DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2000, n. 1815
Attuazione della Misura 1.4 del Piano triennale per le attivita' produttive industriali 1999-2001 "Sostegno alle attivita' dei consorzi e societa' consortili tra piccole e medie imprese". Legge 317/91, Capo IV
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto:
- l'art. 19 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli
Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n.
59";
- la Legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante "Interventi per
l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese";
- il Capo IV della predetta legge concernente i consorzi e le
societa' consortili tra le piccole imprese ed in particolare l'art.
27 relativo alle societa' consortili miste;
- l'art. 21 della predetta legge, che determina le modalita' per
l'accesso ai contributi, prevedendo in particolare al comma 3 che
per lo svolgimento delle funzioni ad esse assegnate le Regioni
elaborino un Progetto-programma di sviluppo delle iniziative
consortili nel territorio regionale;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riordino del sistema regionale e
locale", in particolare gli artt. 54 e 55;
- la propria deliberazione 10 ottobre 2000, n. 1706, esecutiva;
dato atto che, ai sensi dei predetti articoli della L.R. 3/99, con
deliberazione n. 1305 del 24 novembre 1999 il Consiglio regionale ha
approvato il Programma triennale per lo sviluppo delle attivita'
produttive 1999-2001 al cui interno e' prevista la Misura 1.4
"Sostegno alle attivita' dei consorzi e societa' consortili tra
piccole e medie imprese" che costituisce il Progetto-programma della
Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 21 della citata Legge
317/91;
ritenuto di dover approvare le Disposizioni operative di attuazione
della Misura 1.4 che definiscono modalita' e criteri di accesso ai
benefici previsti dal Capo IV della Legge 317/91, nonche' della
medesima Misura 1.4, Allegato 1 parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
dato atto:
- che all'approvazione degli interventi previsti dalla presente
deliberazione e al contestuale impegno delle risorse provvedera' il
Dirigente competente per materia con propri atti formali, ai sensi
della deliberazione di Giunta 2541/95, esecutiva, a seguito
dell'istruttoria effettuata secondo le modalita' previste dal punto 7
delle Disposizioni operative di attuazione Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- che alla liquidazione dei contributi previsti dal presente
provvedimento provvedera' il Dirigente competente per materia con
propri atti formali, ai sensi della deliberazione di Giunta 2541/95,
esecutiva, secondo le modalita' previste dal punto 9 dalle
Disposizioni operative di attuazione, Allegato 1 parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, previa verifica della
documentazione di spesa di cui al punto 8 delle medesime Disposizioni
operative;
dato atto inoltre del parere favorevole espresso dal Direttore
generale alle Attivita' produttive in merito alla regolarita' tecnica
e alla legittimita' della presente deliberazione ai sensi dell'art.
4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione
della Giunta regionale n. 2541 in data 4 luglio 1995;
su proposta dell'Assessore regionale competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare le Disposizioni operative di attuazione della
Misura 1.4 che definiscono modalita' e criteri di accesso ai benefici
previsti dal Capo IV della Legge 317/91, nonche' della medesima
Misura 1.4, Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) di dare atto che all'approvazione degli interventi previsti dalla
presente deliberazione e al contestuale impegno delle risorse
provvedera' il Dirigente competente per materia con propri atti
formali, ai sensi della deliberazione 2541/95, esecutiva, a seguito
dell'istruttoria effettuata secondo le modalita' previste dal punto 7
delle Disposizioni operative di attuazione Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) di dare inoltre atto che alla liquidazione dei contributi previsti
dal presente provvedimento provvedera' il Dirigente competente per
materia con propri atti formali, ai sensi della deliberazione
2541/95, esecutiva, secondo le modalita' previste dal punto 9 delle
Disposizioni operative di attuazione, Allegato 1 parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, previa verifica della
documentazione di spesa di cui al punto 8 delle medesime Disposizioni
operative;
4) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
ALLEGATO 1
Disposizioni operative di attuazione della Misura 1.4 del Programma
triennale di sviluppo delle attivita' produttive 1999-2001
1. Soggetti beneficiari
Sono ammessi ai benefici previsti dal presente provvedimento:
1.1) Ai sensi dell'art. 17 della Legge 317/91:
a) i consorzi e le societa' consortili costituiti anche in forma
cooperativa, fra piccole e medie imprese industriali o fra tali
imprese e imprese commerciali e/o piccole imprese di servizi;
b) i consorzi e le societa' consortili tra piccole imprese artigiane
di produzione di beni e servizi, o tra tali imprese e piccole imprese
industriali, e/o imprese commerciali, e/o imprese di servizi.
