rispondente agli
obiettivi regionali del comparto viticolo;
- che e' necessario confermare l'esclusione del territorio della
regione Emilia-Romagna dal regime di concessione del premio di
abbandono definitivo dei vigneti, determinato con deliberazione del
Consiglio regionale n. 662 del 26 giugno 1997, allo scopo di
assicurare alle cantine presenti sul territorio regionale il
conferimento delle uve;
atteso:
- l'esigenza improrogabile - piu' volte espressa dai rappresentanti
delle organizzazioni professionali, sindacali e cooperative viticole
regionali - di procedere, nelle more dell'approvazione del suddetto
decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali relativo al
potenziale viticolo, alla determinazione dei criteri regionali di
applicazione delle misure comunitarie del settore vitivinicolo;
- che il Regolamento (CE) n. 1227/00 entra in vigore il settimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Comunita' Europea (Legge n. 143 del 16/6/2000) e si applica con
decorrenza 1 agosto 2000;
- che in attesa dell'approvazione del sopra richiamato decreto del
Ministro delle Politiche agricole e forestali, si ritiene necessario
adottare le prime disposizioni regionali applicative del Regolamento
(CE) n. 1227/00 di attuazione, allegate quale parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, al fine di consentire ai
viticoltori di poter beneficiare dei regimi di aiuto previsti dal
Reg. CE n. 1493/99 previsti a partire dall'1 agosto 2000;
(omissis)
richiamate le deliberazioni della Giunta n. 2541 in data 4 luglio
1995, e n. 1936 in data 31 luglio 1998;
(omissis) delibera:
1) di approvare le "Prime disposizioni regionali per l'applicazione
del Regolamento (CE) n. 1493/99 e del successivo Regolamento (CE) n.
1227/00 di attuazione", di cui all'Allegato A, parte integrale e
sostanziale della presente deliberazione, che per le motivazioni
richiamate in premessa costituiscono prima applicazione della nuova
Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo;
2) di escludere il territorio della regione Emilia-Romagna dal regime
di concessione del premio di abbandono definitivo delle superfici
vitate, previsto dall'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1493/99 per
le motivazioni richiamate in premessa;
3) di stabilire che le suddette disposizioni sono in vigore dall'1
agosto 2000 e che da tale data sono revocate le seguenti
deliberazioni della Giunta regionale: - n. 802 del 20 maggio 1997
recante "La ridefinizione delle norme regionali sul trasferimento dei
diritto di reimpianto dei vigneti"; - n. 1680 del 17 luglio 1996,
recante "Modalita' e condizioni per la concessione
dell'autorizzazione alla realizzazione in deroga al divieto, di nuovi
impianti di vigneto, destinati alla sperimentazione e ricerca"; - n.
46 del 27 gennaio 1998, recante "Modifica della superficie massima di
impianti di viti sperimentali di cui alla deliberazione 1680/96";
4) di trasmettere il presente atto al Ministero delle Politiche
agricole e forestali;
5) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna;
6) di dare atto che la modulistica relativa alle procedure e alle
domande previste nell'Allegato A e' disponibile presso la Direzione
generale Agricoltura - Servizio Produzioni agro-alimentari e
Relazioni di mercato - Viale Silvani n. 6 - Bologna;
(omissis)
ALLEGATO A
Prime disposizioni regionali per l'applicazione del Regolamento (CE)
n. 1493/99 e del successivo Regolamento (CE) n. 1227/00 di
attuazione, relative al potenziale viticolo
1. Premessa
Il Regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune
del mercato del vino decorre dall'1 agosto 2000. Relativamente alle
misure per le quali sia prevista la competenza in capo alle Regioni e
Province autonome, si procede alla determinazione delle prime
disposizioni regionali per l'applicazione del Regolamento (CE) n.
1493/99 e del successivo Regolamento (CE) n. 1227/00 di attuazione,
in ordine alla gestione del potenziale produttivo viticolo.
2. Indicazioni generali
Il produttore che intenda impiantare o estirpare o reimpiantare o
trasferire il diritto di reimpianto di una superficie vitata deve
presentare la domanda di autorizzazione alla Provincia o Comunita'
Montana competente per territorio. L'autorizzazione e' concessa a
seguito della verifica di fattibilita' dell'intervento.
Per superficie vitata s'intende quella all'interno del sesto
d'impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle
fasce laterali e nelle testate della superficie realmente esistente
al servizio del vigneto ed in particolare:
a) superficie vitata ricadente su una intera particella catastale: in
questo caso la superficie vitata da considerarsi e' l'intera
superficie catastale della particella;
b) superficie vitata ricadente solo su una parte della particella
catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi e'
quella all'interno del sesto d'impianto (da filare a filare e da vite
a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, in misura
del 50% del sesto d'impianto, ovvero fino ad un massimo di tre metri
per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora
effettivamente esistenti;
c) superficie vitata di filari singoli: in questo caso la superficie
vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sara'
fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate
per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne qualora
effettivamente esistenti.
I Servizi provinciali Agricoltura eseguono la istruttoria delle
domande, tengono la registrazione annuale delle autorizzazioni
concesse, costituiscono il fascicolo aziendale, inseriscono nel
sistema informatico le informazioni relative alle registrazioni
effettuate e trasmettono annualmente l'elenco delle registrazioni
medesime, entro il 30 settembre successivo alla fine della campagna
viticola, alla Regione Emilia-Romagna Servizio Produzioni
agro-alimentari e Relazioni di mercato.
Le Province e le Comunita' Montane possono eseguire, in ogni momento,
i controlli sulle autorizzazioni concesse e verificare nel corso
della campagna viticola, a cadenza semestrale, la rispondenza delle
autorizzazioni concesse alle norme vigenti.
La campagna viticola inizia l'1 agosto di ogni anno e termina il 31
luglio dell'anno successivo.
Per ogni disposizione si rimanda al Regolamento (CE) n.1493/99 ed al
successivo Regolamento (CE) n. 1227/00 di attuazione, nonche' ai
decreti applicativi del Ministro per le Politiche agricole e
forestali.
