REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29

DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE

          Art. 14                                                               
1. Per l'identificazione e le funzioni del responsabile del                     
procedimento si applica l'articolo 45 della L.R. n. 34 del 1999.                
2. Per i referendum di cui alla presente legge non si applica quanto            
disposto dall'articolo 47 della L.R. n.  34 del 1999, ne' sono                  
comunque corrisposti contributi a carico della Regione per le spese             
per la raccolta e l'autenticazione delle sottoscrizioni.                        
NOTE ALL'ART. 14                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 45 della L.R. 34/99, citata alla nota 1)                  
all'art. 3, e' il seguente:                                                     
"Art. 45 - Responsabile del procedimento consiliare                             
1. Il Direttore generale del Consiglio regionale e' responsabile                
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale che la              
legge affida all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.                 
2. Il Direttore generale provvede ad assegnare a se' o ad altro                 
dipendente la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro                  
adempimento inerente al singolo procedimento. Fino a quando non sia             
effettuata l'assegnazione, e' considerato responsabile del                      
procedimento il Direttore generale.                                             
3. Il Direttore generale organizza lo svolgimento delle attivita' a             
lui incombenti a norma della presente legge anche acquisendo, ove               
occorra, con propria determinazione, risorse e servizi esterni                  
all'apparato consiliare ed impegnando e liquidando le spese                     
relative.".                                                                     
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 47 della L.R. 34/99, citata alla nota 1)                  
all'art. 3, e' il seguente:                                                     
"Art. 47 - Contributo per l'autenticazione delle firme                          
1. A copertura forfetaria delle spese per l'autenticazione del numero           
minimo prescritto di firme la Regione eroga la somma di lire mille              
per ogni firma, a condizione che:                                               
a) sia stata dichiarata la regolarita' della proposta di iniziativa             
popolare, ai sensi dell'art. 9;                                                 
b) sia stato regolarmente svolto il referendum abrogativo e ad esso             
abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto.                  
2. Per ottenere il rimborso di cui al comma 1 i promotori devono                
presentare, contestualmente al deposito degli atti di cui agli                  
articoli 5 e 13, domanda scritta indicando il nome del delegato a               
riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.".                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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