1.2) Ai sensi dell'art. 23 della Legge 317/91:
i consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, fra
piccole imprese commerciali e/o di servizi.
I consorzi o le societa' consortili di cui ai precedenti punti 1.1) e
1.2) devono essere costituiti da almeno 5 imprese e avere un fondo
consortile o un capitale sociale non inferiore a 20 milioni di lire
(Euro 10.329,14). La quota consortile di ciascuna impresa non puo'
superare il 20% del fondo consortile o del capitale sociale.
Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni
genere e sotto qualsiasi forma, e tale divieto deve risultare da
espressa disposizione dello statuto.
L'attivita' dei soggetti beneficiari, puo' riguardare una o piu' di
quelle riportate all'art. 19 della Legge 317/91, e deve risultare
dallo statuto.
1.3) Ai sensi dell'art. 27 della Legge 317/91:
le societa' consortili a capitale misto pubblico e privato aventi
come scopo statutario la prestazione di servizi per l'innovazione
tecnologica, gestionale e organizzativa alle piccole imprese
industriali, commerciali di servizi e alle imprese artigiane di
produzione di beni e servizi.
Le societa' consortili debbono essere costituite da imprese ed enti,
in numero non inferiore a cinque ed avere un capitale sociale non
inferiore a Lire 20 milioni. Possono partecipare ad esse universita',
CNR, ENEA e Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura, istituti ed aziende di credito, altri enti pubblici
anche territoriali, societa' finanziarie promosse dalla Regione,
enti privati operanti nei settori della ricerca, della finanza e del
credito, nonche' associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori.
2. Investimenti ammissibili
2.1) per quanto attiene i soggetti di cui ai precedenti punti 1.1) e
1.2) sono ammessi al contributo gli investimenti in beni materiali o
immateriali effettuati successivamente alla data di presentazione
della domanda mediante l'acquisizione o realizzazione diretta da
parte del consorzio o societa' consortile, ovvero da parte dei
soggetti di cui all'articolo 34 della legge, finalizzati alla
realizzazione dei programmi volti a promuovere una o piu' delle
attivita' di cui all'articolo 19 della medesima legge.
Rientrano tra le spese ammissibili quelle relative a:
a) attrezzature, impianti, beni strumentali;
b) acquisti dei necessari materiali di consumo;
c) personale specificatamente adibito alla realizzazione
dell'intervento e relative spese di formazione;
d) realizzazione di prototipi;
e) acquisizione dall'esterno di servizi, ivi compresa la
progettazione, di consulenza e assistenza tecnica e organizzativa;
f) acquisto di brevetti e licenze da utilizzare per la realizzazione
dei programmi;
g) acquisto o realizzazione di software;
h) promozione commerciale con particolare riferimento a:
organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche,
svolgimento di azioni pubblicitarie, espletamento di studi di
mercato, approntamento di cataloghi e schedari;
i) avvio o potenziamento di organizzazioni comuni di vendita, anche
attraverso partecipazione a societa' estere costituite per lo
svolgimento di tale attivita';
l) partecipazione a gare ed appalti attinenti alla realizzazione dei
programmi volti a promuovere una o piu' delle attivita' di cui
all'articolo 19 della Legge 317/91, che si configurino come un
progetto organico.
I beni acquistati per la realizzazione dell'intervento devono essere
di nuova fabbricazione e devono rimanere di proprieta' dei consorzi o
delle societa' consortili per almeno 3 anni.
I costi indicati nell'intervento ed ammissibili al contributo si
intendono al netto dell'IVA, degli interessi e di ogni altro onere
accessorio.
Sono in ogni caso escluse le spese amministrative e di gestione, che
non attengano strettamente all'intervento.
