LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 31
DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2000/2001
Art. 8
Misure di salvaguardia
dell'ambiente agricolo-forestale
1. Fermo restando quanto previsto all'art. 21 della Legge 157/92,
l'esercizio venatorio e' vietato nelle aie e nelle corti o altre
pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di m.
100 da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazioni o a posto
di lavoro, piazzole di campeggio, in effettivo esercizio, nell'ambito
dell'attivita' agrituristica, e di m. 50 da vie di comunicazione
ferroviaria, da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e
interpoderali, nei giardini e parchi privati, nei terreni adibiti ad
attivita' sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia
di cui all'art. 15 della legge statale, opportunamente tabellati.
2. L'esercizio venatorio e' altresi' vietato nelle aree comprese nel
raggio di m. 100 da macchine agricole operatrici in attivita'.
3. E' fatto divieto di sparo, a meno di m. 150 dagli stabbi, dagli
stazzi e da altri ricoveri, nonche' dai recinti destinati al ricovero
ed alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva
utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive
del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattivita'
stretta.
4. I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il
bestiame al pascolo o gli animali in cattivita' non siano disturbati
o danneggiati.
5. L'esercizio venatorio e' vietato in forma vagante, con
l'esclusione della caccia di selezione agli ungulati, sui terreni in
attualita' di coltivazione. Si considerano in attualita' di
coltivazione:
a) i terreni con coltivazioni cerealicole ed erbacee da seme e da
granella, dalla semina al raccolto, ad eccezione dell'erba medica da
foraggio e della barbabietola per la sola produzione di radici;
b) le colture orticole e floreali, a cielo aperto o di serra;
c) i vivai e i terreni in rimboschimento per un periodo di tre anni
dall'impianto;
d) i prati artificiali irrigui dalla ripresa della vegetazione al
termine dei tagli;
e) i frutteti specializzati;
f) i vigneti e gli uliveti fino alla data del raccolto.
6. L'esercizio venatorio nei vigneti ed uliveti, a raccolto compiuto,
oltreche' in forma vagante, e' ammesso da appostamento fisso o
temporaneo.
Nei frutteti specializzati, a raccolto compiuto, e' ammesso l'accesso
dell'ausiliare per lo scavo ed il recupero della fauna selvatica
abbattuta.
Negli stradoni, nelle capezzagne e negli spazi di separazione degli
appezzamenti a frutteto specializzato, a raccolto compiuto, e'
ammesso il transito con l'arma carica.
7. In deroga alle limitazioni ed ai divieti sopra riportati, nei
terreni in attualita' di coltivazione e' ammesso l'accesso del
conduttore titolato di operazioni autorizzate di ricerca di ungulati
a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette operazioni, il
conduttore del cane da traccia avra' cura di arrecare il minimo danno
alle colture.
NOTE ALL'ART. 8
Comma 1
1) Il testo dell'art. 21 della Legge n. 157 del 1992, citata alla
nota all'art. 3, e' il seguente:
"Art. 21 - Divieti
1. E' vietato a chiunque:
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati,
nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attivita'
sportive;
b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali
regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione
nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi
naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in
vigore della Legge 6 dicembre 1991, n.394, le Regioni adeguano la
propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della
predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo
all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai
fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge
medesima;
c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di
ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna
selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che,
secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto
nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni
favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed
ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorita'
militare, o dove esistano beni monumentali, purche' dette zone siano
delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;
e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze
di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri
da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di
lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di
comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le
strade poderali ed interpoderali;
f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di
fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza
corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso
di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili
adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione
ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed
interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a
sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate
destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo
di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone
ove e' vietata l'attivita' venatoria, ovvero a bordo di veicoli di
qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio
venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di
armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
h) cacciare a rastrello in piu' di tre persone ovvero utilizzare, a
scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli
specchi o corsi d'acqua;
i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da
aeromobili;
l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici
agricole in funzione;
m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di
neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le
disposizioni emanate dalle Regioni interessate;
n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua
artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su
terreni allagati da piene di fiume;
o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e
uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi
previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e
cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi
di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purche', in
tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore
successive alla competente Amministrazione provinciale;
p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo
5;
q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia
agli acquatici;
r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero
legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico,
elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del
suono;
s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della
pesca o dell'acquacoltura, nonche' nei canali delle valli da pesca,
quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse,
indicanti il divieto di caccia;
t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti
per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o
bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti,
tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di
civitte; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con
scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da
uccellagione;
z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a
partire dall'1 gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 10, comma 8, lettera e);
bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti,
nonche' loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili,
appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti
specie: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris
rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix
perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba
palumbus);
cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna, selvatica
nazionale non proveniente da allevamenti;
dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine
le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o
delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma
restando l'applicazione dell'articolo 635 del Codice penale;
ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad
eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle
modalita' previste dalla presente legge e della fauna selvatica
lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle
Regioni anche con le norme sulla tassidermia;
ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.
