REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30

NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

      CAPO II                                                                   
     Impianti fissi                                                             
     per l'emittenza radio e televisiva                                         
          Art. 6                                                                
Funzione dei Comuni                                                             
1. Gli impianti per l'emittenza radio e televisiva devono essere                
autorizzati.                                                                    
2. Il Comune, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la                 
prevenzione e l'ambiente (ARPA) e dell'Azienda Unita' sanitaria                 
locale (AUSL) con le modalita' previste all'art. 17 della L.R. 19               
aprile 1995, n. 44, autorizza l'installazione degli impianti per                
l'emittenza radio e televisiva nel rispetto dei limiti di esposizione           
ai campi elettromagnetici individuati agli articoli 3 e 4 del DM n.             
381 del 1998 e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio            
sul territorio, in conformita' con la pianificazione urbanistica                
comunale aggiornata ai sensi della presente legge.                              
3. Il Comune entro trenta giorni dall'entrata in vigore della                   
presente legge fissa il termine del procedimento per il rilascio                
dell'autorizzazione in conformita' con le procedure dello sportello             
unico di cui all'art. 21.                                                       
4. Prima dell'approvazione del Piano provinciale di localizzazione              
dell'emittenza radio e televisiva e sino al suo recepimento nella               
pianificazione urbanistica comunale, il Comune autorizza l'impianto             
su parere favorevole del Comitato tecnico provinciale per l'emittenza           
radio e televisiva di cui all'art. 20.                                          
5. Con direttiva della Regione, da adottarsi entro sessanta giorni              
dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli               
elaborati tecnici che i gestori degli impianti devono presentare per            
il rilascio dell'autorizzazione tra cui rientra la dichiarazione                
della potenza massima fornita al sistema irradiante e sono definiti i           
criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico               
degli stessi.                                                                   
NOTE ALL'ART. 6                                                                 
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 17 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44,                      
concernente Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione             
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA)                   
dell'Emilia-Romagna, e' il seguente:                                            
"Art. 17 - Esercizio coordinato ed integrato delle funzioni tra ARPA            
e Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unita' sanitarie locali             
1. L'ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unita'                 
sanitarie locali esercitano in modo integrato e coordinato le                   
funzioni e le attivita' di controllo ambientale e di prevenzione                
collettiva che rivestono valenza sia ambientale sia sanitaria.                  
2. Il riparto di competenze di cui all'Allegato 1 individua la                  
responsabilita' primaria ed il soggetto referente per l'esercizio               
delle stesse.                                                                   
3. Al soggetto cui e' assegnata la competenza primaria spetta la                
responsabilita' del procedimento, che, di norma, e' svolto con il               
concorso esplicito dell'altro soggetto per quanto di propria                    
competenza.                                                                     
4. Per un esercizio coordinato ed integrato finalizzato ad                      
ottimizzare le prestazioni erogate ed evitare sovrapposizioni e                 
disfunzioni, le Sezioni provinciali dell'ARPA e i Dipartimenti di               
prevenzione delle Aziende Unita' sanitarie locali istituiscono forme,           
sedi, strumenti e gruppi di lavoro permanenti sulle principali                  
attivita' di comune interesse.                                                  
5. I risultati conseguiti da tali forme e strumenti permanenti di               
lavoro sono oggetto delle periodiche verifiche svolte dai Comitati              
provinciali di cui all'art. 16.                                                 
6. L'ARPA per l'esercizio delle proprie funzioni e attivita' si                 
avvale, sulla base di accordi e programmi di valenza regionale, della           
collaborazione del Centro di documentazione per la salute, che opera            
presso le Aziende Unita' sanitarie locali delle citta' di Bologna e             
di Ravenna, in materia di documentazione, informazione, educazione              
alla salute ed epidemiologia occupazionale ed ambientale.                       
7. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo e                        
coordinamento, puo' specificare, integrare ed aggiornare il riparto             
di competenze di cui all'Allegato 1 e la correlata individuazione               
della responsabilita' primaria e del soggetto referente di cui al               
comma 2.".                                                                      
2) Il testo degli articoli 3 e 4 del DM 381/98, citato alla nota 1)             
all'art. 1, e' il seguente:                                                     
"Art. 3 - Limiti di esposizione                                                 
1. Nel caso di esposizione al campo elettromagnetico i livelli dei              
campi elettrici, magnetici e della densita' di potenza, mediati su              
un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su                 
qualsiasi intervallo di sei minuti, non devono superare i valori di             
Tabella 1.                                                                      
          Art. 4 - Misure di cautela ed obiettivi di qualita'                   
1. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3, la progettazione e            
la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e                    
radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra              
100 kHz e 300 GHz e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve                  
avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico piu'            
bassi possibile, compatibilmente con la qualita' del servizio svolto            
dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della                   
popolazione.                                                                    
2. Per i fini di cui al precedente comma 1, in corrispondenza di                
edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono             
essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza,           
mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano           
e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6 V/m per il campo                     
elettrico, 0,016 A/m per il campo magnetico intesi come valori                  
efficaci e, per frequenze comprese tra 3 Mhz e 300 GHz, 0,10 W/mq per           
la densita' di potenza dell'onda piana equivalente.                             
3. Nell'ambito delle proprie competenze, fatte salve le attribuzioni            
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, le Regioni e le             
Province autonome disciplinano l'installazione e la modifica degli              
impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei             
limiti di cui al precedente articolo 3 e dei valori di cui al                   
precedente comma, il raggiungimento di eventuali obiettivi di                   
qualita', nonche' le attivita' di controllo e vigilanza in accordo              
con la normativa vigente, anche in collaborazione con l'Autorita' per           
le garanzie nelle comunicazioni, per quanto attiene                             
all'identificazione degli impianti e delle frequenze loro                       
assegnate.".                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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