2.2) Per quanto riguarda i soggetti di cui al precedente punto 1.3)
sono ammessi al contributo gli investimenti in beni materiali o
immateriali, effettuati successivamente alla data di presentazione
della domanda mediante acquisizione o realizzazione diretta da parte
delle societa' consortili e finalizzati alla realizzazione dei
programmi volti a promuovere una o piu' delle attivita' di cui al
comma 7 dello stesso art. 27 della legge.
Rientrano tra le spese ammissibili quelle relative a:
a) attrezzature, impianti, beni strumentali;
b) terreni e fabbricati;
c) acquisti dei necessari materiali di consumo;
d) personale specificatamente adibito alla realizzazione
dell'intervento e relative spese di formazione;
e) realizzazione di prototipi;
f) acquisizione dall'esterno di servizi di consulenza e assistenza
tecnica e organizzativa, ivi compresa la progettazione;
g) acquisto di brevetti e licenze da utilizzare per la realizzazione
dei programmi;
h) acquisto o realizzazione di software.
I beni acquistati per la realizzazione dell'intervento devono essere
di nuova fabbricazione, fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 27,
comma 7, lettera i), della legge circa la possibilita' del recupero
degli immobili industriali preesistenti, per la loro destinazione a
fini produttivi. I costi indicati nell'intervento ed ammissibili al
contributo si intendono al netto dell'IVA, degli interessi e di ogni
altro onere accessorio.
Sono in ogni caso escluse le spese amministrative e di gestione, che
non attengano strettamente all'intervento.
3. Contributi
Ai soggetti di cui ai precedenti punti 1.1) e 1.2) e' concesso un
contributo in c/capitale nella misura massima del 30% delle spese
ammesse per la realizzazione dei programmi, entro il limite di Lire
300 milioni (Euro 154.937,07) e di Lire 800 milioni (Euro 413.165,52)
in un triennio.
Per i soggetti localizzati nelle aree di operativita' del Regolamento
CEE 1260/99 i suddetti limiti sono aumentati al 50% delle spese
ammesse a sovvenzione con un massimo di Lire 500 milioni (Euro
258.228,45) annui e di Lire 1.300 milioni (Euro 671.393,97) nel
triennio.
Ai soggetti di cui al precedente punto 1.3 e' concesso un contributo
in c/capitale nella misura massima del 50% delle spese ammesse per la
realizzazione dei programmi, entro il limite di Lire 500 milioni
annui (Euro 258.228,45) e di Lire 1.000 milioni (Euro 516.456,90) in
un triennio.
Per i soggetti localizzati nelle aree di operativita' del Regolamento
CEE 1260/99 i suddetti limiti sono aumentati al 70% delle spese
ammesse a sovvenzione con un massimo di Lire 1.000 milioni (Euro
516.456,90) annui e di Lire 1.500 milioni (Euro 774.685,35) nel
triennio.
4. Presentazione delle domande
Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al presente
provvedimento i consorzi e le societa' consortili trasmettono alla
Regione:
a) domanda in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo,
di ammissione agli interventi firmata dal responsabile legale;
b) copia semplice dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al
momento della domanda. Dallo statuto deve risultare il divieto di
distribuire utili o avanzi di esercizio, cosi' come previsto dal
comma 2 dell'art. 18 della Legge 317/91;
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal responsabile
legale della societa' consortile secondo le disposizioni della Legge
4 gennaio 1968, n. 15 e successive variazioni, dove si attesti la
conformita' della societa' consortile ai requisiti previsti dalla
Legge 317/91 e dal presente provvedimento, nonche' la rinuncia a
fornire alle imprese che eccedano i limiti dimensionali di cui
all'art. 1 della legge medesima i servizi e le attivita' previste
dall'intervento;
d) programma di attivita', anche a carattere pluriennale, che si
intende realizzare, e che deve indicare: 1) descrizione
dell'iniziativa; 2) specifica delle singole voci di spesa relative
agli investimenti in beni materiali o immateriali con la
documentazione probatoria delle spese previste (preventivi, studi
fattibilita', ecc.); 3) spesa complessiva e la sua eventuale
articolazione temporale; 4) piano finanziario di copertura; 5)
obiettivi che si intendono conseguire; 6) modalita' e tempi di
realizzazione; 7) localizzazione dell'iniziativa cui l'intervento si
riferisce; 8) le imprese consorziate interessate al progetto.