2. Se le Regioni non provvedono entro il termine previsto
dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le
rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'Agricoltura e
delle Foreste assegna alle Regioni stesse novanta giorni per
provvedere. Decorso inutilmente tale termine e' vietato cacciare
lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa
marina del continente e delle due isole maggiori; le Regioni
provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da
tasse.
3. La caccia e' vietata su tutti i valichi montani interessati dalle
rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri
dagli stessi.".
2) Il testo dell'art. 15 della Legge n. 157 del 1992, citato alla
nota all'art. 3, e' il seguente:
"Art. 15 - Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata
della caccia
1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano
faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata
della caccia, e' dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da
determinarsi a cura della Ammistrazione regionale in relazione alla
estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla
tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.
2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al
comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle
tasse di concessione regionale di cui all'articolo 23.
3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo
stesso l'esercizio dell'attivita' venatoria deve inoltrare, entro
trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistica-venatorio, al
Presidente della Giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi
dell'articolo 2 della Legge 7 agosto 1990, n.241, dalla stessa e'
esaminata entro sessanta giorni.
4. La richiesta e' accolta se non ostacola l'attuazione della
pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. E'
altresi accolta, in casi specificatamente individuati con norme
regionali, quando l'attivita' venatoria sia in contrasto con
l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonche'
di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di
ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo
ad attivita' di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.
5. Il divieto e' reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti
da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali
delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area
interessata.
6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia e'
vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore,
esercitare l'attivita' venatoria fino al venir meno delle ragioni del
divieto.
7. L'esercizio venatorio e', comunque, vietato in forma vagante sui
terreni in attualita' di coltivazione. Si considerano in attualita'
di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i
frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino
alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonche'
a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto.
L'esercizio venatorio in forma vagante e' inoltre vietato sui terreni
in attualita' di coltivazione individuati dalle Regioni, sentite le
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a
livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione
all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o
intensive.
8. L'esercizio venatorio e' vietato a chiunque nei fondi chiusi da
muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza
non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il
cui letto abbia la profondita' di almeno metri 1,50 e la larghezza di
almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge e quelli che si intendera'
successivamente istituire devono essere notificati ai competenti
uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al
presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate
tabellazioni esenti da tasse.
9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della
quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di
cui all'articolo 10, comma 3.
10. Le Regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con
presenza di bestiame alle stato brado o semibrado, secondo le
particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e
stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio e' vietato
nonche' le modalita' di delimitazione dei fondi stessi.
11. Scaduti i termini di cui all'articolo 36, commi 5 e 6, fissati
per l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della
presente legge nella stagione venatoria 1994-1995, il Ministro
dell'Agricoltura e delle Foreste provvede in via sostitutiva secondo
le modalita' di cui all'articolo 14, comma 15. Comunque, a partire
dal 31 luglio 1997 le disposizioni di cui al primo comma
dell'articolo 842 del Codice civile si applicano esclusivamente nei
territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia
ai sensi degli articoli 10 e 14.".