3. Varieta' di viti per uve da vino ammesse alla coltivazione in
Emilia-Romagna
Ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (CE) n. 1493/99 e delle
norme nazionali vigenti in materia, le varieta' di viti ammesse alla
coltivazione sono classificate per ambito amministrativo regionale e
sono distinte in raccomandate, autorizzate e temporaneamente
autorizzate, in funzione delle prove sperimentali effettuate e
risultati conseguiti per le varieta' considerate. Ai fini della
classificazione le varieta' devono appartenere tutte alla Vitis
vinifera o provenire da incroci tra la specie vinifera ed altre dello
stesso genere Vitis.
(segue allegato fotografato)
B) Elenco varieta' di viti temporaneamente autorizzate (TA)
Solo le varieta' di viti riportate all'Elenco A) di norma possono
essere utilizzate per nuovi impianti, reimpianti e sovrainnesti. Tale
restrizione non si applica per scopi di ricerca o sperimentazione o
per la produzione di prodotti destinati esclusivamente al consumo
familiare del viticoltore. Le varieta' di viti temporaneamente
autorizzate sono ammesse per la realizzazione di impianti destinati
alla produzione di vini da tavola previo autorizzazione del Ministero
delle Politiche agricole e forestali.
I vigneti per uve da vino realizzati con varieta' di viti
temporaneamente autorizzate che entro cinque anni non sono promosse
alla categoria superiore o che non sono reinnestati con varieta'
ammesse alla coltivazione sono estirpati a spese del produttore,
mentre quelli realizzati con varieta' che vengono eliminate dalla
classificazione sono estirpati entro quindici anni dalla data di
eliminazione delle varieta' interessate.
(segue allegato fotografato)
4. Riserva regionale dei diritti d'impianto di vigneti
Al fine di migliorare la gestione del potenziale produttivo viticolo
e' istituita presso il Servizio Produzioni agro-alimentari e
Relazioni di mercato, ai sensi del Regolamento (CE) n.1493/99,
articolo 5, la "Riserva regionale" dei diritti d'impianto dei
vigneti. Alla riserva sono depositati i diritti di nuovo impianto
concessi dallo Stato, diritti di reimpianto scaduti o in scadenza,
diritti acquistati dalla Regione, diritti ceduti dai produttori come
quota in piu' (50%), necessaria per la regolarizzazione di vigneti
abusivamente impiantati, anteriormente all'1 settembre 1998. I
diritti assegnati alla riserva sono ripartiti dalla Regione per la
produzione di v.q.p.r.d. e di vini da tavola a indicazione geografica
tipica (i.g.t.), per i quali esistano sicuri sbocchi di mercato. La
concessione di diritti della riserva e' a titolo gratuito con
priorita' per i produttori di eta' minore di quaranta anni, dotati di
sufficiente capacita' professionale, che si insediano per la prima
volta, in aziende viticole in qualita' di titolare e per la
realizzazione di vigneti destinati alla produzione di vini a d.o.c.g.
e d.o.c.. Agli altri produttori i diritti possono essere concessi
anche a titolo oneroso il cui corrispettivo per ettaro sara' fissato
successivamente con atto della Giunta regionale. Il corrispettivo da
versare alla Regione per l'assegnazione dei diritti finalizzati alla
regolarizzazione di vigneti e' stabilito dal DLgs, in corso di
adozione, recante norme sanzionatorie del Regolamento (CE) n.
1493/99. Gli importi delle sanzioni sono stabiliti con successivo
atto della Giunta regionale.
I diritti della riserva sono assegnati ai produttori entro la fine
della quinta campagna successiva a quella in cui sono stati in essa
depositati. Se i diritti non sono assegnati entro tale periodo si
estinguono. I produttori assegnatari esercitano i diritti della
riserva entro la fine della seconda campagna successiva a quella in
cui sono stati prelevati. Se non vengono esercitati entro tale
periodo vengono riassegnati alla riserva ai sensi del Reg. (CE) n.
1493/99, articolo 5 paragrafo 2, lettera a). A tal fine le Province e
le Comunita' Montane comunicano annualmente, entro il 30 settembre
successivo alla fine della campagna, i dati relativi ai diritti
scaduti alla Regione Emilia-Romagna Servizio Produzioni
agro-alimentari e Relazioni di mercato, che provvede a depositarli
alla riserva con apposito atto dei Responsabile del Servizio
medesimo.
5. Diritti di reimpianto dei vigneti
Il diritto di reimpianto dei vigneti si ottiene mediante la notifica
di estirpazione di una superficie vitata equivalente. Il diritto ha
validita' per cinque campagne successive a quella in cui il vigneto
e' stato estirpato. I diritti di reimpianto disciplinati dal
Regolamento CEE n. 822/87 e successive modificazioni che erano validi
fino ad una data successiva al 31 luglio 2000 restano validi fino a
quella data. Alla scadenza i diritti devono essere depositati alla
riserva regionale dei diritti d'impianto mediante comunicazione alla
Regione Emilia-Romagna Servizio Produzioni agro-alimentari e
Relazioni di mercato, da parte delle Province e Comunita' Montane
interessate.
L'autorizzazione per il reimpianto dei vigneti e' concessa secondo la
seguente procedura:
a) l'agricoltore presenta la domanda di estirpazione del vigneto alla
Provincia o Comunita' Montana competente per territorio, utilizzando
il modello n. 1 in visione presso il Servizio Produzioni
agro-alimentari e Relazioni di mercato. Alla domanda e' allegata
tutta la documentazione atta a comprovare il titolo di possesso e la
estensione della superficie vitata interessata;
b) l'Amministrazione competente per territorio concede
l'autorizzazione, entro 90 giorni dalla data di presentazione della
domanda, utilizzando il modello n. 2 in visione presso il Servizio
Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato. L'autorizzazione
e' di norma concessa a seguito della verifica del vigneto da
estirpare, sulla base di accertamento in loco o esame adeguato della
documentazione fornita dall'azienda e/o giacente presso gli uffici.
