LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30
NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
CAPO II
Impianti fissi
per l'emittenza radio e televisiva
Art. 6
Funzione dei Comuni
1. Gli impianti per l'emittenza radio e televisiva devono essere
autorizzati.
2. Il Comune, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la
prevenzione e l'ambiente (ARPA) e dell'Azienda Unita' sanitaria
locale (AUSL) con le modalita' previste all'art. 17 della L.R. 19
aprile 1995, n. 44, autorizza l'installazione degli impianti per
l'emittenza radio e televisiva nel rispetto dei limiti di esposizione
ai campi elettromagnetici individuati agli articoli 3 e 4 del DM n.
381 del 1998 e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio
sul territorio, in conformita' con la pianificazione urbanistica
comunale aggiornata ai sensi della presente legge.
3. Il Comune entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge fissa il termine del procedimento per il rilascio
dell'autorizzazione in conformita' con le procedure dello sportello
unico di cui all'art. 21.
4. Prima dell'approvazione del Piano provinciale di localizzazione
dell'emittenza radio e televisiva e sino al suo recepimento nella
pianificazione urbanistica comunale, il Comune autorizza l'impianto
su parere favorevole del Comitato tecnico provinciale per l'emittenza
radio e televisiva di cui all'art. 20.
5. Con direttiva della Regione, da adottarsi entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli
elaborati tecnici che i gestori degli impianti devono presentare per
il rilascio dell'autorizzazione tra cui rientra la dichiarazione
della potenza massima fornita al sistema irradiante e sono definiti i
criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico
degli stessi.
NOTE ALL'ART. 6
Comma 2
1) Il testo dell'art. 17 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44,
concernente Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA)
dell'Emilia-Romagna, e' il seguente:
"Art. 17 - Esercizio coordinato ed integrato delle funzioni tra ARPA
e Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unita' sanitarie locali
1. L'ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unita'
sanitarie locali esercitano in modo integrato e coordinato le
funzioni e le attivita' di controllo ambientale e di prevenzione
collettiva che rivestono valenza sia ambientale sia sanitaria.
2. Il riparto di competenze di cui all'Allegato 1 individua la
responsabilita' primaria ed il soggetto referente per l'esercizio
delle stesse.
3. Al soggetto cui e' assegnata la competenza primaria spetta la
responsabilita' del procedimento, che, di norma, e' svolto con il
concorso esplicito dell'altro soggetto per quanto di propria
competenza.
4. Per un esercizio coordinato ed integrato finalizzato ad
ottimizzare le prestazioni erogate ed evitare sovrapposizioni e
disfunzioni, le Sezioni provinciali dell'ARPA e i Dipartimenti di
prevenzione delle Aziende Unita' sanitarie locali istituiscono forme,
sedi, strumenti e gruppi di lavoro permanenti sulle principali
attivita' di comune interesse.
5. I risultati conseguiti da tali forme e strumenti permanenti di
lavoro sono oggetto delle periodiche verifiche svolte dai Comitati
provinciali di cui all'art. 16.
6. L'ARPA per l'esercizio delle proprie funzioni e attivita' si
avvale, sulla base di accordi e programmi di valenza regionale, della
collaborazione del Centro di documentazione per la salute, che opera
presso le Aziende Unita' sanitarie locali delle citta' di Bologna e
di Ravenna, in materia di documentazione, informazione, educazione
alla salute ed epidemiologia occupazionale ed ambientale.
7. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo e
coordinamento, puo' specificare, integrare ed aggiornare il riparto
di competenze di cui all'Allegato 1 e la correlata individuazione
della responsabilita' primaria e del soggetto referente di cui al
comma 2.".
2) Il testo degli articoli 3 e 4 del DM 381/98, citato alla nota 1)
all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 3 - Limiti di esposizione
1. Nel caso di esposizione al campo elettromagnetico i livelli dei
campi elettrici, magnetici e della densita' di potenza, mediati su
un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su
qualsiasi intervallo di sei minuti, non devono superare i valori di
Tabella 1.
Art. 4 - Misure di cautela ed obiettivi di qualita'
1. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3, la progettazione e
la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra
100 kHz e 300 GHz e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve
avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico piu'
bassi possibile, compatibilmente con la qualita' del servizio svolto
dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della
popolazione.
2. Per i fini di cui al precedente comma 1, in corrispondenza di
edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono
essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza,
mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano
e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6 V/m per il campo
elettrico, 0,016 A/m per il campo magnetico intesi come valori
efficaci e, per frequenze comprese tra 3 Mhz e 300 GHz, 0,10 W/mq per
la densita' di potenza dell'onda piana equivalente.
3. Nell'ambito delle proprie competenze, fatte salve le attribuzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, le Regioni e le
Province autonome disciplinano l'installazione e la modifica degli
impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei
limiti di cui al precedente articolo 3 e dei valori di cui al
precedente comma, il raggiungimento di eventuali obiettivi di
qualita', nonche' le attivita' di controllo e vigilanza in accordo
con la normativa vigente, anche in collaborazione con l'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni, per quanto attiene
all'identificazione degli impianti e delle frequenze loro
assegnate.".