Le domande dovranno essere inviate, esclusivamente a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, a: Assessorato Attivita'
produttive - Ufficio Politiche industriali - Viale A. Moro n. 30 -
40127 Bologna entro e non oltre giovedi' 28 febbraio 2001.
Fara' fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
Per informazioni e' possibile contattare i seguenti funzionari dal
lunedi' al venerdi' dalle 9 alle 13:
dottor Paolo Bertoncelli - tel. 051/283631 - e- mail:
pbertoncelli¹regione.emilia-romagna.it
ingegner Vittorio Longhi - tel. 051/283603 - e- mail:
vlonghi¹regione.emilia-romagna.it
6. Istruttoria delle domande
L'istruttoria delle domande sara' svolta da un gruppo di lavoro
tecnico nominato dal Direttore generale alle Attivita' produttive.
Il gruppo di lavoro tecnico effettua l'istruttoria delle domande in
particolare verificando:
a) la completezza e i contenuti della documentazione prodotta e la
loro conformita' a quanto richiesto dalla legge e dal presente
provvedimento;
b) la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla
normativa per le societa' consortili e le imprese consorziate.
Esso provvedera' a determinare l'ordine di priorita' attenendosi ai
criteri fissati dal presente provvedimento.
7. Criteri di valutazione
Determinazione della graduatoria
L'ordine di priorita' e' definito sulla base di una valutazione
relativa ai seguenti criteri, in base ai quali viene assegnato un
punteggio a ciascun progetto. Il punteggio ottenuto determina il
posizionamento di ogni progetto nella graduatoria finale:
A) realizzazione di nuovi insediamenti produttivi innovativi in
relazione all'applicazione di innovazioni tecnologiche in campo
produttivo, in campo ambientale, di qualificazione dei servizi
energetici e dell'infrastrutturazione telematica: fino ad un massimo
di punti 10;
B) realizzazione, in insediamenti produttivi esistenti, di
innovazioni tecnologiche in campo produttivo, in campo ambientale, di
qualificazione dei servizi energetici, dei servizi di
commercializzazione e dell'infrastrutturazione telematica: fino ad un
massimo di punti 8;
C) realizzazione di innovazioni di servizio e tecnologiche in campo
produttivo: fino ad un massimo di punti 6;
D) realizzazione di nuovi insediamenti produttivi privi di
caratteristiche innovative: fino ad un massimo di punti 4.
In caso di parita' verra' data priorita' all'intervento che prevede
il piu' elevato livello di investimento.
8. Documentazione di spesa da produrre
8.1 Gli acquisti da terzi dovranno essere documentati mediante
fatture contenenti precisi riferimenti idonei a far risalire alla
natura delle spese e alle loro componenti tecniche ed economiche.
Le fatture devono essere o in originale o in copia conforme
autenticata ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 con bollo da
Lire 20.000 e debitamente quietanzate.
L'acquisto di beni strumentali, attrezzature, impianti, fabbricati e
terreni devono essere portati a termine entro i 36 mesi successivi
alla data di comunicazione da parte della Regione della avvenuta
concessione del contributo e possono essere effettuati anche mediante
operazioni di leasing. In questo caso i 36 mesi sono riferiti alla
data di consegna del bene risultante dalla bolla di consegna e
dall'attestazione di avvenuta consegna e accettazione.
Per le sole operazioni di leasing, entro i 36 mesi successivi alla
data di comunicazione della concessione del contributo deve essere
presentato il contratto di locazione finanziaria in originale o in
copia autenticata ai sensi di legge, bolla di consegna o attestazione
di avvenuta consegna ed accettazione rilasciata su moduli della
societa' locatrice, dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
sottoscritta da legale rappresentante, che si impegni al riscatto del
bene pena la revoca del contributo stesso.
Nel caso l'acquisizione di attrezzature, impianti e beni strumentali
avvenga mediante operazioni di leasing l'importo che puo' essere
ammesso a contributo e' determinato rispetto al valore commerciale
del bene oggetto del contratto al netto degli interessi e delle spese
accessorie relative alle operazioni di leasing.