L'estirpazione deve essere eseguita entro la campagna successiva a
quella di autorizzazione;
c) l'agricoltore comunica, entro 30 giorni dalla ultimazione dei
lavori, la data in cui l'impianto e' stato estirpato, utilizzando il
modello n. 3 in visione presso il Servizio Produzioni agro-alimentari
e Relazioni di mercato. Qualora il produttore non comunichi, entro i
termini previsti, la data in cui l'impianto e' stato estirpato la
validita' del diritto decorre dalla campagna successiva a quella in
cui l'autorizzazione e' stata concessa;
d) l'Amministrazione competente per territorio concede, entro 60
giorni dalla data di comunicazione di avvenuta estirpazione, il
diritto di reimpianto del vigneto, utilizzando il modello n. 7 in
visione presso il Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di
mercato. Nell'attestato del diritto di reimpianto sono, tra l'altro,
riportate le informazioni relative alla superficie estirpata, il tipo
di conduzione irriguo o non irriguo e la resa di uva per ettaro. La
resa per ettaro e' calcolata sulla base dei seguenti criteri: - per
diritti di reimpianto originati da vigneti precedentemente destinati
alla produzione di vini di qualita' prodotti in regioni determinate
(v.q.p.r.d.) e/o di vini da tavola a indicazione geografica tipica
(i.g.t.), si applicano le rese stabilite nei rispettivi disciplinari
di produzione di riferimento. Se il vigneto e' iscritto a piu' albi
d.o.c. o elenchi di vini a i.g.t. la resa per ettaro da indicare
nell'attestato e' quella ottenuta dalla media delle produzioni
dichiarate negli ultimi tre anni; - per i diritti di reimpianto
originati da vigneti ubicati in aree diverse da quelle a DOC o a IGT,
si applica la resa media dei vini da tavola desunta dai dati ISTAT
regionali.
5.1 Estirpazione e reimpianto di vigneti
La domanda di estirpazione e reimpianto di un vigneto e' diretta ad
ottenere l'autorizzazione all'estirpazione ed al reimpianto nella
stessa azienda di una superficie equivalente a quella estirpata.
La procedura e' la seguente:
a) l'agricoltore presenta la domanda di estirpazione e reimpianto,
alla Provincia o Comunita' Montana competente per territorio,
utilizzando il modello n. 1 in visione presso il Servizio Produzioni
agro-alimentari e Relazioni di mercato. Alla domanda sono allegati i
documenti atti a comprovare sia il titolo di possesso, sia la
dimensione della superficie da estirpare e da reimpiantare;
b) l'Amministrazione concede, entro 90 giorni dalla data di
presentazione della domanda, l'autorizzazione all'estirpazione ed al
reimpianto, utilizzando i modelli n. 2 e n. 4 in visione presso il
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato. Le
autorizzazioni all'estirpazione e al reimpianto hanno validita' per
la sola campagna viticola nel corso della quale e' effettuata
l'estirpazione. Tale diritto non puo' essere utilizzato ai fini del
trasferimento a favore di altre aziende;
c) l'agricoltore comunica all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla
ultimazione dei lavori, la data in cui il reimpianto e' stato
effettuato, utilizzando il modello n. 3 in visione presso il Servizio
Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato;
d) l'Amministrazione, entro 60 giorni dalla data di comunicazione di
avvenuto reimpianto, effettua il collaudo per verificare la
rispondenza del vigneto alle norme prescritte.
6. Nuovi impianti di vigneti
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1493/99, articolo 19, paragrafo 1 e'
vietato l'impianto di nuovi vigneti, fino al 31 luglio 2010, con
varieta' di uve da vino, nonche' il sovrainnesto di varieta' di uve
da vino su viti diverse da quelle da vino.
A decorrere dall'1 settembre 1998 i vigneti realizzati in violazione
al divieto di nuovo impianto devono essere estirpati. Le spese di
estirpazione sono a carico del produttore.
Ai sensi dell'articolo 3 del suddetto Regolamento i nuovi impianti di
vigneti possono essere realizzati soltanto in forza dei diritti
concessi dallo Stato membro, nonche' di quelli creati nella riserva
regionale.
In deroga al suddetto divieto possono essere concessi diritti di
nuovi impianti a condizioni che siano destinati alla realizzazione
di:
a) vigneti nell'ambito di misure di ricomposizione o di esproprio per
motivi di pubblica utilita', adottate in applicazione di norme
nazionali o regionali;
b) impianti per finalita' sperimentali;
c) vigneti di piante madri per marze;
d) vigneti per prodotti destinati esclusivamente al consumo
familiare.
7. Nuovi impianti di vigneti per scopi sperimentali
Sono concessi diritti di nuovi impianti, in deroga al vigente
divieto, per la realizzazione di superfici destinate ad attivita' di
ricerca e sperimentazione. I diritti sono validi esclusivamente
durante il periodo della sperimentazione ed i prodotti ottenuti non
possono essere commercializzati, fatto salvo il loro uso nel contesto
della sperimentazione. Dopo il periodo della sperimentazione le viti
devono essere estirpate a spese del produttore. L'estirpazione non
origina diritti di reimpianto. Le superfici vitate non estirpate
entro il periodo stabilito sono considerate coltivate in violazione
al divieto di nuovo impianto e quindi soggette alle sanzioni previste
dalle norme vigenti in materia. In caso di esito positivo delle prove
sperimentali e' possibile avviare l'iter previsto per ottenere la
classificazione delle varieta' tra quelle autorizzate alla
coltivazione, allo scopo di poter destinare il vigneto alla normale
produzione di vino.
Al fine di mantenere il vigneto, il produttore puo' utilizzare,
previa domanda di autorizzazione, o un diritto di reimpianto o un
diritto di nuovo impianto o un diritto di impianto acquistato dalla
riserva regionale. Questa disposizione si applica anche ai vigneti
sperimentali autorizzati anteriormente all'1 agosto 2000.
L'autorizzazione per nuovi impianti destinati alla sperimentazione e'
concessa dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Produzioni
agro-alimentari e Relazioni di mercato.
L'impianto di dette superfici deve essere giustificato da un progetto
di ricerca e/o sperimentazione di un ente o istituto scientifico
operante nel settore vitivinicolo che si assume la responsabilita'
scientifica delle prove.
La procedura di autorizzazione e' la seguente:
a) la domanda di nuovo impianto e' presentata da aziende vitivinicole
singole o associate, Consorzi di tutela vini, Enti pubblici o
Istituzioni scientifiche operanti nel campo della vitivinicoltura,
utilizzando il modello n. 1 in visione presso il Servizio Produzioni
agro-alimentari e Relazioni di mercato, corredata da una relazione
redatta da un Ente o Istituto di ricerca nel settore vitivinicolo.
