LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29
DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE
Art. 14
1. Per l'identificazione e le funzioni del responsabile del
procedimento si applica l'articolo 45 della L.R. n. 34 del 1999.
2. Per i referendum di cui alla presente legge non si applica quanto
disposto dall'articolo 47 della L.R. n. 34 del 1999, ne' sono
comunque corrisposti contributi a carico della Regione per le spese
per la raccolta e l'autenticazione delle sottoscrizioni.
NOTE ALL'ART. 14
Comma 1
1) Il testo dell'art. 45 della L.R. 34/99, citata alla nota 1)
all'art. 3, e' il seguente:
"Art. 45 - Responsabile del procedimento consiliare
1. Il Direttore generale del Consiglio regionale e' responsabile
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale che la
legge affida all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. Il Direttore generale provvede ad assegnare a se' o ad altro
dipendente la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente al singolo procedimento. Fino a quando non sia
effettuata l'assegnazione, e' considerato responsabile del
procedimento il Direttore generale.
3. Il Direttore generale organizza lo svolgimento delle attivita' a
lui incombenti a norma della presente legge anche acquisendo, ove
occorra, con propria determinazione, risorse e servizi esterni
all'apparato consiliare ed impegnando e liquidando le spese
relative.".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 47 della L.R. 34/99, citata alla nota 1)
all'art. 3, e' il seguente:
"Art. 47 - Contributo per l'autenticazione delle firme
1. A copertura forfetaria delle spese per l'autenticazione del numero
minimo prescritto di firme la Regione eroga la somma di lire mille
per ogni firma, a condizione che:
a) sia stata dichiarata la regolarita' della proposta di iniziativa
popolare, ai sensi dell'art. 9;
b) sia stato regolarmente svolto il referendum abrogativo e ad esso
abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto.
2. Per ottenere il rimborso di cui al comma 1 i promotori devono
presentare, contestualmente al deposito degli atti di cui agli
articoli 5 e 13, domanda scritta indicando il nome del delegato a
riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.".