Per la liquidazione occorre presentare come documentazione
giustificativa dell'importo ammesso a contributo:
a) entro 36 mesi successivi alla data di comunicazione dell'avvenuta
concessione del contributo: - contratto di locazione finanziaria in
originale o in copia autenticata ai sensi di legge, - bolla di
consegna o attestazione di avvenuta consegna e accettazione
rilasciata su moduli della societa' locatrice, - dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' sottoscritta dal legale
rappresentante che si impegni al riscatto del bene pena la revoca
del contributo stesso;
b) entro i 90 giorni successivi alla data di pagamento dell'ultimo
canone necessario per il superamento del 30% del costo complessivo
dell'operazione, ed entro i 24 mesi successivi alla data di
comunicazione dell'avvenuta concessione del contributo: - le fatture
corrispondenti a canoni di locazione, - dichiarazione rilasciata
dalla societa' di leasing con la quale la medesima attesta di avere
riscosso dalla ditta locatrice piu' del 30% del costo complessivo
dell'operazione di leasing, - copia della fattura di acquisto del
bene da parte della societa' di leasing.
Le spese per il personale del consorzio specificatamente adibito alla
realizzazione dell'intervento vanno documentate sulla base del costo
effettivo limitatamente alle ore impiegate, che dovranno risultare da
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' a firma del
legale rappresentante da prodursi sull'apposito prospetto allegato.
Il personale deve essere esclusivamente personale dipendente della
societa' consortile.
Per i beni o servizi realizzati direttamente all'interno occorre
produrre copia autenticata della parte del Registro cespiti
ammortizzabili dove risulti la avvenuta registrazione di quelle
spese.
Le modalita' di quietanza sono le seguenti in alternativa l'una
all'altra:
- quietanza rilasciata dal fornitore con timbro "pagato" o "per
quietanza" accompagnato dal timbro della ditta fornitrice, la data e
la firma;
- dichiarazione su carta intestata della ditta fornitrice, in
originale o in copia conforme, ai sensi della Legge 4 gennaio 1968,
n. 15, dove risulti che la fattura sia stata regolarmente saldata;
- ricevute bancarie attestanti l'avvenuto pagamento in originale, o
in copia conforme ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.
8.2 In alternativa al precedente punto 8.1 la documentazione di spesa
puo' essere prodotta mediante un rendiconto analitico secondo le voci
di investimento previste nella domanda citando anche la
documentazione di spesa relativa (fatture, registri personale e
Registro cespiti ammortizzabili); di ciascuna voce di investimento va
indicato il totale parziale e, a conclusione, il totale generale
dell'intero investimento.
Per ciascun titolo di spesa il sopracitato rendiconto dovra'
riportare numero, data di emissione, causale, ragione sociale del
fornitore, importo, data della quietanza di ciascuna fattura.
Il rendiconto analitico dovra' essere firmato dal legale
rappresentante dell'impresa beneficiaria e dovra' essere accompagnato
da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa dallo
stesso rappresentante legale secondo le disposizioni della Legge 4
gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, dove si attesti che:
- le spese esposte riguardano effettivamente ed unicamente gli
investimenti previsti dall'intervento ammesso ad agevolazione;
- i titoli di spesa indicati nei rendiconti sono fiscalmente
regolari e integralmente pagati;
- i beni acquistati sono di nuova fabbricazione;
- il programma di investimento approvato non ha subito variazioni.
Nel caso vi siano variazioni le stesse devono essere preventivamente
approvate dalla Regione Emilia-Romagna.
Il rendiconto analitico dovra' essere corredato di una certificazione
(sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in
mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto
all'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e
periti commerciali) attestante l'effettivita' delle spese sostenute,
la regolarita' documentale delle stesse e la loro conformita' alle
tipologie previste dal presente bando.
Per le operazioni di leasing valgono integralmente le norme previste
al precedente punto 8.1.
Questa modalita' di presentazione della documentazione di spesa
implica il rispetto di tutti gli obblighi di legge previsti.
9. Erogazione dei contributi
L'erogazione del contributo avviene in due quote, pari al 40% e al
60% dell'ammontare complessivo da liquidarsi rispettivamente alla
realizzazione e rendicontazione di una quota dell'intervento pari al
50% e al completamento dello stesso, a presentazione della
rendicontazione di spesa necessaria e di un certificato di
iscrizione al Registro delle imprese attestante l'assenza di
procedure fallimentari o concorsuali.
(segue allegato fotografato)