Nella relazione sono indicati gli obiettivi e la durata della
ricerca, l'ubicazione e l'entita' delle superfici da impiantare, i
risultati che si prevedono di raggiungere ed il carattere innovativo
della sperimentazione proposta, nonche' la piena disponibilita' a
divulgare i temi oggetto della sperimentazione ed a consentire visite
in loco di tecnici pubblici o ricercatori di altre istituzioni
scientifiche. I risultati della ricerca e/o sperimentazione ottenuti
sono messi a disposizione della Regione. La domanda di autorizzazione
deve, inoltre, riportare: - l'indicazione dei riferimenti catastali,
la estensione della superficie vitata da impiantare e la planimetria
catastale sulla quale risulti evidenziata la posizione del vigneto; -
l'impegno ad installare in modo visibile, in prossimita' del vigneto
sperimentale di viti, apposito cartello recante la scritta: impianto
sperimentale realizzato ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento CE
n. 1493/99, superficie, estremi dell'autorizzazione regionale
all'impianto, data d'impianto e durata della ricerca e/o
sperimentazione, denominazione dell'azienda viticola, oggetto e
responsabile della sperimentazione; - l'impegno a non iscrivere le
superfici a carattere sperimentale ad albi dei v.q.p.r.d. all'elenco
dei vini da tavola a i.g.t., e ad estirpare le medesime a conclusione
del periodo di ricerca e/o sperimentazione, salvo quanto previsto in
casi di esito positivo delle prove effettuate; - l'impegno a non
commercializzare i prodotti ottenuti dalle superfici oggetto di
sperimentazione;
b) la Regione, entro 90 giorni dalla data di presentazione della
domanda, effettua l'istruttoria e concede l'autorizzazione,
utilizzando il modello n. 5 in visione presso il Servizio Produzioni
agro-alimentari e Relazioni di mercato. Ai fini dell'istruttoria la
Regione puo' avvalersi del Centro Ricerche produzioni vegetali -
Filiera vitivinicola, con sede a Faenza (RA), per un parere di merito
sulla validita' della sperimentazione proposta e se risulta in linea
agli indirizzi ed agli obiettivi programmatici regionali in materia
di vitivinicola. L'impianto deve essere realizzato entro la seconda
campagna viticola successiva a quella in cui l'autorizzazione e'
stata concessa;
c) l'agricoltore, entro 30 giorni dalla messa a dimora delle piante,
comunica alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Produzioni
agro-alimentari e Relazioni di mercato, la data in cui l'impianto e'
stato realizzato, utilizzando il modello n. 3 in visione presso il
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato. Il
responsabile scientifico del progetto di ricerca e/o sperimentazione
trasmette alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, una
relazione concemente lo stato di avanzamento della tesi ed i
risultati conseguiti, nonche' gli eventuali fatti modificativi del
progetto. Tale disposizione si applica anche agli impianti
autorizzati anteriormente all'1 agosto 2000.
istituito presso il Centro Ricerche produzioni vegetali filiera
vitivinicola un archivio regionale di tutte le sperimentazioni
vitivinicole in corso. Tale archivio e' tenuto annualmente aggiornato
sull'andamento delle attivita' sperimentali. L'ufficio regionale
preposto alla concessione delle autorizzazioni tiene la registrazione
annuale degli impianti sperimentali autorizzati e li comunica al
Ministero delle Politiche agricole e forestali alla fine della
campagna viticola.
8. Nuovi impianti di viti destinati al vivaismo viticolo
In deroga al divieto vigente sono concessi diritti di nuovi impianti
per superfici destinate alla produzione di piante madri per marze
(PMM) e di piante madri portainnesto (PMP), ai vivaisti in possesso
dei requisiti previsti dalle norme che disciplinano la
moltiplicazione del materiale vivaistico (DPR 24/12/1969, n. 1164).
Le varieta' di viti autorizzate per la produzione di piante madri per
marze sono esclusivamente quelle da vino ammesse alla coltivazione in
Italia in base alla classificazione comunitaria.
Alla fine del ciclo produttivo i vigneti devono essere estirpati.
L'estirpazione non origina diritti di reimpianto. Le viti piantate
sono destinate alla produzione di materiale di moltiplicazione di
categoria "certificato" e per le varieta' locali di cui non esiste
materiale clonale e' ammessa la realizzazione d'impianti per la
produzione di materiale di categoria "standard".
Sono escluse dall'impianto le aree nelle quali sono state riscontrate
malattie dannose o letali per la vite, nonche' le zone che si
configurano esposte a tale rischio al momento della domanda o che si
presume possano costituire un rischio a breve termine.
Le uve prodotte dalle piante madri per marze devono essere distrutte
prima dell'invaiatura. E' ammessa la tolleranza di cinque piante per
clone o varieta' solo per finalita' dimostrative e per la verifica
della varieta'.
La procedura di autorizzazione e' la seguente:
a) il vivaista presenta la domanda di autorizzazione alla Provincia o
Comunita' Montana competente per territorio, utilizzando il modello
n. 1 in visione presso il Servizio Produzioni agro-alimentari e
Relazioni di mercato;
b) l'Amministrazione competente per territorio concede
l'autorizzazione, entro 90 giorni dalla data di presentazione della
domanda, utilizzando il modello n. 5 in visione presso il Servizio
Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato;
c) il vivaista entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori comunica
all'Amministrazione la data in cui l'impianto e' stato realizzato,
utilizzando il modello n. 3 in visione presso il Servizio Produzioni
agro-alimentari e Relazioni di mercato. Ai fini del controllo
sanitario del materiale vegetativo e dell'ambiente, l'Amministrazione
si avvale del Servizio provinciale Agricoltura e del Servizio
Fitosanitario addetto al controllo dei vivai. Il Servizio provinciale
Agricoltura tiene la registrazione degli impianti autorizzati e
trasmette alla fine della campagna viticola l'elenco delle
autorizzazioni concesse al Servizio Produzioni agro-alimentari e
Relazioni di mercato che lo invia al Ministero delle Politiche
agricole e forestali. La inosservanza degli impegni assunti dal
vivaista determina automaticamente la decadenza e la revoca
dell'autorizzaziorie. Gli impianti non idonei sono estirpati a spese
del proprietario secondo le prescrizioni del Servizio fitosanitario
regionale.
9. Nuovi impianti di viti destinati al consumo familiare
In deroga al divieto vigente possono essere realizzati nuovi impianti
di viti per la produzione di prodotti destinati solo al consumo
familiare. Tali impianti possono essere realizzati per una superficie
massima di mq. 1.000 (are 10), da parte di coloro che non coltivano
vigneti per scopi commerciali. Per tale finalita' possono essere
utilizzate anche varieta' di viti non ammesse alla coltivazione in
Emilia-Romagna.
La procedura e' la seguente:
I produttori interessati a realizzare nuovi impianti o che gia'
coltivano vigneti per il solo consumo familiare sono soggetti
all'obbligo di comunicare alle Province o Comunita' Montane gli
estremi catastali dell'impianto realizzato, la superficie e
l'ubicazione e le varieta' di viti utilizzate, planimetria della
proprieta' da cui risulti evidenziata la particella a vigneto,
utilizzando il modello n. 6 in visione presso il Servizio Produzioni
agro-alimentari e Relazioni di mercato.
La comunicazione e' obbligatoria e non e' soggetta ad alcuna
autorizzazione. I Servizi provinciali Agricoltura tengono la
registrazione delle comunicazioni ricevute ed effettuano controlli a
campione sugli impianti esistenti, ai fini di verificare il rispetto
della superficie massima stabilita e la destinazione dei prodotti. La
estirpazione dei suddetti vigneti non origina diritti di reimpianto.
In caso di inosservanza delle norme previste il vigneto e'
considerato abusivo e quindi soggetto alle sanzioni previste dalle
norme vigenti in materia. L'eventuale acquisto dei diritti di
reimpianto da parte del viticoltore comporta o l'estirpazione o il
mantenimento del vigneto per uso familiare a condizione che siano
utilizzati i diritti acquistati. Le Province e le Comunita' Montane
comunicano alla Regione, annualmente, le informazioni relative agli
impianti realizzati nei rispettivi territori di competenza.
10. Diritti di reimpianto dei vigneti
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1493/99, articolo 4 sono diritti di
reimpianto i diritti originati dalla estirpazione di vigneti per uve
da vino, diritti di reimpianto anticipato, diritti di reimpianto
assegnati alla riserva regionale, diritti di reimpianto acquistati in
forza di una precedente normativa comunitaria.
10.1 Reimpianto di vigneti con l'utilizzo di diritti acquisiti
mediante precedente estirpazione di una equivalente superficie vitata
La domanda di reimpianto e' volta ad ottenere l'autorizzazione
all'esercizio di un diritto acquisito dal viticoltore mediante la
estirpazione in azienda di una superficie vitata equivalente.
La procedura di autorizzazione e' la seguente:
a) l'agricoltore presenta la domanda alla Provincia o Comunita'
Montana competente per territorio utilizzando il modello n. 1 in
visione presso il Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di
mercato;
b) l'Amministrazione interessata concede, entro 90 giorni dalla data
di presentazione della domanda, l'autorizzazione, previa verifica di
fattibilita' del reimpianto, utilizzando il modello n. 7 in visione
presso il Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato.
L'autorizzazione al reimpianto ha validita' per due campagne
successive a quella in cui e' stata concessa e nei limiti massimi
della durata del diritto di reimpianto medesimo. Se entro due anni
l'agricoltore non ha esercitato il diritto di reimpianto dovra'
ripresentare una nuova domanda;
c) l'agricoltore comunica, entro 30 giorni dalla ultimazione dei
lavori, la data in cui il reimpianto e' stato effettuato, utilizzando
il modello n. 3 in visione presso il Servizio Produzioni
agro-alimentari e Relazioni di mercato;
d) l'Amministrazione verifica la rispondenza dell'impianto realizzato
alle condizioni prescritte nell'autorizzazione concessa ai fini della
iscrizione del vigneto all'albo dei vigneti per v.q.p.r.d. o
all'elenco delle vigne per vini da tavola a i.g.t.
10.2 Reimpianto di vigneti anticipato
consentito nell'ambito della stessa azienda il reimpianto anticipato
di un vigneto con l'impegno scritto ad estirpare una equivalente
superficie vitata, entro un periodo massimo di tre anni, a decorrere
dalla data in cui il reimpianto e' stato realizzato. L'impegno
scritto deve essere corredato da fideiussione a favore
dell'Amministrazione competente, per l'importo di Lire 10.000.000 per
ettaro.
Il reimpianto anticipato e' consentito a condizione che l'azienda
dimostri di non possedere diritti di impianto in portafoglio o in
numero insufficiente per realizzare il programma aziendale di
reimpianto.
Fino a quando l'impegno ad estirpare non e' stato osservato non e'
consentito produrre contestualmente uva nel nuovo e nel vecchio
vigneto. A tal fine nella domanda di reimpianto anticipato deve
essere stabilito, oltre la data di estirpazione della superficie in
questione, che l'uva prodotta dal nuovo vigneto puo' essere raccolta
solo nella vendemmia successiva alla estirpazione del vecchio
impianto. In caso contrario l'uva prodotta da un nuovo impianto deve
essere distrutta prima dell'invaiatura. Se la estirpazione non viene
eseguita o viene effettuata solo in parte entro il termine stabilito,
il reimpianto e' considerato abusivo e quindi soggetto alle sanzioni
vigenti.
La procedura di autorizzazione e' la seguente:
a) l'agricoltore presenta la domanda di reimpianto alla Provincia o
Comunita' Montana competente per territorio, utilizzando il modello
n. 1 in visione presso il Servizio Produzioni agro-alimentari e
Relazioni di mercato, corredata da una breve relazione che motivi
l'esigenza del reimpianto anticipato. Nella domanda devono essere
indicate le superfici equivalenti oggetto di successiva estirpazione
e le modalita' attraverso le quali viene garantito che non si
raccolgano uve sia nel vigneto reimpiantato che in quello da
estirpare;
b) l'Amministrazione entro 90 giorni dalla data di presentazione
della domanda, se l'istruttoria si e' conclusa favorevolmente,
richiede all'azienda la seguente documentazione: - dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' nel quale l'interessato si impegna
per se' e per gli aventi causa ad eseguire l'estirpazione del vigneto
oggetto di sostituzione entro i termini previsti; - garanzia
fideiussoria sottoscritta a favore dell'Amministrazione, pari a Lire
10.000.000 per ogni ettaro di vigneto da estirpare, a titolo di
cauzione dell'impegno assunto;
c) l'Amministrazione concede, entro 30 giorni dalla data di
presentazione della documentazione di cui al precedente punto b),
l'autorizzazione al reimpianto anticipato, utilizzando il modello n.
8 in visione presso il Servizio Produzioni agro-alimentari e
Relazioni di mercato. L'autorizzazione ha validita' per due campagne
successive a quella in cui e' stata concessa. Nell'autorizzazione
sono messi in evidenza gli obblighi assunti dal richiedente e le
prescrizioni del caso;
d) l'agricoltore comunica all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla
ultimazione dei lavori, la data in cui il vigneto e' stato
reimpiantato, utilizzando il modello n. 3 in visione presso il
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato;
e) l'agricoltore comunica all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla
ultimazione dei lavori, la data in cui il vecchio vigneto e' stato
estirpato, utilizzando il modello n. 3 in visione presso il Servizio
Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato. In mancanza di
tale comunicazione l'ufficio procede alle verifiche del caso, al fine
di attivare l'eventuale procedimento sanzionatorio.
10.3 Trasferimento dei diritti di reimpianto
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1493/99, articolo 4, paragrafo 3 il
diritto di reimpianto del vigneto e' esercitato nell'azienda alla
quale e' stato assegnato. In deroga al suddetto divieto il diritto di
reimpianto puo' essere trasferito in un'altra azienda del territorio
nazionale.
Sono ammessi al trasferimento i diritti destinati alla produzione di
v.q.p.r.d. o di vini da tavola a i.g.t. in zone allo scopo
delimitate. Al fine di assicurare il mantenimento dell'equilibrio
produttivo raggiunto e di evitare perturbazioni del mercato i diritti
di reimpianto possono essere trasferiti a determinate condizioni.
In ambito regionale:
a) trasferimento dei diritti originati dalla estirpazione di vigneti
ubicati in zone a v.q.p.r.d. ed iscritti agli albi I diritti sono
trasferiti soltanto verso le zone destinate alla produzione di
v.q.p.r.d. a condizione che le aziende interessate siano entrambe
ubicate in zone produttive omogenee, o di collina o di pianura, e che
sia rispettata la resa di uva per ettaro stabilita nel disciplinare
di produzione del vino di riferimento della zona di destinazione del
diritto. Nei trasferimenti tra aziende ubicate in zone produttive
disomogenee, con differenziale produttivo crescente, ai diritti si
applica una riduzione di superficie del 20%.
b) trasferimento dei diritti originati dalla estirpazione di vigneti
ubicati in zone a v.q.p.r.d. ma non iscritti agli albi I diritti sono
trasferiti verso le zone destinate alla produzione di vini da tavola
a i.g.t. e v.q.p.r.d.. In quest'ultimo caso i diritti sono trasferiti
senza alcuna riduzione di superficie. Nei trasferimenti verso la
produzione di vini da tavola a indicazione geografica tipica, tra
aziende ubicate in zone produttive disomogenee, con differenziale
produttivo crescente, ai diritti si applica un coefficiente di
riduzione desunto dal rapporto tra la resa di produzione riportata
nel diritto oggetto del trasferimento e quella stabilita nel
disciplinare di produzione del vino di riferimento della zona di
destinazione. La resa da riportare nel diritto oggetto di
trasferimento e' quella ottenuta dalla resa media di uve per ettaro
della zona considerata o la resa media rivendicata dal produttore
nelle dichiarazioni di produzione degli ultimi tre anni.
c) trasferimento dei diritti originati dalla estirpazione di vigneti
in zone a vini da tavola a i.g.t. ed iscritti agli elenchi dei
vigneti o rivendicati come tali nella dichiarazione annuale di
raccolta I diritti sono trasferiti verso zone destinate alla
produzione di v.q.p.r.d. o di vini da tavola a i.g.t. Nel primo caso
i diritti sono trasferiti senza riduzione di superficie alle
condizioni previste nel disciplinare di produzione del vino di
riferimento della zona di destinazione. Nel secondo caso ai diritti
non si applica alcuna riduzione di superficie se le aziende
interessate al trasferimento sono entrambe ubicate in zone produttive
omogenee, o di collina o di pianura. Si applica, invece, una
riduzione di superficie del 20% se i trasferimenti avvengono da
aziende a conduzione di tipo non irriguo verso quelle a conduzione di
tipo irriguo o tra quelle entrambe ubicate in zone produttive
disomogenee con differenziale produttivo crescente.
d) trasferimento dei diritti originati dall'estirpazione di vigneti
in zone destinate alla produzione di vini da tavola I diritti sono
trasferiti per la produzione, sia di v.q.p.r.d., sia di vini da
tavola a i.g.t. Nel primo caso i diritti sono trasferiti su tutto il
territorio regionale, senza riduzione di superficie, alle condizioni
previste nel disciplinare di produzione del vino di riferimento della
zona di destinazione. Nel secondo caso i diritti sono trasferiti
senza riduzione di superficie tra aziende entrambe ubicate in aree
produttive omogenee o di collina o di pianura. Si applica una
riduzione di superficie del 20%, se i trasferimenti avvengono da
aziende a conduzione di tipo non irriguo verso quelle a conduzione di
tipo irriguo, sia tra aziende ubicate in zone produttive disomogenee
con differenziale produttivo crescente.
I diritti di reimpianto provenienti da altre Regioni o Province
autonome sono trasferiti solo per la produzione di vini di categoria
superiore o di pari categoria. Ai diritti non si applicano riduzioni
di superficie se i trasferimenti avvengono tra vigneti che abbiano la
medesima resa di uva per ettaro. Se le aziende interessate al
trasferimento hanno un differente potenziale produttivo crescente al
diritto si applica un coefficiente di riduzione. Tale coefficiente si
calcola facendo il rapporto tra la resa di uva per ettaro riportata
nell'attestato di estirpazione del diritto oggetto di trasferimento e
quella stabilita nel disciplinare di produzione del vino di
riferimento a v.q.p.r.d e/o vini a i.g.t. della zona di destinazione
o facendo il rapporto tra le rese medie regionali di riferimento per
i vini da tavola.
Il diritto puo' essere ceduto a favore di un'altra persona fisica o
giuridica o un'associazione di persone avente titolo. L'atto di
cessione consiste nella stipulazione di una scrittura privata fra i
contraenti, utilizzando il modello n. 11 in visione presso il
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato.
Nella scrittura privata sono riportate le generalita' dei contraenti,
gli estremi catastali delle aziende, della superficie estirpata e di
quella in cui viene trasferito il diritto medesimo.
L'atto di compravendita del diritto di reimpianto, reso conforme alle
norme di legge, deve essere corredato da:
- atto d'impegno dell'acquirente a iscrivere la superficie viticola
all'albo dei vigneti dei vini a denominazione d'origine controllata o
all'elenco delle vigne dei vini da tavola a indicazione geografica
tipica;
- certificati catastali e planimetrie aziendali aggiornati, anche in
copia, sulle quali sono evidenziate sia le particelle di provenienza
che quelle di destinazione del diritto;
- atto di rinuncia del cedente ad esercitare il diritto di reimpianto
venduto, debitamente validato dall'Amministrazione che ha concesso il
diritto medesimo;
- autorizzazione a trasferire il diritto di reimpianto;
- attestato originale del diritto di reimpianto recante la resa di
uva per ettaro.
La procedura di autorizzazione e' la seguente:
a) l'agricoltore acquirente presenta domanda di autorizzazione al
trasferimento del diritto alla Provincia o Comunita' Montana
competente nel territorio di destinazione del diritto stesso,
utilizzando il modello n. 10 in visione presso il Servizio Produzioni
agro-alimentari e Relazioni di mercato. La domanda e' corredata da: -
attestato in copia del diritto di reimpianto recante la resa di uva
per ettaro; - attestazione rilasciata da parte dell'Amministrazione
di provenienza del diritto da cui risulti che il diritto oggetto di
trasferimento non e' stato esercitato; - copie fotostatiche dei
certificati catastali e delle planimetrie aziendali aggiornati, con
evidenziate le particelle interessate sia al trasferimento che al
reimpianto. Il diritto di reimpianto oggetto di trasferimento e'
esercitato entro due anni dalla data di autorizzazione al
trasferimento. Alla fine di tale periodo se il diritto non e' stato
esercitato e' assegnato automaticamente alla riserva regionale dei
diritti d'impianto. L'operatore che ha ceduto il diritto di
reimpianto non puo' presentare domanda di assegnazione di nuovi
impianti prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di
cessione del diritto in portafoglio. La scrittura privata di
compravendita del diritto e' trasmessa in copia all'Amministrazione
che ha rilasciato il diritto di reimpianto;
b) l'Amministrazione competente per territorio, entro 90 giorni dalla
data di presentazione della domanda, concede l'autorizzazione al
reimpianto, utilizzando il modello n. 7 in visione presso il Servizio
Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato;
c) il reimpianto puo' essere eseguito solo previo perfezionamento
dell'atto di trasferimento di cui al successivo punto e).
d) l'autorizzazione e' valida per due campagne successive a quella in
cui e' stata rilasciata e nei limiti massimi di validita' del diritto
di reimpianto;
e) perfezionamento dell'atto di trasferimento e trasmissione del
medesimo da parte dell'agricoltore acquirente, entro 30 giorni dalla
data di perfezionamento dell'atto di acquisto, alle Amministrazioni
interessate che nei successivi 30 giorni possono fare osservazioni,
altrimenti vige il silenzio assenso;
f) l'acquirente del diritto comunica all'Amministrazione, entro 30
giorni dalla ultimazione dei lavori, la data in cui il vigneto e'
stato realizzato, utilizzando il modello n. 3 in visione presso il
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato;
g) l'Amministrazione che ha autorizzato il trasferimento del diritto
effettua in loco la verifica sulla rispondenza del vigneto alle
condizioni prescritte.
11. Premio di abbandono definitivo di superfici vitate
Ai sensi del Reg. (CE) n. 1493/99, relativo all'Organizzazione Comune
del Mercato del vino, puo' essere concesso un premio per l'abbandono
definitivo della viticoltura. Le Regioni possono stabilire le
superfici per le quali il premio puo' essere concesso o subordinarlo
ad alcune condizioni, intese a garantire un equilibrio tra la
produzione e il mercato. Al fine di assicurare il mantenimento
dell'equilibrio produttivo raggiunto e di garantire ai centri di
vinificazione le uve necessarie, si esclude il territorio regionale
dall'applicazione del regime di concessione del premio di abbandono
definitivo di superfici vitate fino a nuove disposizioni.
12. Nuovi impianti di vigneti
I nuovi impianti di superfici vitate per la produzione di vini a
denominazione di origine e a indicazione geografica tipica attraverso
l'utilizzo dei diritti di impianto nuovamente creati ai sensi del
Regolamento CE n. 1493/99 sono concessi sulla base di condizioni,
procedure e criteri emanati dalla Regione.
13. Autorizzazione alla trasformazione di uve da tavola e dei
prodotti con esse ottenuti
Ai sensi del Decreto 6 agosto 1997, articolo 3 il Servizio Produzioni
agro-alimentari e Relazioni di mercato rilascia la preventiva
autorizzazione per la trasformazione delle uve da tavola e dei
prodotti con esse ottenuti. L'autorizzazione e' concessa previa
presentazione da parte dell'interessato avente titolo di una istanza
per ogni stabilimento di trasformazione.
L'istanza di autorizzazione, compilata su carta bollata, a cura del
rappresentante dello stabilimento deve pervenire alla Regione almeno
trenta giorni prima dell'inizio dell'attivita' di trasformazione.
Nell'istanza di autorizzazione il richiedente deve riportate, per
ogni stabilimento, le informazioni previste all'articolo 3 del sopra
richiamato Decreto 6 agosto 1997 e la planimetria dello stabilimento
recante gli elementi previsti dall'articolo 40 del DPR 12 febbraio
1945, n. 162.
Copia della concessione e' trasmessa all'Ispettorato Repressione
frodi per i controlli di competenza. Per ogni informazione si rimanda
al Decreto 6 agosto 1997 e circolari applicative.
14. Violazioni in materia di potenziale viticolo
1) Il produttore che non presenta entro i termini previsti la
dichiarazione delle superfici vitate, ai fini della realizzazione ed
aggiornamento dell'inventario del potenziale viticolo, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dal decreto
legislativo, in corso di adozione, recante norme sanzionatorie del
Regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'Organizzazione Comune del
Mercato Vitivinicolo. Inoltre il produttore e' escluso dal regime di
concessione dei benefici comunitari, nazionali e regionali previsti
nel settore vitivinicolo.
2) Il produttore che viola il divieto di nuovo impianto previsto
all'articolo 2, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1493/99 e
successive modificazioni e disposizioni applicative, o viola le
disposizioni relative ai diritti di nuovo impianto, ai diritti di
reimpianto, ai diritti di nuovo impianto prelevati dalla riserva,
previste rispettivamente dagli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento
medesimo, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
stabilita dal suddetto decreto legislativo.
Qualora il trasgressore non esegua l'estirpazione delle viti entro il
termine fissato dalla Provincia o Comunita' Montana competente per
territorio, l'ente delegato provvede alla rimozione degli impianti,
ponendo a carico del trasgressore la relativa spesa.
3) Per i vigneti abusivamente impiantati anteriormente all'1
settembre 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la
dichiarazione di superfici vitate e relativi aggiomamenti di cui al
comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2002, la
regolarizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a)
del Reg. (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni
applicative, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria per
ettaro e frazione di ettaro ed in misura, prevista nel suddetto
decreto legislativo.
4) A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto
legislativo le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche ai
vigneti impiantati a decorrere dall'1 settembre 1998 in violazione ai
divieti di nuovi impianti e di reimpianti, ai sensi del Reg. (CEE) n.
822/87, articolo 6, paragrafo 3 e articolo 7, paragrafo 4.
15. Regolarizzazione di vigneti
I vigneti per uve da vino realizzati in violazione al divieto nel
caso previsto all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del Reg. (CE)
n. 1493/99 e successive modificazioni, ovvero ai divieti di nuovi
impianti e di reimpianti previsti dal Reg. (CEE) n.822/87, articolo
6, paragrafo 3 e articolo 7, paragrafo 4, in data anteriore all'1
settembre 1998, possono essere regolarizzati entro il 31 marzo 2002.
In caso di comprovata necessita' la data di regolarizzazione e'
prorogata al 31 luglio 2002, nei limiti di validita' del diritto
impiegato.
Le domande per la regolarizzazione sono presentate entro, non oltre,
la fine del mese di febbraio 2002. La regolarizzazione e' concessa ai
produttori che hanno soddisfatto l'obbligo della dichiarazione delle
superfici vitate a norma dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n.
1493/99 ed a condizioni:
a) che il produttore abbia estirpato senza premio una superficie
vitata equivalente in coltura pura;
b) che il produttore si sia impegnato ad estirpare entro il 31 marzo
2002 una superficie equivalente in coltura pura registrata allo
schedario;
c) che il produttore sia stato autorizzato ad utilizzare diritti di
reimpianto acquistati da terzi. Nei suddetti casi il produttore e'
soggetto all'obbligo di trasferire alla riserva il 50% in piu' della
quota necessaria per la regolarizzazione;
d) che al produttore sia assegnato parte dei diritti di reimpianto
che lo Stato potrebbe far valere, previo assenso della Commissione
UE, in quanto connessi alla estirpazioni effettuate senza richiesta
di diritti di reimpianto e che sarebbero ancora validi se fossero
stati richiesti. In questo caso il produttore e soggetto al pagamento
di una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita nel suddetto
decreto legislativo in base alla ubicazione del vigneto in questione.
La procedura e' la seguente:
a) il produttore presenta la domanda di regolarizzazione alla
Provincia o Comunita' Montana competente per territorio, indicando il
metodo di regolarizzazione che intenda adottare utilizzando il
modello n. 12 in visione presso il Servizio Produzioni
agro-alimentari e Relazioni di mercato;
b) l'Amministrazione effettua l'istruttoria ed entro 90 giorni dalla
data di presentazione della domanda e notifica l'autorizzazione o il
diniego con la irrogazione della sanzione prevista dalle norme
comunitarie e nazionali vigenti in materia.
16. Controlli sul potenziale viticolo
1) Le Province e le Comunita' Montane istituiscono e gestiscono un
sistema di controllo e di verifica del potenziale viticolo.2) Le
Province e le Comunita' montane trasmettono alla Regione, Servizio
Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato, entro 30 giorni
dalla notifica al produttore:
a) copia dei provvedimenti con i quali sono state irrogate le
sanzioni per la violazione del divieto d'impianto, di utilizzo di
varieta' di viti non ammesse alla coltivazione;
b) copia dei provvedimenti di concessione ed autorizzazione per la
regolarizzazione di impianti abusivamente impiantati;
c) copia dei provvedimenti di rifiuto e di irrogazione delle sanzioni
relative alla regolarizzazione dei vigneti;
d) copia della notifica di concessione per la realizzazione di piante
madri per marze in deroga al divieto di nuovo impianto;
e) copia del provvedimento di autorizzazione per il mantenimento dei
vigneti di piante madri alla fine del periodo di produzione o copia
del provvedimento di estirpazione;
f) copia dell'elenco dei viticoltori che hanno realizzato impianti
per il solo consumo familiare e relativa superficie stabilita per
tale finalita', nonche' copia dei provvedimenti con i quali sono
state irrogate le sanzione per la vendita di prodotti ottenuti dai
vigneti medesimi;
g) copia delle autorizzazioni concesse per il reimpianto anticipato
dei vigneti.
3) Il Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato
comunica al Ministero delle Politiche agricole e forestali,
Ispettorato Centrale Repressioni frodi:
a) copia dei provvedimenti di autorizzazione per l'impianto in deroga
di vigneti sperimentali;
b) copia della notifica di estirpazione inviata al produttore alla
fine del periodo della sperimentazione o copia della autorizzazione
concessa per il mantenimento degli impianti mediante l'utilizzo di un
diritto d'impianto di equivalente superficie.
omissis".
Previa votazione palese, all'unanimita' dei presenti,
ratifica
la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1398 del 31 luglio
2000, nel testo qui sopra riportato.